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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 28 ottobre 2025

Cassazione n. 34600/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8182/2021R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall ’ avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.

FNZRS077A46C424C), con domicilio digitale ex lege -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’ a vv. [OSCURATO:PERSONA] ( C .

F . [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale ex lege -controricorrente - avverso la sentenza dellaCorte d’appello di Lecce n. 930 del 29 /9/ 2020 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/10/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] − [OSCURATO:PERSONA] adiva il Tribunale di Lecce - Sezione distaccata di Gallipoli per chiedere il rilascio di un immobile (sito in Galatone) occupato da [OSCURATO:PERSONA]; affermava che l’immobile, già assegnato al convenuto dalla [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] di Galatone in qualità di socio della stessa, le era stato trasferito con atto pubblico di acquisto, stipulato il 29 aprile 2008 con il liquidatore della cooperativa; − [OSCURATO:PERSONA], costituendosi nel giudizio, chiedeva di chiamare in causa la [OSCURATO:PERSONA], contestava la validità dell’atto di compravendita, asseritamente nullo per violazione della disciplina speciale in materia di edilizia residenziale pubblica (R.D. 28 aprile 1938, n. 1165), e proponeva domande riconvenzionali per il risarcimento del danno subito, per l’assegnazione definitiva dell’immobile in contesa o, in subordine, per l’accertamento dell’intervenuta usucapione; − s i costituiva nel giudizio il liquidatore della [OSCURATO:PERSONA], che, in via preliminare, eccepiva l’avvenuta cancellazione della società dal registro delle imprese e, nel merito, deduceva che [OSCURATO:PERSONA] era stato escluso dalla compagine sociale con atto notificatogli il 29/8/1987 e che l’immobile era stato alienato come atto di liquidazione del patrimonio sociale; − i l Tribunale di Lecce, con la sentenza n. 4506 del 25 ottobre 2016, respingeva l’eccezione preliminare della [OSCURATO:PERSONA], rigettava la domanda di [OSCURATO:PERSONA], pronunciava la nullità dell’atto di compravendita per contrarietà a norme imperative, ritenendo non provata la qualità di socio della predetta e rilevando l’assenza dei requisiti soggettivi richiesti dalla normativa speciale, rigettava la domanda risarcitoria del convenuto, dichiarava assorbite le domande riconvenzionali di [OSCURATO:PERSONA] e inammissibile l’istanza di accertamento della qualità di socio; − [OSCURATO:PERSONA] impugnava la sentenza; la [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello incidentale; [OSCURATO:PERSONA] resisteva alle impugnazioni avversarie; − l a Corte d ’ appello di Lecce, con la sentenza n. 930 del 29 settembre 2020, accoglieva l’appello principale, condannando l’appellato al rilascio dell’immobile in favore della [OSCURATO:PERSONA], rigettava l’appello incidentale della Cooperativa, confermava per il resto la decisione di primo grado e disponeva la compensazione integrale delle spese; − a vverso tale decisione, [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione, fondato su nove motivi; − r esisteva con controricorso [OSCURATO:PERSONA] ; − l a [OSCURATO:PERSONA] non svolgeva difese nel giudizio di legittimità; − i l ricorrente depositava memoria ex art. 380 - bis .1, comma 1, c.p.c. − a ll ’ esito della camera di consiglio del 2 8 / 10 /202 5 , il Collegio si riservava il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell’art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.; [OSCURATO:PERSONA] − l ’ intero ricorso è viziato dalla violazione dell ’ art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., atteso che risulta lacunosa l’esposizione dei fatti processuali essen- ziali alla decisione di questa Corte; − i nfatti, l ’ atto introduttivo omette di riportare in maniera adeguata ed esaustiva le difese svolte dalla [OSCURATO:PERSONA] in primo grado (rilevanti perché sulla base di esse si determina la causa petendidell’azione e si delimita il thema decidendum), l’integrale contenuto della decisione del Tribunale (è signifi- cativo che –come rilevato dalla controricorrente – manchi la declaratoria di inammissibilità della domanda di accertamento della qualità di socio della [OSCURATO:PERSONA]), la specifica individuazione dei motivi dell’appello e l’esposizione delle difese svolte dal [OSCURATO:PERSONA] nel secondo grado (indispensabili per comprendere l’oggetto dell’impugnazione e le eventuali domande/eccezioni riproposte e, di contro, le statuizioni passate in giudi- cato e le questioni abbandonate); − i n ogni caso, anche i motivi, singolarmente considerati, sono inam- missibili o infondati; − col primo motivo si deduce « Error in procedendo (art. 360 co. l n. 4 c.p.c.).

Nullità della sentenza in relazione al disposto dell’art. 345 c.p.c. (divieto di nova), per omessa pronuncia di inammissibilità del primo motivo di appello.»; − l e già individuate lacune del ricorso introduttivo appaiono ancor più evidenti in relazione alla censura de qua: il ricorrente sostiene che l’ecce- zione relativa alla mancata erogazione di contributi pubblici alla cooperativa edilizia è stata sollevata dalla [OSCURATO:PERSONA] soltanto in appello, ma la doglianza non può essere esaminata proprio perché il [OSCURATO:PERSONA] ha omesso di riportare le difese della controparte (nemmeno il contestato primo motivo dell’impu- gnazione), così impedendo alla Corte di legittimità lo scrutinio delle circo- stanze dedotte; − p eraltro, la censura si pone in contrasto con l ’ affermazione (alla quale non fa alcun riferimento il ricorso) compiuto dalla Corte d’appello, secondo cui «la Coop.

Edilizia e la [OSCURATO:PERSONA] hanno contestato, fin dalle prime difese, che la Cooperativa abbia goduto del contributo erariale»; − col secondo motivo si lamenta « Error in iudicando e in procedendo (art. 360 co. l nn. 3 e 5 c.p.c.).

Violazione art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c.

Motiva- zione errata, insufficiente e contraddittoria su un punto decisivo della con- troversia, nella parte in cui ritiene che il primo Giudice abbia dato per ac- quista l’applicazione della disciplina speciale in materia di alloggi popolari sul dato (a dire del secondo Giudice non provato) dell’intervenuto sovven- zionamento dello Stato.

Omesso esame su un fatto decisivo della contro- versia.

Omessa, erronea e/o insufficiente interpretazione di risultanze istruttorie aventi carattere decisivo sul punto.» − in primis , è inammissibile la censura di «omessa, erronea e/o insuffi- ciente interpretazione di risultanze istruttorie aventi carattere decisivo sul punto» (che viene reiterata anche nella rubrica di tutti gli altri motivi), che non è riconducibile all’elenco dell’art. 360, comma 1, c.p.c., come statuito da copiosa giurisprudenza di legittimità (ex multis, Cass. Sez. 2, 19/07/2021, n. 20553, Rv. 661734-01: «La valutazione delle prove rac- colte, anche se si tratta di presunzioni, costituisce un’attività riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sin- dacabili in cassazione, sicché rimane estranea al vizio previsto dall’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. qualsiasi censura volta a criticare il “convincimento” che il giudice si è formato, a norma dell’art. 116, commi 1 e 2, c.p.c., in esito all’esame del materiale istruttorio mediante la valutazione della mag- giore o minore attendibilità delle fonti di prova, atteso che la deduzione del vizio di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c. non consente di censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali, contenuta nella sentenza impu- gnata, contrapponendo alla stessa una diversa interpretazione al fine di ot- tenere la revisione da parte del giudice di legittimità degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito.»); − inoltre, «È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l ’ appa- rente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di man- canza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito» (Cass. Sez.

U., 27/12/2019, n. 34476, Rv. 656492-03); e proprio a tale risultato mira palesemente la censura in esame che –signi- ficativamente –è così esposta: «È perciò, evidente che la compiuta consi- derazione di tutti gli elementi probatori elencati ed il corretto (ri)esame della pronuncia del primo Giudice, alla luce delle risultanze dei primi, avrebbe portato il secondo Giudice a conclusioni completamente diverse da quelle contestate con il presente ricorso (i.e. all’applicabilità al caso di specie della disciplina speciale in materia di alloggi popolari) e, dunque, al rigetto del proposto appello (che fonda, invece, tutto sull’inapplicabilità dì quelle norme), con conseguente insufficienza e perplessità della motivazione ad- dotta in sentenza.» (così a pag. 15 del ricorso); − i n ogni caso, il motivo viola l ’ art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.: «In tema di ricorso per cassazione, se una questione giuridica implicante accerta- menti di fatto non è stata trattata nella pronuncia impugnata, sono inam- missibili, per violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., le censure fon- date su atti e documenti del giudizio di merito, qualora il ricorrente si limiti a richiamarli senza riprodurli nell’atto o senza fornire puntuali indicazioni per la loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo nei precedenti gradi» (Cass. Sez.

L., 21/11/2024, n. 30087, Rv. 673022-01); «In tema di ricorso per cassazione, il principio di autosuf- ficienza di cui all’art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c. in caso di deduzione di errores in procedendo, impone la trascrizione essenziale degli atti e dei do- cumenti per la parte d’interesse, in modo da contemperare il fine legittimo di semplificare l’attività del giudice di legittimità e garantire la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, salvaguardando la fun- zione nomofilattica della Corte ed il diritto di accesso della parte ad un or- gano giudiziario, in misura tale da noninciderne la stessa sostanza» (Cass. Sez. 3, 30/07/2024, n. 21346, Rv. 671835-01); − col terzo motivo si deduce « Error in iudicando e in procedendo (art. 360 co. l nn. 3 e 5 c.p.c.).

Violazione e falsa applicazione art. 2697 c.c.

Violazione art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c.

Motivazione errata, apparente, insuffi- ciente e manifestamente contraddittoria su un punto decisivo della contro- versia, nella parte in cui il secondo Giudice ha ritenuto che gravasse sul sig. [OSCURATO:PERSONA] l’onere di provare l’intervenuto sovvenzionamento dello Stato nella realizzazione dell’alloggio oggetto di causa.

Omesso esame su un fatto de- cisivo della controversia.

Omessa, erronea e/o insufficiente interpretazione di risultanze istruttorie aventi carattere decisivo sul punto.» − oltre a quanto già esposto in relazione al secondo motivo (riguardo al dedotto vizio di «omessa, erronea e/o insufficiente interpretazione di risul- tanze istruttorie aventi carattere decisivo sul punto»), la censura è inam- missibile, sia per la violazione dell’art. 366 c.p.c., sia perché tende surret- tiziamente ad una rivalutazione del materiale probatorio già vagliato dalla Corte di merito (in proposito, va ribadito il principio espresso dalla menzio- nata Cass. Sez.

U., [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 34476, Rv. 656492-03); − i nfatti, in relazione alla denunciata inversione dell ’ onere della prova, oltre alle già individuate carenze dell’atto introduttivo (che determinano l’impossibilità di verificare le circostanze affermate nel ricorso su quanto dedotto dalla ricorrente [OSCURATO:PERSONA], quanto eccepito dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] e quanto controeccepito in primo grado), l’odierno ricorrente pretende da questa Corte di legittimità il riesame di un documento che, a suo avviso, era rile- vante, ancorché non decisivo (come ammesso a pag. 17 del ricorso): «La compiuta considerazione di questa nota - completamente ignorata nella pronuncia di secondo grado -avrebbe consentito al secondo Giudice di met- tere certamente in dubbio la nuova (e si ricorda perciò solo inammissibile) tesi di controparte sull’assenza, nel caso di specie, di un sovvenzionamento pubblico per la realizzazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica del [OSCURATO:PERSONA] di Galatone, risultando esattamente il contrario proprio dalla documentazione inerente i rapporti tra la Cooperativa e l’Ente regionale competente al riconoscimento dei contributi pubblici in materia»; − p eraltro, alla luce del consolidato principio espresso ( ex multis ) da Cass. Sez. 5, 29/12/2020, n. 29730, Rv. 660157-01 («Il giudice di merito è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze di prova che ritenga più attendibili e idonee alla formazione dello stesso, né gli è richiesto di dar conto, nella motivazione, dell’esame di tutte le allega- zioni e prospettazioni delle parti e di tutte le prove acquisite al processo, essendo sufficiente che egli esponga - in maniera concisa ma logicamente adeguata - gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione e le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi impli- citamente disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l’iter argomentativo svolto.»), l’omessa menzione, da parte del giudice di merito, del documento richiamato dal ricorrente è del tutto irrilevante; − i l motivo è comunque palesemente infondato: la [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto il rilascio dell’immobile a lei trasferito sulla scorta di atto pubblico di assegna- zione e, dunque, la sua legittimazione ad agire è fondata sulla proprietà del bene (che la dimostra); è stato [OSCURATO:PERSONA] ad eccepire l’applicabilità alla fattispecie delle regole del R.D.n. 1165 del 1938 e, dunque, come già rile- vato dalla Corte d’appello, sarebbe spettato a quest’ultimo dimostrare i pre- supposti applicativi della citata disciplina normativa:«il [OSCURATO:PERSONA], su cui gravava l’onere di provare i fatti posti a fondamento dell’eccezione di nullità del con- tratto di cessione dell’alloggio in favore della [OSCURATO:PERSONA], non ha nemmeno allegato (e men che meno provato) che la [OSCURATO:PERSONA] abbia otte- nuto il contributo erariale per la costruzione dell’alloggio alienato alla Lau- disa» (così la sentenza impugnata); − col quarto motivo si lamenta «Error in iudicando e in procedendo (art. 360 co. l nn. 3 e 5 c.p.c.).

Violazione R.D. 28 aprile 1938, n. 1165 e smi, come richiamato nell’Atto costitutivo, nello Statuto e nel Regolamento della [OSCURATO:PERSONA].

Violazione art. 45 Cast.

Violazione art.1418 c.c.

Motivazione errata, insufficiente e contraddittoria su un punto de- cisivo della controversia, nella parte in cui ritiene non applicabile la disci- plina speciale di cui al R.D. n. 1165/1938.

Omesso esame su un fatto deci- sivo della controversia.

Omessa, erronea e/o insufficiente valutazione della produzione documentale avente carattere decisivo sul punto.»; − al di là di quanto già esposto in relazione al secondo motivo (riguardo al dedotto vizio di «omessa, erronea e/o insufficiente interpretazione di ri- sultanze istruttorie aventi carattere decisivo sul punto», che in questo caso diventa «omessa, erronea e/o insufficiente interpretazione della produzione documentale avente carattere decisivo sul punto»), la censura è inammis- sibile, perché –prospettando a questa Corte il riesame del materiale pro- batorio – volta a trasformare il giudizio di legittimità in un ter zo grado di merito (in proposito, la già citata Cass. Sez.

U., 27/12/2019, n. 34476, Rv. 656492-03); − è prova dell ’ inammissibilità della censura il suo stesso tenore: «Il compiuto esame della documentazione posta a corredo degli atti di parte convenuta (il sig. [OSCURATO:PERSONA]) avrebbe, certamente, consentito al secondo Giudice di verificare che lo stesso atto costitutivo (art. 2, lett. d) e lo statuto (art. 3, lett. d) della Cooperativa contengono il richiamo espresso della “disciplina speciale prevista dal r.d. 28 aprile 1938 n. 1165”; cui si aggiunge la previ- sione del regolamento della Cooperativa (art. 5), che, a sua volta, prevede “Tutte le case acquistate, costruite e ricostruite dalla Cooperativa devono avere le caratteristiche delle case popolari ed economiche prescritte dalla legge”.»; − s i riscontra, poi, la violazione dell ’ art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., atteso che ai predetti documenti il ricorso rivolge soltanto un rinvio, privo di una loro compiuta illustrazione; − a d abundantiam , il motivo è comunque infondato: «Una cooperativa edilizia è qualificabile come “sovvenzionata dallo Stato”- e, pertanto, sog- getta alla speciale disciplina di cui al r.d. 28 aprile 1938, n. 1165 -solo se è effettivamente sovvenzionata dallo Stato, nel senso che abbia in concreto conseguito il contributo dello Stato, restando irrilevante la semplice previ- sione statutaria della possibilità del ricorso al finanziamento pubblico.» (Cass. Sez. 1, 16/05/2007, n. 11311, Rv. 596430-01); − col quinto motivo si deduce « Error in iudicando e in procedendo (art. 360 co. l nn. 3 e 5 c.p.c.).

Violazione e falsa applicazione artt. 2530, 2533 e 2535 c.c.

Violazione diritto di difesa ex art. 24 Cost.

Violazione art. 115 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] R.D. 28 aprile 1938, n. 1165, come richiamato nell’Atto costitutivo, nello Statuto e nel Regolamento della [OSCURATO:PERSONA]- lizia Residenziale.

Motivazione errata, insufficiente e contraddittoria su un punto decisivo della controversia, nella parte in cui ritiene intervenuta l’esclusione del sig. [OSCURATO:PERSONA] dalla Cooperativa.

Omesso esame su un fatto de- cisivo della controversia.

Omessa, erronea e/o insufficiente valutazione della produzione documentale avente carattere decisivo sul punto.»; − i l motivo mira a rimettere in discussione la legittimità dell ’ esclusione del ricorrente dalla compagine sociale, ma –oltre a rilevare che la domanda di accertamento della permanenza della qualità di socio è stata dichiarata inammissibile dal giudice di prime cure e non riproposta in appello – il ri- corso si pone in apodittico contrasto con l’accertamento fattuale compiuto dalla Corte di merito, secondo cui «… il [OSCURATO:PERSONA] non è legittimato a far valere eventuali irregolarità correlate all’assunzione della qualità di socio rivendi- cata dalla [OSCURATO:PERSONA] e riconosciutale dalla Cooperativa.

In primo luogo, non può ignorarsi che il [OSCURATO:PERSONA] è stato escluso dalla Cooperativa: il Presidente della Cooperativa, con atto stragiudiziale notificato il 29/8/1987, aveva, infatti, comunicato al [OSCURATO:PERSONA] la sua esclusione per morosità da socio della [OSCURATO:PERSONA] e, con successiva delibera adottata in data 10/6/1988, il Consiglio di Amministrazione, richiamando e facendo seguito alla propria delibera di esclusione del 18/2/1987, ebbe a deliberare di assegnare l’appartamento attualmente occupato dall’ex socio [OSCURATO:PERSONA] al socio sig. [OSCURATO:PERSONA]- sunta”(v. fuse.

Coop.

Edil.).

Peraltro, non consta che la delibera di esclu- sione e la successiva: di riassegnazione dell’alloggio siano state impugnate dal [OSCURATO:PERSONA], il quale, pertanto, non sembra rivestire - rebus sic stantibus - lo status di socio per interloquire nelle vicende interne della compagine socie- taria.»; − i nfatti, l ’ odierno ricorrente contesta, inammissibilmente in questa sede, il predetto accertamento asserendo che «la delibera di esclusione as- seritamente adottata dal C.d.A. in data 18.02.1987 non è stata mai notifi- cata al destinatario, con conseguente impossibilità di sua tempestiva impu- gnazione e grave pregiudizio ex art. 24 Cost. del diritto di difesa del sig. [OSCURATO:PERSONA].»; altrettanto inammissibile (sia perché generica e apodittica, sia per- ché tesa ad una rivalutazione dei documenti) è l’affermazione secondo cui «Né d’altra parte vi è prova che la citata delibera sia stata adottata secondo le modalità di legge e ritualmente annotata nel libro dei soci ed anzi la sua validità ed efficacia è smentita (come più volte fatto rilevare dal ricorrente sin dal primo grado di giudizio) dalla circostanza che la stessa non è mai menzionata nei successivi atti stragiudiziali di messa in mora del sig. [OSCURATO:PERSONA] rispetto al pagamento delle rate del mutuo (la prima racc. a.r. è del 15.07.1987, seguita da atto stragiudiziale del 29.08.1987, entrambi di data successiva alla fantomatica delibera). … »; − v a poi ribadito quanto già esposto in relazione ai precedenti motivi riguardo all’inammissibilità del dedotto vizio di «omessa, erronea e/o insuf- ficiente interpretazione della produzione documentale avente carattere de- cisivo sul punto» (in proposito, Cass. Sez.

U., 27/12/2019, n. 34476, Rv. 656492-03): è, dunque, inammissibile la censura nella parte in cui si la- menta che «Invece di decidere il gravame in compiuta applicazione delle risultanze istruttorie di causa, il secondo Giudice in aperta violazione dell’art. 115 c.p.c.-ha dato per acquisita una inesistente validità ed efficacia di quella stessa delibera (seppure mai provata ed anzi puntualmente con- futata dai documenti di causa) e perciò solo concluso per l’intervenuta esclu- sione del sig. [OSCURATO:PERSONA] dalla qualità di socio della Cooperativa.»; − p arimenti inammissibile è il surrettizio tentativo di sottoporre a questa Corte di legittimità circostanze (di cui, peraltro, non si dà conto nell’esposi- zione della vicenda processuale) tese ad inficiare la validità della predetta delibera di esclusione del socio (pagg. 23-26 del ricorso); − col sesto motivo si deduce « Error in iudicando e in procedendo (art. 360 co. l nn. 3 e 5 c.p.c.).

Violazione art. 1140 c.c.

Violazione art. 1158 c.c.

Violazione art. 229 R.D. n. 1165/1938.

Motivazione errata, insufficiente e contraddittoria su un punto decisivo della controversia, nella parte in cui ritiene che l’assegnazione dell’alloggio non costituisce in capo all’assegna- tario una situazione di possesso corrispondente all’esercizio del diritto di proprietà.

Omesso esame su un fatto decisivo della controversia.

Omessa, erronea e/o insufficiente valutazione della produzione documentale avente carattere decisivo sul punto.»; − col settimo motivo si lamenta « Error in iudicando e in procedendo (art. 360 co. l nn. 3 e 5 c.p.c.).

Violazione, falsa ed erronea applicazione art. 1141 c.c.

Violazione art. 1140 c.c. sotto altro profilo.

Violazione art.1158 c.c. sotto altro profilo.

Ulteriore violazione R.D. n. 1165/1938 e s.m.i.

Motivazione errata, insufficiente e contraddittoria su un punto decisivo della controversia, nella parte in cui ritiene che il sig. [OSCURATO:PERSONA] non ha provato di aver posto in essere atti di interversione da cui far decorrere il termine utile per l’acquisto a titolo originario del diritto di proprietà.

Omesso esame su un fatto decisivo della controversia.

Omessa, erronea e/o insufficiente valuta- zione della produzione documentale avente carattere decisivo sul punto.»; − l ’ eccezione preliminare di inammissibilità sollevata dalla controricor- rente –la quale deduce che la domanda riconvenzionale di usucapione non era stata decisa dal primo giudice e non era stata riproposta in appello, sicché non può essere nuovamente esaminata in questa sede –è infondata: infatti, la sentenza impugnata contiene una decisione su tale domanda e, se la Corte d’appello è incorsa in ultrapetizione, la stessa [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto farlo valere con un proprio ricorso incidentale; − tuttavia, i motivi – congiuntamente esaminati perché tra loro connessi –sono comunque inammissibili; − i n primis , va ribadito quanto già esposto in relazione ai precedenti motivi riguardo all’inammissibilità del dedotto vizio di «omessa, erronea e/o insufficiente interpretazione della produzione documentale avente carattere decisivo sul punto» (in proposito, Cass. Sez.

U., 27/12/2019, n. 34476, Rv. 656492-03); − p oi, il ricorrente deduce che «L ’ accertamento compiuto dalla C.d.A. in ordine alla insussistenza in capo all’odierno ricorrente dell’animus possi- dendi non è, tuttavia, sorretto da motivazione sufficiente», ed è palese l’inammissibilità di tale profilo atteso che «La riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come ri- duzione al “minimo costituzionale”del sindacato di legittimità sulla motiva- zione.

Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze pro- cessuali.

Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili”e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza”della motivazione.» (Cass. Sez.

U., 07/04/2014, n. 8053, Rv. 629830-01); − d el pari inammissibile è la censura nella parte in cui mira ad una ri- valutazione delle conclusioni tratte dalla Corte d’appello sull’insussistenza di una situazione di fatto qualificabile come possesso: «Quanto alla pretesa del [OSCURATO:PERSONA] di essere divenuto proprietario del bene in questione, va premesso che l’assegnatario a titolo provvisorio ha la detenzione qualificata del bene, ma, in quanto tale, non ne è possessore e, meno che mai, proprietario.

In particolare, quanto alla pretesa del [OSCURATO:PERSONA] di avere acquistato la proprietà del bene per usucapione, va ribadito che l’assegnazione dell’alloggio non costi- tuisce in capo all’assegnatario una situazione di possesso corrispondente all’esercizio del diritto di proprietà e, ad ogni modo, il [OSCURATO:PERSONA] non ha provato di avere posto in essere atti di interversione da cui far decorrere il termine utile per l’acquisto a titolo originario del bene ed anzi il fatto che egli abbia continuato a versare i ratei del mutuo ipotecario acceso dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. -che,. infatti, nelle ricevute bancarie di versamento è indicata quale “debitore”- costituisce chiaro indice della sua condizione di detentore del bene e, dunque, della insussistenza dell’animus possidendi.

D ’ altro canto, lo stesso [OSCURATO:PERSONA] - così inequivocabilmente ammettendo di non avere acquisito la proprietà dell’alloggio -ha dedotto di avere promosso, nei con- fronti della [OSCURATO:PERSONA], giudizio, attualmente pendente dinnanzi al Tribunale di Lecce, per ottenere sentenza costitutiva, exart. 2932 c.c., che tenga luogo del contratto non concluso.»; − p er contrastare la motivazione addotta dalla Corte territoriale, il ricor- rente richiama il principio di Cass. Sez. 2, 07/07/2000, n. 9106, Rv. 538318-01, secondo cui «Sussiste un possesso idoneo all’usucapione in capo ad un soggetto che riceva la consegna di un immobile in base ad una convenzione che, per quanto con effetti solo obbligatori, non si limiti ad assicurare il mero godimento della cosa, senza alcun trasferimento imme- diato o differito del bene, ma tenda a realizzare il trasferimento della pro- prietà o di un altro diritto reale su di esso, quando alla convenzione stessa acceda un immediato effetto traslativo del possesso sostanzialmente anti- cipatore degli effetti traslativi del diritto che con essa le parti si sono ripro- messe di realizzare.

In tal caso l’immediato trasferimento del possesso, per- fettamente compatibile con la convenzione stessa, caratterizza anche la consegna del bene oggetto della medesima, conferendole effetti attributivi della disponibilità possessoria, e non della mera detenzione, anche in man- canza dell’immediato effetto reale del contratto.»; − t uttavia, il principio giurisprudenziale non è pertinente a lla fattispecie concretamente esaminata dal giudice d’appello, il quale ha tratto dal rim- borso alla Cooperativa delle rate del mutuo e dall’avvio dell’azione ex art.2932 c.c. elementi per escludere che, nel caso de quo, il [OSCURATO:PERSONA] esercitasse una signoria sulla cosa uti dominus e per affermare, anzi, che lo stesso riconoscesse nella Cooperativa il proprietario del cespite; − c ome già esposto, è inammissibile la pretesa del ricorrente di com- piere in sede di legittimità una rivalutazione delle circostanze di fatto già apprezzate dal giudice di merito; − p arimenti – poiché «in tema di interversione idonea a trasformare la detenzione in possesso, l’accertamento, in concreto, dei suoi estremi inte- gra un’indagine di fatto, rimessa al giudice di merito, sicché nel giudizio di legittimità non può chiedersi alla Corte di cassazione di prendere diretta- mente in esame la condotta della parte, al fine di trarne elementi di convin- cimento, ma si può solo censurare,per omissione o difetto di motivazione, la decisione di merito che abbia del tutto trascurato o insufficientemente esaminato la questione di fatto della interversione» (Cass. Sez. 2, 19/12/2011, n. 27521, Rv. 620251-01) –è inammissibile la doglianza con cui si sostiene che «il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha da sempre posto in essere (fornendone prova sia documentale che presuntiva) comportamenti nei confronti della Cooperativa, costituenti inequivoca manifestazione della sua volontà di esercitare un effettivo possesso esclusivo sul bene assegnatogli»; − con l ’ ottavo motivo si deduce «Error in iudicando e in procedendo (art. 360 co. l nn. 3 e 5 c.p.c.).

Violazione R.D. 28 aprile 1938, n. 1165, come richiamato nell’Atto costitutivo, nello Statuto e nel Regolamento della Coo- perativa [OSCURATO:PERSONA] sotto altro profilo.

Violazione, falsa ed erronea applicazione art. 1421 c.c.

Violazione e falsa applicazione artt. 1175, 1337 e 1366 c.c.

Motivazione errata, insufficiente e contraddittoria su un punto decisivo della controversia, nella parte in cui ritiene “che il sig. [OSCURATO:PERSONA] non può efficacemente opporre alla sig.ra [OSCURATO:PERSONA], terzo di buona fede, eccezioni fondate sul suo rivendicato, ma decisamente controverso, status di socio della [OSCURATO:PERSONA], con le correlate pretese all’assegnazione defini- tiva dell’alloggio”.

Omesso esame su un fatto decisivo della controversia.

Omessa, erronea e/o insufficiente valutazione della produzione documen- tale avente carattere decisivo sul punto.»; − in primis , va ribadito quanto già esposto in relazione ai precedenti motivi riguardo all’inammissibilità del dedotto vizio di «omessa, erronea e/o insufficiente interpretazione della produzione documentale avente carattere decisivo sul punto» (in proposito, Cass. Sez.

U., 27/12/2019, n. 34476, Rv. 656492-03); − i noltre, l ’ ottavo motivo è inammissibile perché inconferente alle ratio- nes decidendiqui confermate, dato che si fonda sui presupposti della «in- discussa applicabilità della disciplina speciale in materia di alloggi popolari alla fattispecie controversa» e del «difetto di prova della intervenuta esclu- sione del ricorrente dalla qualità di socio»; come già esposto, nel caso de quonon è applicabile il R.D. n. 1165 del 1938 ed è stata acclarata l’esclu- sione del [OSCURATO:PERSONA] dalla compagine sociale; − ad abundantiam , si osserva che alle pagg. 33 - 34 sono riportate con- siderazioni del ricorrente sul materiale probatorio di cui si pretende, inam- missibilmente, un riesame nel giudizio di legittimità; − col nono motivo si lamenta « Error in iudicando e in procedendo (art. 360 co. l nn. 3 e 5 c.p.c.).

Ulteriore violazione R.D. 28 aprile 1938, n. 1165 e smi, come richiamato nell’Atto costitutivo, nello Statuto e nel Regola- mento della [OSCURATO:PERSONA].

Violazione art. 1418 c.c.

Mo- tivazione errata, insufficiente e contraddittoria su un punto decisivo della controversia, nella parte in cui ritiene “deliberato lo scioglimento della coo- perativa edilizia, rientra nelle prerogative del liquidatore dare corso alla alie- nazione dei beni compresi nel patrimonio sociale”.

Omesso esame su un fatto decisivo della controversia.

Omessa, erronea e/o insufficiente valuta- zione della produzione documentale avente carattere decisivo sul punto.»; − a nche il nono motivo si basa sulle medesime premesse dell ’ ottavo: «Ugualmente viziata si appalesa l’altra conclusione della sentenza, nella parte in cui conclude del tutto apoditticamente che rientrava nella facoltà del liquidatore della Cooperativa alienare i beni sociali, tra cui l’alloggio (già in capo al sig. [OSCURATO:PERSONA]) assegnato nel 2008 alla sig.ra [OSCURATO:PERSONA].

La statuizione si basa sempre sullo stesso falso presupposto della inapplicabilità al caso di specie della disciplina speciale in materia di alloggi popolari, donde la sua assoluta erroneità exart. 360 co. l nn. 3 e 5 c.p.c. per i motivi epigrafati.» (così a pag. 35 del ricorso); − m uovendo da tale erronea premessa, la censura risulta inconferente rispetto alla sentenza impugnata, anche senza considerare che è inammis- sibile il motivo nella parte in cui asserisce che la Corte d’appello avrebbe deciso «senza compiutamente valutare e utilizzare le risultanze della istrut- toria di primo grado e della copiosa documentazione ivi prodotta»; − u na volta esclusa l’ applicabilità alla fattispecie della disciplina del R.D. n. 1165 del 1938, non trova alcuna censura la ratio decidendiaddotta dalla Corte d’appello, secondo cui «l’ipotizzata carenza da parte della [OSCURATO:PERSONA] dei requisiti soggettivi richiesti per poter assumere la qualità di socio non po- trebbe, trattandosi di cooperativa non sovvenzionata, in nessun caso pro- durre la radicale invalidità dell’atto di compravendita dell’alloggio (cfr.·Cass.[OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 12924), ma, tutt’al più, esporrebbe le parti contraenti alle sanzioni correlate per avere abusivamente beneficiato del regime fiscale agevolato»; − in conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile e ne consegue la condanna del ricorrente a rifondere allacontroricorrente le spese del giudi- zio di legittimità, liquidate, secondo i parametri normativi, nella misura in- dicata nel dispositivo; − l ’ evidente inammissibilità del ricorso e dei singoli motivi costituisce elemento idoneo e sufficiente a considerare temeraria, ai fini dell’art. 96, comma 3, c.p.c., l’impugnazione di [OSCURATO:PERSONA]; − come già ritenuto da numerosi precedenti di questa Corte, «la propo- sizione di un ricorso per cassazione fondato su motivi palesemente inam- missibili, rende l’impugnazione incompatibile con un quadro ordinamentale che, da una parte, deve universalmente garantire l’accesso alla tutela giu- risdizionale dei diritti (art. 6 CEDU) e dall’altra, deve tenere conto del prin- cipio costituzionale della ragionevole durata del processo e della conse- guente necessità di strumenti dissuasivi rispetto ad azioni meramente dila- torie e defatigatorie; essa, pertanto, costituisce condotta oggettivamente valutabile come “abuso del processo”, poiché determina un ingiustificato sviamento del sistema processuale dai suoi fini istituzionali e si presta, dun- que, ad essere sanzionata con la condanna del soccombente al pagamento, in favore della controparte, di una somma equitativamente determinata, ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., la quale configura una sanzione di ca- rattere pubblicistico che non richiede l’accertamento dell’elemento sogget- tivo del dolo o della colpa dell’agente ma unicamente quello della sua con- dotta processualmente abusiva, consistente nell’avere agito o resistito pre- testuosamente.» (ex multis, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 22208 del 04/08/2021, Rv. 662202-01; analogamente, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 19285 del 29/09/2016, Rv. 642115-01 e Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 5725 del 27/02/2019, Rv. 652838-02; Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 23335 del 26/07/2022); − in applicazione della menzionata disposizione, dunque, si condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, dell’ulteriore im- porto, equitativamente determinato, di Euro 3.000,00; − va dato atto, poi, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente ed al competente ufficio di merito, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13; p. q. m. la Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente a rifondere alla controricorrent e le spese di que- sto giudizio, liquidate in Euro 6.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8182/2021R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall ’ avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. FNZRS077A46C424C), con domicilio digitale ex lege -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’ a vv. [OSCURATO:PERSONA] ( C . F . [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale ex lege -controricorrente - avverso la sentenza dellaCorte d’appello di Lecce n. 930 del 29 /9/ 2020 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/10/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] − [OSCURATO:PERSONA] adiva il Tribunale di Lecce - Sezione distaccata di Gallipoli per chiedere il rilascio di un immobile (sito in Galatone) occupato da [OSCURATO:PERSONA]; affermava che l’immobile, già assegnato al convenuto dalla [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] di Galatone in qualità di socio della stessa, le era stato trasferito con atto pubblico di acquisto, stipulato il 29 aprile 2008 con il liquidatore della cooperativa; − [OSCURATO:PERSONA], costituendosi nel giudizio, chiedeva di chiamare in causa la [OSCURATO:PERSONA], contestava la validità dell’atto di compravendita, asseritamente nullo per violazione della disciplina speciale in materia di edilizia residenziale pubblica (R.D. 28 aprile 1938, n. 1165), e proponeva domande riconvenzionali per il risarcimento del danno subito, per l’assegnazione definitiva dell’immobile in contesa o, in subordine, per l’accertamento dell’intervenuta usucapione; − s i costituiva nel giudizio il liquidatore della [OSCURATO:PERSONA], che, in via preliminare, eccepiva l’avvenuta cancellazione della società dal registro delle imprese e, nel merito, deduceva che [OSCURATO:PERSONA] era stato escluso dalla compagine sociale con atto notificatogli il 29/8/1987 e che l’immobile era stato alienato come atto di liquidazione del patrimonio sociale; − i l Tribunale di Lecce, con la sentenza n. 4506 del 25 ottobre 2016, respingeva l’eccezione preliminare della [OSCURATO:PERSONA], rigettava la domanda di [OSCURATO:PERSONA], pronunciava la nullità dell’atto di compravendita per contrarietà a norme imperative, ritenendo non provata la qualità di socio della predetta e rilevando l’assenza dei requisiti soggettivi richiesti dalla normativa speciale, rigettava la domanda risarcitoria del convenuto, dichiarava assorbite le domande riconvenzionali di [OSCURATO:PERSONA] e inammissibile l’istanza di accertamento della qualità di socio; − [OSCURATO:PERSONA] impugnava la sentenza; la [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello incidentale; [OSCURATO:PERSONA] resisteva alle impugnazioni avversarie; − l a Corte d ’ appello di Lecce, con la sentenza n. 930 del 29 settembre 2020, accoglieva l’appello principale, condannando l’appellato al rilascio dell’immobile in favore della [OSCURATO:PERSONA], rigettava l’appello incidentale della Cooperativa, confermava per il resto la decisione di primo grado e disponeva la compensazione integrale delle spese; − a vverso tale decisione, [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione, fondato su nove motivi; − r esisteva con controricorso [OSCURATO:PERSONA] ; − l a [OSCURATO:PERSONA] non svolgeva difese nel giudizio di legittimità; − i l ricorrente depositava memoria ex art. 380 - bis .1, comma 1, c.p.c. − a ll ’ esito della camera di consiglio del 2 8 / 10 /202 5 , il Collegio si riservava il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell’art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.; [OSCURATO:PERSONA] − l ’ intero ricorso è viziato dalla violazione dell ’ art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., atteso che risulta lacunosa l’esposizione dei fatti processuali essen- ziali alla decisione di questa Corte; − i nfatti, l ’ atto introduttivo omette di riportare in maniera adeguata ed esaustiva le difese svolte dalla [OSCURATO:PERSONA] in primo grado (rilevanti perché sulla base di esse si determina la causa petendidell’azione e si delimita il thema decidendum), l’integrale contenuto della decisione del Tribunale (è signifi- cativo che –come rilevato dalla controricorrente – manchi la declaratoria di inammissibilità della domanda di accertamento della qualità di socio della [OSCURATO:PERSONA]), la specifica individuazione dei motivi dell’appello e l’esposizione delle difese svolte dal [OSCURATO:PERSONA] nel secondo grado (indispensabili per comprendere l’oggetto dell’impugnazione e le eventuali domande/eccezioni riproposte e, di contro, le statuizioni passate in giudi- cato e le questioni abbandonate); − i n ogni caso, anche i motivi, singolarmente considerati, sono inam- missibili o infondati; − col primo motivo si deduce « Error in procedendo (art. 360 co. l n. 4 c.p.c.). Nullità della sentenza in relazione al disposto dell’art. 345 c.p.c. (divieto di nova), per omessa pronuncia di inammissibilità del primo motivo di appello.»; − l e già individuate lacune del ricorso introduttivo appaiono ancor più evidenti in relazione alla censura de qua: il ricorrente sostiene che l’ecce- zione relativa alla mancata erogazione di contributi pubblici alla cooperativa edilizia è stata sollevata dalla [OSCURATO:PERSONA] soltanto in appello, ma la doglianza non può essere esaminata proprio perché il [OSCURATO:PERSONA] ha omesso di riportare le difese della controparte (nemmeno il contestato primo motivo dell’impu- gnazione), così impedendo alla Corte di legittimità lo scrutinio delle circo- stanze dedotte; − p eraltro, la censura si pone in contrasto con l ’ affermazione (alla quale non fa alcun riferimento il ricorso) compiuto dalla Corte d’appello, secondo cui «la Coop. Edilizia e la [OSCURATO:PERSONA] hanno contestato, fin dalle prime difese, che la Cooperativa abbia goduto del contributo erariale»; − col secondo motivo si lamenta « Error in iudicando e in procedendo (art. 360 co. l nn. 3 e 5 c.p.c.). Violazione art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. Motiva- zione errata, insufficiente e contraddittoria su un punto decisivo della con- troversia, nella parte in cui ritiene che il primo Giudice abbia dato per ac- quista l’applicazione della disciplina speciale in materia di alloggi popolari sul dato (a dire del secondo Giudice non provato) dell’intervenuto sovven- zionamento dello Stato. Omesso esame su un fatto decisivo della contro- versia. Omessa, erronea e/o insufficiente interpretazione di risultanze istruttorie aventi carattere decisivo sul punto.» − in primis , è inammissibile la censura di «omessa, erronea e/o insuffi- ciente interpretazione di risultanze istruttorie aventi carattere decisivo sul punto» (che viene reiterata anche nella rubrica di tutti gli altri motivi), che non è riconducibile all’elenco dell’art. 360, comma 1, c.p.c., come statuito da copiosa giurisprudenza di legittimità (ex multis, Cass. Sez. 2, 19/07/2021, n. 20553, Rv. 661734-01: «La valutazione delle prove rac- colte, anche se si tratta di presunzioni, costituisce un’attività riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sin- dacabili in cassazione, sicché rimane estranea al vizio previsto dall’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. qualsiasi censura volta a criticare il “convincimento” che il giudice si è formato, a norma dell’art. 116, commi 1 e 2, c.p.c., in esito all’esame del materiale istruttorio mediante la valutazione della mag- giore o minore attendibilità delle fonti di prova, atteso che la deduzione del vizio di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c. non consente di censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali, contenuta nella sentenza impu- gnata, contrapponendo alla stessa una diversa interpretazione al fine di ot- tenere la revisione da parte del giudice di legittimità degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito.»); − inoltre, «È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l ’ appa- rente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di man- canza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito» (Cass. Sez. U., 27/12/2019, n. 34476, Rv. 656492-03); e proprio a tale risultato mira palesemente la censura in esame che –signi- ficativamente –è così esposta: «È perciò, evidente che la compiuta consi- derazione di tutti gli elementi probatori elencati ed il corretto (ri)esame della pronuncia del primo Giudice, alla luce delle risultanze dei primi, avrebbe portato il secondo Giudice a conclusioni completamente diverse da quelle contestate con il presente ricorso (i.e. all’applicabilità al caso di specie della disciplina speciale in materia di alloggi popolari) e, dunque, al rigetto del proposto appello (che fonda, invece, tutto sull’inapplicabilità dì quelle norme), con conseguente insufficienza e perplessità della motivazione ad- dotta in sentenza.» (così a pag. 15 del ricorso); − i n ogni caso, il motivo viola l ’ art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.: «In tema di ricorso per cassazione, se una questione giuridica implicante accerta- menti di fatto non è stata trattata nella pronuncia impugnata, sono inam- missibili, per violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., le censure fon- date su atti e documenti del giudizio di merito, qualora il ricorrente si limiti a richiamarli senza riprodurli nell’atto o senza fornire puntuali indicazioni per la loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo nei precedenti gradi» (Cass. Sez. L., 21/11/2024, n. 30087, Rv. 673022-01); «In tema di ricorso per cassazione, il principio di autosuf- ficienza di cui all’art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c. in caso di deduzione di errores in procedendo, impone la trascrizione essenziale degli atti e dei do- cumenti per la parte d’interesse, in modo da contemperare il fine legittimo di semplificare l’attività del giudice di legittimità e garantire la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, salvaguardando la fun- zione nomofilattica della Corte ed il diritto di accesso della parte ad un or- gano giudiziario, in misura tale da noninciderne la stessa sostanza» (Cass. Sez. 3, 30/07/2024, n. 21346, Rv. 671835-01); − col terzo motivo si deduce « Error in iudicando e in procedendo (art. 360 co. l nn. 3 e 5 c.p.c.). Violazione e falsa applicazione art. 2697 c.c. Violazione art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. Motivazione errata, apparente, insuffi- ciente e manifestamente contraddittoria su un punto decisivo della contro- versia, nella parte in cui il secondo Giudice ha ritenuto che gravasse sul sig. [OSCURATO:PERSONA] l’onere di provare l’intervenuto sovvenzionamento dello Stato nella realizzazione dell’alloggio oggetto di causa. Omesso esame su un fatto de- cisivo della controversia. Omessa, erronea e/o insufficiente interpretazione di risultanze istruttorie aventi carattere decisivo sul punto.» − oltre a quanto già esposto in relazione al secondo motivo (riguardo al dedotto vizio di «omessa, erronea e/o insufficiente interpretazione di risul- tanze istruttorie aventi carattere decisivo sul punto»), la censura è inam- missibile, sia per la violazione dell’art. 366 c.p.c., sia perché tende surret- tiziamente ad una rivalutazione del materiale probatorio già vagliato dalla Corte di merito (in proposito, va ribadito il principio espresso dalla menzio- nata Cass. Sez. U., [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 34476, Rv. 656492-03); − i nfatti, in relazione alla denunciata inversione dell ’ onere della prova, oltre alle già individuate carenze dell’atto introduttivo (che determinano l’impossibilità di verificare le circostanze affermate nel ricorso su quanto dedotto dalla ricorrente [OSCURATO:PERSONA], quanto eccepito dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] e quanto controeccepito in primo grado), l’odierno ricorrente pretende da questa Corte di legittimità il riesame di un documento che, a suo avviso, era rile- vante, ancorché non decisivo (come ammesso a pag. 17 del ricorso): «La compiuta considerazione di questa nota - completamente ignorata nella pronuncia di secondo grado -avrebbe consentito al secondo Giudice di met- tere certamente in dubbio la nuova (e si ricorda perciò solo inammissibile) tesi di controparte sull’assenza, nel caso di specie, di un sovvenzionamento pubblico per la realizzazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica del [OSCURATO:PERSONA] di Galatone, risultando esattamente il contrario proprio dalla documentazione inerente i rapporti tra la Cooperativa e l’Ente regionale competente al riconoscimento dei contributi pubblici in materia»; − p eraltro, alla luce del consolidato principio espresso ( ex multis ) da Cass. Sez. 5, 29/12/2020, n. 29730, Rv. 660157-01 («Il giudice di merito è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze di prova che ritenga più attendibili e idonee alla formazione dello stesso, né gli è richiesto di dar conto, nella motivazione, dell’esame di tutte le allega- zioni e prospettazioni delle parti e di tutte le prove acquisite al processo, essendo sufficiente che egli esponga - in maniera concisa ma logicamente adeguata - gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione e le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi impli- citamente disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l’iter argomentativo svolto.»), l’omessa menzione, da parte del giudice di merito, del documento richiamato dal ricorrente è del tutto irrilevante; − i l motivo è comunque palesemente infondato: la [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto il rilascio dell’immobile a lei trasferito sulla scorta di atto pubblico di assegna- zione e, dunque, la sua legittimazione ad agire è fondata sulla proprietà del bene (che la dimostra); è stato [OSCURATO:PERSONA] ad eccepire l’applicabilità alla fattispecie delle regole del R.D.n. 1165 del 1938 e, dunque, come già rile- vato dalla Corte d’appello, sarebbe spettato a quest’ultimo dimostrare i pre- supposti applicativi della citata disciplina normativa:«il [OSCURATO:PERSONA], su cui gravava l’onere di provare i fatti posti a fondamento dell’eccezione di nullità del con- tratto di cessione dell’alloggio in favore della [OSCURATO:PERSONA], non ha nemmeno allegato (e men che meno provato) che la [OSCURATO:PERSONA] abbia otte- nuto il contributo erariale per la costruzione dell’alloggio alienato alla Lau- disa» (così la sentenza impugnata); − col quarto motivo si lamenta «Error in iudicando e in procedendo (art. 360 co. l nn. 3 e 5 c.p.c.). Violazione R.D. 28 aprile 1938, n. 1165 e smi, come richiamato nell’Atto costitutivo, nello Statuto e nel Regolamento della [OSCURATO:PERSONA]. Violazione art. 45 Cast. Violazione art.1418 c.c. Motivazione errata, insufficiente e contraddittoria su un punto de- cisivo della controversia, nella parte in cui ritiene non applicabile la disci- plina speciale di cui al R.D. n. 1165/1938. Omesso esame su un fatto deci- sivo della controversia. Omessa, erronea e/o insufficiente valutazione della produzione documentale avente carattere decisivo sul punto.»; − al di là di quanto già esposto in relazione al secondo motivo (riguardo al dedotto vizio di «omessa, erronea e/o insufficiente interpretazione di ri- sultanze istruttorie aventi carattere decisivo sul punto», che in questo caso diventa «omessa, erronea e/o insufficiente interpretazione della produzione documentale avente carattere decisivo sul punto»), la censura è inammis- sibile, perché –prospettando a questa Corte il riesame del materiale pro- batorio – volta a trasformare il giudizio di legittimità in un ter zo grado di merito (in proposito, la già citata Cass. Sez. U., 27/12/2019, n. 34476, Rv. 656492-03); − è prova dell ’ inammissibilità della censura il suo stesso tenore: «Il compiuto esame della documentazione posta a corredo degli atti di parte convenuta (il sig. [OSCURATO:PERSONA]) avrebbe, certamente, consentito al secondo Giudice di verificare che lo stesso atto costitutivo (art. 2, lett. d) e lo statuto (art. 3, lett. d) della Cooperativa contengono il richiamo espresso della “disciplina speciale prevista dal r.d. 28 aprile 1938 n. 1165”; cui si aggiunge la previ- sione del regolamento della Cooperativa (art. 5), che, a sua volta, prevede “Tutte le case acquistate, costruite e ricostruite dalla Cooperativa devono avere le caratteristiche delle case popolari ed economiche prescritte dalla legge”.»; − s i riscontra, poi, la violazione dell ’ art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., atteso che ai predetti documenti il ricorso rivolge soltanto un rinvio, privo di una loro compiuta illustrazione; − a d abundantiam , il motivo è comunque infondato: «Una cooperativa edilizia è qualificabile come “sovvenzionata dallo Stato”- e, pertanto, sog- getta alla speciale disciplina di cui al r.d. 28 aprile 1938, n. 1165 -solo se è effettivamente sovvenzionata dallo Stato, nel senso che abbia in concreto conseguito il contributo dello Stato, restando irrilevante la semplice previ- sione statutaria della possibilità del ricorso al finanziamento pubblico.» (Cass. Sez. 1, 16/05/2007, n. 11311, Rv. 596430-01); − col quinto motivo si deduce « Error in iudicando e in procedendo (art. 360 co. l nn. 3 e 5 c.p.c.). Violazione e falsa applicazione artt. 2530, 2533 e 2535 c.c. Violazione diritto di difesa ex art. 24 Cost. Violazione art. 115 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] R.D. 28 aprile 1938, n. 1165, come richiamato nell’Atto costitutivo, nello Statuto e nel Regolamento della [OSCURATO:PERSONA]- lizia Residenziale. Motivazione errata, insufficiente e contraddittoria su un punto decisivo della controversia, nella parte in cui ritiene intervenuta l’esclusione del sig. [OSCURATO:PERSONA] dalla Cooperativa. Omesso esame su un fatto de- cisivo della controversia. Omessa, erronea e/o insufficiente valutazione della produzione documentale avente carattere decisivo sul punto.»; − i l motivo mira a rimettere in discussione la legittimità dell ’ esclusione del ricorrente dalla compagine sociale, ma –oltre a rilevare che la domanda di accertamento della permanenza della qualità di socio è stata dichiarata inammissibile dal giudice di prime cure e non riproposta in appello – il ri- corso si pone in apodittico contrasto con l’accertamento fattuale compiuto dalla Corte di merito, secondo cui «… il [OSCURATO:PERSONA] non è legittimato a far valere eventuali irregolarità correlate all’assunzione della qualità di socio rivendi- cata dalla [OSCURATO:PERSONA] e riconosciutale dalla Cooperativa. In primo luogo, non può ignorarsi che il [OSCURATO:PERSONA] è stato escluso dalla Cooperativa: il Presidente della Cooperativa, con atto stragiudiziale notificato il 29/8/1987, aveva, infatti, comunicato al [OSCURATO:PERSONA] la sua esclusione per morosità da socio della [OSCURATO:PERSONA] e, con successiva delibera adottata in data 10/6/1988, il Consiglio di Amministrazione, richiamando e facendo seguito alla propria delibera di esclusione del 18/2/1987, ebbe a deliberare di assegnare l’appartamento attualmente occupato dall’ex socio [OSCURATO:PERSONA] al socio sig. [OSCURATO:PERSONA]- sunta”(v. fuse. Coop. Edil.). Peraltro, non consta che la delibera di esclu- sione e la successiva: di riassegnazione dell’alloggio siano state impugnate dal [OSCURATO:PERSONA], il quale, pertanto, non sembra rivestire - rebus sic stantibus - lo status di socio per interloquire nelle vicende interne della compagine socie- taria.»; − i nfatti, l ’ odierno ricorrente contesta, inammissibilmente in questa sede, il predetto accertamento asserendo che «la delibera di esclusione as- seritamente adottata dal C.d.A. in data 18.02.1987 non è stata mai notifi- cata al destinatario, con conseguente impossibilità di sua tempestiva impu- gnazione e grave pregiudizio ex art. 24 Cost. del diritto di difesa del sig. [OSCURATO:PERSONA].»; altrettanto inammissibile (sia perché generica e apodittica, sia per- ché tesa ad una rivalutazione dei documenti) è l’affermazione secondo cui «Né d’altra parte vi è prova che la citata delibera sia stata adottata secondo le modalità di legge e ritualmente annotata nel libro dei soci ed anzi la sua validità ed efficacia è smentita (come più volte fatto rilevare dal ricorrente sin dal primo grado di giudizio) dalla circostanza che la stessa non è mai menzionata nei successivi atti stragiudiziali di messa in mora del sig. [OSCURATO:PERSONA] rispetto al pagamento delle rate del mutuo (la prima racc. a.r. è del 15.07.1987, seguita da atto stragiudiziale del 29.08.1987, entrambi di data successiva alla fantomatica delibera). … »; − v a poi ribadito quanto già esposto in relazione ai precedenti motivi riguardo all’inammissibilità del dedotto vizio di «omessa, erronea e/o insuf- ficiente interpretazione della produzione documentale avente carattere de- cisivo sul punto» (in proposito, Cass. Sez. U., 27/12/2019, n. 34476, Rv. 656492-03): è, dunque, inammissibile la censura nella parte in cui si la- menta che «Invece di decidere il gravame in compiuta applicazione delle risultanze istruttorie di causa, il secondo Giudice in aperta violazione dell’art. 115 c.p.c.-ha dato per acquisita una inesistente validità ed efficacia di quella stessa delibera (seppure mai provata ed anzi puntualmente con- futata dai documenti di causa) e perciò solo concluso per l’intervenuta esclu- sione del sig. [OSCURATO:PERSONA] dalla qualità di socio della Cooperativa.»; − p arimenti inammissibile è il surrettizio tentativo di sottoporre a questa Corte di legittimità circostanze (di cui, peraltro, non si dà conto nell’esposi- zione della vicenda processuale) tese ad inficiare la validità della predetta delibera di esclusione del socio (pagg. 23-26 del ricorso); − col sesto motivo si deduce « Error in iudicando e in procedendo (art. 360 co. l nn. 3 e 5 c.p.c.). Violazione art. 1140 c.c. Violazione art. 1158 c.c. Violazione art. 229 R.D. n. 1165/1938. Motivazione errata, insufficiente e contraddittoria su un punto decisivo della controversia, nella parte in cui ritiene che l’assegnazione dell’alloggio non costituisce in capo all’assegna- tario una situazione di possesso corrispondente all’esercizio del diritto di proprietà. Omesso esame su un fatto decisivo della controversia. Omessa, erronea e/o insufficiente valutazione della produzione documentale avente carattere decisivo sul punto.»; − col settimo motivo si lamenta « Error in iudicando e in procedendo (art. 360 co. l nn. 3 e 5 c.p.c.). Violazione, falsa ed erronea applicazione art. 1141 c.c. Violazione art. 1140 c.c. sotto altro profilo. Violazione art.1158 c.c. sotto altro profilo. Ulteriore violazione R.D. n. 1165/1938 e s.m.i. Motivazione errata, insufficiente e contraddittoria su un punto decisivo della controversia, nella parte in cui ritiene che il sig. [OSCURATO:PERSONA] non ha provato di aver posto in essere atti di interversione da cui far decorrere il termine utile per l’acquisto a titolo originario del diritto di proprietà. Omesso esame su un fatto decisivo della controversia. Omessa, erronea e/o insufficiente valuta- zione della produzione documentale avente carattere decisivo sul punto.»; − l ’ eccezione preliminare di inammissibilità sollevata dalla controricor- rente –la quale deduce che la domanda riconvenzionale di usucapione non era stata decisa dal primo giudice e non era stata riproposta in appello, sicché non può essere nuovamente esaminata in questa sede –è infondata: infatti, la sentenza impugnata contiene una decisione su tale domanda e, se la Corte d’appello è incorsa in ultrapetizione, la stessa [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto farlo valere con un proprio ricorso incidentale; − tuttavia, i motivi – congiuntamente esaminati perché tra loro connessi –sono comunque inammissibili; − i n primis , va ribadito quanto già esposto in relazione ai precedenti motivi riguardo all’inammissibilità del dedotto vizio di «omessa, erronea e/o insufficiente interpretazione della produzione documentale avente carattere decisivo sul punto» (in proposito, Cass. Sez. U., 27/12/2019, n. 34476, Rv. 656492-03); − p oi, il ricorrente deduce che «L ’ accertamento compiuto dalla C.d.A. in ordine alla insussistenza in capo all’odierno ricorrente dell’animus possi- dendi non è, tuttavia, sorretto da motivazione sufficiente», ed è palese l’inammissibilità di tale profilo atteso che «La riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come ri- duzione al “minimo costituzionale”del sindacato di legittimità sulla motiva- zione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze pro- cessuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili”e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza”della motivazione.» (Cass. Sez. U., 07/04/2014, n. 8053, Rv. 629830-01); − d el pari inammissibile è la censura nella parte in cui mira ad una ri- valutazione delle conclusioni tratte dalla Corte d’appello sull’insussistenza di una situazione di fatto qualificabile come possesso: «Quanto alla pretesa del [OSCURATO:PERSONA] di essere divenuto proprietario del bene in questione, va premesso che l’assegnatario a titolo provvisorio ha la detenzione qualificata del bene, ma, in quanto tale, non ne è possessore e, meno che mai, proprietario. In particolare, quanto alla pretesa del [OSCURATO:PERSONA] di avere acquistato la proprietà del bene per usucapione, va ribadito che l’assegnazione dell’alloggio non costi- tuisce in capo all’assegnatario una situazione di possesso corrispondente all’esercizio del diritto di proprietà e, ad ogni modo, il [OSCURATO:PERSONA] non ha provato di avere posto in essere atti di interversione da cui far decorrere il termine utile per l’acquisto a titolo originario del bene ed anzi il fatto che egli abbia continuato a versare i ratei del mutuo ipotecario acceso dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. -che,. infatti, nelle ricevute bancarie di versamento è indicata quale “debitore”- costituisce chiaro indice della sua condizione di detentore del bene e, dunque, della insussistenza dell’animus possidendi. D ’ altro canto, lo stesso [OSCURATO:PERSONA] - così inequivocabilmente ammettendo di non avere acquisito la proprietà dell’alloggio -ha dedotto di avere promosso, nei con- fronti della [OSCURATO:PERSONA], giudizio, attualmente pendente dinnanzi al Tribunale di Lecce, per ottenere sentenza costitutiva, exart. 2932 c.c., che tenga luogo del contratto non concluso.»; − p er contrastare la motivazione addotta dalla Corte territoriale, il ricor- rente richiama il principio di Cass. Sez. 2, 07/07/2000, n. 9106, Rv. 538318-01, secondo cui «Sussiste un possesso idoneo all’usucapione in capo ad un soggetto che riceva la consegna di un immobile in base ad una convenzione che, per quanto con effetti solo obbligatori, non si limiti ad assicurare il mero godimento della cosa, senza alcun trasferimento imme- diato o differito del bene, ma tenda a realizzare il trasferimento della pro- prietà o di un altro diritto reale su di esso, quando alla convenzione stessa acceda un immediato effetto traslativo del possesso sostanzialmente anti- cipatore degli effetti traslativi del diritto che con essa le parti si sono ripro- messe di realizzare. In tal caso l’immediato trasferimento del possesso, per- fettamente compatibile con la convenzione stessa, caratterizza anche la consegna del bene oggetto della medesima, conferendole effetti attributivi della disponibilità possessoria, e non della mera detenzione, anche in man- canza dell’immediato effetto reale del contratto.»; − t uttavia, il principio giurisprudenziale non è pertinente a lla fattispecie concretamente esaminata dal giudice d’appello, il quale ha tratto dal rim- borso alla Cooperativa delle rate del mutuo e dall’avvio dell’azione ex art.2932 c.c. elementi per escludere che, nel caso de quo, il [OSCURATO:PERSONA] esercitasse una signoria sulla cosa uti dominus e per affermare, anzi, che lo stesso riconoscesse nella Cooperativa il proprietario del cespite; − c ome già esposto, è inammissibile la pretesa del ricorrente di com- piere in sede di legittimità una rivalutazione delle circostanze di fatto già apprezzate dal giudice di merito; − p arimenti – poiché «in tema di interversione idonea a trasformare la detenzione in possesso, l’accertamento, in concreto, dei suoi estremi inte- gra un’indagine di fatto, rimessa al giudice di merito, sicché nel giudizio di legittimità non può chiedersi alla Corte di cassazione di prendere diretta- mente in esame la condotta della parte, al fine di trarne elementi di convin- cimento, ma si può solo censurare,per omissione o difetto di motivazione, la decisione di merito che abbia del tutto trascurato o insufficientemente esaminato la questione di fatto della interversione» (Cass. Sez. 2, 19/12/2011, n. 27521, Rv. 620251-01) –è inammissibile la doglianza con cui si sostiene che «il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha da sempre posto in essere (fornendone prova sia documentale che presuntiva) comportamenti nei confronti della Cooperativa, costituenti inequivoca manifestazione della sua volontà di esercitare un effettivo possesso esclusivo sul bene assegnatogli»; − con l ’ ottavo motivo si deduce «Error in iudicando e in procedendo (art. 360 co. l nn. 3 e 5 c.p.c.). Violazione R.D. 28 aprile 1938, n. 1165, come richiamato nell’Atto costitutivo, nello Statuto e nel Regolamento della Coo- perativa [OSCURATO:PERSONA] sotto altro profilo. Violazione, falsa ed erronea applicazione art. 1421 c.c. Violazione e falsa applicazione artt. 1175, 1337 e 1366 c.c. Motivazione errata, insufficiente e contraddittoria su un punto decisivo della controversia, nella parte in cui ritiene “che il sig. [OSCURATO:PERSONA] non può efficacemente opporre alla sig.ra [OSCURATO:PERSONA], terzo di buona fede, eccezioni fondate sul suo rivendicato, ma decisamente controverso, status di socio della [OSCURATO:PERSONA], con le correlate pretese all’assegnazione defini- tiva dell’alloggio”. Omesso esame su un fatto decisivo della controversia. Omessa, erronea e/o insufficiente valutazione della produzione documen- tale avente carattere decisivo sul punto.»; − in primis , va ribadito quanto già esposto in relazione ai precedenti motivi riguardo all’inammissibilità del dedotto vizio di «omessa, erronea e/o insufficiente interpretazione della produzione documentale avente carattere decisivo sul punto» (in proposito, Cass. Sez. U., 27/12/2019, n. 34476, Rv. 656492-03); − i noltre, l ’ ottavo motivo è inammissibile perché inconferente alle ratio- nes decidendiqui confermate, dato che si fonda sui presupposti della «in- discussa applicabilità della disciplina speciale in materia di alloggi popolari alla fattispecie controversa» e del «difetto di prova della intervenuta esclu- sione del ricorrente dalla qualità di socio»; come già esposto, nel caso de quonon è applicabile il R.D. n. 1165 del 1938 ed è stata acclarata l’esclu- sione del [OSCURATO:PERSONA] dalla compagine sociale; − ad abundantiam , si osserva che alle pagg. 33 - 34 sono riportate con- siderazioni del ricorrente sul materiale probatorio di cui si pretende, inam- missibilmente, un riesame nel giudizio di legittimità; − col nono motivo si lamenta « Error in iudicando e in procedendo (art. 360 co. l nn. 3 e 5 c.p.c.). Ulteriore violazione R.D. 28 aprile 1938, n. 1165 e smi, come richiamato nell’Atto costitutivo, nello Statuto e nel Regola- mento della [OSCURATO:PERSONA]. Violazione art. 1418 c.c. Mo- tivazione errata, insufficiente e contraddittoria su un punto decisivo della controversia, nella parte in cui ritiene “deliberato lo scioglimento della coo- perativa edilizia, rientra nelle prerogative del liquidatore dare corso alla alie- nazione dei beni compresi nel patrimonio sociale”. Omesso esame su un fatto decisivo della controversia. Omessa, erronea e/o insufficiente valuta- zione della produzione documentale avente carattere decisivo sul punto.»; − a nche il nono motivo si basa sulle medesime premesse dell ’ ottavo: «Ugualmente viziata si appalesa l’altra conclusione della sentenza, nella parte in cui conclude del tutto apoditticamente che rientrava nella facoltà del liquidatore della Cooperativa alienare i beni sociali, tra cui l’alloggio (già in capo al sig. [OSCURATO:PERSONA]) assegnato nel 2008 alla sig.ra [OSCURATO:PERSONA]. La statuizione si basa sempre sullo stesso falso presupposto della inapplicabilità al caso di specie della disciplina speciale in materia di alloggi popolari, donde la sua assoluta erroneità exart. 360 co. l nn. 3 e 5 c.p.c. per i motivi epigrafati.» (così a pag. 35 del ricorso); − m uovendo da tale erronea premessa, la censura risulta inconferente rispetto alla sentenza impugnata, anche senza considerare che è inammis- sibile il motivo nella parte in cui asserisce che la Corte d’appello avrebbe deciso «senza compiutamente valutare e utilizzare le risultanze della istrut- toria di primo grado e della copiosa documentazione ivi prodotta»; − u na volta esclusa l’ applicabilità alla fattispecie della disciplina del R.D. n. 1165 del 1938, non trova alcuna censura la ratio decidendiaddotta dalla Corte d’appello, secondo cui «l’ipotizzata carenza da parte della [OSCURATO:PERSONA] dei requisiti soggettivi richiesti per poter assumere la qualità di socio non po- trebbe, trattandosi di cooperativa non sovvenzionata, in nessun caso pro- durre la radicale invalidità dell’atto di compravendita dell’alloggio (cfr.·Cass.[OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 12924), ma, tutt’al più, esporrebbe le parti contraenti alle sanzioni correlate per avere abusivamente beneficiato del regime fiscale agevolato»; − in conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile e ne consegue la condanna del ricorrente a rifondere allacontroricorrente le spese del giudi- zio di legittimità, liquidate, secondo i parametri normativi, nella misura in- dicata nel dispositivo; − l ’ evidente inammissibilità del ricorso e dei singoli motivi costituisce elemento idoneo e sufficiente a considerare temeraria, ai fini dell’art. 96, comma 3, c.p.c., l’impugnazione di [OSCURATO:PERSONA]; − come già ritenuto da numerosi precedenti di questa Corte, «la propo- sizione di un ricorso per cassazione fondato su motivi palesemente inam- missibili, rende l’impugnazione incompatibile con un quadro ordinamentale che, da una parte, deve universalmente garantire l’accesso alla tutela giu- risdizionale dei diritti (art. 6 CEDU) e dall’altra, deve tenere conto del prin- cipio costituzionale della ragionevole durata del processo e della conse- guente necessità di strumenti dissuasivi rispetto ad azioni meramente dila- torie e defatigatorie; essa, pertanto, costituisce condotta oggettivamente valutabile come “abuso del processo”, poiché determina un ingiustificato sviamento del sistema processuale dai suoi fini istituzionali e si presta, dun- que, ad essere sanzionata con la condanna del soccombente al pagamento, in favore della controparte, di una somma equitativamente determinata, ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., la quale configura una sanzione di ca- rattere pubblicistico che non richiede l’accertamento dell’elemento sogget- tivo del dolo o della colpa dell’agente ma unicamente quello della sua con- dotta processualmente abusiva, consistente nell’avere agito o resistito pre- testuosamente.» (ex multis, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 22208 del 04/08/2021, Rv. 662202-01; analogamente, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 19285 del 29/09/2016, Rv. 642115-01 e Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 5725 del 27/02/2019, Rv. 652838-02; Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 23335 del 26/07/2022); − in applicazione della menzionata disposizione, dunque, si condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, dell’ulteriore im- porto, equitativamente determinato, di Euro 3.000,00; − va dato atto, poi, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente ed al competente ufficio di merito, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13; p. q. m. la Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente a rifondere alla controricorrent e le spese di que- sto giudizio, liquidate in Euro 6.
Sentenza Cassazione n. 34600/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris