CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 34577/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale del riesame di Catanzaro ha rigettato l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza di sospensione dei termini di custodia cautelare eX art. 304, comma 2 cod. proc. pen., pronunciata in data 03/02/2021 dai Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo un motivo unico, a mezzo del quale denuncia violazione deiie norme di cui all'art. 304, comma 2 e 310 cod. proc. pen., sottolineando come lo strumento della sospensione dei termini di custodia cautelare per complessità sia stato adoperato - in maniera impropria quale meccanismo per trasformare il processo in un mezzo di indagine. Trattasi di strumento contrario anche allo spirito della cd. riforma Cartabia, che intende invece ridurre la durata dei processi. Non vi sarebbe stata adeguata considerazione, inoltre, dell'essere il processo già dettagliatamente calendarizzato, quindi non bisognevole di alcuna sospensione. 3. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Osserva il Collegio che il ricorso propone censure che sono strettamente attinenti al merito della valutazione compiuta dal Tribunale e che appaiono, in ragione di tale caratteristica, a contenuto generico e aspecifico. 2.1. Non ricorre - con tutta evidenza - il vizio della vioiazione di legge: - né sotto il profilo della inosservanza di norme (per non avere il giudice a quo applicato una determinata disposizione, in relazione all'operata rappresentazione del fatto corrispondente alla previsione della norma, ovvero per averla applicata sui presupposto dell'accertamento di un fatto diverso, rispetto a quello contemplato dalla fattispecie); - né sotto il profilo della erronea applicazione delle norme stesse, avendo il Tribunale del riesame esattamente interpretato le disposizioni legislative delle quali ha fatto applicazione, attenendosi ai principi di diritto fissati da questa Corte, né, oltretutto, opponendo il ricorrente alcuna interpretazione alternativa, rispetto a quella correttamente seguita nel provvedimento impugnato. 2.2. Neppure ricorre, palesemente, vizio alcuno della motivazion .t Il giudice di merito, infatti, ha esposto adeguatamente le ragioni poste a fondamento della propria decisione, che appare sorretta da motivazione congrua, del tutto immune da illogicità di sorta, sicuramente contenuta entro i confini della plausibile opinabilità di apprezzamento e valutazione e, pertanto, sottratta a ogni sindacato in sede di legittimità. Questa Corte non rileva nel tessuto motivazionale dei provvedimento impugnato: - né il vizio della contraddittorietà della motivazione, che consiste nel concorso di proposizioni (testuali ovvero extra testuali, contenute in atti del procedimento specificamente indicati dal ricorrente) concernenti punti decisivi e assolutamente inconciliabili tra loro, tali che l'affermazione dell'una implichi necessariamente e univocamente la negazione dell'altra e viceversa; - né il vizio della illogicità manifesta, che consegue alla violazione di alcuno degli altri principi della logica formale o dei canoni normativi di valutazione della prova ai sensi dell'articolo 192 cod. proc. pen., ovvero alla invalidità (o scorrettezza) dell'argomentazione per carenza di connessione tra le premesse della abduzione o di ogni plausibile nesso di inferenza tra le stesse e la conclusione. I rilievi, le deduzioni e le doglianze espressi dag ricorrent dunque, si sviluppano tutti nell'orbita delle censure di merito, sicché, consistendo in motivi diversi da quelli consentiti dalla legge con il ricorso per cassazione, sono inammissibili ai sensi dell'articolo 606, comma 3, cod. proc. pen. 2.3. Il provvedimento impugnato appare, comunque, puntuale ed esaustivo, visto che: - ha riferito l'apprezzamento relativo alla complessità al giudizio nella sua interezza e non alle posizioni dei singoli imputati, richiamando il numero dei giudicabili e la complessità delle contestazioni, relative a reati ex art. 416-bis cod. pen.; - ha fatto riferimento ai complessivo carico di lavoro e alla quantità e laboriosità delle attività da svolgere nel corso dell'istruttoria dibattimentale, ritenendola - almeno a livello prognostico - particolarmente articolata e complessa. 3. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; ii ricorrente, altresì, deve essere condannato ai pagamento delle spese processuali, nonché di una somma - che si stima equo quantificare in euro tremila - in favore della Cassa delle ammende. 4. Non comportando - la presente decisione - la rimessione in libertà del ricorrente, segue altresì la disposizione di trasmissione, a cura deiia cancelleria, di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma I- ter, disp. att. cod. proc. pen. Co