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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 45911/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 4 GIUGNO 1963 a SALVE avverso l'ordinanza resa il 9 giugno 2021 dalla Corte di appello di Salerno udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata la Corte di appello di Salerno ha dichiarato la inammissibilità della istanza di revisione presentata da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 15/2018 emessa il 19 luglio 2018 dalla Corte di assise di appello di Catanzaro con cui è stata confermata la pronunzia resa dal GUP del Tribunale di Catanzaro il 4 novembre 2015, che ha condannato [OSCURATO:PERSONA], nella sua veste di avvocato, per il delitto di concorso esterno nell'associazione mafiosa di 'ndrangheta facente capo a [OSCURATO:PERSONA].

Con l'istanza la difesa invocava la revisione ex art. 630 lett.

A cod. proc.pen. perché i fatti posti a base della sentenza di condanna di [OSCURATO:PERSONA] erano inconciliabili con la sentenza resa in data 25 settembre 2018 dalla Corte di assise di appello di Catanzaro nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], assolta dalla medesima imputazione contestata al fratello odierno ricorrente, poiché in queL pronunzia non era stato ritenuto sussistente neppure il semplice tentativo da parte dei due fratelli di avvicinare soggetti gravitanti in ambienti giudiziari della Corte di cassazione per "aggiustare" la sentenza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], genero di [OSCURATO:PERSONA] e imputato di omicidio.

La revisione è stata invocata anche ex art. 630 lett.

C cod. proc.pen. in forza della nuova prova consistente nella dichiarazione del collaboratore [OSCURATO:PERSONA], che ha attribuito il ruolo di mediatore nella vicenda relativa al giudizio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ad altro soggetto, il cui nominativo risulta ad oggi secretato dal pubblico ministero.

Con il provvedimento impugnato la corte di appello ha ritenuto che non-ricorre un'ipotesi di contrasto e incompatibilità tra i due giudicati nei confronti dei germani Stranieri, poiché le due pronunzie richiamate attribuiscono una diversa valutazione giuridica fatti ricostruiti in maniera identica; che la prova offerta, costituita dal collaboratore Valerio, non presenta caratteri di novità ed è comunque nel complesso irrilevante, non essendo in grado di inficiare il giudizio penale di responsabilità a carico del condannato. 2.Avverso la detta pronunzia propone ricorso il condannato tramite atto sottoscritto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] deducendo: 2.1violazione dell'articolo 634 comma 1 cod. proc.pen. nella parte in cui sancisce che il giudice della revisione dichiara l'inammissibilità dell'istanza solo quando la stessa risulti manifestamente infondata e tale prima delibazione deve essere svolta senza entrare nel merito delle singole questioni sollevate, trattandosi di una valutazione che viene svolta inaudita altera parte.

Lamenta il ricorrente che l'ordinanza della corte si è addentrata nella disamina delle sentenze richiamate nella richiesta e ha proceduto alla valutazione delle nuove prove senza tenere presente che trattandosi di prove dichiarative devono essere vagliate nel contraddittorio delle parti. 2.2 violazione dell'articolo 630 comma 1 lett.A cod. proc.pen. poiché entrando nel merito delle questioni la corte non ha interpretato correttamente la condanna dello Stranieri e la contestuale assoluzione della di lui sorella Lucia e si basa su una motivazione illogica e contraddittoria poiché dal raffronto delle due sentenza risulta che le stesse hanno ricostruito i due episodi in maniera inconciliabile tra loro in quanto mentre quella che ha condannato [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto sussistente un intervento illecito ottenuto anche attraverso la corruzione, la sentenza che ha assolto la sorella [OSCURATO:PERSONA] ha escluso che questo fatto sia accaduto. 2.3 violazione di legge e vizio di motivazione poiché entrando nel merito l'ordinanza ha male interpretato le due pronunzie osservando che [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato condannato anche in ragione di condotte diverse da quelle descritte nella prima parte del capo di imputazione, e cioè la corruzione commessa nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], e trascura di considerare che i due fratelli sono stati rinviati a giudizio con il medesimo capo di imputazione loro contestato in concorso; che la nuova prova indicata, cioè la testimonianza resa dal collaboratore [OSCURATO:PERSONA], non può non passare attraverso un vaglio dibattimentale che consenta di approfondire aspetti della vicenda non ha adeguatamente esaminati.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è inammissibile perché generico e manifestamente infondato. 1.1 Questa corte ha già da tempo chiarito che l'inconciliabilità tra sentenze irrevocabili non va intesa quale semplice contraddittorietà logica tra le valutazioni effettuate nelle due decisioni, ma come oggettiva incompatibilità tra i fatti cui si fondano le relative sentenze.

In altri termini condizione per la revisione ex articolo 630 comma uno lettera a) che l'inconciliabilità riguardi i fatti di reato accertati e non si traduca in una mera valutazione differente da parte dei giudici di merito sia dei medesimi fatti, sia di fatti storici distinti, oppure degli stessi fatti in relazione a persone diverse.

E' stato infatti precisato che in tema di revisione, il concetto di inconciliabilità fra sentenze irrevocabili, di cui all'art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., deve essere inteso con riferimento ad una oggettiva incompatibilità tra i fatti storici stabiliti a fondamento delle diverse sentenze e non alle divergenti valutazioni in ordine ad elementi normativi della fattispecie, fondate sulla medesima ricostruzione in punto di fatto. (Sez. 6, Sentenza n. 34927 del 17/04/2018 Ud. (dep. 23/07/2018 ) Rv. 273749 - 01) Facendo applicazione di questi criteri la giuriprudenza di legittimità ha precisato che non è ammessa la revisione della sentenza di condanna fondata sugli stessi dati probatori utilizzati dalla sentenza di assoluzione nei confronti di un concorrente nello stesso reato e pronunciata in un diverso procedimento, in quanto la revisione giova ad emendare l'errore sulla ricostruzione del fatto e non sulla valutazione dello stesso. (Sez. 4 - , Sentenza n. 46885 del 07/11/2019 Cc. (dep. 19/11/2019 ) Rv. 277902 - 01) La corte d'appello, nel respingere l'istanza di revisione presentata in relazione alla incompatibilità dei giudicati ha fatto corretta applicazione dei criteri già formulati in tema da questa giurisprudenza di legittimità, e la costatazione che i due fratelli fossero stati rinviati a giudizio per il medesimo capo di imputazione non inficia la correttezza di tali argomentazioni poiché, nel rispetto dei principi sin qui evidenziati, non assume rilevanza la costatazione che i medesimi elementi di fatto, nell'ambito della comune prospettazione accusatoria, non sono stati ritenuti idonei a fondare il giudizio di colpevolezza nei confronti della sorella.

La corte territoriale ha oltretutto osservato che la sorella del condannato e odierno ricorrente è stata assolta poiché non è stata ritenuta sufficiente ad integrare il concorso esterno l'accusa principale relativa ad una condotta di corruzione giudiziaria e la stessa non risultava coinvolta in altre vicende.

Ha di contro rilevato che il contributo offerto dall'odierno ricorrente nell'interesse dell'associazione di stampo mafioso non si era esaurito in quella vicenda, ma si era estrinsecato anche in altre condotte , tra cui quella di farsi latore all'esterno del carcere di messaggi e di richieste provenienti dal capoclan detenuto nonché di fornire suggerimenti ad altri esponenti della cosca per eludere le investigazioni dell'autorità giudiziaria.Sul punto deve rilevarsi anche la genericità del ricorso poiché non si confronta con questo aspetto della motivazione. 1.2 In relazione al secondo motivo della istanza di revisione, giova ricordare che ai fini dell'ammissibilità della richiesta di revisione (art.631 cod. proc. pen.) il giudice è tenuto a valutare l'attitudine dimostrativa di una soluzione liberatoria delle nuove prove dedotte, attitudine che non può essere confusa con una pretesa novità del tema probatorio, elemento del tutto estraneo all'istituto della revisione penale, posto che esso impone che proprio lo stesso tema venga rivisitato in base a nuove prove, ove queste siano dimostrative dell'innocenza del condannato. (Sez. 6, Sentenza n. 1811 del 16/12/2002 Cc. (dep. 16/01/2003 ) Rv. 223333 - 01) In ordine alla sussistenza di una prova nuova costituita dalle dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA], la corte ha evidenziato che la stessa, anche ad una prima delibazione, non appare in grado di incidere sulla decisione adottata in quanto non è idonea ad escludere ogni responsabilità del condannato.

Il collaboratore Valerio ha infatti riferito di avere appreso che [OSCURATO:PERSONA] si era comunque avvalso di [OSCURATO:PERSONA] quale figura di comodo nell'ambito della vicenda relativa all'esito del processo a carico di [OSCURATO:PERSONA], anche se il legale non era efficacemente intervenuto.

La corte ha, quindi, concluso che anche questa nuova prova conferma la disponibilità di [OSCURATO:PERSONA] a rendersi utile in favore della organizzazione di stampo mafioso e la concreta utilità dell'apporto da lui conferito.

Trattasi di motivazione congrua ed esaustiva che si pone in linea con i criteri più volte delineati da questa corte di legittimità per valutare il contenuto delle istanza di revisione quale mezzo straordinario di impugnazione che deve essere fondato su nuovi elementi di prova tali da consentire il ribaltamento del giudizio di colpevolezza già formulato. 4.L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 24Cott

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 4 GIUGNO 1963 a SALVE avverso l'ordinanza resa il 9 giugno 2021 dalla Corte di appello di Salerno udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata la Corte di appello di Salerno ha dichiarato la inammissibilità della istanza di revisione presentata da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 15/2018 emessa il 19 luglio 2018 dalla Corte di assise di appello di Catanzaro con cui è stata confermata la pronunzia resa dal GUP del Tribunale di Catanzaro il 4 novembre 2015, che ha condannato [OSCURATO:PERSONA], nella sua veste di avvocato, per il delitto di concorso esterno nell'associazione mafiosa di 'ndrangheta facente capo a [OSCURATO:PERSONA]. Con l'istanza la difesa invocava la revisione ex art. 630 lett. A cod. proc.pen. perché i fatti posti a base della sentenza di condanna di [OSCURATO:PERSONA] erano inconciliabili con la sentenza resa in data 25 settembre 2018 dalla Corte di assise di appello di Catanzaro nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], assolta dalla medesima imputazione contestata al fratello odierno ricorrente, poiché in queL pronunzia non era stato ritenuto sussistente neppure il semplice tentativo da parte dei due fratelli di avvicinare soggetti gravitanti in ambienti giudiziari della Corte di cassazione per "aggiustare" la sentenza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], genero di [OSCURATO:PERSONA] e imputato di omicidio. La revisione è stata invocata anche ex art. 630 lett. C cod. proc.pen. in forza della nuova prova consistente nella dichiarazione del collaboratore [OSCURATO:PERSONA], che ha attribuito il ruolo di mediatore nella vicenda relativa al giudizio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ad altro soggetto, il cui nominativo risulta ad oggi secretato dal pubblico ministero. Con il provvedimento impugnato la corte di appello ha ritenuto che non-ricorre un'ipotesi di contrasto e incompatibilità tra i due giudicati nei confronti dei germani Stranieri, poiché le due pronunzie richiamate attribuiscono una diversa valutazione giuridica fatti ricostruiti in maniera identica; che la prova offerta, costituita dal collaboratore Valerio, non presenta caratteri di novità ed è comunque nel complesso irrilevante, non essendo in grado di inficiare il giudizio penale di responsabilità a carico del condannato. 2.Avverso la detta pronunzia propone ricorso il condannato tramite atto sottoscritto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] deducendo: 2.1violazione dell'articolo 634 comma 1 cod. proc.pen. nella parte in cui sancisce che il giudice della revisione dichiara l'inammissibilità dell'istanza solo quando la stessa risulti manifestamente infondata e tale prima delibazione deve essere svolta senza entrare nel merito delle singole questioni sollevate, trattandosi di una valutazione che viene svolta inaudita altera parte. Lamenta il ricorrente che l'ordinanza della corte si è addentrata nella disamina delle sentenze richiamate nella richiesta e ha proceduto alla valutazione delle nuove prove senza tenere presente che trattandosi di prove dichiarative devono essere vagliate nel contraddittorio delle parti. 2.2 violazione dell'articolo 630 comma 1 lett.A cod. proc.pen. poiché entrando nel merito delle questioni la corte non ha interpretato correttamente la condanna dello Stranieri e la contestuale assoluzione della di lui sorella Lucia e si basa su una motivazione illogica e contraddittoria poiché dal raffronto delle due sentenza risulta che le stesse hanno ricostruito i due episodi in maniera inconciliabile tra loro in quanto mentre quella che ha condannato [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto sussistente un intervento illecito ottenuto anche attraverso la corruzione, la sentenza che ha assolto la sorella [OSCURATO:PERSONA] ha escluso che questo fatto sia accaduto. 2.3 violazione di legge e vizio di motivazione poiché entrando nel merito l'ordinanza ha male interpretato le due pronunzie osservando che [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato condannato anche in ragione di condotte diverse da quelle descritte nella prima parte del capo di imputazione, e cioè la corruzione commessa nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], e trascura di considerare che i due fratelli sono stati rinviati a giudizio con il medesimo capo di imputazione loro contestato in concorso; che la nuova prova indicata, cioè la testimonianza resa dal collaboratore [OSCURATO:PERSONA], non può non passare attraverso un vaglio dibattimentale che consenta di approfondire aspetti della vicenda non ha adeguatamente esaminati. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile perché generico e manifestamente infondato. 1.1 Questa corte ha già da tempo chiarito che l'inconciliabilità tra sentenze irrevocabili non va intesa quale semplice contraddittorietà logica tra le valutazioni effettuate nelle due decisioni, ma come oggettiva incompatibilità tra i fatti cui si fondano le relative sentenze. In altri termini condizione per la revisione ex articolo 630 comma uno lettera a) che l'inconciliabilità riguardi i fatti di reato accertati e non si traduca in una mera valutazione differente da parte dei giudici di merito sia dei medesimi fatti, sia di fatti storici distinti, oppure degli stessi fatti in relazione a persone diverse. E' stato infatti precisato che in tema di revisione, il concetto di inconciliabilità fra sentenze irrevocabili, di cui all'art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., deve essere inteso con riferimento ad una oggettiva incompatibilità tra i fatti storici stabiliti a fondamento delle diverse sentenze e non alle divergenti valutazioni in ordine ad elementi normativi della fattispecie, fondate sulla medesima ricostruzione in punto di fatto. (Sez. 6, Sentenza n. 34927 del 17/04/2018 Ud. (dep. 23/07/2018 ) Rv. 273749 - 01) Facendo applicazione di questi criteri la giuriprudenza di legittimità ha precisato che non è ammessa la revisione della sentenza di condanna fondata sugli stessi dati probatori utilizzati dalla sentenza di assoluzione nei confronti di un concorrente nello stesso reato e pronunciata in un diverso procedimento, in quanto la revisione giova ad emendare l'errore sulla ricostruzione del fatto e non sulla valutazione dello stesso. (Sez. 4 - , Sentenza n. 46885 del 07/11/2019 Cc. (dep. 19/11/2019 ) Rv. 277902 - 01) La corte d'appello, nel respingere l'istanza di revisione presentata in relazione alla incompatibilità dei giudicati ha fatto corretta applicazione dei criteri già formulati in tema da questa giurisprudenza di legittimità, e la costatazione che i due fratelli fossero stati rinviati a giudizio per il medesimo capo di imputazione non inficia la correttezza di tali argomentazioni poiché, nel rispetto dei principi sin qui evidenziati, non assume rilevanza la costatazione che i medesimi elementi di fatto, nell'ambito della comune prospettazione accusatoria, non sono stati ritenuti idonei a fondare il giudizio di colpevolezza nei confronti della sorella. La corte territoriale ha oltretutto osservato che la sorella del condannato e odierno ricorrente è stata assolta poiché non è stata ritenuta sufficiente ad integrare il concorso esterno l'accusa principale relativa ad una condotta di corruzione giudiziaria e la stessa non risultava coinvolta in altre vicende. Ha di contro rilevato che il contributo offerto dall'odierno ricorrente nell'interesse dell'associazione di stampo mafioso non si era esaurito in quella vicenda, ma si era estrinsecato anche in altre condotte , tra cui quella di farsi latore all'esterno del carcere di messaggi e di richieste provenienti dal capoclan detenuto nonché di fornire suggerimenti ad altri esponenti della cosca per eludere le investigazioni dell'autorità giudiziaria.Sul punto deve rilevarsi anche la genericità del ricorso poiché non si confronta con questo aspetto della motivazione. 1.2 In relazione al secondo motivo della istanza di revisione, giova ricordare che ai fini dell'ammissibilità della richiesta di revisione (art.631 cod. proc. pen.) il giudice è tenuto a valutare l'attitudine dimostrativa di una soluzione liberatoria delle nuove prove dedotte, attitudine che non può essere confusa con una pretesa novità del tema probatorio, elemento del tutto estraneo all'istituto della revisione penale, posto che esso impone che proprio lo stesso tema venga rivisitato in base a nuove prove, ove queste siano dimostrative dell'innocenza del condannato. (Sez. 6, Sentenza n. 1811 del 16/12/2002 Cc. (dep. 16/01/2003 ) Rv. 223333 - 01) In ordine alla sussistenza di una prova nuova costituita dalle dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA], la corte ha evidenziato che la stessa, anche ad una prima delibazione, non appare in grado di incidere sulla decisione adottata in quanto non è idonea ad escludere ogni responsabilità del condannato. Il collaboratore Valerio ha infatti riferito di avere appreso che [OSCURATO:PERSONA] si era comunque avvalso di [OSCURATO:PERSONA] quale figura di comodo nell'ambito della vicenda relativa all'esito del processo a carico di [OSCURATO:PERSONA], anche se il legale non era efficacemente intervenuto. La corte ha, quindi, concluso che anche questa nuova prova conferma la disponibilità di [OSCURATO:PERSONA] a rendersi utile in favore della organizzazione di stampo mafioso e la concreta utilità dell'apporto da lui conferito. Trattasi di motivazione congrua ed esaustiva che si pone in linea con i criteri più volte delineati da questa corte di legittimità per valutare il contenuto delle istanza di revisione quale mezzo straordinario di impugnazione che deve essere fondato su nuovi elementi di prova tali da consentire il ribaltamento del giudizio di colpevolezza già formulato. 4.L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 24Cott