CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 21 giugno 2023
Cassazione n. 24749/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 6730 del 2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. R.G. 6730/2020 Cron. Rep. C.C. 21/6/2023 C.C. 14/4/2022 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], RidolfiMatteo, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti elettivamente domiciliati in Roma, Viale delle Milizie 9, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende insieme all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti principali - contro [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei ministri in persona del Presidente del Consiglio pro tempore, Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Ministero della Salute, Ministero del Lavoro e delle [OSCURATO:PERSONA], Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, domiciliati ex lege in Roma, Via dei Portoghesi n. 12,presso l’Avvocatura Generale dello Stato da cui sono rappresentati e difesi; -controricorrenti – nonché da [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei ministri,in persona del Presidente del Consiglio pro tempore, Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Ministero della Salute, Ministero del Lavoro e delle [OSCURATO:PERSONA], Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, domiciliati ex lege in Roma, Via dei Portoghesi n. 12,presso l’Avvocatura Generale dello Stato da cui sono rappresentati e difesi; -ricorrenti successivi - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Degl’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Laure, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti elettivamente domiciliati in Roma, Viale delle Milizie 9, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende insieme all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti e ricorrenti incidentali - nonché contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – avverso la sentenza n. 4886/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 16/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il dottor [OSCURATO:PERSONA], unitamente ad altri 203 medici indicati in epigrafe e ad altri medici non ricorrenti in questa sede (nonché il Codacons), convennero in giudizio, davanti al Tribunale di Roma, la [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei ministri, il Ministero della salute, il Ministero dell’istruzione, il Ministero delle politiche sociali e il Ministero dell’economia e finanze chiedendo che fosse riconosciuto il loro diritto a percepire un’adeguata remunerazione in relazione al periodo di specializzazione da loro positivamente concluso. A sostegno della domanda esposero, tra l’altro, di essersi laureati in medicina e di aver conseguito ciascuno una diversa specializzazione, percependo gli emolumenti di cui all’art. 6 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257. Aggiunsero che il legislatore nazionale aveva stabilito, con il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 – di recepimento, tra l’altro, della direttiva 93/16/CE – un incremento del compenso in favore dei medici specializzandi, incremento che aveva avuto effettiva attuazione, però, solo con l’art. 1, comma 300, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, con decorrenza dall’anno accademico 2006-2007. Conclusero, pertanto, nel senso che tale aggiornamento doveva essere a loro riconosciuto, con rivalutazione delle relative somme, unitamente al relativo trattamento previdenziale, essendosi svolti i periodi di specializzazione in epoca antecedente l’anno accademico 2006-2007. Chiesero, poi, che, in applicazione dell’art. 6 cit., fosse riconosciuto il loro diritto all’indicizzazione triennale della borsa di studio e all’adeguamento annuale della medesima. In via ulteriormente subordinata, proposero domanda di ingiustificato arricchimento e sollecitarono, da parte del Tribunale, la delibazione in termini di non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 39, 41 e 46 del citato d.lgs. n. 368 del 1999. Si costituirono in giudizio la [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei ministri e gli altri Ministeri convenuti, eccependo il difetto di legittimazione passiva e la prescrizione del diritto, e chiedendo nel merito il rigetto della domanda. Il Tribunale rigettò la domanda. 2. La decisione è stata impugnata dai medici soccombenti in via principale e dal Codacons e in via incidentale dalla [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei ministri e dai Ministeri suindicati (in ordine alla mancata decisione sul profilo del difetto di legittimazione attiva del Codacons). La Corte d’appello di Roma, con sentenza del 16 luglio 2019, in parziale accoglimento del gravame, ha condannato la [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei ministri al pagamento, in favore dei soli appellanti che avevano concluso la specializzazione nel periodo successivo al 1° gennaio 1995, della somma pari alla rideterminazione triennale della borsa di studio di cui all’art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 257 del 1991 (come «da prospetto di cui alla sentenza di primo grado allegata»), con interessi legali dalla notifica dell’atto di citazione in primo grado; ha rigettato, quanto al resto, l’appello principale e quello incidentale e compensato interamente tra le parti le spese del giudizio di secondo grado. 2.1. La Corte territoriale ha rigettato l’appello principale in relazione alla domanda di riconoscimento delle maggiori somme di cui al d.lgs. n. 368 del 1999, rilevando che, alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia UE e della Corte di cassazione, il recepimento delle direttive dell’Unione europea in materia di medici specializzandi doveva ritenersi validamente compiuto già con l’entrata in vigore del d.lgs. n. 257 del 1991; ragione per cui l’aumento dei compensi stabilito col d.lgs. n. 368 del 1999 e attuato effettivamente solo a decorrere dall’anno accademico 2006-2007 non faceva insorgere in capo a coloro i quali avevano frequentato i corsi in anni precedenti il diritto all’applicazione retroattiva della nuova e più favorevole disciplina. La direttiva 93/16/CEE, d’altra parte, nulla aveva innovato rispetto al passato, posto che le direttive 75/326 e 75/363 CEE non contenevano alcuna definizione comunitaria del livello della remunerazione da considerare adeguato. A tale conclusione la Corte romana è pervenuta anche in base al rilievo che la prestazione di lavoro dei medici specializzandi non poteva essere equiparata a quella di un lavoratore subordinato, aggiungendo che nessun mutamento era derivato a seguito della nota sentenza 24 gennaio 2018 della Corte di giustizia dell’Unione europea. 2.2. Passando poi ad esaminare la domanda relativa al riconoscimento della indicizzazione annuale e della rivalutazione triennale della borsa di studio, la Corte di merito ha osservato che tale domanda aveva natura risarcitoria, di talché il relativo termine di prescrizione era di cinque e non di dieci anni. Ciò comportava che potevano essere presi in esame, nella specie, «solo i corsi di specializzazione conclusi da parte degli appellanti nel periodo degli anni accademici 2004-2006». Tanto premesso, la Corte d’appello ha ritenuto fondata la domanda di rideterminazione della borsa di studio, ai sensi dell’art. 6, comma 6, del d.lgs. n. 257 del 1991, a partire dal 1° gennaio 2005 ed ha perciò condannato la [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio al pagamento, «in favore dei soli appellanti che hanno ultimato la specializzazione successivamente alla data del 1° gennaio 1995, della somma pari alla rideterminazione triennale al 1° gennaio 1995 della borsa di studio», secondo il parametro del miglioramento stipendiale minimo. Quanto, invece, alla diversa domanda di adeguamento annuale della rivalutazione, la Corte d’appello ha osservato che tale previsione, pure contenuta nel citato art. 6, era stata oggetto di numerose disposizioni di blocco, per cui la domanda andava rigettata. 3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Roma propongono un primo ricorso il dottor [OSCURATO:PERSONA] e gli altri 203 medici indicati in epigrafe, col patrocinio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], con unico atto affidato a sei motivi. A questo ricorso resistono la [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei ministri e gli altri Ministeri con un unico controricorso. [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei ministri, il Ministero della salute, il Ministero dell’istruzione, il Ministero delle politiche sociali e il Ministero dell’economia e finanze hanno proposto un autonomo ricorso nei confronti della stessa sentenza, con unico atto affidato a quattro motivi. La difesa erariale ha provveduto, di sua iniziativa, a sanare vizi di notificazione riguardo a taluni intimati. A questo ricorso resistono i ricorrenti principali che risultano in epigrafe come proponenti ricorso incidentale avverso il suddetto ricorso successivo, col patrocinio del medesimo avv. [OSCURATO:PERSONA]. Con un ulteriore atto la [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei ministri, il Ministero della salute, il Ministero dell’istruzione, il Ministero delle politiche sociali e il Ministero dell’economia e finanze hanno dichiarato di rinunciare al ricorso nei confronti dei soli dottori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (i quali non figurano tra i 203 medici ricorrenti). Ha poi depositato un atto di controricorso la dottoressa [OSCURATO:PERSONA], osservando di non aver proposto, a suo tempo, appello avverso la sentenza di rigetto del Tribunale di Roma e professando, quindi, «la propria totale estraneità all’inserimento del suo nome tra le parti del giudizio di secondo grado», rimettendosi alle decisioni di questa Corte e chiedendo di essere comunque tenuta esente dalle spese di lite. La trattazione è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. e il Pubblico Ministero presso la Corte non ha depositato conclusioni. Le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] Ricorso Allori e altri (avv. [OSCURATO:PERSONA]). 1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE, dell’art. 117, primo comma, Cost., delle direttive nn. 82/76, 75/363, 75/362 e 93/16, degli artt. 39 e 41 del d.lgs. n. 368 del 1999, dell’art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991. I ricorrenti sostengono che soltanto con l’integrale attuazione del d.lgs. n. 368 del 1999 sarebbe stato pienamente recepito il contenuto delle direttive dell’Unione europea circa l’equa remunerazione dei medici specializzandi e contestano perciò la decisione impugnata nella parte in cui ha ritenuto infondata la domanda di riconoscimento della più elevata retribuzione prevista dal d.lgs. n. 368 del 1999, nonché del relativo trattamento previdenziale, asseritamente spettante in considerazione della natura di rapporto di lavoro subordinato prestato dai ricorrenti. 2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 39, 41 e 46 del d.lgs. n. 368 del 1999, prospettata in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 Cost., in relazione alla mancata estensione della migliore copertura previdenziale garantita dalla normativa sopravvenuta, alla quale i ricorrenti sostengono di aver diritto. 3. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto non sussistenti i presupposti per il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea in relazione allo specifico profilo della copertura previdenziale, questione riguardo alla quale i ricorrenti sostengono che la sentenza avrebbe omesso una risposta, occupandosi solo del problema dellaparità di remunerazione. 4. Con il quarto motivo di ricorso si lamenta la presunta illegittimità costituzionale dell’art. 46 del d.lgs. n. 368 del 1999, sul rilievo che tale norma aveva sì previsto un adeguamento del trattamento economico spettante ai medici specializzandi, trattamento la cui entrata in vigore, però, sarebbe stata illegittimamente posticipata fino all’anno accademico 2006-2007 in base all’art. 1, comma 300, della legge n. 266 del 2005. 5. Con il quinto motivo di ricorso si lamenta la presunta illegittimità costituzionale dell’art. 46 del d.lgs. n. 368 del 1999 in relazione all’art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU, all’art. 14 della CEDU e all’art. 117 Cost., sostenendo che il rinvio nell’entrata in vigore della normativa più favorevole di cui al d.lgs. n. 368 del 1999 avrebbe determinato, in relazione al particolare profilo della tutela previdenziale, una violazione dei menzionati parametri. 6. Con il sesto motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991. I ricorrenti sostengono che in base a tale norma ai titolari delle relative borse di studio spetterebbero sia l’indicizzazione annuale in base al tasso programmato di inflazione che la rideterminazione triennale in funzione del miglioramento tabellare minimo di cui alla contrattazione collettiva del personale medico dipendente del servizio sanitario nazionale. La sentenza impugnata, rigettando la domanda di incremento annuo in ragione delle disposizioni di blocco, si sarebbe posta in contrasto con la citata disposizione. 7. La Corte osserva che il primo motivo di ricorso è inammissibile, ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1), cod. proc. civ., in conformità ad una pacifica e fermissima giurisprudenza. 7.1. Occorre ricordare, in proposito, che con la sentenza 28 giugno 2018, n. 17051 (seguita da numerosissime altre conformi, tra cui le ordinanze 27 febbraio 2019, n. 5698, 15 ottobre 2019, n. 26074, 28 febbraio 2020, n. 5455, 12 novembre 2020, n. 25463, 21 gennaio 2021, n. 1114, 17 novembre 2021, n. 34882, e 16 settembre 2022, n. 27287) questa Corte ha affrontato un caso identico a quello in esame, pervenendo a conclusioni alle quali la pronuncia odierna intende dare piena e convinta continuità. Tali conclusioni, peraltro, sono in linea con un orientamento già da tempo assunto dalla Sezione Lavoro di questa Corte (v., tra le altre, le sentenze 16 gennaio 2014, n. 794, 4 giugno 2014, n. 15362, e, più di recente, la sentenza 23 febbraio 2018, n. 4449). 7.2. Giova ricordare alcuni fondamentali passaggi normativi. Con l’art. 6 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, il legislatore italiano, dando attuazione, sia pure tardivamente, al disposto della direttiva n. 82/76/CEE del Consiglio, stabilì in favore dei medici ammessi alle scuole di specializzazione una borsa di studio determinata per l'anno 1991 nella somma di lire 21.500.000. Tale somma era destinata ad un incremento annuale, a decorrere dal 1° gennaio 1992, sulla base del tasso programmato di inflazione, incremento fissato ogni triennio con decreto interministeriale Il meccanismo di adeguamento venne peraltro bloccato successivamente, con effetto retroattivo, dalla legge 28 dicembre 1995, n. 549, passata indenne al vaglio della Corte costituzionale (sentenza n. 432 del 1997), e da altre leggi successive (v. sul punto, ampiamente, la citata sentenza n. 4449 del 2018). In seguito, dando attuazione alla direttiva n. 93/16/CE, il legislatore nazionale intervenne sulla materia con il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, che raccolse in un testo unico le precedenti direttive n. 75/362 e n. 75/363 CEE, con le relative successive modificazioni. Tale decreto — in seguito ampiamente modificato dall’art. 1, comma 300, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 — riorganizzò l’ordinamento delle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia, istituendo e disciplinando un vero e proprio contratto di formazione (inizialmente denominato “contratto di formazione-lavoro” e poi “contratto di formazione- specialistica”, art. 37 del d.lgs. cit.), da stipulare e rinnovare annualmente tra Università (e Regioni) e medici specializzandi, con un meccanismo di retribuzione articolato in una quota fissa ed in una quota variabile, in concreto periodicamente determinate da successivi decreti ministeriali (art. 39 d.lgs. cit.). Questo contratto, peraltro, come la Sezione Lavoro di questa Corte ha ribadito in plurime occasioni, non dà luogo ad un rapporto inquadrabile nell’ambito del lavoro subordinato, né è riconducibile alle ipotesi di parasubordinazione, non essendo ravvisabile una relazione sinallagmatica di scambio tra l’attività degli specializzandi e gli emolumenti previsti dalla legge, restando conseguentemente inapplicabili l’art. 36 Cost. ed il principio di adeguatezza della retribuzione ivi contenuto (v. in tal senso l'ordinanza 27 luglio 2017, n. 18670, sulla scia di un consolidato orientamento, richiamata dall’ordinanza 14 marzo 2018, n. 6355). In realtà, però, il nuovo meccanismo retributivo di cui al d.lgs. n. 368 del 1999 divenne operativo solo a decorrere dall’anno accademico 2006- 2007 (art. 46, comma 2, d.lgs. cit., nel testo risultante dalle modifiche introdotte prima dall'art. 8 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, e poi dal già citato art. 1, comma 300, della legge n. 266 del 2005); mentre le disposizioni del d.lgs. n. 257 del 1991 rimasero applicabili fino all’anno accademico 2005- 2006. Il trattamento economico spettante ai medici specializzandi in base al contratto di formazione specialistica fu poi in concreto fissato con i d.P.C.m. 7 marzo, 6 luglio e 2 novembre 2007. 7.3. Compiuta questa breve premessa normativa, il cuore della questione sulla quale questa Corte è chiamata a pronunciarsi consiste nello stabilire 1) se la direttiva n. 93/16/CE abbia avuto o meno una portata innovativa rispetto a quanto stabilito dalle precedenti direttive n. 75/362/CEE, n. 75/363/CEE e n. 82/76/CEE; 2) se il concetto di retribuzione adeguata sia mutato nel passaggio dalle precedenti alla più recente direttiva; 3) se e quando lo Stato italiano abbia adempiuto all'obbligo di garantire ai medici specializzandi una retribuzione adeguata. Le pronunce di questa Corte in precedenza richiamate hanno già risposto a tali domande nei termini che la decisione odierna intende ulteriormente confermare. Ed invero la direttiva n. 93/16/CE, come risulta dalla sua stessa formulazione (si veda, in proposito, il primo Considerando), non ha una portata innovativa, prefiggendosi soltanto l’obiettivo, «per motivi di razionalità e per maggiore chiarezza», di procedere alla codificazione delle tre suindicate direttive «riunendole in un testo unico»; il che risulta ancor più evidente per il fatto che la direttiva in questione lascia «impregiudicati gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini per il recepimento delle difettive» di cui all’Allegato III, parte B (così l'ultimo dei Considerando). È opportuno ricordare, del resto, che il termine «adeguata rimunerazione» compare per la prima volta nell’Allegato alla direttiva n. 82/76/CEE e si ritrova, senza alcuna modificazione, nell’Allegato I alla direttiva n. 93/16/CE, per cui è dalla scadenza del termine di adempimento della direttiva del 1982 che l’esigenza di tale adeguatezza divenne regola di obbligatorio recepimento nel diritto interno. Tuttavia — e questo è il punto fondamentale che gli odierni ricorrenti non hanno colto — lo Stato italiano aveva adempiuto al proprio obbligo di fissazione di una adeguata rimunerazione già con l’art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991; la normativa dell'Unione europea, infatti, non contiene, né potrebbe essere diversamente, alcuna definizione di quale sia la rimunerazione adeguata, la cui soglia deve essere fissata dagli Stati membri nell’esercizio della propria discrezionalità, la quale trova un inevitabile limite anche nelle esigenze di contenimento della spesa pubblica. Come ha efficacemente spiegato la sentenza n. 4449 del 2018 della Sezione Lavoro, il legislatore, «nel disporre il differimento dell’applicazione delle disposizioni contenute negli artt. da 37 a 42 (del d.lgs. n. 368 del 1999) e la sostanziale conferma del contenuto del d.lgs. n. 257 del 1991, ha esercitato legittimamente la sua potestà legislativa (Cass. 15362/2014), non essendo vincolato a disciplinare il rapporto dei medici specializzandi secondo un particolare schema giuridico né ad attribuire una remunerazione di ammontare preindicato (cfr. punti nn. 23 e 24 di questa sentenza). Né vale argomentare che lo stesso legislatore italiano, intervenendo in materia, ha modificato la legislazione del 1991 con l’introduzione di una nuova normativa nel 1999 incentrata sullo schema della formazione-lavoro; anche ammettendo che il nuovo sistema sia più congeniale a disciplinare la specifica condizione dei medici specializzandi, non può desumersi dalla sola successione di leggi diverse che la precedente disciplina non fosse idonea in ordine al recepimento delle direttive ed a dare effettiva tutela al diritto ivi affermato dell’adeguata retribuzione». In altri termini, in conformità all’ordinanza n. 6355 del 2018, va affermato che il «nuovo ordinamento delle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia introdotto con il decreto legislativo n. 368 del 1999 (a decorrere dall’anno accademico 2006/2007, in base alla legge n. 266 del 2005), e il relativo meccanismo di retribuzione, non possono pertanto ritenersi il primo atto di effettivo recepimento ed adeguamento dell’ordinamento italiano agli obblighi derivanti dalle direttive comunitarie, in particolare per quanto riguarda la misura della remunerazione spettante ai medici specializzandi, ma costituiscono il frutto di una successiva scelta discrezionale del legislatore nazionale, non vincolata o condizionata dai suddetti obblighi». Ragione per cui l’inadempimento dell’Italia agli obblighi comunitari, sotto il profilo in esame, è cessato con l’emanazione del decreto legislativo n. 257 del 1991, come del resto la Corte di giustizia dell’Unione europea ha già da tempo affermato (v. le sentenze 25 febbraio 1999 in causa C-131/97, Carbonari, e 3 ottobre 2000 in causa C-371/97, Gozza); e il d.lgs. n. 368 del 1999 è intervenuto in un ambito di piena discrezionalità per il legislatore nazionale. 7.4. Alla luce di quanto detto fin qui, pare evidente che non c’è alcuno spazio per invocare ipotetiche violazioni del diritto dell’Unione europea e che la causa promossa dai ricorrenti è finalizzata, in realtà, ad ottenere l’applicazione retroattiva del d.lgs. n. 368 del 1999. Ne consegue che ogni questione non può che riguardare «esclusivamente l’ordinamento interno» (ordinanza n. 6355 del 2018). Ma, a prescindere dal fatto che nessuna doglianza risulta essere stata avanzata sotto tale profilo in sede di merito, osserva il Collegio che il differimento dell’entrata in vigore della normativa di cui al d.lgs. n. 368 del 1999 — che è una normativa più favorevole — rientrava nella discrezionalità del legislatore, sicché il farla scattare dal 2007 non solo non ha potuto determinare alcuna situazione di tardivo recepimento del diritto comunitario, ma nemmeno ha violato l’art. 3 Cost. sul versante della ragionevolezza, in quanto una normativa di favore e migliorativa rispetto ad una vigente può essere fatta entrare in vigore dal legislatore nazionale nel momento in cui, secondo la discrezionalità che gli appartiene, egli lo reputi opportuno. Non si pone, perciò, alcuna questione di rinvio pregiudiziale e nemmeno alcuna questione di costituzionalità di diritto interno. 7.5. Da tale consolidato orientamento la Corte non vede ragioni per discostarsi. 8. Ciò detto, ne deriva come corollario l’inammissibilità, e comunque in parte l’assorbimento, dei motivi di ricorso principale dal secondo al quinto, i quali prospettano questioni di legittimità costituzionale o di rimessione alla Corte di giustizia UE con argomenti sostanzialmente già esaminati in relazione al primo motivo e ritenuti privi di fondamento. 9. Il sesto motivo di ricorso è pure inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis n. 1) del codice di rito, posto che anche in ordine alla questione ivi prospettata la giurisprudenza di questa Corte è ormai da tempo consolidata. La Corte d’appello, infatti, ha correttamente richiamato la giurisprudenza secondo cui l’importo delle borse di studio dei medici specializzandi iscritti ai corsi di specializzazione negli anni accademici dal 1998 al 2005 non è soggetto all’adeguamento triennale previsto dall’art. 6, comma 1, del d. lgs. n. 257 del 1991, in quanto l’art. 32, comma 12, della legge n. 449 del 1997, con disposizione confermata dall’art. 36, comma 1, della legge n. 289 del 2002, ha consolidato la quota del Fondo sanitario nazionale destinata al finanziamento delle borse di studio ed escluso integralmente l’applicazione del citato art. 6 (ordinanza 27 luglio 2017, n. 18670, sentenza 23 febbraio 2018, n. 4449, ribadita da altre successive, fra cui l’ordinanza 20 maggio 2019, n. 13572, e le ordinanze 16 settembre 2022, n. 27287, e 23 novembre 2022, n. 34403). È stato anche detto che il blocco di tale incremento non può dirsi irragionevole, iscrivendosi in una manovra di politica economica riguardante la generalità degli emolumenti retributivi in senso lato erogati dallo Stato (così le Sezioni Unite, sentenza 16 dicembre 2008, n. 29345, la sentenza 15 giugno 2016, n. 12346, l’ordinanza 27 luglio 2017, n. 18670 e la sentenza 23 febbraio 2018, n. 4449, nonché le ordinanze 19 ottobre 2020, n. 22633, 1° aprile 2021, n. 9104, e 22 marzo 2022, n. 9215). Da tale consolidato orientamento la Corte non vede ragioni per discostarsi. L’inammissibilità del ricorso principale nella sua globalità rende irrilevante la circostanza che esso non risulti essere stato notificato anche al Codacons. Ricorso della [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei ministri, del Ministero della salute, del Ministero dell’istruzione, del Ministero delle politiche sociali e del Ministero dell’economia e finanze. 10. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ. e degli artt. 324, 327 e 329 cod. proc. civ., in relazione alla posizione di alcuni dei medici originariamente attori. I ricorrenti rilevano che la sentenza impugnata sarebbe incorsa nella violazione delle norme sul giudicato oltre che dell’art. 112 cod. proc. civ. (ultrapetizione), perché i medici indicati nel motivo in esame non avevano proposto appello avverso la sentenza di rigetto pronunciata dal Tribunale, per cui nei loro confronti quest’ultima sarebbe passata in giudicato, con conseguente impossibilità di accoglimento dell’appello (fra questi, i ricorrenti richiamano anche la dottoressa [OSCURATO:PERSONA]). 10.1. Il motivo è inammissibile, per essere venuto meno il relativo interesse all’impugnazione. Come risulta dalla memoria depositata dall’Avvocatura dello Stato per conto delle parti ricorrenti, la Corte d’appello di Roma, con la sentenza 24 gennaio 2022, emessa nel giudizio di revocazione proposto avverso la medesima pronuncia oggetto del presente ricorso, ha dato atto che il dispositivo di tale decisione era idoneo ad ingenerare possibili equivoci, ma ha chiarito – fornendo quella che l’Avvocatura di Stato definisce “interpretazione autentica” – che il dispositivo di condanna era da leggere co me riferito solo a coloro che, tra le parti del giudizio di primo grado, avevano realmente proposto appello. Sulla base di tale premessa le Amministrazioni ricorrenti incidentali hanno dichiarato di non avere più interesse alla decisione del presente motivo (che riguarda, tra gli altri, anche la dottoressa Scordamaglia), per cui al Collegio non resta che prenderne atto e dichiarare, come si è detto, l’inammissibilità della censura. 11. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, n. 4), e dell’art. 156 cod. proc. civ., per contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo e per motivazione apparente. Osservano i ricorrenti che la Corte d’appello, pur dando atto che la prescrizione in relazione alla pretesa avanzata era di cinque anni ai sensi dell’art. 2945, primo comma, cod. civ. – per cui potevano essere presi in esame solo i corsi di specializzazione conclusi nel periodo degli anni accademici 2004-2006 – ha invece accolto, senza motivo, la domanda a favore dei medici che avevano ultimato la specializzazione successivamente alla data del 1° gennaio 1995. In tal modo sussisterebbe un contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo, tale da determinare la nullità della sentenza in quanto non è chiaro quale sia il vero precetto della stessa. 12. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 2934, 2935, 2946 e 2948, n. 4), cod. civ., contestando il rigetto dell’eccezione di prescrizione. I ricorrenti sostengono che, in considerazione della decorrenza dei periodi di specializzazione svolti dai medici attori e della durata della prescrizione (cinque o anche dieci anni), il diritto alla rideterminazione triennale della borsa di studio dovrebbe essere considerato prescritto. 13. Con il quarto motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 7 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modifiche, nella legge 14 novembre 1992, n. 438, dell’art. 3, comma 36, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dell’art. 1, comma 33, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, dell’art. 1, comma 66, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dell’art. 32, comma 12, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dell’art. 22 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, dell’art. 36 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dell’art. 1, comma 212, della legge n. 266 del 2005. Richiamate le argomentazioni con le quali la Corte d’appello ha accolto la domanda di rideterminazione triennale della borsa di studio, nonché il contenuto di tutte le norme “diblocco” suindicate, il ricorso rileva che la giurisprudenza di questa Corte, pur dopo qualche iniziale oscillazione, è ormai consolidata nel senso di escludere la sussistenza di tale diritto; per cui la sentenza impugnata dovrebbe essere cassata. 14. Osserva la Corte che è fondato il quarto motivo di ricorso, con conseguente assorbimento degli altri. La Corte d’appello, infatti, con una decisione che, sotto questo profilo, non è conforme alla giurisprudenza di questa Corte e non può essere condivisa, ha ritenuto fondata, come si è detto, la domanda di rideterminazione della borsa di studio, ai sensi dell’art. 6, comma 6, del d.lgs. n. 257 del 1991, a partire dal 1° gennaio 2005. Le argomentazioni già in precedenza richiamate a proposito del sesto motivo del ricorso principale sono valide anche in relazione al motivo qui in esame e dimostrano come la censura proposta sia meritevole di accoglimento. Né a diverse conclusioni può giungersi per il fatto che la Corte romana abbia dichiarato di voler prendere in esame, ai fini che qui interessano, i soli ricorsi promossi nel periodo 2004-2006, dal momento che già la sentenza n. 4449 del 2018 ha chiarito, con argomenti che il Collegio condivide integralmente, che la legislazione nazionale in tema di blocco dei trattamenti economici è stata prorogata anche per anni successivi a quelli indicati dalla Corte d’appello; ne consegue che la remunerazione fissata dal d.lgs. n. 257 del 1991 in favore dei medici specializzandi deve comunque ritenersi “equa”, anche se cristallizzata nella somma ivi indicata. 15. La Corte rileva, infine, che si deve dare atto della rinuncia parziale proposta dall’Avvocatura dello Stato nei confronti dei medici in precedenza indicati, con conseguente estinzione del relativo giudizio di cassazione. Ricorso incidentale Allori e altri (avv. [OSCURATO:PERSONA]). 16. I ricorrenti principali, come si è detto, nel costituirsi con controricorso in risposta al ricorso incidentale dell’Avvocatura dello Stato, hanno proposto, a loro volta, un ulteriore motivo di ricorso incidentale, avente ad oggetto la questione della prescrizione. Tale motivo rimane evidentemente assorbito, in considerazione dell’esito del ricorso incidentale, il cui accoglimento (nel quarto motivo) conduce al rigetto integrale delle domande originariamente proposte, sicché diviene irrilevante l’ulteriore esame della questione della prescrizione. La decisione e le spese. 17. In conclusione, il ricorso principale è dichiarato inammissibile; il primo motivo del ricorso incidentale è dichiarato inammissibile, mentre è accolto il quarto motivo, con assorbimento degli altri; è dichiarato inammissibile il ricorso incidentale proposto dai ricorrenti principali, unitamente al controricorso, in risposta al ricorso incidentale dell’Avvocatura dello Stato; è dichiarato inammissibile il ricorso incidentale dell’Avvocatura dello Stato proposto nei confronti della dottoressa Scordamaglia, posto che ella non figura tra gli appellanti avverso la sentenza di primo grado; è dichiarato estinto il giudizio di cassazione, per rinuncia da parte dell’Avvocatura dello Stato ricorrente incidentale, in relazione ai dottori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. La sentenza impugnata è cassata in relazione e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, con l’integrale rigetto di tutte le domande proposte dai medici originariamente attori. A tale esito segue la condanna dei ricorrenti principali alle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del d.m. 13 agosto 2022, n. 147, sopravvenuto a regolare i compensi professionali, mentre rimane ferma la compensazione integrale delle spese del giudizio di appello, già disposta dalla Corte territoriale. In considerazione, poi, della circostanza per cui il ricorso principale, proposto nel 2020, torna a porre una questione più e più volte esaminata da questa Corte, con una giurisprudenza che è fermissima, il Collegio ritiene giusto che a carico dei ricorrenti venga posta l’ulteriore condanna di cui all’art. 96, terzo comma, del codice di rito, nella misura di cui in dispositivo. Devono essere integralmente compensate le spese in relazione alla posizione della dottoressa Scordamaglia. Sussistono inoltre le condizioni di cui all’art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte dei ricorrenti principali, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale; dichiara inammissibile il primo motivo del ricorso incidentale, accoglie il quarto motivo, con assorbimento degli altri; dichiara inammissibile il ricorso incidentale proposto dai ricorrenti principali, unitamente al controricorso, in risposta al ricorso incidentale dell’Avvocatura dello Stato; dichiara inammissibile il ricorso incidentale dell’Avvocatura dello Stato proposto nei confronti della dottoressa Scordamaglia; dichiara estint o il giudizio di cassazione, per rinuncia da parte dell’Avvocatura dello Stato ricorrente incidentale, in relazione ai dottori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; cassa la sentenza impugnata in relazione e, decidendo nel merito, rigettatutte le domande proposte d