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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 15 marzo 2022

Cassazione n. 13171/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in data 4/2/2021 della Corte di cassazione, Seconda Sezione; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], con atto del difensore, nominato procuratore speciale, ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen. per errore di fatto ravvisabile nella sentenza emessa dalla Corte di cassazione, Sezione seconda, in data 4/2/2021, depositata il 3/6/2021, con la quale è stato dichiarato inammissibile il ricorso presentato da Giampaolo avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro in data 10/4/2019, che in sede di rinvio, dopo l'annullamento pronunciato dalla Corte di cassazione, Sezione sesta, in data 6/7/2016 di altra sentenza della Corte di appello di Catanzaro, aveva riqualificato il fatto di partecipazione ad associazione dedita al narcotraffico di cui all'art. 74 d.P.R. 309 del 1990 contestata al capo AA) in condotta rilevante ai sensi degli artt.81 cod. pen. e 73 d.P.R.309 cit., condannando il ricorrente per il reato continuato così riqualificato.

Segnala il ricorrente che in primo grado il Tribunale di Crotone con sentenza del 1/2/2013 aveva assolto Giampaolo da ipotesi di reato ex art. 73 d.P.R. 309 del 1990, pronunciando condanna per la partecipazione all'associazione criminale, e che tale condanna era stata confermata dalla Corte di appello con la sentenza poi annullata dalla Corte di cassazione.

Indebitamente, dunque, in sede di rinvio era stata pronunciata condanna per il reato di cui agli artt. 81 cod. pen. e 73 d.P.R. 309 del 1990 e, solo per un errore di fatto, caduto su atti interni del processo, la Corte di cassazione, pur avendo riportato le censure del ricorrente, incentrate sull'assoluzione per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309 del 1990, mai fatta oggetto di impugnazione da parte del P.M., aveva potuto dichiarare inammissibile il nuovo ricorso, a fronte del fatto che Giampaolo non avrebbe potuto essere condannato per reato dal quale era stato assolto. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile, perché manifestamente infondato, non essendo configurabile alcun errore di fatto.

2. Nella sentenza emessa dalla Seconda Sezione della Corte di cassazione in data 4/2/2021 si dà conto dei motivi di ricorso, ma si rileva che la Corte di appello si era attenuta alla direttiva contenuta nella sentenza rescindente, emessa dalla Sesta Sezione della Corte di cassazione in data 6/7/2016, che aveva rimesso al giudice del rinvio sia la identificazione del soggetto sia la qualificazione dei fatti, nel presupposto che i giudici di merito avessero condannato l'imputato per l'associazione dedita al narcotraffico, ritenendo assorbita l'imputazione relativa a fatti inquadrabili nell'art. 73 d.P.R. 309 del 1990.

Si legge invero in un passaggio della sentenza di annullamento con rinvio della Sesta Sezione che «È bene chiarire, a fronte delle opposte deduzioni di alcuni difensori, che sul punto non è intervenuta alcuna pronuncia assolutoria, essendosi limitato il Tribunale, ancorché in maniera non condivisibile, a valutare l'assorbimento della singola attività in quella più ampia di associazione, elemento che consente, ove venga meno tale accertamento, di verificare gli elementi di responsabilità per la singola condotta ascritta, posto che la pronuncia di assorbimento in sé non contiene alcuna esclusione della connessione tra attività contestata, e definitivamente accertata, ed il suo autore, fondandosi, al contrario, proprio sul definitivo accertamento di tali elementi costitutivi della responsabilità».

Più avanti si legge inoltre che «Superato tale accertamento, nell'ipotesi di convergente identificazione, il giudice di merito si deve confrontare con l'ulteriore rilievo riguardante la configurazione giuridica della fattispecie».

Deve del resto osservarsi che l'invocata sentenza di primo grado, emessa dal Tribunale di Crotone in data 1/2/2013 non contiene nel dispositivo alcuna assoluzione del ricorrente ma contiene la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 74, comma 2, d.P.R. 309 del 1990, «così riqualificata l'imputazione».

3. Coerentemente, dunque, la Corte territoriale, in sede di rinvio, si è pronunciata in base alle indicazioni contenute nella sentenza rescindente, procedendo ad una diversa qualificazione, incentrata sull'esclusione dell'ipotesi associativa e sulla ravvisabilità di ipotesi riconducibili all'art. 73 d.P.R. 309 del 1990, e, correlativamente, la Corte di cassazione, giudicando sul ricorso pronunciato avverso tale sentenza, ha dato conto del quadro risultante dalle sentenze precedenti, senza incorrere in alcun errore percettivo, riferibile agli atti interni del processo, ma, al contrario, attenendosi strettamente al contenuto degli stessi, per la parte rilevante ai fini della valutazione devolutale.

4. Da ciò discende l'inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa sottesa alla causa dell'inammissibilità, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 15/03/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in data 4/2/2021 della Corte di cassazione, Seconda Sezione; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], con atto del difensore, nominato procuratore speciale, ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen. per errore di fatto ravvisabile nella sentenza emessa dalla Corte di cassazione, Sezione seconda, in data 4/2/2021, depositata il 3/6/2021, con la quale è stato dichiarato inammissibile il ricorso presentato da Giampaolo avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro in data 10/4/2019, che in sede di rinvio, dopo l'annullamento pronunciato dalla Corte di cassazione, Sezione sesta, in data 6/7/2016 di altra sentenza della Corte di appello di Catanzaro, aveva riqualificato il fatto di partecipazione ad associazione dedita al narcotraffico di cui all'art. 74 d.P.R. 309 del 1990 contestata al capo AA) in condotta rilevante ai sensi degli artt.81 cod. pen. e 73 d.P.R.309 cit., condannando il ricorrente per il reato continuato così riqualificato. Segnala il ricorrente che in primo grado il Tribunale di Crotone con sentenza del 1/2/2013 aveva assolto Giampaolo da ipotesi di reato ex art. 73 d.P.R. 309 del 1990, pronunciando condanna per la partecipazione all'associazione criminale, e che tale condanna era stata confermata dalla Corte di appello con la sentenza poi annullata dalla Corte di cassazione. Indebitamente, dunque, in sede di rinvio era stata pronunciata condanna per il reato di cui agli artt. 81 cod. pen. e 73 d.P.R. 309 del 1990 e, solo per un errore di fatto, caduto su atti interni del processo, la Corte di cassazione, pur avendo riportato le censure del ricorrente, incentrate sull'assoluzione per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309 del 1990, mai fatta oggetto di impugnazione da parte del P.M., aveva potuto dichiarare inammissibile il nuovo ricorso, a fronte del fatto che Giampaolo non avrebbe potuto essere condannato per reato dal quale era stato assolto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, perché manifestamente infondato, non essendo configurabile alcun errore di fatto. 2. Nella sentenza emessa dalla Seconda Sezione della Corte di cassazione in data 4/2/2021 si dà conto dei motivi di ricorso, ma si rileva che la Corte di appello si era attenuta alla direttiva contenuta nella sentenza rescindente, emessa dalla Sesta Sezione della Corte di cassazione in data 6/7/2016, che aveva rimesso al giudice del rinvio sia la identificazione del soggetto sia la qualificazione dei fatti, nel presupposto che i giudici di merito avessero condannato l'imputato per l'associazione dedita al narcotraffico, ritenendo assorbita l'imputazione relativa a fatti inquadrabili nell'art. 73 d.P.R. 309 del 1990. Si legge invero in un passaggio della sentenza di annullamento con rinvio della Sesta Sezione che «È bene chiarire, a fronte delle opposte deduzioni di alcuni difensori, che sul punto non è intervenuta alcuna pronuncia assolutoria, essendosi limitato il Tribunale, ancorché in maniera non condivisibile, a valutare l'assorbimento della singola attività in quella più ampia di associazione, elemento che consente, ove venga meno tale accertamento, di verificare gli elementi di responsabilità per la singola condotta ascritta, posto che la pronuncia di assorbimento in sé non contiene alcuna esclusione della connessione tra attività contestata, e definitivamente accertata, ed il suo autore, fondandosi, al contrario, proprio sul definitivo accertamento di tali elementi costitutivi della responsabilità». Più avanti si legge inoltre che «Superato tale accertamento, nell'ipotesi di convergente identificazione, il giudice di merito si deve confrontare con l'ulteriore rilievo riguardante la configurazione giuridica della fattispecie». Deve del resto osservarsi che l'invocata sentenza di primo grado, emessa dal Tribunale di Crotone in data 1/2/2013 non contiene nel dispositivo alcuna assoluzione del ricorrente ma contiene la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 74, comma 2, d.P.R. 309 del 1990, «così riqualificata l'imputazione». 3. Coerentemente, dunque, la Corte territoriale, in sede di rinvio, si è pronunciata in base alle indicazioni contenute nella sentenza rescindente, procedendo ad una diversa qualificazione, incentrata sull'esclusione dell'ipotesi associativa e sulla ravvisabilità di ipotesi riconducibili all'art. 73 d.P.R. 309 del 1990, e, correlativamente, la Corte di cassazione, giudicando sul ricorso pronunciato avverso tale sentenza, ha dato conto del quadro risultante dalle sentenze precedenti, senza incorrere in alcun errore percettivo, riferibile agli atti interni del processo, ma, al contrario, attenendosi strettamente al contenuto degli stessi, per la parte rilevante ai fini della valutazione devolutale. 4. Da ciò discende l'inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa sottesa alla causa dell'inammissibilità, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/03/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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