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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 36475/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, il quale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con atto rivolto al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice dell'esecuzione, veniva richiesta, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], l'applicazione della disciplina della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in ordine ai reati giudicati con le seguenti sentenze divenute irrevocabili: a) sentenza emessa dalla Corte di appello di Catanzaro il 12 novembre 2015, in forza della quale il prevenuto risultava condannato alla pena di due anni di reclusione ed euro 200,00 di multa per i reati di estorsione e ricettazione commessi in [OSCURATO:PERSONA] il 24 giugno 2009; a) sentenza emessa dalla Corte di assise di appello di Catanzaro il 18 luglio 2016, in forza della quale il prevenuto risultava condannato alla pena di sette anni di reclusione per i reati di associazione di tipo mafioso ed estorsione commessi in [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente dal 2004 con condotta permanente e nel 2009.

2. Il giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 30 ottobre 2020, rigettava l'istanza.

3. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. e vizio di motivazione.

Il ricorrente chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata, sostenendo che il giudice dell'esecuzione, nel rigettare l'istanza, abbia violato i principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità in materia; non abbia tenuto conto degli elementi dimostrativi della sussistenza del vincolo della continuazione; non abbia reso un discorso giustificativo logico e coerente. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è manifestamente infondato, perché il giudice dell'esecuzione non è incorso in alcun errore di diritto e, nel motivare congruamente la negazione del vincolo unitario della continuazione fra i reati considerati, ha rispettato i principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale l'istituto in questione postula che l'agente si sia rappresentato e abbia unitariamente deliberato, almeno nelle loro linee essenziali, una serie di condotte criminose, e non si identifica con il programma di vita delinquenziale del reo, che esprime, invece, l'opzione dello stesso a favore della commissione di un numero non predeterminato di reati (Sez.

U., n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074; Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016, Eloumari, Rv. 266615; Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, dep. 2013, Daniele, Rv. 255156).

È stato rispettato anche il princpio in base al quale è ipotizzabile la continuazione tra il delitto di partecipazione ad associazione per delinquere e i reati fine, a condizione che il giudice verifichi puntualmente che questi ultimi siano stati programmati al momento in cui il partecipe si determina a fare ingresso nel sodalizio (Sez. 1, n. 1534 del 09/11/2017 - dep. 2018, Giglia, Rv. 271984; in motivazione, la Corte ha aggiunto che, ragionando diversamente, si finirebbe per riconoscere una sorta di automatismo, con il conseguente beneficio sanzionatorio, per cui tutti i reati commessi in ambito associativo dovrebbero ritenersi in continuazione con la fattispecie di cui all'art. 416-bis cod. pen.).

1.1. Nel caso ora in esame, il giudice dell'esecuzione ha reso congrua motivazione, poiché ha spiegato, in modo adeguato e logico, per quali ragioni ha ritenuto di non accogliere l'istanza di applicazione della disciplina del reato continuato presentata nell'interesse del Bentornato.

L'ordinanza ha chiarito che non è ipotizzabile la continuazione fra il reato di partecipazione ad associazione mafiosa per il quale il prevenuto è stato condannato e i reati giudicati con la sentenza del 12 novembre 2015 sopra indicata, perché essi non furono programmati nel momento in cui il partecipe si determinò a fare ingresso nel sodalizio.

Il giudice dell'esecuzione ha aggiunto che non emerge alcun elemento in base al quale possa affermarsi che i reati di cui alla sentenza citata siano stati commessi in ambito associativo.

1.2. In definitiva, lo sviluppo argomentativo della motivazione posta a sostegno dell'ordinanza impugnata, esauriente e immune da vizi logici e giuridici, risulta basato su una coerente analisi critica degli elementi disponibili e sulla loro coordinazione in un organico quadro interpretativo.

Il provvedimento supera il vaglio di legittimità demandato a questa Corte, il cui sindacato deve arrestarsi alla verifica del rispetto delle regole della logica e della conformità ai canoni legali che presiedono all'apprezzamento delle circostanze fattuali.

Il ricorso, invece, mira ad offrire, peraltro in modo generico, una ricostruzione alternativa e una rilettura degli elementi disponibili, sulla base di valutazioni di merito precluse in questa sede.2.

In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in applicazione dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato da Corte cost. n. 186 del 2000 - la ricorrenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, il quale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto rivolto al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice dell'esecuzione, veniva richiesta, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], l'applicazione della disciplina della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in ordine ai reati giudicati con le seguenti sentenze divenute irrevocabili: a) sentenza emessa dalla Corte di appello di Catanzaro il 12 novembre 2015, in forza della quale il prevenuto risultava condannato alla pena di due anni di reclusione ed euro 200,00 di multa per i reati di estorsione e ricettazione commessi in [OSCURATO:PERSONA] il 24 giugno 2009; a) sentenza emessa dalla Corte di assise di appello di Catanzaro il 18 luglio 2016, in forza della quale il prevenuto risultava condannato alla pena di sette anni di reclusione per i reati di associazione di tipo mafioso ed estorsione commessi in [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente dal 2004 con condotta permanente e nel 2009. 2. Il giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 30 ottobre 2020, rigettava l'istanza. 3. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. e vizio di motivazione. Il ricorrente chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata, sostenendo che il giudice dell'esecuzione, nel rigettare l'istanza, abbia violato i principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità in materia; non abbia tenuto conto degli elementi dimostrativi della sussistenza del vincolo della continuazione; non abbia reso un discorso giustificativo logico e coerente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato, perché il giudice dell'esecuzione non è incorso in alcun errore di diritto e, nel motivare congruamente la negazione del vincolo unitario della continuazione fra i reati considerati, ha rispettato i principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale l'istituto in questione postula che l'agente si sia rappresentato e abbia unitariamente deliberato, almeno nelle loro linee essenziali, una serie di condotte criminose, e non si identifica con il programma di vita delinquenziale del reo, che esprime, invece, l'opzione dello stesso a favore della commissione di un numero non predeterminato di reati (Sez. U., n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074; Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016, Eloumari, Rv. 266615; Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, dep. 2013, Daniele, Rv. 255156). È stato rispettato anche il princpio in base al quale è ipotizzabile la continuazione tra il delitto di partecipazione ad associazione per delinquere e i reati fine, a condizione che il giudice verifichi puntualmente che questi ultimi siano stati programmati al momento in cui il partecipe si determina a fare ingresso nel sodalizio (Sez. 1, n. 1534 del 09/11/2017 - dep. 2018, Giglia, Rv. 271984; in motivazione, la Corte ha aggiunto che, ragionando diversamente, si finirebbe per riconoscere una sorta di automatismo, con il conseguente beneficio sanzionatorio, per cui tutti i reati commessi in ambito associativo dovrebbero ritenersi in continuazione con la fattispecie di cui all'art. 416-bis cod. pen.). 1.1. Nel caso ora in esame, il giudice dell'esecuzione ha reso congrua motivazione, poiché ha spiegato, in modo adeguato e logico, per quali ragioni ha ritenuto di non accogliere l'istanza di applicazione della disciplina del reato continuato presentata nell'interesse del Bentornato. L'ordinanza ha chiarito che non è ipotizzabile la continuazione fra il reato di partecipazione ad associazione mafiosa per il quale il prevenuto è stato condannato e i reati giudicati con la sentenza del 12 novembre 2015 sopra indicata, perché essi non furono programmati nel momento in cui il partecipe si determinò a fare ingresso nel sodalizio. Il giudice dell'esecuzione ha aggiunto che non emerge alcun elemento in base al quale possa affermarsi che i reati di cui alla sentenza citata siano stati commessi in ambito associativo. 1.2. In definitiva, lo sviluppo argomentativo della motivazione posta a sostegno dell'ordinanza impugnata, esauriente e immune da vizi logici e giuridici, risulta basato su una coerente analisi critica degli elementi disponibili e sulla loro coordinazione in un organico quadro interpretativo. Il provvedimento supera il vaglio di legittimità demandato a questa Corte, il cui sindacato deve arrestarsi alla verifica del rispetto delle regole della logica e della conformità ai canoni legali che presiedono all'apprezzamento delle circostanze fattuali. Il ricorso, invece, mira ad offrire, peraltro in modo generico, una ricostruzione alternativa e una rilettura degli elementi disponibili, sulla base di valutazioni di merito precluse in questa sede.2. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in applicazione dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato da Corte cost. n. 186 del 2000 - la ricorrenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.