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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 15 maggio 2026

Cassazione n. 14490/2026

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ato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrenti-contro[OSCURATO:PERSONA] di VERONA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Sorio;-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia n. 1829/2021,depositata il 29/06/2021.Numero registro generale 31936/2021Numero sezionale 2887/2025Numero di raccolta generale 14490/2026Data pubblicazione 15/05/2026Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/11/2025dal [OSCURATO:PERSONA].Il Pubblico Ministero, in persona della sostituta procuratrice generale RosaMaria Dell’Erba, ha chiesto alla Corte di rigettare il ricorso.Sono stati sentiti i difensori delle ricorrenti e della controricorrente.1. [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante della societàBenini [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, ha proposto opposizione avversol’ordinanza con la quale la [OSCURATO:PERSONA] di Verona le aveva ingiunto, qualetrasgressore e legale rappresentante della società, il pagamento di euro985.674, a titolo di sanzione amministrativa per la violazione dell’art. 33,comma 2, della legge della Regione Veneto n. 44/1982, avendo asportato,in difformità dal progetto di coltivazione, metri cubi 21.270 di materialeroccioso calcareo da una cava.

Con la sentenza n. 2437/2019 il [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato l’opposizione.2.

La sentenza è stata impugnata da [OSCURATO:PERSONA], in proprio e qualelegale rappresentante della società [OSCURATO:PERSONA].

Con la sentenza n.1829/2021 la Corte d’appello di Verona ha rigettato il gravame.3.

Avverso la sentenza ricorrono per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione.Resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] di Verona, che chiede il rigetto delricorso.Con atto del 29 giugno 2022 uno dei due difensori della [OSCURATO:PERSONA] diVerona ha comunicato di rinunciare al mandato.Memorie sono state depositate dalle ricorrenti e dalla controricorrente.[OSCURATO:PERSONA].

Il ricorso è articolato in due motivi.1) Il primo motivo contesta violazione e/o falsa applicazione degli artt. 33,comma 3, della legge della Regione Veneto n. 44/1982, 12 disp. att. c.c.,1 della legge n. 689/1981, 2729 c.c., in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c.:Numero registro generale 31936/2021Numero sezionale 2887/2025Numero di raccolta generale 14490/2026Data pubblicazione 15/05/2026la Corte d’appello ha ritenuto applicabile alla fattispecie concreta(asportazione dal perimetro di cava di materiale legittimamente escavato,ma destinato alla ricomposizione ambientale) la sanzione prevista dall’art.33, comma 2, della legge regionale n. 44/1982 e consistente nel sestuplodel valore commerciale del materiale escavato in difformità.L’interpretazione e l’applicazione della norma data dalla Corte d’appellonon è legittima: il legislatore regionale del 1982 aveva previsto che,quando l’inosservanza delle prescrizioni si fosse sostanziata nella piùgrave ipotesi di escavazione in difformità, avrebbe dovuto trovareapplicazione la sanzione più grave, pari al sestuplo del valorecommerciale, mentre per le altre ipotesi si sarebbe dovuto fare luogo allasanzione in misura fissa; nel caso in esame, trattandosi di una ipotesidiversa dall’escavazione in difformità, non poteva trovare applicazione lasanzione prevista; il legislatore veneto solo con la legge n. 13/2018,successiva ai fatti, ha dimostrato di volere attribuire un particolaredisvalore all’atto di asportare dal perimetro di cava il materialelegittimamente escavato e ciò ha fatto prevedendo espressamente laspecifica violazione sanzionabile e la relativa sanzione.Il motivo è infondato.

Questa Corte ha puntualizzato come in tema di cavel’esercizio abusivo dell’attività estrattiva rilevi non solo per il quantumescavato, ma anche per l’alterazione ambientale la cui permanenza èdestinata a durare fino a quando non venga eliminata nella sua materialitào antigiuridicità, sicché la coltivazione di una cava in difformitàdall'autorizzazione-concessione è integrata non solo dall’illegittimitàdell’attività estrattiva, ma anche sotto il profilo dell’alterazionedell’ambiente (v.

Cass. n. 5727/2015).

Nel caso in esame, con verbale diaccertamento del 23 settembre 2013 i tecnici incaricati dalla [OSCURATO:PERSONA] diVerona hanno verificato la mancanza nella cava di “non meno di 21.270metri cubi di materiale associato per il completamento dei lavori diricomposizione ambientale della cava come previsto dal progettoNumero registro generale 31936/2021Numero sezionale 2887/2025Numero di raccolta generale 14490/2026Data pubblicazione 15/05/2026approvato”.

Nel verbale si sottolinea come, sulla base di un sopralluogoprecedente effettuato nel 2009, la [OSCURATO:PERSONA] aveva segnalato che la dittaaveva raggiunto la volumetria massima di asportazione consentita e laRegione Veneto, con provvedimento del 17 maggio 2010, aveva diffidatola ditta a non asportare ulteriore materiale di scarto.

Trattandosi diinosservanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento diautorizzazione, il verbale ha contestato la violazione dell’art. 33, comma2, della legge della Regione Veneto n. 44/1982 (Norme per la disciplinadell’attività di cava) e ha applicato la sanzione prevista dal medesimosecondo comma dell’art. 33, pari al sestuplo del valore commerciale delmateriale scavato in difformità.Le ricorrenti censurano, con il primo motivo, la sussunzione dellafattispecie nella previsione di cui al secondo comma del citato art. 33 dellalegge regionale, in quanto la violazione contestata consiste non nellaescavazione in difformità rispetto all’autorizzazione, ma nell’asportazionein difformità al progetto autorizzato.

La censura non è fondata.

Ladisposizione identifica l’illecito nella “inosservanza delle prescrizionicontenute nel permesso di ricerca o nel provvedimento di autorizzazione odi concessione”.

Nel caso in esame è pacifico che l’asportazione delmateriale sia avvenuta in violazione di quanto previsto dal provvedimentodi autorizzazione, il “progetto approvato con deliberazione della Giuntaregionale del Veneto n. 1191 del 28 marzo 2000”, così che la condottacontestata rientra nella previsione normativa.

La successiva legge dellaRegione Veneto n. 13/2018 – che all’art. 2, comma 2, ha precisato che “lacoltivazione comprende l’estrazione del materiale del giacimento,l’eventuale prima lavorazione dei materiali estratti, la gestione deimateriali equiparabili a quelli di cava derivanti da scavi per la realizzazionedi opere pubbliche e private e la ricomposizione ambientale della cava” –ha tipizzato le condotte di chi svolga lavori di coltivazione con estrazionedi materiale in difformità dal progetto autorizzato e di chi nelloNumero registro generale 31936/2021Numero sezionale 2887/2025Numero di raccolta generale 14490/2026Data pubblicazione 15/05/2026svolgimento dei lavori di coltivazione asporti dalla cava materialeassociato in difformità dall’autorizzazione e destinato alle opere diricomposizione ambientale (art. 28, commi 2 e 5).

Ciò conferma e noncontraddice – come invece sostengono le ricorrenti – l’interpretazionefornita della disposizione precedente di cui all’art. 33, comma 2, dellalegge n. 44/1982.

Come ha sottolineato il Pubblico Ministero nelle sueconclusioni scritte, la Corte d’appello ha interpretato la norma attenendosia quanto detto da questa Corte con le sentenze n. 8811/1996 e n.3741/1999; tali pronunzie, pur avendo esaminato condotte diverse, hannostabilito il principio generale secondo cui la funzione della sanzioneamministrativa prevista dal citato art. 33 è posta a presidio di interessinon valutabili economicamente, quali la salvaguardia dell’assettoidrogeologico e geomorfologico preesistente, cosicché va applicata a tuttele difformità dell’autorizzazione e non solo a quelle relativa all’estrazionedi materiale oltre i limiti di quantità previsti dall’autorizzazione.

Se ilprogetto di ricomposizione ambientale diviene irrealizzabile a causadell’asportazione dal sito del materiale occorrente al ripristino ambientale,la sua escavazione, sia pure originariamente legittima, diviene difformedall’autorizzazione perché il materiale estratto non viene utilizzatoconformemente allo scopo a cui è destinato secondo l’autorizzazione.

Alriguardo, una recente pronuncia di questa Corte (Cass. n. 4744/2023) haapplicato il primo comma del citato art. 33 riguardo alla coltivazione diuna cava senza autorizzazione, affermando che l’attività di scavo, pureautorizzata allo scopo di realizzare un impianto di acquacoltura, eradivenuta illecita a causa della destinazione al commercio del materiale,che doveva invece essere lasciato sul sito in quanto necessario per ilripristino dei luoghi.2) Il secondo motivo denuncia nullità della sentenza e del procedimento aisensi dell’art. 360, n. 4, c.p.c.: se si dovesse ritenere che la Corted’appello abbia affermato che l’asportazione di materiale destinato allaNumero registro generale 31936/2021Numero sezionale 2887/2025Numero di raccolta generale 14490/2026Data pubblicazione 15/05/2026ricomposizione ambientale sia suscettibile di valutazione quantitativa intermini di materiale scavato in difformità, va rilevato che sul punto non èstata fatta alcuna indagine in concreto e comunque non c’è statamotivazione al riguardo; vi è infatti un salto logico tra l’affermazionesecondo cui ogni violazione delle previsioni dell’autorizzazione in materiadi escavazione comporta l’applicazione della sanzione per cui è causa el’affermazione secondo cui il caso concreto (che nulla ha a che vedere conl’escavazione in difformità) dovrebbe ritenersi anch’esso suscettibile divalutazione quantitativa in termini di materiale scavato in difformità.Il motivo è infondato: il denunciato vizio di mancanza della motivazionenon sussiste.

Secondo le ricorrenti la Corte d’appello non avrebbe in alcunmodo argomentato la valutazione quantitativa della sanzione ad esseirrogata.

Al contrario, la Corte d’appello ha determinato il volume delmateriale mancante, facendo riferimento alla planimetria del progetto diricomposizione ambientale, ai verbali dei sopralluoghi effettuati dai tecnicidella [OSCURATO:PERSONA] e alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio nominatoin primo grado, e in relazione ad esso ha considerato corretta ladeterminazione del quantum della sanzione (v. le pagg. 8, 9 e 13 dellasentenza impugnata).

In realtà, ciò che le ricorrenti contestano è ilpresupposto del ragionamento della Corte d’appello sul quantum dellasanzione, ossia che la sottrazione di materiale destinato allaricomposizione ambientale secondo le prescrizioni dell’autorizzazione,costituisca comportamento sanzionabile ai sensi del più volte richiamatoart. 33, comma secondo, presupposto corretto come si è appena sopradetto.

Non è poi ravvisabile il “salto logico” invocato dalle ricorrenti: ilmateriale, che in difformità dell’autorizzazione è stato asportato invece diessere destinato alle opere di ricomposizione ambientale, risulta infatti aposteriori essere stato illegittimamente estratto.II.

Il ricorso va pertanto rigettato.Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.Numero registro generale 31936/2021Numero sezionale 2887/2025Numero di raccolta generale 14490/2026Data pubblicazione 15/05/2026Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedelle ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, paria quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti al pagamento dellespese del giudizio in favore della controricorrente che liquida in euro12.200, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) eaccessori di legge.Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, ipresupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, di unulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto peril ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile,in data 27 novembre 2025.L’Estensore La PresidenteChiara [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrenti-contro[OSCURATO:PERSONA] di VERONA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Sorio;-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia n. 1829/2021,depositata il 29/06/2021.Numero registro generale 31936/2021Numero sezionale 2887/2025Numero di raccolta generale 14490/2026Data pubblicazione 15/05/2026Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/11/2025dal [OSCURATO:PERSONA].Il Pubblico Ministero, in persona della sostituta procuratrice generale RosaMaria Dell’Erba, ha chiesto alla Corte di rigettare il ricorso.Sono stati sentiti i difensori delle ricorrenti e della controricorrente.1. [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante della societàBenini [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, ha proposto opposizione avversol’ordinanza con la quale la [OSCURATO:PERSONA] di Verona le aveva ingiunto, qualetrasgressore e legale rappresentante della società, il pagamento di euro985.674, a titolo di sanzione amministrativa per la violazione dell’art. 33,comma 2, della legge della Regione Veneto n. 44/1982, avendo asportato,in difformità dal progetto di coltivazione, metri cubi 21.270 di materialeroccioso calcareo da una cava. Con la sentenza n. 2437/2019 il [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato l’opposizione.2. La sentenza è stata impugnata da [OSCURATO:PERSONA], in proprio e qualelegale rappresentante della società [OSCURATO:PERSONA]. Con la sentenza n.1829/2021 la Corte d’appello di Verona ha rigettato il gravame.3. Avverso la sentenza ricorrono per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione.Resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] di Verona, che chiede il rigetto delricorso.Con atto del 29 giugno 2022 uno dei due difensori della [OSCURATO:PERSONA] diVerona ha comunicato di rinunciare al mandato.Memorie sono state depositate dalle ricorrenti e dalla controricorrente.[OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso è articolato in due motivi.1) Il primo motivo contesta violazione e/o falsa applicazione degli artt. 33,comma 3, della legge della Regione Veneto n. 44/1982, 12 disp. att. c.c.,1 della legge n. 689/1981, 2729 c.c., in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c.:Numero registro generale 31936/2021Numero sezionale 2887/2025Numero di raccolta generale 14490/2026Data pubblicazione 15/05/2026la Corte d’appello ha ritenuto applicabile alla fattispecie concreta(asportazione dal perimetro di cava di materiale legittimamente escavato,ma destinato alla ricomposizione ambientale) la sanzione prevista dall’art.33, comma 2, della legge regionale n. 44/1982 e consistente nel sestuplodel valore commerciale del materiale escavato in difformità.L’interpretazione e l’applicazione della norma data dalla Corte d’appellonon è legittima: il legislatore regionale del 1982 aveva previsto che,quando l’inosservanza delle prescrizioni si fosse sostanziata nella piùgrave ipotesi di escavazione in difformità, avrebbe dovuto trovareapplicazione la sanzione più grave, pari al sestuplo del valorecommerciale, mentre per le altre ipotesi si sarebbe dovuto fare luogo allasanzione in misura fissa; nel caso in esame, trattandosi di una ipotesidiversa dall’escavazione in difformità, non poteva trovare applicazione lasanzione prevista; il legislatore veneto solo con la legge n. 13/2018,successiva ai fatti, ha dimostrato di volere attribuire un particolaredisvalore all’atto di asportare dal perimetro di cava il materialelegittimamente escavato e ciò ha fatto prevedendo espressamente laspecifica violazione sanzionabile e la relativa sanzione.Il motivo è infondato. Questa Corte ha puntualizzato come in tema di cavel’esercizio abusivo dell’attività estrattiva rilevi non solo per il quantumescavato, ma anche per l’alterazione ambientale la cui permanenza èdestinata a durare fino a quando non venga eliminata nella sua materialitào antigiuridicità, sicché la coltivazione di una cava in difformitàdall'autorizzazione-concessione è integrata non solo dall’illegittimitàdell’attività estrattiva, ma anche sotto il profilo dell’alterazionedell’ambiente (v. Cass. n. 5727/2015). Nel caso in esame, con verbale diaccertamento del 23 settembre 2013 i tecnici incaricati dalla [OSCURATO:PERSONA] diVerona hanno verificato la mancanza nella cava di “non meno di 21.270metri cubi di materiale associato per il completamento dei lavori diricomposizione ambientale della cava come previsto dal progettoNumero registro generale 31936/2021Numero sezionale 2887/2025Numero di raccolta generale 14490/2026Data pubblicazione 15/05/2026approvato”. Nel verbale si sottolinea come, sulla base di un sopralluogoprecedente effettuato nel 2009, la [OSCURATO:PERSONA] aveva segnalato che la dittaaveva raggiunto la volumetria massima di asportazione consentita e laRegione Veneto, con provvedimento del 17 maggio 2010, aveva diffidatola ditta a non asportare ulteriore materiale di scarto. Trattandosi diinosservanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento diautorizzazione, il verbale ha contestato la violazione dell’art. 33, comma2, della legge della Regione Veneto n. 44/1982 (Norme per la disciplinadell’attività di cava) e ha applicato la sanzione prevista dal medesimosecondo comma dell’art. 33, pari al sestuplo del valore commerciale delmateriale scavato in difformità.Le ricorrenti censurano, con il primo motivo, la sussunzione dellafattispecie nella previsione di cui al secondo comma del citato art. 33 dellalegge regionale, in quanto la violazione contestata consiste non nellaescavazione in difformità rispetto all’autorizzazione, ma nell’asportazionein difformità al progetto autorizzato. La censura non è fondata. Ladisposizione identifica l’illecito nella “inosservanza delle prescrizionicontenute nel permesso di ricerca o nel provvedimento di autorizzazione odi concessione”. Nel caso in esame è pacifico che l’asportazione delmateriale sia avvenuta in violazione di quanto previsto dal provvedimentodi autorizzazione, il “progetto approvato con deliberazione della Giuntaregionale del Veneto n. 1191 del 28 marzo 2000”, così che la condottacontestata rientra nella previsione normativa. La successiva legge dellaRegione Veneto n. 13/2018 – che all’art. 2, comma 2, ha precisato che “lacoltivazione comprende l’estrazione del materiale del giacimento,l’eventuale prima lavorazione dei materiali estratti, la gestione deimateriali equiparabili a quelli di cava derivanti da scavi per la realizzazionedi opere pubbliche e private e la ricomposizione ambientale della cava” –ha tipizzato le condotte di chi svolga lavori di coltivazione con estrazionedi materiale in difformità dal progetto autorizzato e di chi nelloNumero registro generale 31936/2021Numero sezionale 2887/2025Numero di raccolta generale 14490/2026Data pubblicazione 15/05/2026svolgimento dei lavori di coltivazione asporti dalla cava materialeassociato in difformità dall’autorizzazione e destinato alle opere diricomposizione ambientale (art. 28, commi 2 e 5). Ciò conferma e noncontraddice – come invece sostengono le ricorrenti – l’interpretazionefornita della disposizione precedente di cui all’art. 33, comma 2, dellalegge n. 44/1982. Come ha sottolineato il Pubblico Ministero nelle sueconclusioni scritte, la Corte d’appello ha interpretato la norma attenendosia quanto detto da questa Corte con le sentenze n. 8811/1996 e n.3741/1999; tali pronunzie, pur avendo esaminato condotte diverse, hannostabilito il principio generale secondo cui la funzione della sanzioneamministrativa prevista dal citato art. 33 è posta a presidio di interessinon valutabili economicamente, quali la salvaguardia dell’assettoidrogeologico e geomorfologico preesistente, cosicché va applicata a tuttele difformità dell’autorizzazione e non solo a quelle relativa all’estrazionedi materiale oltre i limiti di quantità previsti dall’autorizzazione. Se ilprogetto di ricomposizione ambientale diviene irrealizzabile a causadell’asportazione dal sito del materiale occorrente al ripristino ambientale,la sua escavazione, sia pure originariamente legittima, diviene difformedall’autorizzazione perché il materiale estratto non viene utilizzatoconformemente allo scopo a cui è destinato secondo l’autorizzazione. Alriguardo, una recente pronuncia di questa Corte (Cass. n. 4744/2023) haapplicato il primo comma del citato art. 33 riguardo alla coltivazione diuna cava senza autorizzazione, affermando che l’attività di scavo, pureautorizzata allo scopo di realizzare un impianto di acquacoltura, eradivenuta illecita a causa della destinazione al commercio del materiale,che doveva invece essere lasciato sul sito in quanto necessario per ilripristino dei luoghi.2) Il secondo motivo denuncia nullità della sentenza e del procedimento aisensi dell’art. 360, n. 4, c.p.c.: se si dovesse ritenere che la Corted’appello abbia affermato che l’asportazione di materiale destinato allaNumero registro generale 31936/2021Numero sezionale 2887/2025Numero di raccolta generale 14490/2026Data pubblicazione 15/05/2026ricomposizione ambientale sia suscettibile di valutazione quantitativa intermini di materiale scavato in difformità, va rilevato che sul punto non èstata fatta alcuna indagine in concreto e comunque non c’è statamotivazione al riguardo; vi è infatti un salto logico tra l’affermazionesecondo cui ogni violazione delle previsioni dell’autorizzazione in materiadi escavazione comporta l’applicazione della sanzione per cui è causa el’affermazione secondo cui il caso concreto (che nulla ha a che vedere conl’escavazione in difformità) dovrebbe ritenersi anch’esso suscettibile divalutazione quantitativa in termini di materiale scavato in difformità.Il motivo è infondato: il denunciato vizio di mancanza della motivazionenon sussiste. Secondo le ricorrenti la Corte d’appello non avrebbe in alcunmodo argomentato la valutazione quantitativa della sanzione ad esseirrogata. Al contrario, la Corte d’appello ha determinato il volume delmateriale mancante, facendo riferimento alla planimetria del progetto diricomposizione ambientale, ai verbali dei sopralluoghi effettuati dai tecnicidella [OSCURATO:PERSONA] e alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio nominatoin primo grado, e in relazione ad esso ha considerato corretta ladeterminazione del quantum della sanzione (v. le pagg. 8, 9 e 13 dellasentenza impugnata). In realtà, ciò che le ricorrenti contestano è ilpresupposto del ragionamento della Corte d’appello sul quantum dellasanzione, ossia che la sottrazione di materiale destinato allaricomposizione ambientale secondo le prescrizioni dell’autorizzazione,costituisca comportamento sanzionabile ai sensi del più volte richiamatoart. 33, comma secondo, presupposto corretto come si è appena sopradetto. Non è poi ravvisabile il “salto logico” invocato dalle ricorrenti: ilmateriale, che in difformità dell’autorizzazione è stato asportato invece diessere destinato alle opere di ricomposizione ambientale, risulta infatti aposteriori essere stato illegittimamente estratto.II. Il ricorso va pertanto rigettato.Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.Numero registro generale 31936/2021Numero sezionale 2887/2025Numero di raccolta generale 14490/2026Data pubblicazione 15/05/2026Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedelle ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, paria quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti al pagamento dellespese del giudizio in favore della controricorrente che liquida in euro12.200, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) eaccessori di legge.Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, ipresupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, di unulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto peril ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile,in data 27 novembre 2025.L’Estensore La PresidenteChiara [OSCURATO:PERSONA]
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