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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 giugno 2023

Cassazione n. 30068/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/09/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Napoli, con sentenza in data 13 settembre 2022, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Napoli, in data 13 maggio 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], confermava la condanna per il reato di tentata estorsione, riducendo la pena inflitta dal primo giudice.

Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta l'omessa motivazione in ordine alla richiesta di esclusione della circostanza aggravante ex art. 416-bis.1 cod. pen., risulta manifestamente infondato, in considerazione del consolidato orientamento della giurisprudenza, secondo cui la rinuncia a tutti i motivi di appello, ad esclusione soltanto di quelli riguardanti la misura della pena, comprende anche il motivo concernente la sussistenza delle circostanze aggravanti del reato, in quanto relativo a un punto della decisione distinto e autonomo rispetto a quello afferente al trattamento sanzionatorio (ex plurimis, Sez. 4, n. 46150 del 15/10/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282413); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 6 giugno 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/09/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Napoli, con sentenza in data 13 settembre 2022, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Napoli, in data 13 maggio 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], confermava la condanna per il reato di tentata estorsione, riducendo la pena inflitta dal primo giudice. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta l'omessa motivazione in ordine alla richiesta di esclusione della circostanza aggravante ex art. 416-bis.1 cod. pen., risulta manifestamente infondato, in considerazione del consolidato orientamento della giurisprudenza, secondo cui la rinuncia a tutti i motivi di appello, ad esclusione soltanto di quelli riguardanti la misura della pena, comprende anche il motivo concernente la sussistenza delle circostanze aggravanti del reato, in quanto relativo a un punto della decisione distinto e autonomo rispetto a quello afferente al trattamento sanzionatorio (ex plurimis, Sez. 4, n. 46150 del 15/10/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282413); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 giugno 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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