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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 settembre 2021

Cassazione n. 03364/2022

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/07/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; Letti i ricorsi propostià nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che i ricorsi sono inammissibili perché riposano su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità; ritenuto, in particolare, che quello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], nel contrastare il contributo offerto dal ricorrente alla comune attività di resistenza ex art 337 contestata in concorso con il [OSCURATO:PERSONA] e con altro soggetto separatamente giudicato trascura integralmente ogni puntuale e immediato confronto con la motivazione dei giudici del merito diretta a emarginare, senza incertezza di sorta, la specifica e violenta condotta realizzata dal suddetto ai danni di uno degli operanti (l'assistente capo [OSCURATO:PERSONA] al quale l'imputato, pur di sottrarsi al controllo, ebbe a storcere il braccio sinistro provocandogli diverse lesioni), condotta puntualmente inquadrata nel più ampio contesto di azioni oppositive realizzate nell'occasione nei confronti degli operanti intervenuti; ritenuto, che l'impugnazione proposta nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA] si lega a censure manifestamente infondate perché afferenti a asseriti e palesi ragioni di illogicità della motivazione, quando per contro la lettura del provvedimento impugnato da conto, sul tema della consapevolezza, in capo agli imputati, del ruolo dei soggetti destinatari dell'azione oppositiva, da conto di un motivare connotato da lineare e coerente logicità e da esauriente disamina dei dati processuali rilevato che all'inammissibilità dei ricorsi conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibilf i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 22/9/2021.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/07/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; Letti i ricorsi propostià nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che i ricorsi sono inammissibili perché riposano su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità; ritenuto, in particolare, che quello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], nel contrastare il contributo offerto dal ricorrente alla comune attività di resistenza ex art 337 contestata in concorso con il [OSCURATO:PERSONA] e con altro soggetto separatamente giudicato trascura integralmente ogni puntuale e immediato confronto con la motivazione dei giudici del merito diretta a emarginare, senza incertezza di sorta, la specifica e violenta condotta realizzata dal suddetto ai danni di uno degli operanti (l'assistente capo [OSCURATO:PERSONA] al quale l'imputato, pur di sottrarsi al controllo, ebbe a storcere il braccio sinistro provocandogli diverse lesioni), condotta puntualmente inquadrata nel più ampio contesto di azioni oppositive realizzate nell'occasione nei confronti degli operanti intervenuti; ritenuto, che l'impugnazione proposta nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA] si lega a censure manifestamente infondate perché afferenti a asseriti e palesi ragioni di illogicità della motivazione, quando per contro la lettura del provvedimento impugnato da conto, sul tema della consapevolezza, in capo agli imputati, del ruolo dei soggetti destinatari dell'azione oppositiva, da conto di un motivare connotato da lineare e coerente logicità e da esauriente disamina dei dati processuali rilevato che all'inammissibilità dei ricorsi conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibilf i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22/9/2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 03364/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris