CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 7 dicembre 2022
Cassazione n. 12044/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.29019/2022 proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difesod a ll’avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]- SQUALE e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]; -resistente- [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; -intimata- avverso la sentenza d ella CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE n. 35941/2022depositata il 07/12/2022 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il dottorLuigi [OSCURATO:PERSONA], magistrato in servizio presso l’Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte di Cassazione, già applicato alla Seconda Sezione Civile della C orte, ha preso part e all ’ adunanza ca- 2di 2 – 29019/2022 - S2 – CC 19/04/2023 (15) – [OSCURATO:PERSONA]. merale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], componendo il Collegio della Corte, presiedu- to dal Cons . [OSCURATO:PERSONA] e composto inoltre, oltre che d a l dott. [OSCURATO:PERSONA], dai Cons iglieri [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. L’ordinanza n. 35941/2022 in epigrafe, depositata dal Dr. [OSCURATO:PERSONA] in qualità di relatore-estensore e firmata dal Presidente del Collegio in via telematica attraverso l’applicativo Desk del consigliere, reca nell ’ intestazione , per me r o error e material e , il nominativo del Cons. [OSCURATO:PERSONA] (originariamente previsto come componente del collegio) in luogo di quello del Cons . [OSCURATO:PERSONA], che ebbe a sostituir lo . E infatti, da l decreto del P resi- dente titolare della Seconda Sezione dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], acquisito in atti, risulta che il Cons. [OSCURATO:PERSONA] g iacomo fu designato a comporre il Collegio in sostituzione del [OSCURATO:PERSONA], a causa di legittimo impedimento di questi. L’errore materiale è stato indotto dauna predisposizione automati- ca, in virtù del Desk , dell ’ intestazione de l l ’ ordinanza non aggiornat a alla composizione del collegio risultante dal citato decreto presiden- ziale. Non rimane che disporre la correzione dell’ordinanza in epigra- fe, con la eliminazione dell’errore materiale. P.Q.M. La Corte dispone la correzione dell’ordinanza n. 35941 del 2022, nel senso che, tra i componenti del Collegio, in luogo del [OSCURATO:PERSONA], sia inserito il nominativo del [OSCURATO:PERSONA]; manda alla Cancelleria di annotare la presente ordinanza sull’originale dell’ordinanza corretta. Così deciso in Roma, nel