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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 41976/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/01/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA rilevato che i motivi di ricorso risultano riproduttivi di identiche censure adeguatamente confutate dalla Corte di appello che: quanto alla confisca del denaro nella disponibilità del ricorrente, ha osservato che la stessa si rivelasse correttamente disposta essendo la somma provento del delitto di spaccio come contestato al capo l3)ed accertato dagli operanti; quanto al trattamento sanzionatorio, ha rappresentato che lo stesso si rivelasse adeguato per la eterogeneità della sostanza rinvenuta, perché soggetto conosciuto nell'attività di cessione e per i precedenti specifici; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 29/

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/01/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA rilevato che i motivi di ricorso risultano riproduttivi di identiche censure adeguatamente confutate dalla Corte di appello che: quanto alla confisca del denaro nella disponibilità del ricorrente, ha osservato che la stessa si rivelasse correttamente disposta essendo la somma provento del delitto di spaccio come contestato al capo l3)ed accertato dagli operanti; quanto al trattamento sanzionatorio, ha rappresentato che lo stesso si rivelasse adeguato per la eterogeneità della sostanza rinvenuta, perché soggetto conosciuto nell'attività di cessione e per i precedenti specifici; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29/
Sentenza Cassazione n. 41976/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris