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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 31512/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/12/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del ubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] Giampietro ricorre avverso la sentenza in epigrafe la quale, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Ravenna, a seguito di giudizio abbreviato, ha rideterminato nei suoi confronti la pena in anni quattro mesi otto di reclusione ed euro 20.000 di multa in relazione a ipotesi di detenzione di sostanza stupefacente del tipo hashish (per 4,8 kg) e cocaina (597 gr) occultata all'interno del veicolo.

2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell'[OSCURATO:PERSONA] il quale ha articolato tre motivi di ricorso.

Con il primo motivo assume contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla consapevolezza del trasporto di sostanza stu- pefacente.

Assume al riguardo che l'inferenza del giudice di appello era fondata su massime di esperienza che avevano del tutto trascurato di considerare alternative ricostruzioni della vicenda processuale, tenuto conto dei rapporti di lavoro già intrattenuti dall'[OSCURATO:PERSONA] con il noleggiatore del veicolo, della pregressa conoscenza con il destinatario del veicolo, dell'usualità con la quale l'[OSCURATO:PERSONA] si era offerto di svolgere analoghe atti- vità di trasportatore di mezzi noleggiati, tenuto altresì c:onto dell'assenza di precedenti in capo al prevenuto.

Con una seconda articolazione lamenta violazione di legge e contraddit- torietà della motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle cir- costanze attenuanti generiche e con una ultima doglianza deduce viola- zione di legge in ordine alla misura degli aumenti apportati a titolo di continuazione a fronte del mutato quadro normativo relativo alla for- chetta edittale del trattamento sanzionatorio.

3. Ritiene il Collegio che i primi due motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati, in quanto in fatto, generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argo- mentazioni poste a fondamento della decisione (sez.U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli).

La sentenza si presenta lineare e congrua, non presenta contraddizioni evidenti e pertanto non si presta di essere sot- toposta al sindacato di legittimità, a fronte di argomenti di impugnazione del tutto generici, che propongono una alternativa ricostruzione della vi- cenda fattuale, non più suscettibile di rivisitazione, e risultano mera- mente riproduttivi di censure già sottoposte al vaglio del giudice di ap- pello e disattese con argomenti logici e lineari. 3.1 In relazione al mancato riconoscimento delle circostanze atte- nuanti generiche il ragionamento sviluppato dal giudice distrettuale risulta coerente con le risultanze processuali e non si pone in contrasto con la giurisprudenza di legittimità sul punto,laddove il mancato ricono- scimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittima- mente giustificato con l'assenza di elementi o circostanze di segno posi- tivo, a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62 bis, disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 lu- glio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente non è più sufficiente il mero stato di incensuratezza dell'im- putato (sez.3, n.44071 del 25.9.2014 Papini, 260610; sez.4, n.32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv.283489).

Il giudice distrettuale ha escluso profili di particolare meritevolezza e d'altro canto ha valorizzato la gravità dei fatti e la rilevanza dell'offesa a fronte del carico di droga trasportata.

A tale proposito il S.C. ha affermato che non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o su- perati tutti gli altri da tale valutazione (così sez. 3, n. 23055 del 23.4.2013, Banic e altro, rv. 256172; sez. 3, n.2233 del 17/06/2021, Bianchi, Rv282693). 3.2 Destituito di fondamento è anche il terzo motivo di ricorso che assume violazione del divieto di reformatio in pejus dal momento che la pena è stata determinata dal giudice di appello, in ossequio ai principi ribaditi dalla pronuncia della Corte Costituzionale con sentenza 40/2019 (sez.7, n.22976 del 24/04/2019 Perdomo, Rv.276295), sulla base del minimo edittale previsto dall'art.73 cornma 1 d.P.R. 309/90, mentre del tutto correttamente è rimasto inalterato l'aumento per la continuazione laddove il reato satellite, oltre a non venire minimamente investito dagli effetti dell'intervento del giudice delle leggi, neppure può ritenersi sog- getto ad un giudizio di minore disvalore penale per effetto di una circo- stanza attenuante che si rifletta sul complesso delle imputazioni e quindi anche sul reato satellite, il quale pertanto mantiene immutata l'offensi- vita riconosciuta dal primo giudice e non rende irragionevole e, comun- que contrario ai principi di cui all'art.597 cod.pen., il mantenimento del carico sanzionatorio per la continuazione ferma restando la complessiva riduzione della pena (sez.2, n.16995 del 2/05/2022, Somma, Rv.283113; sez.6, n.16239 del 27/02/2013, Turone e altri, Rv.256250).4.

Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in R

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/12/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del ubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] Giampietro ricorre avverso la sentenza in epigrafe la quale, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Ravenna, a seguito di giudizio abbreviato, ha rideterminato nei suoi confronti la pena in anni quattro mesi otto di reclusione ed euro 20.000 di multa in relazione a ipotesi di detenzione di sostanza stupefacente del tipo hashish (per 4,8 kg) e cocaina (597 gr) occultata all'interno del veicolo. 2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell'[OSCURATO:PERSONA] il quale ha articolato tre motivi di ricorso. Con il primo motivo assume contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla consapevolezza del trasporto di sostanza stu- pefacente. Assume al riguardo che l'inferenza del giudice di appello era fondata su massime di esperienza che avevano del tutto trascurato di considerare alternative ricostruzioni della vicenda processuale, tenuto conto dei rapporti di lavoro già intrattenuti dall'[OSCURATO:PERSONA] con il noleggiatore del veicolo, della pregressa conoscenza con il destinatario del veicolo, dell'usualità con la quale l'[OSCURATO:PERSONA] si era offerto di svolgere analoghe atti- vità di trasportatore di mezzi noleggiati, tenuto altresì c:onto dell'assenza di precedenti in capo al prevenuto. Con una seconda articolazione lamenta violazione di legge e contraddit- torietà della motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle cir- costanze attenuanti generiche e con una ultima doglianza deduce viola- zione di legge in ordine alla misura degli aumenti apportati a titolo di continuazione a fronte del mutato quadro normativo relativo alla for- chetta edittale del trattamento sanzionatorio. 3. Ritiene il Collegio che i primi due motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati, in quanto in fatto, generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argo- mentazioni poste a fondamento della decisione (sez.U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli). La sentenza si presenta lineare e congrua, non presenta contraddizioni evidenti e pertanto non si presta di essere sot- toposta al sindacato di legittimità, a fronte di argomenti di impugnazione del tutto generici, che propongono una alternativa ricostruzione della vi- cenda fattuale, non più suscettibile di rivisitazione, e risultano mera- mente riproduttivi di censure già sottoposte al vaglio del giudice di ap- pello e disattese con argomenti logici e lineari. 3.1 In relazione al mancato riconoscimento delle circostanze atte- nuanti generiche il ragionamento sviluppato dal giudice distrettuale risulta coerente con le risultanze processuali e non si pone in contrasto con la giurisprudenza di legittimità sul punto,laddove il mancato ricono- scimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittima- mente giustificato con l'assenza di elementi o circostanze di segno posi- tivo, a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62 bis, disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 lu- glio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente non è più sufficiente il mero stato di incensuratezza dell'im- putato (sez.3, n.44071 del 25.9.2014 Papini, 260610; sez.4, n.32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv.283489). Il giudice distrettuale ha escluso profili di particolare meritevolezza e d'altro canto ha valorizzato la gravità dei fatti e la rilevanza dell'offesa a fronte del carico di droga trasportata. A tale proposito il S.C. ha affermato che non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o su- perati tutti gli altri da tale valutazione (così sez. 3, n. 23055 del 23.4.2013, Banic e altro, rv. 256172; sez. 3, n.2233 del 17/06/2021, Bianchi, Rv282693). 3.2 Destituito di fondamento è anche il terzo motivo di ricorso che assume violazione del divieto di reformatio in pejus dal momento che la pena è stata determinata dal giudice di appello, in ossequio ai principi ribaditi dalla pronuncia della Corte Costituzionale con sentenza 40/2019 (sez.7, n.22976 del 24/04/2019 Perdomo, Rv.276295), sulla base del minimo edittale previsto dall'art.73 cornma 1 d.P.R. 309/90, mentre del tutto correttamente è rimasto inalterato l'aumento per la continuazione laddove il reato satellite, oltre a non venire minimamente investito dagli effetti dell'intervento del giudice delle leggi, neppure può ritenersi sog- getto ad un giudizio di minore disvalore penale per effetto di una circo- stanza attenuante che si rifletta sul complesso delle imputazioni e quindi anche sul reato satellite, il quale pertanto mantiene immutata l'offensi- vita riconosciuta dal primo giudice e non rende irragionevole e, comun- que contrario ai principi di cui all'art.597 cod.pen., il mantenimento del carico sanzionatorio per la continuazione ferma restando la complessiva riduzione della pena (sez.2, n.16995 del 2/05/2022, Somma, Rv.283113; sez.6, n.16239 del 27/02/2013, Turone e altri, Rv.256250).4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in R
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