Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 dicembre 2025

Cassazione n. 01388/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di Firenze dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Firenze ha rigettato la richiesta applicazione della detenzione domiciliare proposta da [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con il ricorso e si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all’art. 47-ter ord. pen. evidenziando che la conclusione sarebbe errata in quanto il Tribunale avrebbe erroneamente considerato gli elementi emersi.

Rilevato che la doglianza è manifestamente infondata in quanto il Tribunale di Sorveglianza, al di là dell’apparente errore in cui è incorso nell’incipit ha, comunque, facendo riferimento all’atteggiamento poco collaborativo, al mancato controllo degli impulsi e alla necessità di proseguire l’osservazione con l’avvio dei permessi premio, dato adeguato e coerente conto degli elementi posti a fondamento del diniego della richiesta di applicare la misura della detenzione domiciliare; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto sollecita una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così è deciso, 04/12/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di Firenze dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Firenze ha rigettato la richiesta applicazione della detenzione domiciliare proposta da [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con il ricorso e si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all’art. 47-ter ord. pen. evidenziando che la conclusione sarebbe errata in quanto il Tribunale avrebbe erroneamente considerato gli elementi emersi. Rilevato che la doglianza è manifestamente infondata in quanto il Tribunale di Sorveglianza, al di là dell’apparente errore in cui è incorso nell’incipit ha, comunque, facendo riferimento all’atteggiamento poco collaborativo, al mancato controllo degli impulsi e alla necessità di proseguire l’osservazione con l’avvio dei permessi premio, dato adeguato e coerente conto degli elementi posti a fondamento del diniego della richiesta di applicare la misura della detenzione domiciliare; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto sollecita una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 04/12/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.
Sentenza Cassazione n. 01388/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris