CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 02129/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/04/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; rV [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe, con cui in data 15.4.2025 la Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la sentenza del Tribunale di Locri in data 20.6.2024 di condanna dell'imputato alla pena di un anno di reclusione per il reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011; [OSCURATO:PERSONA], quanto al primo motivo che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., che la Corte d'appello ha valorizzato in senso sfavorevole all'imputato "il complessivo disvalore della condotta", per concludere che non fosse ravvisabile un fatto di particolare tenuità, e che comunque la motivazione del diniego risulta anche implicitamente dall'argomentazione con la quale il giudice, per rigettare la richiesta di concessione delle attenuanti generiche, ha richiamato la spiccata capacità a delinquere dell'imputato (v. Sez. 4, n. 27595 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Omogiate, Rv. 283420 - 01; Sez. 3, n. 43604 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Cincolà, Rv. 282097 - 01); [OSCURATO:PERSONA], quanto al secondo motivo che lamenta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, che invece la relativa motivazione è adeguata e fa convenientemente riferimento ai precedenti dell'imputato, oltre che, comunque, all'assenza di altri elementi di segno positivo, così facendo corretta applicazione del principio secondo cui, al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; v. anche Sez. 2, n. 3896 del 20/1/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826 - 01); [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C