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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 4 giugno 2026

Cassazione n. 26423/2026

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edicini, il quale ha concluso chiedendo che il ricorso vengadichiarato inammissibile;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza del 04/06/2026, il Tribunale per i minorenni di L’Aquilarigettava la richiesta di riesame che era stata presentata da XXXXXXXXXXXXXXXcontro l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del G.i.p. del Tribunale per i minorenni diL’Aquila con la quale era stata applicata al XXXXXXXXXX la misura della custodiacautelare per essere egli gravemente indiziato del reato di rapina pluriaggravata(dall’essere state la violenza e la minaccia commesse con armi e da personetravisate) in concorso (con gli altri tre minorenni XXXXXXXXXXXXXXXXXX,XXXXXXXXXXXXXX ed [OSCURATO:PERSONA]) ai danni di un supermercato diXXXXXXXXe per essere sussistente il pericolo che commettesse delitti dellastessa specie di quello per il quale si stava procedendo.2.

Avverso l’indicata ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale per i minorennidi L’Aquila, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del propriodifensore avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], affidato a quattro motivi.2.1.

Con il primo motivo, il ricorrente deduce la violazione dell’art. 275,comma 2-bis, cod. proc. pen., e dell’art. 163 cod. pen., nonché «assenza dimotivazione o di motivazione meramente apparente».Il Tribunale per i minorenni di L’Aquila non avrebbe «provveduto adesplicitare il percorso logico-giuridico sulla prognosi di sospensione condizionaledella pena».In primo luogo, il Tribunale avrebbe omesso «qualsiasi calcolo, ancheapprossimativo, della pena in concreto».

Posto che l’art. 98 cod. pen. dispone ladiminuzione di pena per la minore età e che l’art. 62-bis cod. pen. consente ilriconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, «che possono condurre lapena al di sotto del limite dei tre anni di cui all’art. 163, comma 2, c.p.», ilricorrente lamenta che il Tribunale per i minorenni di L’Aquila si sarebbe limitatoa evocare «i limiti edittali della rapina aggravata» e «il ruolo di organizzatoresvolto da XXXXXXXXXX», «senza spiegare il motivo per cui la combinazione diqueste due riduzioni – l’una obbligatoria, l’altra concedibile proprio in ragionedella giovane età e dell’incensuratezza – non potrebbe condurre la pena sotto lasoglia dei tre anni».In secondo luogo, il riferimento, operato dal Tribunale per i minorenni diL’Aquila, al «ruolo di organizzatore svolto da XXXXXXXXXX», sarebbemanifestamente illogico, atteso che tale ruolo «attiene alla gravità del fatto e allacommisurazione della pena base, che è già compresa nei limiti edittali evocati dalTribunale.

Esso non incide – o comunque non si spiega come potrebbe incidere –sulla concedibilità della sospensione condizionale, che dipende dalla pena inconcreto e dalla prognosi di astensione da ulteriori reati ex art. 164 c.p.».

IlTribunale avrebbe pertanto erroneamente «assimila[to] il momento dellacommisurazione della pena a quello della prognosi di sospensione, così rendendoil percorso motivazionale intrinsecamente contraddittorio».In terzo luogo, il riferimento, operato dal Tribunale per i minorenni diL’Aquila, a una prognosi effettuata «allo stato», «presuppone, contraddicendosi,la possibilità della sospensione».

Inoltre, lo stesso Tribunale «adotta tale clausoladi temporaneità, senza indicare quali elementi potrebbero in futuro mutare ilgiudizio».2.2.

Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione dell’art. 292,comma 2, lett. c-bis), cod. proc. pen., e dell’art. 19 del d.P.R. 22 settembre1988, n. 448, nonché «omessa valutazione concreta dell’adeguatezza dellapermanenza in casa».Il XXXXXXXXXX contesta la motivazione con la quale il Tribunale per iminorenni di L’Aquila ha escluso che le esigenze cautelari potessero esseresoddisfatte con la misura della permanenza in casa.Tale motivazione sarebbe viziata sotto due profili.In primo luogo, sotto il profilo della motivazione apparente, atteso che ilTribunale per i minorenni di L’Aquila, nel valorizzare «la difficile situazionefamiliare del ragazzo, che alternava la permanenza nella casa del padre con isoggiorni presso il nonno, stanti i dissapori con il genitore dopo l’allontanamentodella madre dall’abitazione inizialmente a lei assegnata in sede di separazione»,non avrebbe «esplicita[to] il nesso causale tra questa situazione e l’inidoneitàdella permanenza in casa a fronteggiare il pericolo di reiterazione», e attesoanche che quanto è stato valorizzato non costituirebbe una «concreta e specificaragione» ai sensi della lett. c-bis) del comma 2 dell’art. 292 cod. proc. pen., inquanto «è un’etichetta che può adattarsi a qualunque famiglia separata».

IlTribunale per i minorenni di L’Aquila «avrebbe dovuto spiegare perché il padre[...] non sarebbe in grado di garantire l’osservanza della misura, o perché i nonninon potrebbero fungere da punto di riferimento, oltre che da supporto».In secondo luogo, la motivazione sarebbe viziata sotto il profilo deltravisamento del fatto, atteso che il Tribunale per i minorenni di L’Aquila avrebbeomesso «di considerare […] l’elemento decisivo rappresentato dalla presenzasignificativa del padre del minore, che ha presenziato all’esecuzione della misura,all’identificazione e alla nomina del difensore, nonché all’udienza innanzi al Gipper il riesame della misura, dimostrando con ciò di essere pienamente presente ecollaborativo», il che sarebbe «incompatibile con l’immagine di una famigliainidonea a sostenere la permanenza in casa».2.3.

Con il terzo motivo, il ricorrente deduce la violazione degli artt. 19 e 22del d.P.R. n. 448 del 1988, nonché «vizio di motivazione manifestamente illogicae di travisamento della prova - Omessa valutazione concreta dell’adeguatezzadel collocamento in comunità».Il XXXXXXXXXX contesta la motivazione con la quale il Tribunale per iminorenni di L’Aquila ha escluso che le esigenze cautelari potessero esseresoddisfatte con la misura del collocamento in comunità.Tale motivazione sarebbe viziata sotto due profili.In primo luogo, il XXXXXXXXXX contesta che il Tribunale per i minorenni diL’Aquila avrebbe desunto l’inadeguatezza della misura del collocamento incomunità dal fatto che, come risultava dalla relazione che era stata trasmessadall’Istituto penale minorile di Casal del Marmo, egli non aveva avviato unarivisitazione del suo vissuto.

Secondo il ricorrente, sarebbe «manifestamenteillogico desumere l’inadeguatezza del collocamento in comunità – ossia dellamisura che per sua natura serve proprio ad avviare il percorso di rivisitazionecritica – dal fatto che tale percorso non sia ancora stato avviato dopo soli ventigiorni di detenzione, peraltro in un istituto che la stessa ordinanza descrive comeaffetto da “difficoltà organizzative”».In secondo luogo, il Tribunale per i minorenni di L’Aquila avrebbe travisato lamenzionata relazione dell’Istituto penale minorile di Casal del Marmo, atteso cheun «minore di 16 anni, alla prima esperienza detentiva, che a venti giornidall’arresto mostra chiusura e meccanismi di difesa, non manifesta un trattopatologico di impermeabilità educativa, ma una reazione del tutto fisiologica».

Lastessa relazione potrebbe «soltanto descrivere uno stato iniziale, non formulareuna prognosi di insuperabile refrattarietà».2.4.

Con il quarto motivo, il ricorrente deduce la violazione dell’art. 292,comma 2, lett. c-bis), cod. proc. pen., nonché «carenza strutturale di autonomavalutazione sul giudizio di adeguatezza».I «vizi denunciati nei motivi che precedono» rappresenterebbero«l’espressione di una carenza strutturale che vizia l’intero giudizio di adeguatezzareso dal Tribunale».Il Tribunale per i minorenni di L’Aquila non avrebbe compiuto l’autonomavalutazione delle concrete e specifiche ragioni per le quali le esigenze cautelarinon potevano essere soddisfatte con altre misure «in ciascuno dei passaggi soprariportati», atteso che, al «contrario, liquida la prognosi di sospensionecondizionale con una formula assertiva e senza esplicitare alcun calcolo dellapena in concreto; esclude la permanenza in casa con un generico rinvio alla“difficile situazione familiare”; esclude il collocamento in comunità sulla base diuna relazione che attesta una condizione fisiologica».

In «nessuno di questipassaggi» il Tribunale per i minorenni di L’Aquila avrebbe «esplicita[to] unpercorso logico-giuridico riconoscibile che dal dato (la situazione familiare, larelazione dell’IPM, i limiti edittali) conduca alla conclusione (l’inadeguatezza dellamisura alternativa), limitandosi a giustapporre il dato alla conclusione senza ilpassaggio intermedio»; «omissione», questa, «di ordine complessivo esistematico», che configurerebbe una violazione dell’art. 292, comma 2, lett. c-bis), cod. proc. pen., e che si tradurrebbe in una «motivazionecomplessivamente apparente sul punto centrale del giudizio cautelare».[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso deve essere rigettato perché è proposto per dei motivi che nonsono fondati.2.

Il primo motivo non è fondato.Si deve anzitutto ribadire il principio, decisivo, enunciato dalle Sezioni unitedella Corte di cassazione con la sentenza “Giordano” (Sez.

U, n. 1235 del28/10/2010, Giordano, Rv. 248866-01), secondo cui la ritenuta sussistenza delpericolo di reiterazione del reato di cui all’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc.pen. – cioè dell’esigenza cautelare che è stata ritenuta nel caso di specie – esimeil giudice dal dovere di motivare sulla prognosi relativa alla concessione dellasospensione condizionale della pena, in quanto tale concessione èindefettibilmente correlata a una previsione favorevole in ordine alla futuracondotta del condannato (successivamente, nello stesso senso: Sez. 6, n. 50132del 21/11/2013, Pilli, Rv. 258501-01).In ogni caso, il motivo non sarebbe fondato sotto tutti e tre i profili in cui èstato articolato.Quanto al primo di essi, il Tribunale per i minorenni di L’Aquila ha esclusoche al XXXXXXXXXX potesse essere concessa la sospensione condizionale dellapena perché ha ritenuto che, posta la pena edittale che è prevista per il reato dirapina aggravata (reclusione da sei a venti anni, oltre alla multa), tenuto contodel ruolo di organizzatore della rapina che era stato svolto dal XXXXXXXXXX,anche considerando la diminuente per la minore età di cui all’art. 98, primocomma, cod. pen., si doveva escludere che allo stesso XXXXXXXXXX potesseessere irrogata una pena inferiore a tre anni di reclusione, cioè al limite di penache è previsto dall’art. 163, secondo comma, cod. pen., per la concessione dellasospensione condizionale della pena quando il reato è commesso da un minoredegli anni diciotto.Si tratta di una valutazione prognostica che compete al giudice del merito eche, essendo stata motivata con riferimento, oltre che alla misura della penaedittale prevista per il reato di rapina aggravata, a un elemento significativoquale si deve ritenere essere il fatto che il XXXXXXXXXX era stato l’organizzatoredella rapina, diversamente da quanto è sostenuto dal ricorrente, non si puòritenere né mancante né apparente, con la conseguenza che la stessavalutazione sfuggirebbe a censure in questa sede di legittimità.Quanto al secondo profilo in cui è stato articolato il motivo, l’infondatezza diesso discende dal fatto che, diversamente da quanto è sostenuto dal ricorrente,il Tribunale per i minorenni di L’Aquila non ha «assimila[to] il momento dellacommisurazione della pena a quello della prognosi di sospensione», ma hacongruamente ritenuto che il ruolo di organizzatore della rapina che era statosvolto dal XXXXXXXXXX fosse tale da comportare una prognosi di inflizione allostesso XXXXXXXXXX di una pena restrittiva della libertà personale in concretosuperiore a tre anni, il che escludeva la possibilità che potesse essere ordinata lasospensione condizionale della stessa pena.Quanto al terzo profilo in cui è stato articolato il motivo, diversamente daquanto è sostenuto dal ricorrente, il fatto che il Tribunale per i minorenni diL’Aquila abbia indicato che il proprio giudizio era formulato «allo stato» nonintegra alcun vizio, atteso che, venendo in rilievo una valutazione prognostica,essa non può che essere compiuta, appunto, «allo stato», non potendosiescludere la sopravvenienza di elementi che avrebbero potuto indurre amodificare la stessa valutazione.

Né, sempre diversamente da quanto èsostenuto dal ricorrente, tali elementi, in quanto futuri, avrebbero potuto edovuto essere indicati dal Tribunale.3.

Il secondo motivo non è fondato sotto entrambi i profili in cui è statoarticolato.Quanto al primo di essi, il Tribunale per i minorenni di L’Aquila ha esclusoche le esigenze cautelari potessero essere soddisfatte con la misura dellapermanenza in casa perché ha ritenuto che, poiché il XXXXXXXXXX alternava lapermanenza nella casa del padre con soggiorni presso il nonno, in ragione deidissapori che erano insorti con il padre dopo che questi aveva allontanato lamadre dall’abitazione (che, inizialmente, in sede di separazione, era stataassegnata alla stessa madre), non vi fosse la possibilità concreta della custodiadomiciliare a norma dell’art. 21 del d.P.R. n. 448 del 1988.Premesso che, con tale motivazione, il Tribunale per i minorenni di L’Aquilaha affermato l’inidoneità della permanenza in casa a soddisfare le esigenzecautelari in ragione dell’insussistenza di un luogo abitativo nel quale poteredisporre la stessa permanenza in casa che si potesse ritenere adeguato a normadell’art. 21 del d.P.R. n. 448 del 1988, l’argomentazione sopra indicata non sipuò ritenere apparente, atteso che, diversamente da quanto è sostenuto dalricorrente, essa non risulta costituire «un’etichetta che può adattarsi a qualunquefamiglia separata», ma è stata articolata sulla base della concreta e specificasituazione, in particolare, della sussistenza di dissapori tra [OSCURATO:PERSONA] esuo padre, i quali erano stati tali da indurre lo stesso [OSCURATO:PERSONA] adavvicendare la permanenza nell’abitazione del padre a soggiorni presso il nonno.Si tratta di una valutazione di inadeguatezza della permanenza in casa che, inquanto è stata fondata sulla concreta e specifica situazione, e in quanto nonrisulta né contraddittoria né manifestamente illogica, sfugge a censure in questasede di legittimità.Quanto al secondo profilo in cui è stato articolato il motivo, il fatto che ilpadre del XXXXXXXXXX potesse essere stato presente, come si sostiene,«all’esecuzione della misura, all’identificazione e alla nomina del difensore,nonché all’udienza innanzi al Gip per il riesame della misura», non risulta talerendere contraddittoria o manifestamente illogica la sopra indicataargomentazione del Tribunale per i minorenni di L’Aquila in ordineall’insussistenza di un luogo abitativo nel quale potere disporre la permanenza incasa che si potesse ritenere adeguato a norma dell’art. 21 del d.P.R. n. 448 del1988.4.

Il terzo motivo non è fondato sotto entrambi i profili in cui è statoarticolato.Quanto al primo profilo di doglianza, l’infondatezza di esso discende dal fattoche il Tribunale per i minorenni di L’Aquila ha ritenuto che il collocamento incomunità non fosse idoneo a evitare il pericolo di reiterazione delittuosa nonperché dalla relazione dell’Istituto penale minorile di Casal del Marmo risultasseche il XXXXXXXXXX non aveva «avviato» una rivisitazione del suo vissuto, comesi sostiene con lo stesso profilo di doglianza, ma per la «chiusura» delXXXXXXXXXX rispetto alla stessa rivisitazione.

Il profilo di doglianza è pertantoincongruo rispetto all’effettiva motivazione dell’ordinanza impugnata.Quanto al secondo profilo di doglianza, l’infondatezza di esso discende dalfatto che il Tribunale per i minorenni di L’Aquila non ha ritenuto che lamenzionata relazione dell’Istituto penale minorile di Casal del Marmo formulasseuna «prognosi di insuperabile refrattarietà» ma ha considerato come la stessarelazione desse conto dell’attuale («attualmente») «chiusura del ragazzo ad unarivisitazione del suo vissuto».

Il che, ovviamente, non esclude in alcun modo chetale «chiusura» possa essere superata e che la valutazione in ordine alla sceltadella misura possa essere conseguentemente rivista.5.

Il quarto motivo non è fondato.Ciò in quanto, poiché con tale motivo è stata lamentata «la carenzastrutturale di autonoma valutazione sul giudizio di adeguatezza» della quale «ivizi denunciati nei motivi che precedono» rappresenterebbero l’espressione, laritenuta insussistenza dei vizi denunciati con il primo, il secondo e il terzo motivocomporta l’infondatezza anche del quarto motivo, in quanto argomentato sulpresupposto della sussistenza dei vizi denunciati con i precedenti tre motivi diricorso.6.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

P.Q.MRigetta il ricorso.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94,comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così è deciso, 09/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
edicini, il quale ha concluso chiedendo che il ricorso vengadichiarato inammissibile;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 04/06/2026, il Tribunale per i minorenni di L’Aquilarigettava la richiesta di riesame che era stata presentata da XXXXXXXXXXXXXXXcontro l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del G.i.p. del Tribunale per i minorenni diL’Aquila con la quale era stata applicata al XXXXXXXXXX la misura della custodiacautelare per essere egli gravemente indiziato del reato di rapina pluriaggravata(dall’essere state la violenza e la minaccia commesse con armi e da personetravisate) in concorso (con gli altri tre minorenni XXXXXXXXXXXXXXXXXX,XXXXXXXXXXXXXX ed [OSCURATO:PERSONA]) ai danni di un supermercato diXXXXXXXXe per essere sussistente il pericolo che commettesse delitti dellastessa specie di quello per il quale si stava procedendo.2. Avverso l’indicata ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale per i minorennidi L’Aquila, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del propriodifensore avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], affidato a quattro motivi.2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce la violazione dell’art. 275,comma 2-bis, cod. proc. pen., e dell’art. 163 cod. pen., nonché «assenza dimotivazione o di motivazione meramente apparente».Il Tribunale per i minorenni di L’Aquila non avrebbe «provveduto adesplicitare il percorso logico-giuridico sulla prognosi di sospensione condizionaledella pena».In primo luogo, il Tribunale avrebbe omesso «qualsiasi calcolo, ancheapprossimativo, della pena in concreto». Posto che l’art. 98 cod. pen. dispone ladiminuzione di pena per la minore età e che l’art. 62-bis cod. pen. consente ilriconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, «che possono condurre lapena al di sotto del limite dei tre anni di cui all’art. 163, comma 2, c.p.», ilricorrente lamenta che il Tribunale per i minorenni di L’Aquila si sarebbe limitatoa evocare «i limiti edittali della rapina aggravata» e «il ruolo di organizzatoresvolto da XXXXXXXXXX», «senza spiegare il motivo per cui la combinazione diqueste due riduzioni – l’una obbligatoria, l’altra concedibile proprio in ragionedella giovane età e dell’incensuratezza – non potrebbe condurre la pena sotto lasoglia dei tre anni».In secondo luogo, il riferimento, operato dal Tribunale per i minorenni diL’Aquila, al «ruolo di organizzatore svolto da XXXXXXXXXX», sarebbemanifestamente illogico, atteso che tale ruolo «attiene alla gravità del fatto e allacommisurazione della pena base, che è già compresa nei limiti edittali evocati dalTribunale. Esso non incide – o comunque non si spiega come potrebbe incidere –sulla concedibilità della sospensione condizionale, che dipende dalla pena inconcreto e dalla prognosi di astensione da ulteriori reati ex art. 164 c.p.». IlTribunale avrebbe pertanto erroneamente «assimila[to] il momento dellacommisurazione della pena a quello della prognosi di sospensione, così rendendoil percorso motivazionale intrinsecamente contraddittorio».In terzo luogo, il riferimento, operato dal Tribunale per i minorenni diL’Aquila, a una prognosi effettuata «allo stato», «presuppone, contraddicendosi,la possibilità della sospensione». Inoltre, lo stesso Tribunale «adotta tale clausoladi temporaneità, senza indicare quali elementi potrebbero in futuro mutare ilgiudizio».2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione dell’art. 292,comma 2, lett. c-bis), cod. proc. pen., e dell’art. 19 del d.P.R. 22 settembre1988, n. 448, nonché «omessa valutazione concreta dell’adeguatezza dellapermanenza in casa».Il XXXXXXXXXX contesta la motivazione con la quale il Tribunale per iminorenni di L’Aquila ha escluso che le esigenze cautelari potessero esseresoddisfatte con la misura della permanenza in casa.Tale motivazione sarebbe viziata sotto due profili.In primo luogo, sotto il profilo della motivazione apparente, atteso che ilTribunale per i minorenni di L’Aquila, nel valorizzare «la difficile situazionefamiliare del ragazzo, che alternava la permanenza nella casa del padre con isoggiorni presso il nonno, stanti i dissapori con il genitore dopo l’allontanamentodella madre dall’abitazione inizialmente a lei assegnata in sede di separazione»,non avrebbe «esplicita[to] il nesso causale tra questa situazione e l’inidoneitàdella permanenza in casa a fronteggiare il pericolo di reiterazione», e attesoanche che quanto è stato valorizzato non costituirebbe una «concreta e specificaragione» ai sensi della lett. c-bis) del comma 2 dell’art. 292 cod. proc. pen., inquanto «è un’etichetta che può adattarsi a qualunque famiglia separata». IlTribunale per i minorenni di L’Aquila «avrebbe dovuto spiegare perché il padre[...] non sarebbe in grado di garantire l’osservanza della misura, o perché i nonninon potrebbero fungere da punto di riferimento, oltre che da supporto».In secondo luogo, la motivazione sarebbe viziata sotto il profilo deltravisamento del fatto, atteso che il Tribunale per i minorenni di L’Aquila avrebbeomesso «di considerare […] l’elemento decisivo rappresentato dalla presenzasignificativa del padre del minore, che ha presenziato all’esecuzione della misura,all’identificazione e alla nomina del difensore, nonché all’udienza innanzi al Gipper il riesame della misura, dimostrando con ciò di essere pienamente presente ecollaborativo», il che sarebbe «incompatibile con l’immagine di una famigliainidonea a sostenere la permanenza in casa».2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce la violazione degli artt. 19 e 22del d.P.R. n. 448 del 1988, nonché «vizio di motivazione manifestamente illogicae di travisamento della prova - Omessa valutazione concreta dell’adeguatezzadel collocamento in comunità».Il XXXXXXXXXX contesta la motivazione con la quale il Tribunale per iminorenni di L’Aquila ha escluso che le esigenze cautelari potessero esseresoddisfatte con la misura del collocamento in comunità.Tale motivazione sarebbe viziata sotto due profili.In primo luogo, il XXXXXXXXXX contesta che il Tribunale per i minorenni diL’Aquila avrebbe desunto l’inadeguatezza della misura del collocamento incomunità dal fatto che, come risultava dalla relazione che era stata trasmessadall’Istituto penale minorile di Casal del Marmo, egli non aveva avviato unarivisitazione del suo vissuto. Secondo il ricorrente, sarebbe «manifestamenteillogico desumere l’inadeguatezza del collocamento in comunità – ossia dellamisura che per sua natura serve proprio ad avviare il percorso di rivisitazionecritica – dal fatto che tale percorso non sia ancora stato avviato dopo soli ventigiorni di detenzione, peraltro in un istituto che la stessa ordinanza descrive comeaffetto da “difficoltà organizzative”».In secondo luogo, il Tribunale per i minorenni di L’Aquila avrebbe travisato lamenzionata relazione dell’Istituto penale minorile di Casal del Marmo, atteso cheun «minore di 16 anni, alla prima esperienza detentiva, che a venti giornidall’arresto mostra chiusura e meccanismi di difesa, non manifesta un trattopatologico di impermeabilità educativa, ma una reazione del tutto fisiologica». Lastessa relazione potrebbe «soltanto descrivere uno stato iniziale, non formulareuna prognosi di insuperabile refrattarietà».2.4. Con il quarto motivo, il ricorrente deduce la violazione dell’art. 292,comma 2, lett. c-bis), cod. proc. pen., nonché «carenza strutturale di autonomavalutazione sul giudizio di adeguatezza».I «vizi denunciati nei motivi che precedono» rappresenterebbero«l’espressione di una carenza strutturale che vizia l’intero giudizio di adeguatezzareso dal Tribunale».Il Tribunale per i minorenni di L’Aquila non avrebbe compiuto l’autonomavalutazione delle concrete e specifiche ragioni per le quali le esigenze cautelarinon potevano essere soddisfatte con altre misure «in ciascuno dei passaggi soprariportati», atteso che, al «contrario, liquida la prognosi di sospensionecondizionale con una formula assertiva e senza esplicitare alcun calcolo dellapena in concreto; esclude la permanenza in casa con un generico rinvio alla“difficile situazione familiare”; esclude il collocamento in comunità sulla base diuna relazione che attesta una condizione fisiologica». In «nessuno di questipassaggi» il Tribunale per i minorenni di L’Aquila avrebbe «esplicita[to] unpercorso logico-giuridico riconoscibile che dal dato (la situazione familiare, larelazione dell’IPM, i limiti edittali) conduca alla conclusione (l’inadeguatezza dellamisura alternativa), limitandosi a giustapporre il dato alla conclusione senza ilpassaggio intermedio»; «omissione», questa, «di ordine complessivo esistematico», che configurerebbe una violazione dell’art. 292, comma 2, lett. c-bis), cod. proc. pen., e che si tradurrebbe in una «motivazionecomplessivamente apparente sul punto centrale del giudizio cautelare».[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso deve essere rigettato perché è proposto per dei motivi che nonsono fondati.2. Il primo motivo non è fondato.Si deve anzitutto ribadire il principio, decisivo, enunciato dalle Sezioni unitedella Corte di cassazione con la sentenza “Giordano” (Sez. U, n. 1235 del28/10/2010, Giordano, Rv. 248866-01), secondo cui la ritenuta sussistenza delpericolo di reiterazione del reato di cui all’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc.pen. – cioè dell’esigenza cautelare che è stata ritenuta nel caso di specie – esimeil giudice dal dovere di motivare sulla prognosi relativa alla concessione dellasospensione condizionale della pena, in quanto tale concessione èindefettibilmente correlata a una previsione favorevole in ordine alla futuracondotta del condannato (successivamente, nello stesso senso: Sez. 6, n. 50132del 21/11/2013, Pilli, Rv. 258501-01).In ogni caso, il motivo non sarebbe fondato sotto tutti e tre i profili in cui èstato articolato.Quanto al primo di essi, il Tribunale per i minorenni di L’Aquila ha esclusoche al XXXXXXXXXX potesse essere concessa la sospensione condizionale dellapena perché ha ritenuto che, posta la pena edittale che è prevista per il reato dirapina aggravata (reclusione da sei a venti anni, oltre alla multa), tenuto contodel ruolo di organizzatore della rapina che era stato svolto dal XXXXXXXXXX,anche considerando la diminuente per la minore età di cui all’art. 98, primocomma, cod. pen., si doveva escludere che allo stesso XXXXXXXXXX potesseessere irrogata una pena inferiore a tre anni di reclusione, cioè al limite di penache è previsto dall’art. 163, secondo comma, cod. pen., per la concessione dellasospensione condizionale della pena quando il reato è commesso da un minoredegli anni diciotto.Si tratta di una valutazione prognostica che compete al giudice del merito eche, essendo stata motivata con riferimento, oltre che alla misura della penaedittale prevista per il reato di rapina aggravata, a un elemento significativoquale si deve ritenere essere il fatto che il XXXXXXXXXX era stato l’organizzatoredella rapina, diversamente da quanto è sostenuto dal ricorrente, non si puòritenere né mancante né apparente, con la conseguenza che la stessavalutazione sfuggirebbe a censure in questa sede di legittimità.Quanto al secondo profilo in cui è stato articolato il motivo, l’infondatezza diesso discende dal fatto che, diversamente da quanto è sostenuto dal ricorrente,il Tribunale per i minorenni di L’Aquila non ha «assimila[to] il momento dellacommisurazione della pena a quello della prognosi di sospensione», ma hacongruamente ritenuto che il ruolo di organizzatore della rapina che era statosvolto dal XXXXXXXXXX fosse tale da comportare una prognosi di inflizione allostesso XXXXXXXXXX di una pena restrittiva della libertà personale in concretosuperiore a tre anni, il che escludeva la possibilità che potesse essere ordinata lasospensione condizionale della stessa pena.Quanto al terzo profilo in cui è stato articolato il motivo, diversamente daquanto è sostenuto dal ricorrente, il fatto che il Tribunale per i minorenni diL’Aquila abbia indicato che il proprio giudizio era formulato «allo stato» nonintegra alcun vizio, atteso che, venendo in rilievo una valutazione prognostica,essa non può che essere compiuta, appunto, «allo stato», non potendosiescludere la sopravvenienza di elementi che avrebbero potuto indurre amodificare la stessa valutazione. Né, sempre diversamente da quanto èsostenuto dal ricorrente, tali elementi, in quanto futuri, avrebbero potuto edovuto essere indicati dal Tribunale.3. Il secondo motivo non è fondato sotto entrambi i profili in cui è statoarticolato.Quanto al primo di essi, il Tribunale per i minorenni di L’Aquila ha esclusoche le esigenze cautelari potessero essere soddisfatte con la misura dellapermanenza in casa perché ha ritenuto che, poiché il XXXXXXXXXX alternava lapermanenza nella casa del padre con soggiorni presso il nonno, in ragione deidissapori che erano insorti con il padre dopo che questi aveva allontanato lamadre dall’abitazione (che, inizialmente, in sede di separazione, era stataassegnata alla stessa madre), non vi fosse la possibilità concreta della custodiadomiciliare a norma dell’art. 21 del d.P.R. n. 448 del 1988.Premesso che, con tale motivazione, il Tribunale per i minorenni di L’Aquilaha affermato l’inidoneità della permanenza in casa a soddisfare le esigenzecautelari in ragione dell’insussistenza di un luogo abitativo nel quale poteredisporre la stessa permanenza in casa che si potesse ritenere adeguato a normadell’art. 21 del d.P.R. n. 448 del 1988, l’argomentazione sopra indicata non sipuò ritenere apparente, atteso che, diversamente da quanto è sostenuto dalricorrente, essa non risulta costituire «un’etichetta che può adattarsi a qualunquefamiglia separata», ma è stata articolata sulla base della concreta e specificasituazione, in particolare, della sussistenza di dissapori tra [OSCURATO:PERSONA] esuo padre, i quali erano stati tali da indurre lo stesso [OSCURATO:PERSONA] adavvicendare la permanenza nell’abitazione del padre a soggiorni presso il nonno.Si tratta di una valutazione di inadeguatezza della permanenza in casa che, inquanto è stata fondata sulla concreta e specifica situazione, e in quanto nonrisulta né contraddittoria né manifestamente illogica, sfugge a censure in questasede di legittimità.Quanto al secondo profilo in cui è stato articolato il motivo, il fatto che ilpadre del XXXXXXXXXX potesse essere stato presente, come si sostiene,«all’esecuzione della misura, all’identificazione e alla nomina del difensore,nonché all’udienza innanzi al Gip per il riesame della misura», non risulta talerendere contraddittoria o manifestamente illogica la sopra indicataargomentazione del Tribunale per i minorenni di L’Aquila in ordineall’insussistenza di un luogo abitativo nel quale potere disporre la permanenza incasa che si potesse ritenere adeguato a norma dell’art. 21 del d.P.R. n. 448 del1988.4. Il terzo motivo non è fondato sotto entrambi i profili in cui è statoarticolato.Quanto al primo profilo di doglianza, l’infondatezza di esso discende dal fattoche il Tribunale per i minorenni di L’Aquila ha ritenuto che il collocamento incomunità non fosse idoneo a evitare il pericolo di reiterazione delittuosa nonperché dalla relazione dell’Istituto penale minorile di Casal del Marmo risultasseche il XXXXXXXXXX non aveva «avviato» una rivisitazione del suo vissuto, comesi sostiene con lo stesso profilo di doglianza, ma per la «chiusura» delXXXXXXXXXX rispetto alla stessa rivisitazione. Il profilo di doglianza è pertantoincongruo rispetto all’effettiva motivazione dell’ordinanza impugnata.Quanto al secondo profilo di doglianza, l’infondatezza di esso discende dalfatto che il Tribunale per i minorenni di L’Aquila non ha ritenuto che lamenzionata relazione dell’Istituto penale minorile di Casal del Marmo formulasseuna «prognosi di insuperabile refrattarietà» ma ha considerato come la stessarelazione desse conto dell’attuale («attualmente») «chiusura del ragazzo ad unarivisitazione del suo vissuto». Il che, ovviamente, non esclude in alcun modo chetale «chiusura» possa essere superata e che la valutazione in ordine alla sceltadella misura possa essere conseguentemente rivista.5. Il quarto motivo non è fondato.Ciò in quanto, poiché con tale motivo è stata lamentata «la carenzastrutturale di autonoma valutazione sul giudizio di adeguatezza» della quale «ivizi denunciati nei motivi che precedono» rappresenterebbero l’espressione, laritenuta insussistenza dei vizi denunciati con il primo, il secondo e il terzo motivocomporta l’infondatezza anche del quarto motivo, in quanto argomentato sulpresupposto della sussistenza dei vizi denunciati con i precedenti tre motivi diricorso.6. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. P.Q.MRigetta il ricorso. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94,comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così è deciso, 09/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
Sentenza Cassazione n. 26423/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris