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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 34740/2023

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso n.4258/2015 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], deceduto, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], presso cui elettivamente domicilia in Roma al viale [OSCURATO:PERSONA] n.134. –ricorrente – E [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in qualità di tutore di [OSCURATO:PERSONA], tutti quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], presso cui elettivamente domicilia in Roma al viale [OSCURATO:PERSONA] n.134. -interventori- contro tributi r.g. n.4258/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] delle entrate, in persona del direttore pro tempore, domiciliata ope legisin [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende. -controricorrente-ricorrente incidentale- avverso la sentenza n.3279/14della Commissione tributaria regionale della Lombardia, pronunciata il 26 maggio 2014, deposita ta il 1 8 giugno2014 e non notificata .

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2 8 novembre2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA]:

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre con tre motivi contro l ’Agenzia delle entrate, che resiste con controricorso e spiega ricorso incidentale , avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, indicata in epigrafe , che ha accolto l’appello de l l’ufficio , in controversia avente ad oggetto l’impugnativa del provvedimento di irrogazione delle sanzioni a seguito di accertamento sintetico dei redditi per l’anno 2003. 2.La C.t.r. riteneva che l’ordine di esibizione, impartito dalla C.t.p. di Milano oltre il termine per il deposito dei documenti ed avente ad oggetto il p.v.c. della G.d.F. da cui era scaturito l’accertamento, non era lesivo del diritto di difesa del contribuente, trattandosi di atto a lui noto per averne avuto notifica.

Secondo la C.t.r., l’avviso di accertamento era legittimamente motivato con riferimento al p.v.c., noto al contribuente per essergli stato notificato, nè vi era stata lesione del principio del contraddittorio endoprocedimentale, atteso l’invito al contribuente a rendere chiarimenti.

Inoltre, il giudice di appello riteneva che dalle dichiarazioni dei fratelli Alessandro ed [OSCURATO:PERSONA], nonché dalla movimentazione dei conti e dalla sottoscrizione dei contratti di conto corrente cifrati con r.g. n.4258/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA], sede Lussemburgo, da parte di [OSCURATO:PERSONA], risultasse la titolarità di quest’ultimo dei conti predetti per l’anno in questione.

La C.t.r. dava anche atto che in appello erano stati prodotti nuovi documenti dall’amministrazione finanziaria, relativi alle disponibilità sui conti cifrati, che erano ammissibili e rilevanti; inoltre, affermava che il contribuente non aveva dimostrato la diversa consistenza d i tali disponibilità, non avendo efficacemente contrastato le risultanze dell’amministrazione finanziaria.

Infine, con riguardo alle sanzioni, il giudice di appello le riteneva giustificate per la cosciente e volontaria mancata indicazione nella dichiarazione dei redditi derivanti dalle somme detenute all’estero.

3. A seguito di sospensione, il ricorrente presentava istanza di trattazione exart. 6, comma 13, d.l. n.119/2018.

Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del28 novembre 2023, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380– bis . 1 cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31.08.2016, n.168, conv. dallalegge 25 ottobre 2016, n.197.

A seguito del decesso del ricorrente, nel giudizio intervenivano gli eredi, che depositavano memoria in prossimità dell’udienza. [OSCURATO:PERSONA]:

1.1. Con il primo motivo del ricorso principale , il ricorrente denunzia la violazione dell’art.12, comma 7, legge 27 luglio 2000, n.212, degli artt.11 e 97, primo comma, Cost., in relazione all'art. 360, primo comma,n. 3, cod. proc. civ.

Il ricorrente deduce che la C.t.r. è incorsa nella violazione delle norme suddette non avendo rilevato la nullità dell’avviso di accertamento emesso prima del termine dilatorio di 60 giorni, decorrente dal rilascio della copia del p.v.c., e la violazione del diritto del contribuente al contraddittorio prima dell’emanazione dell’atto. r.g. n.4258/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 1.2.Con il secondo motivo, il ricorrente denunzia la v iolazione e falsa applicazione degli artt.7, comma 1, e 32, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1992, n.546, 3 d.l. 30 settembre 2005, n.203, conv. dalla l. 2 dicembre 2005, n.248, 2697 cod. civ., della natura dispositiva del processo tributario, del principio costituzionale di terzietà del giudice, ex art.111, comma 2, Cost.,in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.

Il ricorrente deduce che la C.t.r. sia incorsa nella violazione delle norme suddette avendo ritenuto ammissibile la produzione del p.v.c., che era stato oggetto di ordine di esibizione da parte del giudice di primo gradoed era stato acquisito oltre il termine per la produzione documentale.

1.3. Con il terzo motivo, il ricorrente denunzia la v iolazione e falsa applicazione dell’art.2697 cod. civ., in relazione all'art. 360, primo comma,n. 3, cod. proc. civ.

Secondo il ricorrente, la C.t.r. avrebbe ritenuto onere del contribuente dimostrare la non titolarità dei conti e l’entità delle disponibilità, mentre spettava all’ufficio dimostrare che i conti erano riconducibili al contribuente e l’entità delle somme presenti sugli stessi.

1.4. C on l’unico motivo di ricorso incidentale, l’Agenzia delle entrate denunzia la violazione degli artt. 156, comma 2, e 429 cod. proc. civ.,in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.

L’ufficio evidenzia il contrasto tra motivazione e dispositivo della sentenza impugnata, la quale conclude per il rigetto dell’appello dell’ufficio, dopo aver argomentato sulle ragioni in ordine al suo accoglimento.

2.1. Preliminarmente deve rilevarsi che nel processo sono intervenuti gli eredi Merone, che, con memoria depositata in prossimità dell’udienza, hanno chiesto dichiararsi cessata la materia del r.g. n.4258/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] contendere a seguito del decesso del ricorrente, sopravvenuto in corso di causa.

Ciò in quanto la controversia riguarda l'impugnativa di un atto di irrogazione di sanzioni e la sanzione irrogata non è trasmissibile agli eredi ex art.8 d.lgs. n. 472/97, quale corollario del carattere personale della responsabilità.

Invero, ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. 18 dicembre 1997, 472, l'obbligazione al pagamento della sanzione non si trasmette agli eredi; la regola della intrasmissibilitàdelle sanzioni amministrative agli eredi, fissata dall'art. 8 del d.lgs. citato, ̀ il corollario del principio della responsabilità personale specificamente codificato nel precedente art. 2 e costituisce un principio di ordine generale, avendo il legislatore stabilito in modo chiaro e netto cheil credito erariale nascente da una violazione delle leggi tributarie riferibile a persona fisica si estingue con la morte dell'autore della violazione (Cass. n. 8097/2003).

Il decessodel contribuente, pertanto, determina il venire meno dell'interesse alla pretesa erariale con conseguente cessazione della materia del contendere (Cass. n. 27126/2019 , alla cui motivazione si rimanda).

Di conseguenza, la sentenza della C.t.r. deve essere cassata per la non debenza delle sanzioni, non trasmettendosi la relativa obbligazione alle eredi.

Le spese del giudizio vanno compensate attesa la sopravvenienza dell'evento che ha determinato la cessazione della materia del contendere.

P.Q.M.

La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere, cassa la sentenza impug

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso n.4258/2015 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], deceduto, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], presso cui elettivamente domicilia in Roma al viale [OSCURATO:PERSONA] n.134. –ricorrente – E [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in qualità di tutore di [OSCURATO:PERSONA], tutti quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], presso cui elettivamente domicilia in Roma al viale [OSCURATO:PERSONA] n.134. -interventori- contro tributi r.g. n.4258/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] delle entrate, in persona del direttore pro tempore, domiciliata ope legisin [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende. -controricorrente-ricorrente incidentale- avverso la sentenza n.3279/14della Commissione tributaria regionale della Lombardia, pronunciata il 26 maggio 2014, deposita ta il 1 8 giugno2014 e non notificata . Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2 8 novembre2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA]: 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre con tre motivi contro l ’Agenzia delle entrate, che resiste con controricorso e spiega ricorso incidentale , avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, indicata in epigrafe , che ha accolto l’appello de l l’ufficio , in controversia avente ad oggetto l’impugnativa del provvedimento di irrogazione delle sanzioni a seguito di accertamento sintetico dei redditi per l’anno 2003. 2.La C.t.r. riteneva che l’ordine di esibizione, impartito dalla C.t.p. di Milano oltre il termine per il deposito dei documenti ed avente ad oggetto il p.v.c. della G.d.F. da cui era scaturito l’accertamento, non era lesivo del diritto di difesa del contribuente, trattandosi di atto a lui noto per averne avuto notifica. Secondo la C.t.r., l’avviso di accertamento era legittimamente motivato con riferimento al p.v.c., noto al contribuente per essergli stato notificato, nè vi era stata lesione del principio del contraddittorio endoprocedimentale, atteso l’invito al contribuente a rendere chiarimenti. Inoltre, il giudice di appello riteneva che dalle dichiarazioni dei fratelli Alessandro ed [OSCURATO:PERSONA], nonché dalla movimentazione dei conti e dalla sottoscrizione dei contratti di conto corrente cifrati con r.g. n.4258/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA], sede Lussemburgo, da parte di [OSCURATO:PERSONA], risultasse la titolarità di quest’ultimo dei conti predetti per l’anno in questione. La C.t.r. dava anche atto che in appello erano stati prodotti nuovi documenti dall’amministrazione finanziaria, relativi alle disponibilità sui conti cifrati, che erano ammissibili e rilevanti; inoltre, affermava che il contribuente non aveva dimostrato la diversa consistenza d i tali disponibilità, non avendo efficacemente contrastato le risultanze dell’amministrazione finanziaria. Infine, con riguardo alle sanzioni, il giudice di appello le riteneva giustificate per la cosciente e volontaria mancata indicazione nella dichiarazione dei redditi derivanti dalle somme detenute all’estero. 3. A seguito di sospensione, il ricorrente presentava istanza di trattazione exart. 6, comma 13, d.l. n.119/2018. Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del28 novembre 2023, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380– bis . 1 cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31.08.2016, n.168, conv. dallalegge 25 ottobre 2016, n.197. A seguito del decesso del ricorrente, nel giudizio intervenivano gli eredi, che depositavano memoria in prossimità dell’udienza. [OSCURATO:PERSONA]: 1.1. Con il primo motivo del ricorso principale , il ricorrente denunzia la violazione dell’art.12, comma 7, legge 27 luglio 2000, n.212, degli artt.11 e 97, primo comma, Cost., in relazione all'art. 360, primo comma,n. 3, cod. proc. civ. Il ricorrente deduce che la C.t.r. è incorsa nella violazione delle norme suddette non avendo rilevato la nullità dell’avviso di accertamento emesso prima del termine dilatorio di 60 giorni, decorrente dal rilascio della copia del p.v.c., e la violazione del diritto del contribuente al contraddittorio prima dell’emanazione dell’atto. r.g. n.4258/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 1.2.Con il secondo motivo, il ricorrente denunzia la v iolazione e falsa applicazione degli artt.7, comma 1, e 32, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1992, n.546, 3 d.l. 30 settembre 2005, n.203, conv. dalla l. 2 dicembre 2005, n.248, 2697 cod. civ., della natura dispositiva del processo tributario, del principio costituzionale di terzietà del giudice, ex art.111, comma 2, Cost.,in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. Il ricorrente deduce che la C.t.r. sia incorsa nella violazione delle norme suddette avendo ritenuto ammissibile la produzione del p.v.c., che era stato oggetto di ordine di esibizione da parte del giudice di primo gradoed era stato acquisito oltre il termine per la produzione documentale. 1.3. Con il terzo motivo, il ricorrente denunzia la v iolazione e falsa applicazione dell’art.2697 cod. civ., in relazione all'art. 360, primo comma,n. 3, cod. proc. civ. Secondo il ricorrente, la C.t.r. avrebbe ritenuto onere del contribuente dimostrare la non titolarità dei conti e l’entità delle disponibilità, mentre spettava all’ufficio dimostrare che i conti erano riconducibili al contribuente e l’entità delle somme presenti sugli stessi. 1.4. C on l’unico motivo di ricorso incidentale, l’Agenzia delle entrate denunzia la violazione degli artt. 156, comma 2, e 429 cod. proc. civ.,in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. L’ufficio evidenzia il contrasto tra motivazione e dispositivo della sentenza impugnata, la quale conclude per il rigetto dell’appello dell’ufficio, dopo aver argomentato sulle ragioni in ordine al suo accoglimento. 2.1. Preliminarmente deve rilevarsi che nel processo sono intervenuti gli eredi Merone, che, con memoria depositata in prossimità dell’udienza, hanno chiesto dichiararsi cessata la materia del r.g. n.4258/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] contendere a seguito del decesso del ricorrente, sopravvenuto in corso di causa. Ciò in quanto la controversia riguarda l'impugnativa di un atto di irrogazione di sanzioni e la sanzione irrogata non è trasmissibile agli eredi ex art.8 d.lgs. n. 472/97, quale corollario del carattere personale della responsabilità. Invero, ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. 18 dicembre 1997, 472, l'obbligazione al pagamento della sanzione non si trasmette agli eredi; la regola della intrasmissibilitàdelle sanzioni amministrative agli eredi, fissata dall'art. 8 del d.lgs. citato, ̀ il corollario del principio della responsabilità personale specificamente codificato nel precedente art. 2 e costituisce un principio di ordine generale, avendo il legislatore stabilito in modo chiaro e netto cheil credito erariale nascente da una violazione delle leggi tributarie riferibile a persona fisica si estingue con la morte dell'autore della violazione (Cass. n. 8097/2003). Il decessodel contribuente, pertanto, determina il venire meno dell'interesse alla pretesa erariale con conseguente cessazione della materia del contendere (Cass. n. 27126/2019 , alla cui motivazione si rimanda). Di conseguenza, la sentenza della C.t.r. deve essere cassata per la non debenza delle sanzioni, non trasmettendosi la relativa obbligazione alle eredi. Le spese del giudizio vanno compensate attesa la sopravvenienza dell'evento che ha determinato la cessazione della materia del contendere. P.Q.M. La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere, cassa la sentenza impug
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