CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 15 marzo 2023
Cassazione n. 15724/2023
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 21 febbraio 1956 visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta all'udienza del 15 novembre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto di procedere con rito de plano [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 27 ottobre 2022 la Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Locri il 9 ottobre 2017, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per la ricettazione di un ciclomotore, provento di furto. 2. Avverso la sentenza della Corte territoriale [OSCURATO:PERSONA] ha proposto personalmente ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge per essere stata affermata la sua responsabilità per il delitto ascrittogli, nonostante il difetto in capo a sé della consapevolezza della provenienza furtiva del bene. 3. Il ricorso è inammissibile, per essere stato proposto dall'imputato personalmente. 4. Con la modifica dell'art. 613 cod. proc. pen. ad opera della legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, è stata esclusa la facoltà di proporre personalmente il ricorso per cassazione. L'originaria formulazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. prevedeva che il ricorso per cassazione potesse essere presentato dalla parte personalmente ovvero da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. La novella legislativa n. 103 del 2017 ha stabilito che «l'atto di ricorso, le memorie e ì motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione», così eliminando, come precisato anche da questa Corte (S.U. n. 8914 del 21/12/2017, Rv. 272011), la possibilità per la parte di presentare il ricorso personalmente. Ne discende, nel caso in esame, che il ricorso non può ritenersi ritualmente proposto. 5. La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma di euro tremila, equitativamente determinata, in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza camerale del 15 marzo 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]