CassazionesentenzaSezione LDecisione del 16 maggio 2024
Cassazione n. 31018/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 14159-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], in persona del procuratore speciale [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 671, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - Oggetto R.G.N.14159/2019 Cron. Rep. Ud.16/05/2024 CC avverso la sentenza n. 55/2019 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 24/01/2019 R.G.N. 4/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/05/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO E [OSCURATO:PERSONA] 1. con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Firenze ha confermato la decisione di prime cure che aveva dichiarato inammissibile, per intervenuto giudicato, la domanda svolta al fine di far accertare il diritto del de cuius, alla riliquidazione della pensione goduta; 2. [OSCURATO:PERSONA] , nella qualità in epigrafe indicata, ricorre avverso tale sentenza, con ricorso affidato ad un unico motivo, ulteriormente illustrato con memoria, con il quale si duole di violazione del giudicato e di legge, avverso il quale resiste, con controricorso l’Inps, ulteriormente illustrato con memoria; 3. il ricorso è inammissibile; 4. invero, per costante orientamento della giurisprudenza di questa Corte, la parte che deduca l’inesistenza del giudicato esterno invece affermato dalla Corte di appello deve, per il principio di autosufficienza del ricorso ed a pena d’inammissibilità dello stesso, riprodurre in quest’ultimo il testo integrale della sentenza che si assume essere passata in giudicato, non essendo a tal fine sufficiente il richiamo a stralcidella motivazione (cfr., fra le altre, Cass. n. 17310/2020) e indicare ove risulta allegato nelle fasi di merito; 5. n el caso di specie, inoltre, il ricorrente non ha dato conto, in termini specifici, neppure del contenuto della domanda giudiziale che ha dato avvio al giudizio definito dalla sentenza passata in giudicato, risultando preclusa ogni valutazione in merito all’asserita insussistenza della preclusione discendente dal giudicato; 6. le spese seguono la soccombenza: P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in euro 200,00 per esborsi, euro 3.500,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfetario del 15 per cento. Ai sensi dell’art.13,co.1-quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art.13,co. 1, se dovut