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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2025

ECLI:EU:T:2025:252
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62023TJ0349_RES

[OSCURATO:PERSONA]349/23

[OSCURATO:PERSONA]

contro [OSCURATO:PERSONA] europeo Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione ampliata) del 12 marzo 2025 «Diritto delle istituzioni – Membro del [OSCURATO:PERSONA] – Molestie psicologiche – Decisioni della presidente del [OSCURATO:PERSONA] che accertano la perpetrazione di molestie psicologiche nei confronti di un assistente parlamentare accreditato e che impongono a un deputato una sanzione consistente nella perdita del diritto all’indennità di soggiorno per un periodo di dieci giorni – Diritto al contraddittorio – Diritti della difesa» [OSCURATO:PERSONA] europeo – Membri – Regime disciplinare – Sanzioni – Molestie psicologiche – Diritto d’accesso del deputato al fascicolo d’indagine – Comunicazione di una versione anonimizzata delle testimonianze che non riflette il contenuto sostanziale delle dichiarazioni dei testimoni – Incapacità del deputato di formulare utilmente osservazioni prima della decisione del presidente – Violazione del diritto al contraddittorio – Conseguenze (Regolamento del [OSCURATO:PERSONA] europeo, articolo 176) (v. punti 30-35, 41-49, 60-62) [OSCURATO:PERSONA] europeo – Membri – Regime disciplinare – Sanzioni – Molestie psicologiche – Diritto d’accesso del deputato al fascicolo d’indagine – Mancato accesso alle prove scritte prese in considerazione per qualificare le molestie – Incapacità del deputato di formulare utilmente osservazioni prima della decisione del presidente – Violazione del diritto al contraddittorio – Conseguenze (Regolamento interno del [OSCURATO:PERSONA] europeo, articolo 176) (v. punti 51-62) [OSCURATO:PERSONA] di un ricorso proposto dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA], ex membro del [OSCURATO:PERSONA] europeo, il Tribunale, statuendo in Sezione ampliata, annulla le decisioni della presidente del [OSCURATO:PERSONA] con le quali quest’ultima ha stabilito che taluni comportamenti addebitati alla ricorrente costituivano molestie psicologiche ai sensi dell’articolo 12 bis , paragrafo 3, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea e le ha imposto una sanzione consistente nella perdita del diritto all’indennità di soggiorno per un periodo di dieci giorni.

In tale contesto, il Tribunale apporta alcune precisazioni alla giurisprudenza relativa al rispetto dei diritti della difesa nell’ambito di una denuncia per molestie a carico di un membro del [OSCURATO:PERSONA] e, più in particolare, per quanto riguarda l’accesso di tale deputato alle testimonianze e alle prove scritte prese in considerazione per qualificare dette molestie.

Nel marzo 2022 il comitato consultivo competente per le denunce di molestie riguardanti i deputati del [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: il «comitato») ha informato la ricorrente dell’apertura di un’indagine nei suoi confronti a seguito della presentazione di una denuncia da parte del suo ex assistente parlamentare accreditato (in prosieguo: il «denunciante») e le ha trasmesso una sintesi delle accuse nonché le prove non riservate prodotte da quest’ultimo.

Nel novembre 2022 il comitato ha adottato la relazione sulla denuncia e le proprie raccomandazioni (in prosieguo: la «relazione del comitato»), con la quale ha concluso che i fatti lamentati dal denunciante costituivano molestie psicologiche e ha raccomandato di infliggere alla ricorrente una sanzione consistente nella perdita del diritto all’indennità di soggiorno per un periodo di venti giorni.

Nel dicembre 2022 la presidente del [OSCURATO:PERSONA] ha comunicato alla ricorrente una versione anonimizzata della relazione del comitato, invitandola a presentare osservazioni scritte su tale relazione.

Nel gennaio 2023 la ricorrente ha presentato le proprie osservazioni, chiedendo in particolare che le fosse comunicato l’intero fascicolo del comitato, comprese le diverse testimonianze che non potevano essere anonimizzate.

Tuttavia, la ricorrente non ha avuto accesso a detti elementi.

Nell’aprile 2023 la presidente del [OSCURATO:PERSONA] ha adottato le decisioni impugnate.

In tale contesto, la ricorrente ha adito il Tribunale chiedendo l’annullamento delle medesime.

Giudizio del Tribunale In primo luogo, per quanto riguarda l’accesso della ricorrente alle testimonianze, il Tribunale ricorda che, in un procedimento volto ad accertare la perpetrazione di molestie, il principio generale del rispetto dei diritti della difesa implica che, nel rispetto di eventuali esigenze di riservatezza, alla persona chiamata in causa, prima dell’adozione della decisione per essa lesiva, siano comunicati tutti gli elementi del fascicolo, a carico e a discarico, riguardanti dette molestie e che sia ascoltata sugli stessi.

Per poter presentare utilmente le proprie osservazioni, la persona accusata di molestie ha diritto a ricevere, quanto meno, una sintesi delle dichiarazioni delle diverse persone consultate nel corso del procedimento di indagine, nei limiti in cui tali dichiarazioni sono state utilizzate dal comitato nella sua relazione per formulare raccomandazioni alla presidente del [OSCURATO:PERSONA], e la comunicazione di tale sintesi deve essere effettuata, se del caso, nel rispetto del principio di riservatezza.

Il Tribunale constata che, nel caso di specie, la ricorrente ha ricevuto una versione non riservata della relazione del comitato, che conteneva una sintesi delle dichiarazioni dei testimoni, ma che tale sintesi non riflette il contenuto sostanziale delle testimonianze raccolte nel corso dell’indagine.

Infatti, da un lato, da tale documento non emergono le differenze di percezione dei testimoni.

Dall’altro lato, risultano varie divergenze tra il contenuto dello stesso e la sintesi delle audizioni dei testimoni contenuta in un allegato riservato della relazione del comitato.

Pertanto, il [OSCURATO:PERSONA] non ha rispettato i diritti della difesa della ricorrente.

In secondo luogo, riguardo all’accesso della ricorrente alle prove scritte, il Tribunale osserva che, per poter garantire la propria difesa, la persona chiamata in causa deve avere la possibilità di conoscere con precisione gli elementi del fascicolo sui quali sono stati fondati gli addebiti mossi nei suoi confronti nelle decisioni che la riguardano.

Benché la ricorrente non abbia contestato che disponeva, poiché ne era l’autrice, degli invii di posta elettronica e dei messaggi che costituivano gli elementi di prova scritti presi in considerazione per qualificare le molestie, l’insieme degli elementi del fascicolo sui quali sono state fondate le accuse a suo carico non le è stato comunicato nel corso del procedimento amministrativo.

Il Tribunale ne deduce che i diritti della difesa della ricorrente non sono stati rispettati sotto tale aspetto.

In conclusione, la ricorrente non ha avuto accesso né a una sintesi che riflettesse il contenuto sostanziale delle testimonianze raccolte dal comitato, né agli elementi del fascicolo su cui sono stati fondati gli addebiti mossi nei suoi confronti, ancorché tali informazioni siano state prese in considerazione per accertare le molestie e imporre la sanzione.

Il Tribunale constata quindi che la ricorrente è stata privata di una possibilità di garantire meglio la propria difesa e che tale violazione ha inciso, inevitabilmente, sul contenuto delle decisioni impugnate.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62023TJ0349_RES [OSCURATO:PERSONA]349/23 [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA] europeo Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione ampliata) del 12 marzo 2025 «Diritto delle istituzioni – Membro del [OSCURATO:PERSONA] – Molestie psicologiche – Decisioni della presidente del [OSCURATO:PERSONA] che accertano la perpetrazione di molestie psicologiche nei confronti di un assistente parlamentare accreditato e che impongono a un deputato una sanzione consistente nella perdita del diritto all’indennità di soggiorno per un periodo di dieci giorni – Diritto al contraddittorio – Diritti della difesa» [OSCURATO:PERSONA] europeo – Membri – Regime disciplinare – Sanzioni – Molestie psicologiche – Diritto d’accesso del deputato al fascicolo d’indagine – Comunicazione di una versione anonimizzata delle testimonianze che non riflette il contenuto sostanziale delle dichiarazioni dei testimoni – Incapacità del deputato di formulare utilmente osservazioni prima della decisione del presidente – Violazione del diritto al contraddittorio – Conseguenze (Regolamento del [OSCURATO:PERSONA] europeo, articolo 176) (v. punti 30-35, 41-49, 60-62) [OSCURATO:PERSONA] europeo – Membri – Regime disciplinare – Sanzioni – Molestie psicologiche – Diritto d’accesso del deputato al fascicolo d’indagine – Mancato accesso alle prove scritte prese in considerazione per qualificare le molestie – Incapacità del deputato di formulare utilmente osservazioni prima della decisione del presidente – Violazione del diritto al contraddittorio – Conseguenze (Regolamento interno del [OSCURATO:PERSONA] europeo, articolo 176) (v. punti 51-62) [OSCURATO:PERSONA] di un ricorso proposto dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA], ex membro del [OSCURATO:PERSONA] europeo, il Tribunale, statuendo in Sezione ampliata, annulla le decisioni della presidente del [OSCURATO:PERSONA] con le quali quest’ultima ha stabilito che taluni comportamenti addebitati alla ricorrente costituivano molestie psicologiche ai sensi dell’articolo 12 bis , paragrafo 3, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea e le ha imposto una sanzione consistente nella perdita del diritto all’indennità di soggiorno per un periodo di dieci giorni. In tale contesto, il Tribunale apporta alcune precisazioni alla giurisprudenza relativa al rispetto dei diritti della difesa nell’ambito di una denuncia per molestie a carico di un membro del [OSCURATO:PERSONA] e, più in particolare, per quanto riguarda l’accesso di tale deputato alle testimonianze e alle prove scritte prese in considerazione per qualificare dette molestie. Nel marzo 2022 il comitato consultivo competente per le denunce di molestie riguardanti i deputati del [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: il «comitato») ha informato la ricorrente dell’apertura di un’indagine nei suoi confronti a seguito della presentazione di una denuncia da parte del suo ex assistente parlamentare accreditato (in prosieguo: il «denunciante») e le ha trasmesso una sintesi delle accuse nonché le prove non riservate prodotte da quest’ultimo. Nel novembre 2022 il comitato ha adottato la relazione sulla denuncia e le proprie raccomandazioni (in prosieguo: la «relazione del comitato»), con la quale ha concluso che i fatti lamentati dal denunciante costituivano molestie psicologiche e ha raccomandato di infliggere alla ricorrente una sanzione consistente nella perdita del diritto all’indennità di soggiorno per un periodo di venti giorni. Nel dicembre 2022 la presidente del [OSCURATO:PERSONA] ha comunicato alla ricorrente una versione anonimizzata della relazione del comitato, invitandola a presentare osservazioni scritte su tale relazione. Nel gennaio 2023 la ricorrente ha presentato le proprie osservazioni, chiedendo in particolare che le fosse comunicato l’intero fascicolo del comitato, comprese le diverse testimonianze che non potevano essere anonimizzate. Tuttavia, la ricorrente non ha avuto accesso a detti elementi. Nell’aprile 2023 la presidente del [OSCURATO:PERSONA] ha adottato le decisioni impugnate. In tale contesto, la ricorrente ha adito il Tribunale chiedendo l’annullamento delle medesime. Giudizio del Tribunale In primo luogo, per quanto riguarda l’accesso della ricorrente alle testimonianze, il Tribunale ricorda che, in un procedimento volto ad accertare la perpetrazione di molestie, il principio generale del rispetto dei diritti della difesa implica che, nel rispetto di eventuali esigenze di riservatezza, alla persona chiamata in causa, prima dell’adozione della decisione per essa lesiva, siano comunicati tutti gli elementi del fascicolo, a carico e a discarico, riguardanti dette molestie e che sia ascoltata sugli stessi. Per poter presentare utilmente le proprie osservazioni, la persona accusata di molestie ha diritto a ricevere, quanto meno, una sintesi delle dichiarazioni delle diverse persone consultate nel corso del procedimento di indagine, nei limiti in cui tali dichiarazioni sono state utilizzate dal comitato nella sua relazione per formulare raccomandazioni alla presidente del [OSCURATO:PERSONA], e la comunicazione di tale sintesi deve essere effettuata, se del caso, nel rispetto del principio di riservatezza. Il Tribunale constata che, nel caso di specie, la ricorrente ha ricevuto una versione non riservata della relazione del comitato, che conteneva una sintesi delle dichiarazioni dei testimoni, ma che tale sintesi non riflette il contenuto sostanziale delle testimonianze raccolte nel corso dell’indagine. Infatti, da un lato, da tale documento non emergono le differenze di percezione dei testimoni. Dall’altro lato, risultano varie divergenze tra il contenuto dello stesso e la sintesi delle audizioni dei testimoni contenuta in un allegato riservato della relazione del comitato. Pertanto, il [OSCURATO:PERSONA] non ha rispettato i diritti della difesa della ricorrente. In secondo luogo, riguardo all’accesso della ricorrente alle prove scritte, il Tribunale osserva che, per poter garantire la propria difesa, la persona chiamata in causa deve avere la possibilità di conoscere con precisione gli elementi del fascicolo sui quali sono stati fondati gli addebiti mossi nei suoi confronti nelle decisioni che la riguardano. Benché la ricorrente non abbia contestato che disponeva, poiché ne era l’autrice, degli invii di posta elettronica e dei messaggi che costituivano gli elementi di prova scritti presi in considerazione per qualificare le molestie, l’insieme degli elementi del fascicolo sui quali sono state fondate le accuse a suo carico non le è stato comunicato nel corso del procedimento amministrativo. Il Tribunale ne deduce che i diritti della difesa della ricorrente non sono stati rispettati sotto tale aspetto. In conclusione, la ricorrente non ha avuto accesso né a una sintesi che riflettesse il contenuto sostanziale delle testimonianze raccolte dal comitato, né agli elementi del fascicolo su cui sono stati fondati gli addebiti mossi nei suoi confronti, ancorché tali informazioni siano state prese in considerazione per accertare le molestie e imporre la sanzione. Il Tribunale constata quindi che la ricorrente è stata privata di una possibilità di garantire meglio la propria difesa e che tale violazione ha inciso, inevitabilmente, sul contenuto delle decisioni impugnate.
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