CassazionedecretoSezione 1Decisione del 11 aprile 2024
Cassazione n. 16166/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5585/2023 R.G. proposto da : MINISTERO dell’ECONOMIA e delleFINANZE, in persona del Ministro p.t., domiciliato in R oma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato (ADS80224030587) , che lo rappresenta e difende ope legis -ricorrente e controricorrente al ricorso incidentale – contro [OSCURATO:PERSONA] di F.[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. , già in amministrazione straordinaria ex d.l. 26/1979 , in persona de i curatori p.t., rappresentato e difeso d a ll’ a vvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) giusta procura speciale allegata al controricorso -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso il decreto del Tribunale di Catania n.1137/2023 depositat o il3/2/2023; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/4/2024dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Il giudice delegato al [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA] (già [OSCURATO:SOCIETA] in [OSCURATO:PERSONA]) s.p.a. non ammetteva al passivo della procedura il credito di regressodi € 12.494.690,12 vantato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (d’ora innanzi, per brevità, M.E.F.) a seguito dell’escussioneda parte della Banca di Roma della garanzia prestata dallo Stato a rimborso del finanziamento erogato dall’istituto di credito alla società poi fallita. 2. L’opposizione allo stato passivo proposta dal M.E.F. contro il decreto veniva respinta dal Tribunale di Catania, il quale, in accoglimento dell’eccezione sollevata nel merito dai curatori, dichiarava il credito prescritto. Per quanto qui di interesse, il giudice dell’opposizione rilevava: i) che il fallimento era stato preceduto, senza soluzione di continuità, dall’amministrazione s traordinaria della [OSCURATO:SOCIETA]., apertasi nel ’96 e disciplinata dalla l. n. 95/79 che, per tutto quanto non previsto e quindi anche per l’accertamento dei crediti, rinviava alla disciplina della liquidazione coatta amministrativa; ii) che nella LCA il procedimento di accertamento dei crediti ha natura amministrativa e l’ammissione al passivo non è regolata dal principio della domanda giudiziale, sicché l’effetto interruttivo permanente della prescrizione non si produce con la mera presentazione della domanda, ma solo al momento in cui i [OSCURATO:PERSONA] depositano in cancelleria l’elenco dei crediti ammessi, su domanda o d’ufficio (art. 209 l.fall.); iii) che nella specie i [OSCURATO:SOCIETA]. non avevano mai depositato detto elenco, né il M.E.F. aveva assunto iniziative per sollecitare l’adempimento; iv) che l’ultimo atto interruttivo era costituito da una missiva del 14 aprile 1999, con cui il Ministero aveva comunicato ai CC.SS. che Banca di Roma aveva chiesto il rimborso del finanziamentoe aveva domandato l’ammissione allo stato passivo del proprio credito di regresso; v) che dunque alla data del 4 giugno 2021, di presentazione della domanda di insinuazione , il termine di prescrizione decennaledel diritto di credito azionato era ampiamente decorso. 3. Il M.E.F. ha proposto ricorso per la cassazione del decreto, pubblicato in data 3 febbraio 2023, prospettando un unico motivo di doglianza. Il F allimento di [OSCURATO:SOCIETA] in a.s. s.p.a. ha resistito con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale condizionato affidato a due motivi, cui il M.E.F. ha resistito con controricorso. La procedura controricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. Considerato che: 4. Il motivo dedotto con il ricorso principale denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 93, 94,207 e ss. l. fall., 1 d.l. 26/1979, conv. con modif. dalla l. 95/1979, 2943 e 2945 cod. civ.. L’amministrazione ricorrente sostiene che per i creditori che hanno presentato istanza di ammissione al passivo nell’ambito di una procedura di amministrazione straordinaria, come è avvenuto nel caso di specie, l’effetto interruttivopermanente non può che prodursi con essa e a far tempo da essa, perché se la procedura non chiude il suo corso si converte, continuando, in fallimento, per espressa previsione di legge. Il tribunale, estendendo erroneamente principi espressi rispetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa all’amministrazione straordinaria, nel ritenere non prodotto l’effetto interruttivo permanente della prescrizione a causa del mancato deposito in cancelleria dell’elenco dei crediti ammessi,non ha tenuto conto che la medesima autorità giudiziaria, con sentenza n. 59/2018, ha dichiarato il fallimento della [OSCURATO:SOCIETA] in a.s. s.p.a. senza soluzione di continuità rispetto alla dichiarazione dello stato di insolvenza. 5. Occorre innanzitutto respingere l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata in via preliminare dal Fal l imento controricorrente sul rilievo che il M.E.F. non avrebbe censurato un’ ulteriore ratio decidendiposta dal giudice del merito a fondamento della pronuncia. Il tribunale, infatti, ha ritenuto che l’opposizione dovesse essere rigettata, in ragione dell’intero decorso del termine di prescrizione decennale, “anche a prescindere da considerazioni in ordine all’assenza di prova dell’effettivo accredito dell’intero importo garantito e, quindi, dell’effettiva insorgenza di un corrispondente credito nei confronti della società in a.s.”. Se il giudice di merito ha espressamente ritenuto di “prescindere” da considerazioni concernenti la prova del credito, non si può che concludere che la decisione impugnata trovi il suo fondamento nell’unica ratio sviluppata all’interno del decreto impugnato; rimane così escluso che l’amministrazione ricorrente avesse l’onere di impugnare l’argomentazione superflua, ed esorbitante dalle ragioni del decidere,cui il giudice di merito ha ritenuto di far cenno. 6. Ciò precisato, il motivo è infondato. 6.1.L’art. 1, ultimo comma, primo periodo, del d.l. 26/1979, conv. con modif. dalla l. 95/1979, prevede espressamente che “la procedura … è disciplinata, in quanto non diversamente stabilito con il presente decreto-legge, dagliarticoli 195 e seguenti e dall' articolo 237 della legge fallimentare”. L’espresso richiamo alla disciplina prevista dalla legge fallimentare per la liquidazione coatta amministrativa fa sì che il principio enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez. U.13143/2022) rispetto a quest’ultima procedura – secondo cui solo l'ammissione allo stato passivo determina, sia per i creditori ammessi direttamente a seguito della comunicazione inviata dal commissario liquidatore ex art. 207, comma 1, l. fall., sia per i creditori ammessi a domanda exart. 208 l. fall., l'interruzione della prescrizione con effetto permanente per tutta la durata della procedura, a far data dal deposito dell'elenco dei creditori ammessi, ove si tratti di ammissione d'ufficio, o a far data dalla domanda rivolta al commissario liquidatore per l'inclusione del credito al passivo, nel caso previsto dall'art. 208 l. fall. – trovi applicazione anche all'amministrazione straordinaria sottoposta alla disciplina originaria contemplata dalla l. 95/1979. Nel caso di specie, non essendo contestato che i [OSCURATO:SOCIETA]. in A.S. non hanno mai depositato l’elenco dei crediti ammessi o respinti di cui all’art. 209 l. fall., nessun effetto interruttivo permanente poteva essere riconnesso alla nota ministeriale del 14 aprile 1999, rimasta senza seguito, con cui il Ministero aveva richiestol’ammissione del credito allo stato passivo della procedura. 6.2 Si deve poi escludere che tale istanza possa essere valorizzata in ragione del fatto che la procedura di amministrazione straordinaria si sia convertita, da ultimo,in fallimento. Ora, è ben vero che secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte la presentazione delle istanze per la insinuazione del credito nel passivo fallimentare, equiparabile all'atto con cui si inizia un giudizio, determina l’interruzione della prescrizione con effetti permanenti fino alla chiusura della procedura concorsuale in applicazione del principio generale fissato dall'art. 2945, comma 2, cod. civ. (Cass. 11269/1990; nello stesso senso Cass. 1586/2002, 8990/1997). Nel caso dell’amministrazione straordinaria, tuttavia, la richiesta di riconoscimento del credito presentata ai sensi dell’art. 208 l. fall. non può essere equiparata alla domanda giudiziale, soggetta al controllo del giudice ordinario, in ragione della natura eminentemente amministrativa del procedimento di formazione dello stato passivo della procedura (Cass. 1817/2005) ; tale richiesta , quindi, non può produrre gli effetti che l’art. 94 l. fall. riconnette alla domanda di ammissione allo stato passivo delfallimento. In altri termini, l’amministrazione straordinaria disciplinata dalla l. n. 95/79, al pari della liquidazione coatta amministrativa cui l’art. 1 della l egge fa rinvio, è (era) un procedimento a carattere amministrativo, in cui si innestano (innestavano) fasi di carattere giurisdizionale, quali le relative eventuali impugnazioni e le opposizioni allo stato passivo: la connotazione giurisdizionale sopravviene (sopravveniva) soltanto con il deposito dello stato passivo, che costitui sce (costituiva) il presupposto per le contestazioni davanti al giudice ordinario, per effetto della proposizione delle opposizioni e delle impugnazioni di cui agli artt.98 e 100 l. fall. o delle insinuazioni tardive (Cass. 17048/2007). È opportuno sottolineare, infine, come una simile natura della prima procedura concorsuale e l’inerzia serbata dai suoi organi non precludessero in termini assoluti al creditore di tutelare il proprio diritto attraverso ulteriori atti interruttivi o la presentazione di una vera e propria domanda giudiziale, ove si consideri che il Ministero avrebbe potuto proporre in seguito una domandatardiva senza alcuna preclusione, dato che il credito non era stato preso in alcuna considerazione (Cass. 2476/2003). 7. Il rigetto del ricorso comporta l’assorbimento del ricorso incidentalecondizionato del [OSCURATO:PERSONA]. La fissazione dei principi che regolano gli effetti permanenti dell’interruzione della prescrizione nell’ambito della procedura di liquidazione coatta amministrativa, ad opera delle Sezioni Unite di questa Corte, soltanto in epoca recente (nelle more del giudizio di opposizione) costituisce una grave ed eccezionale ragione, analoga a quelle normativamente previste, che giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite, ai sensi dell'art. 92, comma 2, cod. proc. civ., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. 132/2014 e dalla sentenza n.77/2018 della Corte costituzionale. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorsoprincipale e c ompensa integralmente le spese. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, del