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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 17 novembre 2021

Cassazione n. 43708/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/11/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], tempestivamente inviate ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020, in cui si chiede la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Genova ha confer- mato la sentenza del giudice monocratico del Tribunale in sede che, a seguito di giudizio abbreviato, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per violazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, ex art. 75, comma 2, D. Lgs. 159 del 2011, alla pena di un anno di reclusione con concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva reiterata ed infraquinquennale.

2. Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo vizio della motivazione, per non essere stato affatto considerato il terzo motivo di appello, che aveva censurato l'eccessività della pena irrogata dal primo giudice.

3. Il ricorso è inammissibile, in quanto risulta generico, non specificando le ragioni per le quali ha censurato come eccessivo il trattamento sanzionatorio, nonché non autosufficiente, avendo omesso di allegare l'atto di appello dal quale evincere la presentazione del motivo e le ragioni dello stesso.

Peraltro, si rileva che non sussiste il dedotto vizio argomentativo, poiché le ragioni della dosimetria della pena sono evincibili dalla motivazione globale della sentenza e, in particolare, da quella relativa al diniego dell'art. 131 bis cod. pen., che ha stigmatizzato la ripetitività della condotta dell'Aiutino e la presenza di precedenti specifici, nonché dall'applicazione della recidiva qualificata, pur se considerata equivalente alle concesse attenuanti generiche.

4. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versa- mento della congrua somma indicata in dispositivo alla cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 17 novembre 2021 Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/11/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], tempestivamente inviate ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020, in cui si chiede la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Genova ha confer- mato la sentenza del giudice monocratico del Tribunale in sede che, a seguito di giudizio abbreviato, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per violazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, ex art. 75, comma 2, D. Lgs. 159 del 2011, alla pena di un anno di reclusione con concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva reiterata ed infraquinquennale. 2. Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo vizio della motivazione, per non essere stato affatto considerato il terzo motivo di appello, che aveva censurato l'eccessività della pena irrogata dal primo giudice. 3. Il ricorso è inammissibile, in quanto risulta generico, non specificando le ragioni per le quali ha censurato come eccessivo il trattamento sanzionatorio, nonché non autosufficiente, avendo omesso di allegare l'atto di appello dal quale evincere la presentazione del motivo e le ragioni dello stesso. Peraltro, si rileva che non sussiste il dedotto vizio argomentativo, poiché le ragioni della dosimetria della pena sono evincibili dalla motivazione globale della sentenza e, in particolare, da quella relativa al diniego dell'art. 131 bis cod. pen., che ha stigmatizzato la ripetitività della condotta dell'Aiutino e la presenza di precedenti specifici, nonché dall'applicazione della recidiva qualificata, pur se considerata equivalente alle concesse attenuanti generiche. 4. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versa- mento della congrua somma indicata in dispositivo alla cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 17 novembre 2021 Il