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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 24 luglio 2024

Cassazione n. 10295/2025

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.3557/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA], 38, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] (E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 48, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. ([OSCURATO:PERSONA] S.P.A.), [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BOLOGNA n. 1869/2021 depositata il 22/07/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/02/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Ritenuto in fatto e in diritto

1. Che in data 25 giugno 2024 l’ avv. [OSCURATO:PERSONA] in rappresentanza dei sigg. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ricorrenti nel presente procedimento per Cassazione - in base alla procura speciale già depositata nel procedimento rubricato al n. 3557/2022, nonché alla procura speciale - hanno depositato l’ atto di rinuncia al ricorso;

2. Che in data 24 luglio 2024 L’ avv. [OSCURATO:PERSONA] procuratore e difensore di [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., e per essa la procuratrice doValue s.p.a., in virtù di procura alle liti come in atti, ha depositato dichiarazione di accettazione di rinuncia agli atti del giudizio.

3. Che, preso atto di quanto sopra, va dichiarata l’estinzione del procedimento per cassazione, senza dover pronunziare in ordine alle spese del giudizio di cassazione ex art. 391, ult. co., c.p.c.

P.Q.M La Corte dichiara il giudizio di cassazioneestinto per

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.3557/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA], 38, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] (E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 48, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. ([OSCURATO:PERSONA] S.P.A.), [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BOLOGNA n. 1869/2021 depositata il 22/07/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/02/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto in fatto e in diritto 1. Che in data 25 giugno 2024 l’ avv. [OSCURATO:PERSONA] in rappresentanza dei sigg. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ricorrenti nel presente procedimento per Cassazione - in base alla procura speciale già depositata nel procedimento rubricato al n. 3557/2022, nonché alla procura speciale - hanno depositato l’ atto di rinuncia al ricorso; 2. Che in data 24 luglio 2024 L’ avv. [OSCURATO:PERSONA] procuratore e difensore di [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., e per essa la procuratrice doValue s.p.a., in virtù di procura alle liti come in atti, ha depositato dichiarazione di accettazione di rinuncia agli atti del giudizio. 3. Che, preso atto di quanto sopra, va dichiarata l’estinzione del procedimento per cassazione, senza dover pronunziare in ordine alle spese del giudizio di cassazione ex art. 391, ult. co., c.p.c. P.Q.M La Corte dichiara il giudizio di cassazioneestinto per
Sentenza Cassazione n. 10295/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris