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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 22327/2023

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la seguente: SENTENZA sui ricorsi proposti da:

1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]:

2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA];

3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo del 20/07/2021; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che i ricorsi vengano rigettati; sentiti i difensori degli imputati - [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] e, in sostituzione dell'[OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA] - che hanno insistito per l'accoglimento dei ricorsi; sentiti i difensori delle Parti civili che hanno chiesto che i ricorsi vengano dichiarati inammissibili o rigettati, depositando conclusioni scritte e note spese. [OSCURATO:PERSONA]-0

1. La Corte di appello di Palermo con sentenza del 20 luglio 2021 (motivazione depositata il 2 dicembre 2021) ha confermato quella di primo grado emessa dal Tribunale di Palermol'll giugno 2020, con la quale i ricorrenti sono stati condannati alle pene ritenute di giustizia.

2. In particolare, gli imputati sono stati ritenuti responsabili in riferimento: 2.1 [OSCURATO:PERSONA] - al reato di cui all'articolo 416 bis, commi 1 e 4, cod. pen. per la partecipazione all'associazione mafiosa Cosa nostra palermitana, ed in particolare alla famiglia denominata "della Noce"; - al reato di cui agli artt. 110, 81 e 512 bis cod. pen. per aver consentito l'attribuzione fittizia della titolarità di due autovetture SMART, il cui reale dominus era [OSCURATO:PERSONA], capofamiglia della cosca suindicata; - al reato di cui agli artt. 110, 4 comma 1 e 4 bis della legge n. 401 del 1989, 416 bis.1 cod. pen., per avere illegittimamente svolto attività organizzata al fine di accettare, raccogliere e favorire l'accettazione di scommesse presso agenzia priva di concessione, autorizzazione e licenza richiesta ai sensi dell'art. 88 del TULPS, allo scopo di favorire l'associazione mafiosa;

2.2. [OSCURATO:PERSONA] - al reato di cui all'art. 416 bis, commi 1 e 4, cod. pen. per la partecipazione alla suindicata associazione mafiosa; - al reato di cui agli artt. 56, 629, in relazione all'art. 628 comma 3 nn. 1 e 3, 416 bis.1 cod. pen., per una tentata estorsione pluriaggravata (anche dalla "mafiosità") a danno dei gestori di un'agenzia di scommesse sportive;

2.3. [OSCURATO:PERSONA] - al reato di cui agli artt. 110, 81 e 512 bis cod. pen. per aver consentito l'attribuzione fittizia della titolarità di un'agenzia di scommesse con annesso bar il cui dominus era in realtà [OSCURATO:PERSONA] e ciò al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione personale, e di favorire l'associazione mafiosa; - al reato di cui agli artt. 110, 4 commi 1 e 4 bis della legge n. 401 del 1989, per avere illegittimamente svolto attività organizzata al fine di accettare, raccogliere e favorire l'accettazione di scommesse presso un'agenzia di scommesse, priva di concessione, autorizzazione e licenza richiesta ai sensi dell'art. 88 del TULPS - esclusa in riferimento ad entrambi i reati la contestata circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis.1. cod. pen. 3.

Avverso la condanna in appello ricorrono, a mezzo dei propri difensori, gli imputati, deducendo:

3.1. [OSCURATO:PERSONA], sette motivi, che concernono: a) i primi due, tra loro collegati: violazione di legge e vizio di motivazione in merito alla ritenuta responsabilità per la fattispecie di cui all'art. 416 bis cod. pen., in ordine alla quale si denuncia che la Corte di appello ha confermato la condanna nonostante non vi fossero elementi concreti per ritenere sussistente la condotta di partecipazione; essa, invero, è stata fondata su elementi insufficienti e contraddittori, quale il rapporto di amicizia risalente negli anni con il Musso suo datore di lavoro nell'agenzia di scommesse ed in assenza di contestazioni per reati "fine", difettando altresì la prova che si fosse effettivamente esplicata all'esterno una efficace forza intinnidatrice con il compimento di atti concreti nei confronti della comunità ove l'associazione operava.

In subordine, si invoca la riqualificazione del fatto contestato in favoreggiamento personale o assistenza agli associati; b) il terzo motivo: vizio di motivazione in merito alla ritenuta sussistenza delle fattispecie di cui agli artt. 512 bis cod. pen. e 4 commi 1 e 4 bis della legge n. 401 del 1989, difettando elementi concreti per ritenere, da un lato, che in relazione alle due SMART fosse stata operata dall'imputato un'intestazione fittizia in favore del Musso, dall'altro lato, che la natura - asseritamente illecita - dell'attività di scommesse svolta nell'agenzia fosse a conoscenza dell'imputato che ivi svolgeva funzioni di mero dipendente; c) il quarto motivo: vizio di motivazione in merito alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche - che avrebbero consentito di adeguare la pena inflitta alla concreta gravità dei fatti - e alla dosimetria della pena irrogata, manifestamente eccessiva e contrastante con le finalità rieducative; d) il quinto motivo: violazione di legge sostanziale in merito alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante dell'associazione armata, fondata in modo illegittimo sul "fatto notorio" e sull'argomentazione - non ammissibile - secondo la quale l'eventuale uso personale dell'arma da parte di uno dei partecipi si debba estendere all'intero sodalizio; e) il sesto motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in merito all'individuazione della cornice edittale per il delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen., che non ha tenuto conto del fatto che l'eventuale partecipazione dell'imputato alla cosca mafiosa si è, comunque, interrotta nel momento in cui per la sua condotta imprudente è sparita una rilevante somma di denaro che gli era stata affidata in custodia; poiché tale fatto deve essere individuato come accaduto in epoca precedente all'aggravamento sanzionatorio (operativo dal giugno del 2015), la pena doveva essere determinata nella più favorevole misura antecedentemente prevista; f) il settimo motivo, infine: violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata indicazione da parte dei giudici di merito circa l'aumento della pena a titolo di continuazione per i diversi "reati satelliti";

3.2. [OSCURATO:PERSONA], cinque motivi, declinati come: a) il primo: violazione di legge e vizio di motivazione in quanto la Corte di appello, dopo avere ex art.603 cod. proc. pen. disposto la rinnovazione istruttoria per acquisire la relazione di consulenza tecnica a firma del professor [OSCURATO:PERSONA] che induceva seri elementi di dubbio in ordine alla riconducibilità all'imputato della voce intercettata che nel corso di una riunione con diverse persone incitava alla commissione degli atti estorsivi, non ha poi disposto perizia onde potere con certezza confermare od escludere detta riconducibilità; b) il secondo motivo - collegato al primo - : vizio di motivazione poiché in tale situazione di obiettiva incertezza probatoria è stata comunque affermata la penale responsabilità dell'imputato per la partecipazione all'associazione mafiosa (fondata sull'asserita partecipazione al tentativo di estorsione, a sua volta ritenuta provata in virtù dell'incerta e contraddittoria attribuzione vocale, e sulla frequentazione dell'agenzia di scommesse, elemento di per sé assolutamente neutro, e dunque in assenza di una stabile ed effettiva partecipazione all'associazione criminosa); c) il terzo motivo: vizio di motivazione e violazione di legge in riferimento all'aggravante della associazione armata (si riportano argomentazioni analoghe a quelle esposte nel ricorso nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA]); d) il quarto motivo: si censura la motivazione posta a fondamento della condanna per il tentativo di estorsione, eccependo che la sentenza impugnata che non ha verificato che le condotte fossero specificamente rivolte a favorite l'associazione mafiosa; e ciò in quanto la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che per la configurabilità dell'aggravante è necessaria la prova del dolo specifico e che detto fine deve essere l'obiettivo diretto dell'azione, non rilevando eventuali possibili vantaggi indiretti; e) il quinto motivo: si eccepisce il vizio di motivazione per la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e alla dosimetria della pena (sviluppandosi argomentazioni analoghe a quelle contenute nel simmetrico motivo in favore dell'imputato [OSCURATO:PERSONA]);

3.3. [OSCURATO:PERSONA], due motivi di ricorso, attinenti: a) il primo a violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di Penale responsabilità dell'imputato per i reati di intestazione fittizia e di gioco clandestino, e ciò in quanto l'agenzia in questione è sorta ben prima che il [OSCURATO:PERSONA] - che peraltro all'epoca non aveva pregiudizi penali né sapeva di essere indagato per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. - comparisse nella vita dell'imputato ed avendo la difesa provato documentalmente che proprio [OSCURATO:PERSONA] era l'effettivo gestore dell'attività; in riferimento poi al reato di cui alla legge n. 401 del 1989, la sentenza impugnata non ha motivato in ordine alla asserita natura illecita dell'attività svolta, in quanto il locale era adibito a bar e a centro scommesse che effettuava, in riferimento a tale seconda attività, una mera trasmissione dei dati per la quale non era necessaria alcuna autorizzazione; b) il secondo motivo: vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, che sono state negate - con motivazione apodittica - nonostante la sussistenza di indubbi elementi (condizioni di vita familiari e sociali, scarsa entità del dolo, modalità dell'azione) che avrebbero pienamente giustificato detta concessione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Preliminarmente rileva la Corte che nel caso di specie si è di fronte alla c.d.

"doppia conforme" situazione che ricorre quando la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218).

La sentenza impugnata presenta queste caratteristiche di tal che non può essere condiviso l'assunto difensivo in favore di [OSCURATO:PERSONA] secondo cui la pronuncia di appello avrebbe inteso discostarsi in modo decisivo, in riferimento alla posizione di questo imputato, da quella di primo grado, disponendo la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale con l'esame del CT.

In realtà, detta integrazione probatoria - come si vedrà - non ha affatto inciso né sulla ricostruzione dei fatti né sulla posizione del [OSCURATO:PERSONA].

1.1. Va ancora preliminarmente rilevato che questa Sezione ha avuto modo di precisare che nella motivazione della sentenza il giudice del gravame non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo, sicché debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (sez. 6, n. 34532 del 22/06/2021, Depretis, Rv. 281935).

1.2. Infine, è opportuno ribadire che in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020 - dep. 2021, F., Rv. 280601).

2. Tutto ciò premesso, i ricorsi proposti dagli imputati sono infondati.

2.1. Iniziando dal profilo - comune ai ricorsi presentati nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - relativo alla dedotta carenza probatoria in merito alla partecipazione dei predetti all'associazione mafiosa (Cosa nostra palermitana - Famiglia della Noce, al cui vertice erano collocati Musso, [OSCURATO:PERSONA] e Bottino), va osservato che la sentenza impugnata - facendo ripetuti richiami a quella di primo grado - argomenta, in modo logico, la sussistenza del reato di cui all'art.416 bis cod. pen. a carico di entrambi gli imputati.

Ciò sulla base di una pluralità di elementi probatori di sicura pregnanza (deposizione del funzionario della Polizia - sezione Criminalità organizzata della Questura di Palermo che ha partecipato a tutte le indagini; provvedimenti giudiziari irrevocabili; annotazioni di servizio acquisite con il consenso delle parti; intercettazioni telefoniche ed ambientali).

2.2. In particolare, per quanto concerne [OSCURATO:PERSONA], si evidenziano: 1) i frequenti contatti con il Musso, per il quale svolgeva funzione di intermediario con gli altri sodali e di organizzatore di incontri tra i componenti dell'associazione; 2) la strutturata e costante presenza presso l'agenzia di scommesse, accertato luogo di riunione del clan; 3) i numerosi contatti con gli affiliati e i rapporti da lui tenuti con esponenti, anche di spicco, di altre famiglie mafiose (in particolare si fa riferimento ai rapporti di [OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:PERSONA], mafioso di altro mandamento che. si era rivolto all'imputato per potere contattare il capoclan Musso); 4) il ruolo di "custode" di somme di denaro di pertinenza del sodalizio; 5) l'intestazione fittizia di beni del Musso.

2.3. La sentenza di secondo grado prende in esame anche la vicenda - riproposta nel ricorso quale elemento indicativo di una mancata partecipazione al sodalizio e, comunque, di una cessazione della stessa - relativa alla "perdita" di una somma di denaro del clan (incautamente affidata dal [OSCURATO:PERSONA] ad una persona che la faceva sparire).

Anche tale accaduto viene, in modo non illogico, valorizzato come ulteriore elemento probatorio che corrobora la intraneità del [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio (non trovando altrimenti spiegazione l'affidamento al predetto di una rilevante somma di denaro).

D'altronde, aggiunge - anche in questo caso in modo non illogico - la Corte di appello, una volta verificatasi la "perdita" del denaro, l'imputato si mostra consapevole di dovere, in ossequio alle regole interne del clan, "rimediare", prestandosi quindi di buon grado a cedere la propria autovettura e, addirittura, ad ipotizzare un trasferimento in Germania per lavorare e rifondere la somma perduta, senza prendere in considerazione l'eventualità di potere denunciare il fatto alle autorità.

Ciò, evidenzia il giudice di secondo grado, comprova da un lato che la somma era detenuta non in virtù di meri rapporti di amicizia, ma nell'interesse del clan e per evitare (come emerge da una intercettazione) che una possibile perquisizione a carico del Musso potesse far rinvenire la somma; dall'altro lato, la piena consapevolezza dell'illecita provenienza del denaro.

2.4. Ulteriore elemento valorizzato dalla Corte di appello concerne la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] alla riunione - nella quale sono presenti i "capi" del clan, Musso e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e altri sodali - nella quale si pianificano azioni estorsive, riunione alla quale, considerato cosa si andava a discutere ed organizzare, è illogico ritenere potesse partecipare un soggetto estraneo al clan.

La sentenza impugnata risponde in modo adeguato anche alla deduzione difensiva che, per escludere una reale condotta partecipativa, evidenzia che al [OSCURATO:PERSONA] non viene contestata - a differenza del [OSCURATO:PERSONA] - la tentata P estorsione, aggravata dalla "mafiosità".

Sul punto, la sentenza impugnata risponde adeguatamente, richiamando il principio affermato da Sez. 1, n. 53601 del 02/03/2017, Dantese, Rv. 271637, secondo cui la partecipazione ad associazione di tipo mafioso ben può consistere in una condotta nella quale il contributo dell'imputato alla vita ed al rafforzamento della compagine criminosa sia costituito da fatti costituenti autonome fattispecie criminose (nella specie, estorsioni) allo stesso non contestate autonomamente.

2.5. Va conseguentemente esclusa l'invocata derubricazione ai sensi di favoreggiamento personale o ex art. 418 c.p.

Invero, il delitto di partecipazione ad associazione mafiosa si distingue da quello di favoreggiamento, in quanto nel primo il soggetto interagisce organicamente e sistematicamente con gli associati, quale elemento della struttura organizzativa del sodalizio criminoso mentre nel secondo egli aiuta in maniera episodica un associato, resosi autore di reati rientranti o meno nell'attività prevista dal vincolo associativo, ad eludere le investigazioni della polizia o a sottrarsi alle ricerche di questa (Sez. 1, n. 43249 del 13/04/2018, Russo, Rv. 274374).

Sulla base degli elementi probatori sopra indicati, la sentenza impugnata - con motivazione esente da censure - ha ritenuto sussistenti gli estremi della partecipazione a carico del [OSCURATO:PERSONA], partecipazione che assorbe ogni condotta che, in astratto, potrebbe ricondursi alla fattispecie di assistenza agli associati (Sez. 6, n. 13085 del 03/10/2013 - dep. 2014, Amato, Rv. 259484: «La fattispecie delittuosa di cui all'art. 418 cod. pen. presuppone, come reso palese dalla locuzione "fuori dei casi di concorso nel reato", una condotta favoreggiatrice, specialmente qualificata come "assistenza agli associati", posta in essere da persona estranea al sodalizio mafioso, condotta che resta assorbita dall'art. 416-bis cod. pen. quando sia invece prestata da un aderente a vantaggio dell'intera consorteria, nell'ambito dei "doveri" solidaristici incombenti sui compartecipi, secondo il "pactunn sceleris"»).

2.6. Per il [OSCURATO:PERSONA], la sentenza di appello mette in luce: 1) i frequenti contatti con altri sodali, tra cui il Musso e il [OSCURATO:PERSONA] (che avvenivano adottando cautele tali da ridurre il rischio di essere individuati dalle Forze di polizia); 2) la partecipazione personale al summit tenuto presso l'agenzia di scommesse nel quale si decideva di procedere all'estorsione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (da cui la responsabilità dell'imputato anche per tale delitto tentato).

In merito a tale episodio, la Corte palermitana fornisce motivazione adeguata, non illogica e quindi insindacabile in sede di legittimità, in merito all'individuazione della voce dell'imputato come appartenente a colui che ha pronunciato, nel corso della già indicata riunione, la frase "isamu i saracinesca e ci rumpimu tutte i mensule" (alziamo la serranda e rompiamo tutti le scaffalature del negozio), da cui anche la condanna per la tentata estorsione, chiaramente aggravata dalla "mafiosità" (circostanza che è configurabile anche con riferimento ai reati-fine commessi dagli appartenenti al sodalizio criminoso ed è altresì compatibile con la circostanza aggravante di cui all'art. 629, comma secondo, cod. pen.: Sez. 6, n. 15483 del 6/02/2009, Marsala, Rv. 243576).

2.6.1. Infondati sono i rilievi avanzati dal ricorrente in ordine alla necessità per la Corte di appello di disporre perizia fonica al fine di superare i dubbi emersi dalla consulenza tecnica acquisita ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen.

Sul punto, la sentenza impugnata motiva la non necessità della perizia evidenziando che la consulenza tecnica, da un lato dava atto che la brevità della frase non aveva consentito di poter effettuare un valido accertamento e per altro verso escludeva che la voce fosse riconducibile al [OSCURATO:PERSONA], ed indicando una serie di elementi logici dai quali poter inferire sia la partecipazione alla riunione dell'imputato sia che il predetto pronunciò in effetti la frase suindicata.

Detta argomentazione è esente da vizi.

La mancata effettuazione di un accertamento peritale non può costituire motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto la perizia non può farsi rientrare nel concetto di prova decisiva, trattandosi di un mezzo di prova "neutro", sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice, laddove l'articolo citato, attraverso il richiamo all'art. 495, comma 2, cod. proc. pen., si riferisce esclusivamente alle prove a discarico che abbiano carattere di decisività (Sez.

U., n. 39746 del 23/03/2017, A. e altro, Rv. 270936).

Rileva altresì il Collegio che in tema di prova scientifica la Cassazione non deve stabilire la maggiore o minore attendibilità scientifica delle acquisizioni esaminate dal giudice di merito e, quindi, se la tesi accolta sia esatta ma solo se la spiegazione fornita sia razionale e logica; essa, infatti, non è giudice delle acquisizioni tecnico-scientifiche, essendo solo chiamata a valutare la correttezza metodologica dell'approccio del giudice di merito al relativo sapere, che include la preliminare, indispensabile verifica critica in ordine all'affidabilità delle informazioni utilizzate ai fini della spiegazione del fatto; ne deriva che il giudice di legittimità non può operare una differente valutazione degli esiti della prova suddetta, trattandosi di un accertamento di fatto, insindacabile in sede di legittimità, se - come nel caso in esame - congruamente argomentato (Sez. 1, n. 58465 del 10/10/2018, T., Rv. 276151).

2.7. Per quanto concerne l'aggravante della disponibilità delle armi, ascritta a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la Corte di appello, richiamandosi alla motivazione del Tribunale, ha fatto riferimento all'intercettazione ambientale nella quale, in merito alle azioni da adottare nei confronti di soggetto che intendeva sottrarsi alle pretese estorsive, si preannunciava l'esplosione di colpi di arma da fuoco contro la vetrina dell'esercizio per indurre il titolare a cedere.

A ciò - ma solo ad abundantiam - si è aggiunto un riferimento al "fatto notorio" secondo cui le associazioni mafiose sono di regola armate.

Pertanto, la motivazione sul punto risulta conforme al principio giurisprudenziale di legittimità secondo cui «In tema di associazione di stampo mafioso, ai fini della configurabilità della circostanza aggravante della disponibilità delle armi non è richiesta l'esatta individuazione delle armi stesse, ma è sufficiente l'accertamento, in fatto, della disponibilità di un armamento, desumibile, ad esempio, dai fatti di sangue commessi dal gruppo criminale o dal contenuto delle intercettazioni» (Sez. 6, n. 55748 del 14/09/2017, Macrì, Rv. 271743).

Anche in riferimento all'imputazione soggettiva di detta aggravante agli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la motivazione della Corte di appello non risulta illogica, dal momento che «in tema di associazione per delinquere di stampo mafioso, la circostanza aggravante della disponibilità di armi, prevista dall'art. 416-bis, comma quarto, cod. pen., è configurabile a carico di ogni partecipe che, pur non avendone effettiva consapevolezza, ignori per colpa il possesso di armi da parte degli associati, per l'accertamento del quale ben può assumere rilievo il fatto notorio della detenzione di strumenti di offesa in capo ad un determinato sodalizio mafioso, a condizione che detta detenzione sia desumibile da indicatori concreti - quali fatti di sangue ascrivibili al sodalizio o risultanze di titoli giudiziari, intercettazioni, dichiarazioni od altre fonti - di cui il giudice deve specificamente dare conto nella motivazione del provvedimento» (Sez. 1, n. 7392 del 12/09/2017 - dep. 2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272403).2.8.

Infondata risulta anche la deduzione del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] in merito alla dedotta illegittimità della pena base (determinata nel minimo edittale di dodici anni di reclusione) dovendosi a lui applicare la previgente disciplina più favorevole.

Invero, la modifica normativa è entrata in vigore nel giugno del 2015 e dalle sentenze di merito risulta che il [OSCURATO:PERSONA] ha partecipato al summit relativo alla citata estorsione, avvenuto nel settembre del 2015; argomenta quindi la Corte di appello che a quella data egli era, certamente, partecipe.

Né detta argomentazione - come detto non illogica - risulta, come già si è evidenziato, contraddetta dalle deduzioni difensive secondo le quali il rapporto associativo si sarebbe interrotto dopo la "sparizione" del denaro a lui affidato.

2.9. Anche la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per gli altri delitti a lui ascritti - interposizione fittizia e gioco clandestino - è motivata in modo logico e completo (a fronte delle censure contenute nei relativi motivi di ricorso che risultano versate essenzialmente in fatto).

2.9.1. In particolare, in riferimento alla contestata intestazione fittizia delle due autovetture da ricondurre in realtà del capo clan [OSCURATO:PERSONA], la sentenza impugnata, a fronte dei motivi di gravame dell'imputato, evidenzia che gli automezzi avevano comunque un valore economico, che il possesso di numerose vetture risulta indice di più elevata capacità economica e quindi fattore di sproporzione economica, di tal che l'interposizione appare chiaramente finalizzata ad evitare che il dominus possa essere colpito da misure ablative (come risulta chiaramente da un intercettazione telefonica intercorsa tra il [OSCURATO:PERSONA] ed una sua amica), rilevando, altresì, che sussistono tutti gli elementi per ritenere integrata la fattispecie delittuosa in oggetto.

2.9.2. Per quanto poi concerne l'imputazione di gioco clandestino, la sentenza impugnata ha evidenziato come il giudice di primo grado aveva in modo esaustivo argomentato come, in base agli esiti di un controllo effettuato nel luglio del 2016, era risultato provata sia la presenza fattiva dell'imputato all'interno del locale, sia la predisposizione delle apparecchiature proprie di un centro scommesse e che nell'occasione venivano rinvenute ricevute di gioco e cronologie di collegamenti internet, deducendo, in modo certamente non illogico, che detti elementi dimostrano l'esistenza - con il decisivo contributo del [OSCURATO:PERSONA] - di una illecita attività di intermediazione e raccolta delle scommesse, in violazione dell'art. 4 della I.n. 401 del 1989; attività riconducibile al Musso ma nella quale prestava continuativa attività lavorativa [OSCURATO:PERSONA], pienamente consapevole dell'abusività della raccolta di scommesse e della caratura mafiosa del dominus, come emerso delle intercettazioni e dalla deposizione dell'operante Russo, da cui la sussistenza dell'aggravante della mafiosità.

2.10. Infine, per gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la pena base è stata fissata nel minimo edittale (anni dodici di reclusione per la partecipazione ad associazione armata), con un modestissimo aumento per la continuazione con reati comunque di una certa gravità (mesi dieci per [OSCURATO:PERSONA], mesi otto per [OSCURATO:PERSONA]); per entrambi, a fini di equilibrio sanzionatorio, è stata esclusa la contestata recidiva.

Dunque non può neppure ipotizzarsi violazione dei criteri ex artt. 133 ed 81 cod. pen.

In particolare, per quel che riguarda l'individuazione degli aumenti a titolo di continuazione, le Sezioni Unite hanno chiarito che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e deve essere tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene (sente. n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269).

La mancata concessione delle generiche è motivata per entrambi gli imputati in modo adeguato, facendosi riferimento alla oggettiva gravità dei fatti, anche per la particolare pericolosità dell'associazione a cui hanno partecipato, e all'assenza di elementi valutabili positivamente.

2.11. I motivi di ricorso dedotti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] risultano anch'essi infondati.

I giudici di merito, con motivazione non illogica, hanno ritenuto sussistenti, sulla base sia delle risultanze delle intercettazioni telefoniche, che dimostravano il ruolo assunto dal [OSCURATO:PERSONA] quale "prestanome" del [OSCURATO:PERSONA], sia di quanto riferito nel dibattimento di primo grado dall'ispettore Russo circa l'attività illecita svolta presso l'agenzia di scommesse, gli estremi dei reati contestati all'imputato.

2.11.1. In particolare, dalle intercettazioni telefoniche è risultato che la sala scommesse, pur formalmente intestata al [OSCURATO:PERSONA], veniva gestita secondo le direttive e le decisioni esclusive del [OSCURATO:PERSONA], e anche i partecipi dei sodalizio criminoso la consideravano come di quest'ultimo.

Inoltre, si è accertato che il [OSCURATO:PERSONA] non aveva investito alcun proprio capitale nell'attività o che ivi effettuasse reale attività di direzione e gestione, da ciò la sentenza impugnata deducendo, con argomentazione incensurabile in questa sede, che l'imputato fosse chiaramente consapevole del suo ruolo di intestatario fittizio e della finalità specifica di tale intestazione, volta a "schermare" il [OSCURATO:PERSONA] dai possibili provvedimenti ablatori.

2.11.2. Anche per quel che riguarda la contestazione di "gioco clandestino" la Corte territoriale evidenzia che è emersa la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi di detto reato.

In riferimento poi alla dedotta irrilevanza penale del fatto in quanto relativo a mera veicolazione delle scommesse raccolte ad allibratore straniero, la giurisprudenza ha chiarito come «integra il reato di cui all'art. 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401 la raccolta di scommesse su eventi sportivi da parte di un soggetto che svolge attività di intermediazione per conto di allibratore straniero senza il preventivo rilascio della licenza di cui all'art. 88, r.d. 18 giugno 1931 n. 773, o senza la dimostrazione che l'operatore estero non abbia ottenuto le concessioni o autorizzazioni a causa di illegittima esclusione dalle gare» (ex plurimis, Sez 3, n. 7129 del 03/12/2020 - dep. 2021, Ranucci, Rv. 281473 - 01), circostanze, queste, neppure evocate dal ricorrente.

2.11.3. Anche in riferimento alla conferma del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche la motivazione dei giudici di secondo grado non risulta illogica, avendo valorizzato in senso negativo la gravità della condotta del [OSCURATO:PERSONA] che «ha asservito la propria incensuratezza alle esigenze del mafioso».

In tal modo, la Corte palermitana ha rispettato il principio secondo cui al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549).

2.12. Rileva peraltro la Corte che, a fronte della non manifesta infondatezza dei motivi di ricorso, il reato ascritto al [OSCURATO:PERSONA] al capo n. 5) - art. 512 bis cod. pen. - è estinto per prescrizione, risultando contestato come commesso alla data del 28 maggio 2014 e avendo la sentenza del Tribunale escluso a carico dell'imputato la circostanza aggravante della "mafiosità".

2.13. Si impone, quindi, per detto reato declaratoria di prescrizione con conseguente annullamento del capo della sentenza e con rinvio ad altra Sezione 13 della Corte di appello di Palermo che provvederà a rideterminare la pena relativa al residuo reato di cui all'art. 4 della I.n. 401 del 1989 (non prescritto in quanto contestato sino a tutto il 2016).

A tale rideterminazione non si può infatti procedere in questa sede di legittimità, dal momento che nel calcolo della pena inflitta al [OSCURATO:PERSONA] operato dai giudici di merito la fattispecie di gioco clandestino ha assunto, a seguito della ritenuta continuazione, posizione satellite rispetto al più grave delitto di cui all'art. 512 bis cod. pen. sul quale, dunque, è stata determinata la pena base ex art. 81 cod. pen. 2.14.

E' opportuno precisare che l'annullamento con rinvio disposto dalla Corte di Cassazione ai soli fini della rideterminazione della pena comporta la definitività dell'accertamento del reato e della responsabilità dell'imputato, sicchè la formazione del giudicato progressivo impedisce in sede di giudizio di rinvio di dichiarare l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, che sia eventualmente maturata successivamente alla sentenza di annullamento parziale (Sez. 2, n. 4109 del 12/01/2016, Serafino, Rv. 265792).

2.15. Al rigetto dei ricorsi presentati da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] segue la condanna dei predetti al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese di giudizio delle parti civili, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al capo 5) perché estinto per prescrizione.

Rigetta nel resto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e rinvia per la rideterminazione della pena per il residuo reato ad altra sezione della Corte di appello di Palermo.

Rigetta i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che condanna al pagamento delle spese processuali.

Condanna inoltre [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente: SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]: 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; 3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo del 20/07/2021; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che i ricorsi vengano rigettati; sentiti i difensori degli imputati - [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] e, in sostituzione dell'[OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA] - che hanno insistito per l'accoglimento dei ricorsi; sentiti i difensori delle Parti civili che hanno chiesto che i ricorsi vengano dichiarati inammissibili o rigettati, depositando conclusioni scritte e note spese. [OSCURATO:PERSONA]-0 1. La Corte di appello di Palermo con sentenza del 20 luglio 2021 (motivazione depositata il 2 dicembre 2021) ha confermato quella di primo grado emessa dal Tribunale di Palermol'll giugno 2020, con la quale i ricorrenti sono stati condannati alle pene ritenute di giustizia. 2. In particolare, gli imputati sono stati ritenuti responsabili in riferimento: 2.1 [OSCURATO:PERSONA] - al reato di cui all'articolo 416 bis, commi 1 e 4, cod. pen. per la partecipazione all'associazione mafiosa Cosa nostra palermitana, ed in particolare alla famiglia denominata "della Noce"; - al reato di cui agli artt. 110, 81 e 512 bis cod. pen. per aver consentito l'attribuzione fittizia della titolarità di due autovetture SMART, il cui reale dominus era [OSCURATO:PERSONA], capofamiglia della cosca suindicata; - al reato di cui agli artt. 110, 4 comma 1 e 4 bis della legge n. 401 del 1989, 416 bis.1 cod. pen., per avere illegittimamente svolto attività organizzata al fine di accettare, raccogliere e favorire l'accettazione di scommesse presso agenzia priva di concessione, autorizzazione e licenza richiesta ai sensi dell'art. 88 del TULPS, allo scopo di favorire l'associazione mafiosa; 2.2. [OSCURATO:PERSONA] - al reato di cui all'art. 416 bis, commi 1 e 4, cod. pen. per la partecipazione alla suindicata associazione mafiosa; - al reato di cui agli artt. 56, 629, in relazione all'art. 628 comma 3 nn. 1 e 3, 416 bis.1 cod. pen., per una tentata estorsione pluriaggravata (anche dalla "mafiosità") a danno dei gestori di un'agenzia di scommesse sportive; 2.3. [OSCURATO:PERSONA] - al reato di cui agli artt. 110, 81 e 512 bis cod. pen. per aver consentito l'attribuzione fittizia della titolarità di un'agenzia di scommesse con annesso bar il cui dominus era in realtà [OSCURATO:PERSONA] e ciò al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione personale, e di favorire l'associazione mafiosa; - al reato di cui agli artt. 110, 4 commi 1 e 4 bis della legge n. 401 del 1989, per avere illegittimamente svolto attività organizzata al fine di accettare, raccogliere e favorire l'accettazione di scommesse presso un'agenzia di scommesse, priva di concessione, autorizzazione e licenza richiesta ai sensi dell'art. 88 del TULPS - esclusa in riferimento ad entrambi i reati la contestata circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis.1. cod. pen. 3. Avverso la condanna in appello ricorrono, a mezzo dei propri difensori, gli imputati, deducendo: 3.1. [OSCURATO:PERSONA], sette motivi, che concernono: a) i primi due, tra loro collegati: violazione di legge e vizio di motivazione in merito alla ritenuta responsabilità per la fattispecie di cui all'art. 416 bis cod. pen., in ordine alla quale si denuncia che la Corte di appello ha confermato la condanna nonostante non vi fossero elementi concreti per ritenere sussistente la condotta di partecipazione; essa, invero, è stata fondata su elementi insufficienti e contraddittori, quale il rapporto di amicizia risalente negli anni con il Musso suo datore di lavoro nell'agenzia di scommesse ed in assenza di contestazioni per reati "fine", difettando altresì la prova che si fosse effettivamente esplicata all'esterno una efficace forza intinnidatrice con il compimento di atti concreti nei confronti della comunità ove l'associazione operava. In subordine, si invoca la riqualificazione del fatto contestato in favoreggiamento personale o assistenza agli associati; b) il terzo motivo: vizio di motivazione in merito alla ritenuta sussistenza delle fattispecie di cui agli artt. 512 bis cod. pen. e 4 commi 1 e 4 bis della legge n. 401 del 1989, difettando elementi concreti per ritenere, da un lato, che in relazione alle due SMART fosse stata operata dall'imputato un'intestazione fittizia in favore del Musso, dall'altro lato, che la natura - asseritamente illecita - dell'attività di scommesse svolta nell'agenzia fosse a conoscenza dell'imputato che ivi svolgeva funzioni di mero dipendente; c) il quarto motivo: vizio di motivazione in merito alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche - che avrebbero consentito di adeguare la pena inflitta alla concreta gravità dei fatti - e alla dosimetria della pena irrogata, manifestamente eccessiva e contrastante con le finalità rieducative; d) il quinto motivo: violazione di legge sostanziale in merito alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante dell'associazione armata, fondata in modo illegittimo sul "fatto notorio" e sull'argomentazione - non ammissibile - secondo la quale l'eventuale uso personale dell'arma da parte di uno dei partecipi si debba estendere all'intero sodalizio; e) il sesto motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in merito all'individuazione della cornice edittale per il delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen., che non ha tenuto conto del fatto che l'eventuale partecipazione dell'imputato alla cosca mafiosa si è, comunque, interrotta nel momento in cui per la sua condotta imprudente è sparita una rilevante somma di denaro che gli era stata affidata in custodia; poiché tale fatto deve essere individuato come accaduto in epoca precedente all'aggravamento sanzionatorio (operativo dal giugno del 2015), la pena doveva essere determinata nella più favorevole misura antecedentemente prevista; f) il settimo motivo, infine: violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata indicazione da parte dei giudici di merito circa l'aumento della pena a titolo di continuazione per i diversi "reati satelliti"; 3.2. [OSCURATO:PERSONA], cinque motivi, declinati come: a) il primo: violazione di legge e vizio di motivazione in quanto la Corte di appello, dopo avere ex art.603 cod. proc. pen. disposto la rinnovazione istruttoria per acquisire la relazione di consulenza tecnica a firma del professor [OSCURATO:PERSONA] che induceva seri elementi di dubbio in ordine alla riconducibilità all'imputato della voce intercettata che nel corso di una riunione con diverse persone incitava alla commissione degli atti estorsivi, non ha poi disposto perizia onde potere con certezza confermare od escludere detta riconducibilità; b) il secondo motivo - collegato al primo - : vizio di motivazione poiché in tale situazione di obiettiva incertezza probatoria è stata comunque affermata la penale responsabilità dell'imputato per la partecipazione all'associazione mafiosa (fondata sull'asserita partecipazione al tentativo di estorsione, a sua volta ritenuta provata in virtù dell'incerta e contraddittoria attribuzione vocale, e sulla frequentazione dell'agenzia di scommesse, elemento di per sé assolutamente neutro, e dunque in assenza di una stabile ed effettiva partecipazione all'associazione criminosa); c) il terzo motivo: vizio di motivazione e violazione di legge in riferimento all'aggravante della associazione armata (si riportano argomentazioni analoghe a quelle esposte nel ricorso nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA]); d) il quarto motivo: si censura la motivazione posta a fondamento della condanna per il tentativo di estorsione, eccependo che la sentenza impugnata che non ha verificato che le condotte fossero specificamente rivolte a favorite l'associazione mafiosa; e ciò in quanto la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che per la configurabilità dell'aggravante è necessaria la prova del dolo specifico e che detto fine deve essere l'obiettivo diretto dell'azione, non rilevando eventuali possibili vantaggi indiretti; e) il quinto motivo: si eccepisce il vizio di motivazione per la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e alla dosimetria della pena (sviluppandosi argomentazioni analoghe a quelle contenute nel simmetrico motivo in favore dell'imputato [OSCURATO:PERSONA]); 3.3. [OSCURATO:PERSONA], due motivi di ricorso, attinenti: a) il primo a violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di Penale responsabilità dell'imputato per i reati di intestazione fittizia e di gioco clandestino, e ciò in quanto l'agenzia in questione è sorta ben prima che il [OSCURATO:PERSONA] - che peraltro all'epoca non aveva pregiudizi penali né sapeva di essere indagato per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. - comparisse nella vita dell'imputato ed avendo la difesa provato documentalmente che proprio [OSCURATO:PERSONA] era l'effettivo gestore dell'attività; in riferimento poi al reato di cui alla legge n. 401 del 1989, la sentenza impugnata non ha motivato in ordine alla asserita natura illecita dell'attività svolta, in quanto il locale era adibito a bar e a centro scommesse che effettuava, in riferimento a tale seconda attività, una mera trasmissione dei dati per la quale non era necessaria alcuna autorizzazione; b) il secondo motivo: vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, che sono state negate - con motivazione apodittica - nonostante la sussistenza di indubbi elementi (condizioni di vita familiari e sociali, scarsa entità del dolo, modalità dell'azione) che avrebbero pienamente giustificato detta concessione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente rileva la Corte che nel caso di specie si è di fronte alla c.d. "doppia conforme" situazione che ricorre quando la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218). La sentenza impugnata presenta queste caratteristiche di tal che non può essere condiviso l'assunto difensivo in favore di [OSCURATO:PERSONA] secondo cui la pronuncia di appello avrebbe inteso discostarsi in modo decisivo, in riferimento alla posizione di questo imputato, da quella di primo grado, disponendo la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale con l'esame del CT. In realtà, detta integrazione probatoria - come si vedrà - non ha affatto inciso né sulla ricostruzione dei fatti né sulla posizione del [OSCURATO:PERSONA]. 1.1. Va ancora preliminarmente rilevato che questa Sezione ha avuto modo di precisare che nella motivazione della sentenza il giudice del gravame non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo, sicché debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (sez. 6, n. 34532 del 22/06/2021, Depretis, Rv. 281935). 1.2. Infine, è opportuno ribadire che in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020 - dep. 2021, F., Rv. 280601). 2. Tutto ciò premesso, i ricorsi proposti dagli imputati sono infondati. 2.1. Iniziando dal profilo - comune ai ricorsi presentati nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - relativo alla dedotta carenza probatoria in merito alla partecipazione dei predetti all'associazione mafiosa (Cosa nostra palermitana - Famiglia della Noce, al cui vertice erano collocati Musso, [OSCURATO:PERSONA] e Bottino), va osservato che la sentenza impugnata - facendo ripetuti richiami a quella di primo grado - argomenta, in modo logico, la sussistenza del reato di cui all'art.416 bis cod. pen. a carico di entrambi gli imputati. Ciò sulla base di una pluralità di elementi probatori di sicura pregnanza (deposizione del funzionario della Polizia - sezione Criminalità organizzata della Questura di Palermo che ha partecipato a tutte le indagini; provvedimenti giudiziari irrevocabili; annotazioni di servizio acquisite con il consenso delle parti; intercettazioni telefoniche ed ambientali). 2.2. In particolare, per quanto concerne [OSCURATO:PERSONA], si evidenziano: 1) i frequenti contatti con il Musso, per il quale svolgeva funzione di intermediario con gli altri sodali e di organizzatore di incontri tra i componenti dell'associazione; 2) la strutturata e costante presenza presso l'agenzia di scommesse, accertato luogo di riunione del clan; 3) i numerosi contatti con gli affiliati e i rapporti da lui tenuti con esponenti, anche di spicco, di altre famiglie mafiose (in particolare si fa riferimento ai rapporti di [OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:PERSONA], mafioso di altro mandamento che. si era rivolto all'imputato per potere contattare il capoclan Musso); 4) il ruolo di "custode" di somme di denaro di pertinenza del sodalizio; 5) l'intestazione fittizia di beni del Musso. 2.3. La sentenza di secondo grado prende in esame anche la vicenda - riproposta nel ricorso quale elemento indicativo di una mancata partecipazione al sodalizio e, comunque, di una cessazione della stessa - relativa alla "perdita" di una somma di denaro del clan (incautamente affidata dal [OSCURATO:PERSONA] ad una persona che la faceva sparire). Anche tale accaduto viene, in modo non illogico, valorizzato come ulteriore elemento probatorio che corrobora la intraneità del [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio (non trovando altrimenti spiegazione l'affidamento al predetto di una rilevante somma di denaro). D'altronde, aggiunge - anche in questo caso in modo non illogico - la Corte di appello, una volta verificatasi la "perdita" del denaro, l'imputato si mostra consapevole di dovere, in ossequio alle regole interne del clan, "rimediare", prestandosi quindi di buon grado a cedere la propria autovettura e, addirittura, ad ipotizzare un trasferimento in Germania per lavorare e rifondere la somma perduta, senza prendere in considerazione l'eventualità di potere denunciare il fatto alle autorità. Ciò, evidenzia il giudice di secondo grado, comprova da un lato che la somma era detenuta non in virtù di meri rapporti di amicizia, ma nell'interesse del clan e per evitare (come emerge da una intercettazione) che una possibile perquisizione a carico del Musso potesse far rinvenire la somma; dall'altro lato, la piena consapevolezza dell'illecita provenienza del denaro. 2.4. Ulteriore elemento valorizzato dalla Corte di appello concerne la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] alla riunione - nella quale sono presenti i "capi" del clan, Musso e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e altri sodali - nella quale si pianificano azioni estorsive, riunione alla quale, considerato cosa si andava a discutere ed organizzare, è illogico ritenere potesse partecipare un soggetto estraneo al clan. La sentenza impugnata risponde in modo adeguato anche alla deduzione difensiva che, per escludere una reale condotta partecipativa, evidenzia che al [OSCURATO:PERSONA] non viene contestata - a differenza del [OSCURATO:PERSONA] - la tentata P estorsione, aggravata dalla "mafiosità". Sul punto, la sentenza impugnata risponde adeguatamente, richiamando il principio affermato da Sez. 1, n. 53601 del 02/03/2017, Dantese, Rv. 271637, secondo cui la partecipazione ad associazione di tipo mafioso ben può consistere in una condotta nella quale il contributo dell'imputato alla vita ed al rafforzamento della compagine criminosa sia costituito da fatti costituenti autonome fattispecie criminose (nella specie, estorsioni) allo stesso non contestate autonomamente. 2.5. Va conseguentemente esclusa l'invocata derubricazione ai sensi di favoreggiamento personale o ex art. 418 c.p. Invero, il delitto di partecipazione ad associazione mafiosa si distingue da quello di favoreggiamento, in quanto nel primo il soggetto interagisce organicamente e sistematicamente con gli associati, quale elemento della struttura organizzativa del sodalizio criminoso mentre nel secondo egli aiuta in maniera episodica un associato, resosi autore di reati rientranti o meno nell'attività prevista dal vincolo associativo, ad eludere le investigazioni della polizia o a sottrarsi alle ricerche di questa (Sez. 1, n. 43249 del 13/04/2018, Russo, Rv. 274374). Sulla base degli elementi probatori sopra indicati, la sentenza impugnata - con motivazione esente da censure - ha ritenuto sussistenti gli estremi della partecipazione a carico del [OSCURATO:PERSONA], partecipazione che assorbe ogni condotta che, in astratto, potrebbe ricondursi alla fattispecie di assistenza agli associati (Sez. 6, n. 13085 del 03/10/2013 - dep. 2014, Amato, Rv. 259484: «La fattispecie delittuosa di cui all'art. 418 cod. pen. presuppone, come reso palese dalla locuzione "fuori dei casi di concorso nel reato", una condotta favoreggiatrice, specialmente qualificata come "assistenza agli associati", posta in essere da persona estranea al sodalizio mafioso, condotta che resta assorbita dall'art. 416-bis cod. pen. quando sia invece prestata da un aderente a vantaggio dell'intera consorteria, nell'ambito dei "doveri" solidaristici incombenti sui compartecipi, secondo il "pactunn sceleris"»). 2.6. Per il [OSCURATO:PERSONA], la sentenza di appello mette in luce: 1) i frequenti contatti con altri sodali, tra cui il Musso e il [OSCURATO:PERSONA] (che avvenivano adottando cautele tali da ridurre il rischio di essere individuati dalle Forze di polizia); 2) la partecipazione personale al summit tenuto presso l'agenzia di scommesse nel quale si decideva di procedere all'estorsione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (da cui la responsabilità dell'imputato anche per tale delitto tentato). In merito a tale episodio, la Corte palermitana fornisce motivazione adeguata, non illogica e quindi insindacabile in sede di legittimità, in merito all'individuazione della voce dell'imputato come appartenente a colui che ha pronunciato, nel corso della già indicata riunione, la frase "isamu i saracinesca e ci rumpimu tutte i mensule" (alziamo la serranda e rompiamo tutti le scaffalature del negozio), da cui anche la condanna per la tentata estorsione, chiaramente aggravata dalla "mafiosità" (circostanza che è configurabile anche con riferimento ai reati-fine commessi dagli appartenenti al sodalizio criminoso ed è altresì compatibile con la circostanza aggravante di cui all'art. 629, comma secondo, cod. pen.: Sez. 6, n. 15483 del 6/02/2009, Marsala, Rv. 243576). 2.6.1. Infondati sono i rilievi avanzati dal ricorrente in ordine alla necessità per la Corte di appello di disporre perizia fonica al fine di superare i dubbi emersi dalla consulenza tecnica acquisita ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen. Sul punto, la sentenza impugnata motiva la non necessità della perizia evidenziando che la consulenza tecnica, da un lato dava atto che la brevità della frase non aveva consentito di poter effettuare un valido accertamento e per altro verso escludeva che la voce fosse riconducibile al [OSCURATO:PERSONA], ed indicando una serie di elementi logici dai quali poter inferire sia la partecipazione alla riunione dell'imputato sia che il predetto pronunciò in effetti la frase suindicata. Detta argomentazione è esente da vizi. La mancata effettuazione di un accertamento peritale non può costituire motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto la perizia non può farsi rientrare nel concetto di prova decisiva, trattandosi di un mezzo di prova "neutro", sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice, laddove l'articolo citato, attraverso il richiamo all'art. 495, comma 2, cod. proc. pen., si riferisce esclusivamente alle prove a discarico che abbiano carattere di decisività (Sez. U., n. 39746 del 23/03/2017, A. e altro, Rv. 270936). Rileva altresì il Collegio che in tema di prova scientifica la Cassazione non deve stabilire la maggiore o minore attendibilità scientifica delle acquisizioni esaminate dal giudice di merito e, quindi, se la tesi accolta sia esatta ma solo se la spiegazione fornita sia razionale e logica; essa, infatti, non è giudice delle acquisizioni tecnico-scientifiche, essendo solo chiamata a valutare la correttezza metodologica dell'approccio del giudice di merito al relativo sapere, che include la preliminare, indispensabile verifica critica in ordine all'affidabilità delle informazioni utilizzate ai fini della spiegazione del fatto; ne deriva che il giudice di legittimità non può operare una differente valutazione degli esiti della prova suddetta, trattandosi di un accertamento di fatto, insindacabile in sede di legittimità, se - come nel caso in esame - congruamente argomentato (Sez. 1, n. 58465 del 10/10/2018, T., Rv. 276151). 2.7. Per quanto concerne l'aggravante della disponibilità delle armi, ascritta a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la Corte di appello, richiamandosi alla motivazione del Tribunale, ha fatto riferimento all'intercettazione ambientale nella quale, in merito alle azioni da adottare nei confronti di soggetto che intendeva sottrarsi alle pretese estorsive, si preannunciava l'esplosione di colpi di arma da fuoco contro la vetrina dell'esercizio per indurre il titolare a cedere. A ciò - ma solo ad abundantiam - si è aggiunto un riferimento al "fatto notorio" secondo cui le associazioni mafiose sono di regola armate. Pertanto, la motivazione sul punto risulta conforme al principio giurisprudenziale di legittimità secondo cui «In tema di associazione di stampo mafioso, ai fini della configurabilità della circostanza aggravante della disponibilità delle armi non è richiesta l'esatta individuazione delle armi stesse, ma è sufficiente l'accertamento, in fatto, della disponibilità di un armamento, desumibile, ad esempio, dai fatti di sangue commessi dal gruppo criminale o dal contenuto delle intercettazioni» (Sez. 6, n. 55748 del 14/09/2017, Macrì, Rv. 271743). Anche in riferimento all'imputazione soggettiva di detta aggravante agli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la motivazione della Corte di appello non risulta illogica, dal momento che «in tema di associazione per delinquere di stampo mafioso, la circostanza aggravante della disponibilità di armi, prevista dall'art. 416-bis, comma quarto, cod. pen., è configurabile a carico di ogni partecipe che, pur non avendone effettiva consapevolezza, ignori per colpa il possesso di armi da parte degli associati, per l'accertamento del quale ben può assumere rilievo il fatto notorio della detenzione di strumenti di offesa in capo ad un determinato sodalizio mafioso, a condizione che detta detenzione sia desumibile da indicatori concreti - quali fatti di sangue ascrivibili al sodalizio o risultanze di titoli giudiziari, intercettazioni, dichiarazioni od altre fonti - di cui il giudice deve specificamente dare conto nella motivazione del provvedimento» (Sez. 1, n. 7392 del 12/09/2017 - dep. 2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272403).2.8. Infondata risulta anche la deduzione del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] in merito alla dedotta illegittimità della pena base (determinata nel minimo edittale di dodici anni di reclusione) dovendosi a lui applicare la previgente disciplina più favorevole. Invero, la modifica normativa è entrata in vigore nel giugno del 2015 e dalle sentenze di merito risulta che il [OSCURATO:PERSONA] ha partecipato al summit relativo alla citata estorsione, avvenuto nel settembre del 2015; argomenta quindi la Corte di appello che a quella data egli era, certamente, partecipe. Né detta argomentazione - come detto non illogica - risulta, come già si è evidenziato, contraddetta dalle deduzioni difensive secondo le quali il rapporto associativo si sarebbe interrotto dopo la "sparizione" del denaro a lui affidato. 2.9. Anche la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per gli altri delitti a lui ascritti - interposizione fittizia e gioco clandestino - è motivata in modo logico e completo (a fronte delle censure contenute nei relativi motivi di ricorso che risultano versate essenzialmente in fatto). 2.9.1. In particolare, in riferimento alla contestata intestazione fittizia delle due autovetture da ricondurre in realtà del capo clan [OSCURATO:PERSONA], la sentenza impugnata, a fronte dei motivi di gravame dell'imputato, evidenzia che gli automezzi avevano comunque un valore economico, che il possesso di numerose vetture risulta indice di più elevata capacità economica e quindi fattore di sproporzione economica, di tal che l'interposizione appare chiaramente finalizzata ad evitare che il dominus possa essere colpito da misure ablative (come risulta chiaramente da un intercettazione telefonica intercorsa tra il [OSCURATO:PERSONA] ed una sua amica), rilevando, altresì, che sussistono tutti gli elementi per ritenere integrata la fattispecie delittuosa in oggetto. 2.9.2. Per quanto poi concerne l'imputazione di gioco clandestino, la sentenza impugnata ha evidenziato come il giudice di primo grado aveva in modo esaustivo argomentato come, in base agli esiti di un controllo effettuato nel luglio del 2016, era risultato provata sia la presenza fattiva dell'imputato all'interno del locale, sia la predisposizione delle apparecchiature proprie di un centro scommesse e che nell'occasione venivano rinvenute ricevute di gioco e cronologie di collegamenti internet, deducendo, in modo certamente non illogico, che detti elementi dimostrano l'esistenza - con il decisivo contributo del [OSCURATO:PERSONA] - di una illecita attività di intermediazione e raccolta delle scommesse, in violazione dell'art. 4 della I.n. 401 del 1989; attività riconducibile al Musso ma nella quale prestava continuativa attività lavorativa [OSCURATO:PERSONA], pienamente consapevole dell'abusività della raccolta di scommesse e della caratura mafiosa del dominus, come emerso delle intercettazioni e dalla deposizione dell'operante Russo, da cui la sussistenza dell'aggravante della mafiosità. 2.10. Infine, per gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la pena base è stata fissata nel minimo edittale (anni dodici di reclusione per la partecipazione ad associazione armata), con un modestissimo aumento per la continuazione con reati comunque di una certa gravità (mesi dieci per [OSCURATO:PERSONA], mesi otto per [OSCURATO:PERSONA]); per entrambi, a fini di equilibrio sanzionatorio, è stata esclusa la contestata recidiva. Dunque non può neppure ipotizzarsi violazione dei criteri ex artt. 133 ed 81 cod. pen. In particolare, per quel che riguarda l'individuazione degli aumenti a titolo di continuazione, le Sezioni Unite hanno chiarito che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e deve essere tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene (sente. n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269). La mancata concessione delle generiche è motivata per entrambi gli imputati in modo adeguato, facendosi riferimento alla oggettiva gravità dei fatti, anche per la particolare pericolosità dell'associazione a cui hanno partecipato, e all'assenza di elementi valutabili positivamente. 2.11. I motivi di ricorso dedotti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] risultano anch'essi infondati. I giudici di merito, con motivazione non illogica, hanno ritenuto sussistenti, sulla base sia delle risultanze delle intercettazioni telefoniche, che dimostravano il ruolo assunto dal [OSCURATO:PERSONA] quale "prestanome" del [OSCURATO:PERSONA], sia di quanto riferito nel dibattimento di primo grado dall'ispettore Russo circa l'attività illecita svolta presso l'agenzia di scommesse, gli estremi dei reati contestati all'imputato. 2.11.1. In particolare, dalle intercettazioni telefoniche è risultato che la sala scommesse, pur formalmente intestata al [OSCURATO:PERSONA], veniva gestita secondo le direttive e le decisioni esclusive del [OSCURATO:PERSONA], e anche i partecipi dei sodalizio criminoso la consideravano come di quest'ultimo. Inoltre, si è accertato che il [OSCURATO:PERSONA] non aveva investito alcun proprio capitale nell'attività o che ivi effettuasse reale attività di direzione e gestione, da ciò la sentenza impugnata deducendo, con argomentazione incensurabile in questa sede, che l'imputato fosse chiaramente consapevole del suo ruolo di intestatario fittizio e della finalità specifica di tale intestazione, volta a "schermare" il [OSCURATO:PERSONA] dai possibili provvedimenti ablatori. 2.11.2. Anche per quel che riguarda la contestazione di "gioco clandestino" la Corte territoriale evidenzia che è emersa la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi di detto reato. In riferimento poi alla dedotta irrilevanza penale del fatto in quanto relativo a mera veicolazione delle scommesse raccolte ad allibratore straniero, la giurisprudenza ha chiarito come «integra il reato di cui all'art. 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401 la raccolta di scommesse su eventi sportivi da parte di un soggetto che svolge attività di intermediazione per conto di allibratore straniero senza il preventivo rilascio della licenza di cui all'art. 88, r.d. 18 giugno 1931 n. 773, o senza la dimostrazione che l'operatore estero non abbia ottenuto le concessioni o autorizzazioni a causa di illegittima esclusione dalle gare» (ex plurimis, Sez 3, n. 7129 del 03/12/2020 - dep. 2021, Ranucci, Rv. 281473 - 01), circostanze, queste, neppure evocate dal ricorrente. 2.11.3. Anche in riferimento alla conferma del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche la motivazione dei giudici di secondo grado non risulta illogica, avendo valorizzato in senso negativo la gravità della condotta del [OSCURATO:PERSONA] che «ha asservito la propria incensuratezza alle esigenze del mafioso». In tal modo, la Corte palermitana ha rispettato il principio secondo cui al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549). 2.12. Rileva peraltro la Corte che, a fronte della non manifesta infondatezza dei motivi di ricorso, il reato ascritto al [OSCURATO:PERSONA] al capo n. 5) - art. 512 bis cod. pen. - è estinto per prescrizione, risultando contestato come commesso alla data del 28 maggio 2014 e avendo la sentenza del Tribunale escluso a carico dell'imputato la circostanza aggravante della "mafiosità". 2.13. Si impone, quindi, per detto reato declaratoria di prescrizione con conseguente annullamento del capo della sentenza e con rinvio ad altra Sezione 13 della Corte di appello di Palermo che provvederà a rideterminare la pena relativa al residuo reato di cui all'art. 4 della I.n. 401 del 1989 (non prescritto in quanto contestato sino a tutto il 2016). A tale rideterminazione non si può infatti procedere in questa sede di legittimità, dal momento che nel calcolo della pena inflitta al [OSCURATO:PERSONA] operato dai giudici di merito la fattispecie di gioco clandestino ha assunto, a seguito della ritenuta continuazione, posizione satellite rispetto al più grave delitto di cui all'art. 512 bis cod. pen. sul quale, dunque, è stata determinata la pena base ex art. 81 cod. pen. 2.14. E' opportuno precisare che l'annullamento con rinvio disposto dalla Corte di Cassazione ai soli fini della rideterminazione della pena comporta la definitività dell'accertamento del reato e della responsabilità dell'imputato, sicchè la formazione del giudicato progressivo impedisce in sede di giudizio di rinvio di dichiarare l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, che sia eventualmente maturata successivamente alla sentenza di annullamento parziale (Sez. 2, n. 4109 del 12/01/2016, Serafino, Rv. 265792). 2.15. Al rigetto dei ricorsi presentati da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] segue la condanna dei predetti al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese di giudizio delle parti civili, liquidate come da dispositivo. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al capo 5) perché estinto per prescrizione. Rigetta nel resto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e rinvia per la rideterminazione della pena per il residuo reato ad altra sezione della Corte di appello di Palermo. Rigetta i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che condanna al pagamento delle spese processuali. Condanna inoltre [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese
Sentenza Cassazione n. 22327/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris