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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 16177/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/05/2023 della Corte di appello di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria redatta ai sensi dell'art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Lecce ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale di Lecce, la quale aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 44, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 380 del 2001, per aver realizzato interventi edilizi in assenza del prescritto permesso di costruire e consi- stiti nella realizzazione di: un container delle dimensioni di circa cinque metri x dieci metri, posizionato tramite blocchi tufacei delle dimensioni di cm. 25x50x25 su un ampio massetto di calcestruzzo, con destinazione d'uso residenziale; una piattaforma di calcestruzzo per una superficie di circa 30 mq. delimitata da blocchi tufacei per un'altezza dal piano di campagna di circa 100 cm., a cui si accede tramite una scala composta da quattro gradini; un pergolato costituito da elementi di legno lamellare; un nuovo arco di accesso realizzato sulla strada provinciale.

2. Avverso l'indicata sentenza, l'imputato, per il ministero del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, che deduce la violazione di legge in relazione all'art. 131-bis cod. pen.

Espone il difensore che la Corte di merito ha escluso la causa di non punibilità in esame unicamente valorizzando la consistenza dell'intervento abusivo, senza valutare non solo altri parametri - quali la destina- zione dell'immobile, l'incidenza sul carico urbanistico, l'eventuale rispetto di even- tuali vincoli - ma anche la precarietà e l'esiguità delle opere realizzate, nonché la loro facile eliminabilità.

Aggiunge il difensore che erroneamente la Corte di merito avrebbe ritenuto che, per poter beneficiare della causa di non punibilità, l'imputato avrebbe dovuto rimuovere le opere abusive, posto che la condotta post delictum è uno dei parametri per valutare la gravità dell'offesa.

3. li ricorso è inammissibile.

4. La speciale causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen. - applicabile, ai sensi del comma 1, ai soli reati per i quali è prevista una pena detentiva non superiore, nel massimo, a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta - è configurabile in presenza di una duplice condizione, essendo congiuntamente richieste la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento.

Il primo dei due requisiti richiede, a sua volta, la specifica valutazione della modalità della condotta e dell'esiguità del danno o del pericolo, da valutarsi sulla base dei criteri indicati dall'art. 133 cod. pen., cui segue, in caso di vaglio positivo - e dunque nella sola ipotesi in cui si sia ritenuta la speciale tenuità dell'offesa -, la verifica della non abitualità del comportamento, che il legislatore esclude nel caso in cui l'autore del reato sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, ovvero abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato sia di particolare tenuità, nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate.

Come affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione com- plessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590).

Il giudice, pertanto, è tenuto a motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato, al fine di valutarne la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e, conse- guentemente, il bisogno di pena, essendo insufficiente il richiamo a mere clausole di stile (Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018 - dep. 02/05/2019, Venezia, Rv. 275940).

5. Nel caso in esame, la Corte territoriale, facendo buon governo dei principi ora ricordati, ha correttamente escluso i presupposti applicativi della causa di non punibilità in esame, individuando, quale elemento ostativo avente carattere assor- bente, l'obiettiva consistenza delle opere abusive, come peraltro emerge ictu °cui/ dalla mera lettura del capo di imputazione, opere che certamente non possono essere ritenute di scarso impatto sul territorio, con l'evidente conseguenza che l'offesa non può qualificarsi in termini di "particolare tenuità".

6. Né merita censura la motivazione laddove la Corte di merito ha evidenziato che l'imputato, nemmeno dopo la sentenza di primo grado, ha rimosso le opere abusive: condotta, questa, certamente valorizzabile per effetto della modifiche ap- portate all'art. 131-bis cod. pen. dall'art. 1, comma 1, lett. c), n. 2), d.lgs. n. 10 ottobre 2022, n. 150, il quale, tra l'altro, assegna rilevanza, ai fini della valutazione del carattere di particolare tenuità dell'offesa, anche la condotta dell'imputato suc- cessiva alla commissione del reato, che, tuttavia, non potrà, di per sé sola, rendere di particolare tenuità un'offesa che tale non era al momento del fatto, potendo essere valorizzata solo nell'ambito del giudizio complessivo sull'entità dell'offesa recata, da effettuarsi alla stregua dei parametri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen. (Sez. 3, n. 18029 del 04/04/2023, Hu, Rv. 284497).

7. Nella specie, la Corte ha perciò correttamente valutato tutte le circostanze del caso concreto, ossia la consistenza delle opere abusive e la condotta dell'im- putato post delictum, giungendo ad escludere, con una motivazione certamente Il non implausibile sul piano logico — e quindi non censurabile in sede di legittimità - l'insussistenza dei presupposti richiesti per l'applicazione della causa di non puni- bilità ex art. 131-bis cod. pen. 7.

Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/05/2023 della Corte di appello di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria redatta ai sensi dell'art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Lecce ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale di Lecce, la quale aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 44, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 380 del 2001, per aver realizzato interventi edilizi in assenza del prescritto permesso di costruire e consi- stiti nella realizzazione di: un container delle dimensioni di circa cinque metri x dieci metri, posizionato tramite blocchi tufacei delle dimensioni di cm. 25x50x25 su un ampio massetto di calcestruzzo, con destinazione d'uso residenziale; una piattaforma di calcestruzzo per una superficie di circa 30 mq. delimitata da blocchi tufacei per un'altezza dal piano di campagna di circa 100 cm., a cui si accede tramite una scala composta da quattro gradini; un pergolato costituito da elementi di legno lamellare; un nuovo arco di accesso realizzato sulla strada provinciale. 2. Avverso l'indicata sentenza, l'imputato, per il ministero del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, che deduce la violazione di legge in relazione all'art. 131-bis cod. pen. Espone il difensore che la Corte di merito ha escluso la causa di non punibilità in esame unicamente valorizzando la consistenza dell'intervento abusivo, senza valutare non solo altri parametri - quali la destina- zione dell'immobile, l'incidenza sul carico urbanistico, l'eventuale rispetto di even- tuali vincoli - ma anche la precarietà e l'esiguità delle opere realizzate, nonché la loro facile eliminabilità. Aggiunge il difensore che erroneamente la Corte di merito avrebbe ritenuto che, per poter beneficiare della causa di non punibilità, l'imputato avrebbe dovuto rimuovere le opere abusive, posto che la condotta post delictum è uno dei parametri per valutare la gravità dell'offesa. 3. li ricorso è inammissibile. 4. La speciale causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen. - applicabile, ai sensi del comma 1, ai soli reati per i quali è prevista una pena detentiva non superiore, nel massimo, a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta - è configurabile in presenza di una duplice condizione, essendo congiuntamente richieste la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento. Il primo dei due requisiti richiede, a sua volta, la specifica valutazione della modalità della condotta e dell'esiguità del danno o del pericolo, da valutarsi sulla base dei criteri indicati dall'art. 133 cod. pen., cui segue, in caso di vaglio positivo - e dunque nella sola ipotesi in cui si sia ritenuta la speciale tenuità dell'offesa -, la verifica della non abitualità del comportamento, che il legislatore esclude nel caso in cui l'autore del reato sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, ovvero abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato sia di particolare tenuità, nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate. Come affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione com- plessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590). Il giudice, pertanto, è tenuto a motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato, al fine di valutarne la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e, conse- guentemente, il bisogno di pena, essendo insufficiente il richiamo a mere clausole di stile (Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018 - dep. 02/05/2019, Venezia, Rv. 275940). 5. Nel caso in esame, la Corte territoriale, facendo buon governo dei principi ora ricordati, ha correttamente escluso i presupposti applicativi della causa di non punibilità in esame, individuando, quale elemento ostativo avente carattere assor- bente, l'obiettiva consistenza delle opere abusive, come peraltro emerge ictu °cui/ dalla mera lettura del capo di imputazione, opere che certamente non possono essere ritenute di scarso impatto sul territorio, con l'evidente conseguenza che l'offesa non può qualificarsi in termini di "particolare tenuità". 6. Né merita censura la motivazione laddove la Corte di merito ha evidenziato che l'imputato, nemmeno dopo la sentenza di primo grado, ha rimosso le opere abusive: condotta, questa, certamente valorizzabile per effetto della modifiche ap- portate all'art. 131-bis cod. pen. dall'art. 1, comma 1, lett. c), n. 2), d.lgs. n. 10 ottobre 2022, n. 150, il quale, tra l'altro, assegna rilevanza, ai fini della valutazione del carattere di particolare tenuità dell'offesa, anche la condotta dell'imputato suc- cessiva alla commissione del reato, che, tuttavia, non potrà, di per sé sola, rendere di particolare tenuità un'offesa che tale non era al momento del fatto, potendo essere valorizzata solo nell'ambito del giudizio complessivo sull'entità dell'offesa recata, da effettuarsi alla stregua dei parametri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen. (Sez. 3, n. 18029 del 04/04/2023, Hu, Rv. 284497). 7. Nella specie, la Corte ha perciò correttamente valutato tutte le circostanze del caso concreto, ossia la consistenza delle opere abusive e la condotta dell'im- putato post delictum, giungendo ad escludere, con una motivazione certamente Il non implausibile sul piano logico — e quindi non censurabile in sede di legittimità - l'insussistenza dei presupposti richiesti per l'applicazione della causa di non puni- bilità ex art. 131-bis cod. pen. 7. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d
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