CassazionedecretoSezione 7
Cassazione n. 33679/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO 1. Rilevato che con l'ordinanza impugnata il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto ministeriale, del 23 giugno 2020, con il quale è stato prorogato, per la durata di anni due, il regime detentivo in atto a suo carico, di cui all'art. 41-bis, comma 2, Ord. pen., in relazione alla pena in esecuzione dell'ergastolo per reati di omicidio plurimo, associazione di stampo mafioso, tentato omicidio e violazione della normativa in tema di porto e detenzione di armi, aggravati dall'art. 7 legge n. 203 del 1991, plurime estorsioni consumate e tentate e omicidio aggravato ai sensi del citato art. 7. 2. Considerato che avverso l'indicato provvedimento ricorre il condannato, a mezzo del difensore, denunciando vizi (violazione di legge e dei principi costituzionali e della convenzione europea, nonché vizio di motivazione, in relazione all'art. 41-bis, comma 2-sexies, Ord. pen.) non scanditi dalla necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata, nonché privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti la censura e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823). 3.1. Rilevato, infatti, che in relazione al decreto di proroga del regime particolare in atto a carico del ricorrente, una volta convalidato dal definitivo rigetto della correlativa impugnazione, il precedente decreto applicativo sia sufficiente a reggere la legittimità di quello successivo la constatazione, alla luce della verifica dei parametri cognitivi indicati dal comma 2-bis dell'art. 41-bis Ord. pen., del mancato venir meno dei presupposti su cui era fondato il primo. 3.2.Reputato, dunque, sufficiente e necessario accertare che la capacità del condannato di tenere contatti con l'associazione criminale non sia venuta meno e considerato che detto accertamento va condotto anche alla stregua di una serie predeterminata di parametri (il profilo criminale, la posizione rivestita dal soggetto in seno all'associazione, la perdurante operatività del sodalizio e l'eventuale sopravvenienza di nuove incriminazioni non precedentemente valutate), elementi da considerare attraverso l'indicazione di indici fattuali sintomatici di attualità del pericolo di collegamenti con l'ambiente criminale esterno (Sez. 7, ord. n. 19290 del 10/03/2016, Giuliano, Rv. 267248; Sez. 1 n. 18791 del 06/02/2015, Caporrimo; Rv. 263508). 3.3.Ritenuto che il Tribunale di sorveglianza, nell'ordinanza impugnata, ha indicato, con motivazione adeguata e non apparente, gli elementi sulla cui base la persistenza dei suddetti collegamenti per il condannato è stata adeguatamente ritenuta, con richiamo dei provvedimenti giudiziari, delle informazioni, della condotta inframuraria (che è stata caratterizzata da infrazioni, anche se soltanto fino al 4 gennaio 2019), degli univoci elementi conducenti verso il riconoscimento di un costante collegamento con soggetti legati al condannato da stretti vincoli parentali (da ultimo i figli) comunque destinatari di recenti provvedimenti cautelari per reati di estorsione in danno di un commerciante (cfr. pag. 5 del provvedimento impugnato). 3.4. Considerate dunque, adeguate e non apparenti le valutazioni del ruolo del ricorrente, delle vicende relative alle recenti indagini che avevano condotto all'emissione di ordinanza cautelare per associazione di stampo mafioso a carico di 22 persone (nel maggio 2016), indagini indicate come propiziate proprio dai colloqui in carcere intercettati a carico dei figli del ricorrente, in stato detentivo per estorsione ai danni di un commerciante, nonché all'ordinanza di custodia cautelare nell'ambito dell'operazione cd. Nebrodi (cfr. pag. 6), al fine di dimostrare la persistenza, all'attualità, della cosca di riferimento del condannato e quindi, della concreta potenziale ripresa dei contatti in caso di ripristino del regime detentivo ordinario. 3.5. Ritenuto che alla stregua del completo apparato giustificativo, le deduzioni del ricorrente, per una parte, risultano versate in fatto e, comunque reiterative delle censure prospettate con il reclamo, per il resto, pur prospettando violazione di legge (unico vizio consentito in questo caso), censurano — in modo inammissibile — l'illogicità della motivazione, peraltro sussistente e adeguata, fornita dal Tribunale a supporto del rigetto. 4.Rilevato che deriva, da quanto sin qui esposto, l'inammissibilità del ricorso, cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000) al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 maggi