CassazionedecretoSezione 4Decisione del 24 febbraio 2026
Cassazione n. 26069/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unale del riesame di Trieste.Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, che ha concluso peril rigetto del ricorso;letta la memoria della difesa del ricorrente, in replica alle conclusioni del SostitutoProcuratore Generale.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Trieste – quale giudicedel riesame – ha confermato il decreto di perquisizione e sequestro emesso il24/02/2026 dal pubblico ministero presso la Procura della Repubblica di Triestenei confronti di [OSCURATO:PERSONA], al cui esito era stato sequestrato un telefonocellulare nella disponibilità dell’indagato.Il Tribunale ha premesso che quest’ultimo era sottoposto a indagini inrelazione a un capo di imputazione provvisorio facente riferimento al reato previstodall’art.74 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, nel quale era stato identificato comepromotore o, comunque, organizzatore di un sodalizio dedito al narcotrafficononché a reati fine contestati ai sensi dell’art.73 T.U. stup.; che, nelprovvedimento autorizzativo emesso dal p.m., si faceva altresì espressoriferimento alla necessità dell’apprensione dei telefoni cellulari nella disponibilitàdegli indagati, al fine di ricostruire il complessivo modus operandidell’associazione; che, in esecuzione del decreto, era quindi stato sequestro un I-Phone nella disponibilità del [OSCURATO:PERSONA].Esaminando i motivi di riesame, il Tribunale ha ritenuto infondato quellodeducente una perdita di efficacia della misura per mancata trasmissione di attida parte del pubblico ministero, con specifico riferimento a quelli riguardanti iltraffico telefonico, ritenendo che la relativa documentazione non fosse stata dirilevanza determinante nell’adozione del provvedimento.In ordine al secondo motivo, con il quale era stata contestata lalegittimazione del p.m. a emettere il decreto – in relazione al dedotto contrastocon la direttiva 2016/680/UE, per come interpretata dalla sentenza della Corte dGiustizia UE del 4 ottobre 2024 (causa C-548/21) – ha argomentato che ognicensura doveva comunque ritenersi superata per effetto della devoluzione dellaquestione alla cognizione di un giudice terzo, quale il tribunale del riesame.In riferimento al motivo inerente all’assenza del fumus commissi delicti, haritenuto che gli atti trasmessi fossero del tutto idonei a comprovare la prognosticapreesistenza di un’attività di spaccio, soggettivamente riconducibile anche alsuddetto indagato; ha altresì ritenuto sussistenti le necessarie esigenzeprobatorie, valutando come pienamente rispondente il provvedimento al principiodi proporzionalità, essendo stati adeguatamente dettagliati la tipologia di dati einformazioni di interesse investigativo e il tempo necessario per effettuare la c.d.copia forense, funzionale all’estrazione dei soli files necessari ai fini delle indagini.2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione ZhenklaudjoSallaku, tramite il proprio difensore, articolando tre motivi di impugnazione.2.1 Con il primo motivo ha dedotto – ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.c),cod.proc.pen. – l’inosservanza degli artt. 324, comma 7 e 309, comma 10,cod.proc.pen., determinata dalla violazione dell’art.324, comma 3 e laconseguente illogicità della motivazione sul punto, nonché la nullità a regimeintermedio derivante dall’omessa acquisizione di atti non trasmessi dal pubblicoministero.Riportandosi alla memoria depositata nel giudizio di riesame, ha dedottoche la mancata trasmissione di atti richiamati nel decreto di sequestro – conspecifico riferimento a quelli inerenti all’analisi del traffico telefonico – era idoneaa determinare la perdita di efficacia della misura; essendo stata carente lanecessaria valutazione in ordine all’incidenza degli atti non trasmessi rispettoall’adozione del provvedimento di sequestro.Conseguendone che sarebbe stato onere del Tribunale provvedere adacquisire d’ufficio i predetti atti, pena l’insorgere di una nullità a regime intermedioe che veniva denunciata con il motivo di ricorso.2.2 Con il secondo motivo ha dedotto – ai sensi dell’art.606, comma 1,lett.c), cod.proc.pen. – la nullità del decreto di perquisizione e sequestro, conconseguente illogicità della motivazione del Tribunale del riesame, per violazionedella direttiva 2016/680/UE, per come interpretata dalla [OSCURATO:PERSONA] Camera dellaCorte di Giustizia UE nella sentenza del 4 ottobre 2024 (causa C-548/21).Ha argomentato che la pronuncia della [OSCURATO:PERSONA] Camera aveva effettivincolanti per il giudice nazionale, chiedendo – in caso di disaccordo sulla relativainterpretazione - l’eventuale rimessione della controversia alla Corte di Giustizia aisensi dell’art.267 TFUE; in ogni caso, evidenziava che il Tribunale aveva omessoqualsiasi effettivo controllo sul rispetto dei principi di effettività della tutelagiurisdizionale e di proporzionalità, a propria volta riconducibili a quello dellapresunzione di innocenza; ha, altresì, contestato la valutazione in base alla qualeogni vizio doveva ritenersi sanato alla luce della devoluzione della controversia alTribunale del riesame, dovendo ritenersi tale considerazione come frutto di unragionamento meramente circolare e tale da ledere il citato principio di effettivitàdella tutela del diritto.2.3 Con il terzo motivo ha dedotto – ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.b),cod.proc.pen. – l’errata applicazione dell’art.253 cod.proc.pen. in relazioneall’art.74 T.U. stup..Ha dedotto che l’apparato motivazionale del Tribunale in punto disussistenza del fumus commissi delicti doveva ritenersi del tutto apparente,risolvendosi in un tautologico richiamo alle risultanze investigative e noncontenendo alcuna specificazione degli elementi costitutivi del reato contestato edella riferibilità al ricorrente; esponendo che, dagli atti trasmessi, risultavaunicamente l’effettuazione di un monitoraggio di una vettura ma senza che fosseroemersi elementi in ordine alla presenza a bordo dell’indagato; evidenziando,altresì, il carattere non conferente o comunque insufficiente degli altri elementivalorizzati dal p.m. e avallati dal Tribunale del riesame.3. Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta, nella quale haconcluso per il rigetto del ricorso.La difesa del ricorrente ha depositato memoria in replica alle conclusionidel Procuratore Generale.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato.2. Il primo motivo, attinente alla dedotta perdita di efficacia del sequestroai sensi dell’art.324, comma 7, cod.proc.pen., per come richiamato dall’art.309,comma 10, cod.proc.pen. e in riferimento alla disposizione contenuta nel quintocomma, non è fondato.A tale proposito, va premesso che – in tema di riesame avverso misurecautelari reali – il termine per la trasmissione degli atti su cui si fonda ilprovvedimento impugnato, fissato dal comma 3 dell’art.324 cod.proc.pen., non hanatura perentoria; con la conseguenza che è ammissibile la trasmissionefrazionata degli atti e che il termine di dieci giorni per la relativa decisione decorredal momento in cui il Tribunale ritenga completa l'acquisizione degli atti mancanti,nei limiti dell'effetto devolutivo dell'impugnazione (Sez. U, n. 26268 del28/03/2013, Cavalli, Rv. 255582 – 01; secondo orientamento da ritenersiapplicabile anche a seguito della riforma in tema di misure cautelari introdottadalla l. n.47 del 2015, cfr. Sez. 6, n. 47883 del 25/09/2019, Yzeiraj, Rv. 277566– 01).D’altra parte, in specifico riferimento alle deduzioni difensive, questa Corteha rilevato che integra una causa di nullità d'ordine generale a regime intermedio,per violazione del diritto al contraddittorio delle parti, la mancata acquisizione daparte del Tribunale di tutti gli atti specificamente posti a fondamento delprovvedimento di vincolo, in quanto in tal modo si pregiudica la possibilità didelineare il contenuto del proposto gravame e si sottrae comunque al giudice ilmateriale cognitivo utilizzato per l'emissione della misura (Sez. 5, n. 7273 del12/12/2024, dep. 2025, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 287534 – 01; Sez. 1, n. 49876 del29/11/2019, Moyes, Rv. 277644 – 01).Peraltro, per costante lettura di questa Corte – derivante dall’arrestoespresso da Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov. Rv. 239699 – 01 - in temadi misure cautelari reali, l'omessa o tardiva trasmissione di atti al Tribunale delriesame non determina, di per sé, l'automatica caducazione della misura,dovendosi in ogni caso valutare il grado di rilevanza degli elementi che difettano,ponendoli a confronto con quelli già legittimamente acquisiti, i quali potrebberoessere da soli sufficienti a giustificare il mantenimento del vincolo; inefficacia che,pure, non si determina quando gli elementi di cui si deduca la mancatatrasmissione non siano stati in alcun modo posti alla base del vincolo dall’autoritàprocedente (Sez. 6, n. 13032 del 17/03/2026, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 289778 – 01), essendo,altresì, stato precisato che spetta all'indagato l'onere di indicare le ragioni per lequali gli atti di cui lamenta la mancata trasmissione abbiano rivestito caratteredecisivo (principio costantemente enunciato in relazione alle misure cautelaripersonali, Sez. 5, n. 19979 del 15/02/2024, Bakar, Rv. 286384 – 01; Sez. 3, n.25632 del 29/01/2018, B., Rv. 273348 – 01).Sulla base di tali presupposti, non sussiste il vizio motivazionale lamentatodalla difesa.Difatti, in riferimento anche a quanto argomentato in punto di fumuscommissi delicti (e con implicito riferimento ai parametri attinenti alla c.d. provadi resistenza), il Tribunale ha rilevato che la motivazione del decreto di sequestropoteva comunque ritenersi adeguata alla luce dell’annotazione di polizia giudiziariatrasmessa dal p.m., degli esiti dell’attività di indagine (che hanno condottoall’arresto di uno degli indagati, per possesso di circa un chilogrammo di cocaina)e, specificamente, dei riscontri effettuati sulla vettura risultata in uso all’indagato.D’altra parte, al di là della menzione dell’elemento di indaginerappresentato dai riscontri effettuati sul traffico telefonico e in conformità con lavalutazione del giudice del riesame, il ricorrente non ha indicato – all’esito delladiscovery determinata dalla trasmissione degli atti ai sensi dell’art.324, comma 3,cod.proc.pen. – quale sia stata l’effettiva incidenza di tale elemento sull’adozionedel provvedimento ablatorio.Inoltre, esula dai limiti della cognizione propria del giudizio di riesamecautelare reale – in quanto attinente al profilo della utilizzabilità sul pianoprobatorio nel giudizio di cognizione - la valutazione relativa al rispetto dellanormativa vigente in tema di acquisizione dei tabulati telefonici in relazione al testodell’art.132 del d.lgs. n.196 del 2003, applicabile ratione temporis.La valutazione del giudice del riesame deve, quindi, ritenersi conformerispetto ai principi sopra riassunti.3. Il secondo motivo, con il quale è stata dedotta la violazione della direttivaeuropea 2016/680/UE – per essere il provvedimento di sequestro stato adottatodal pubblico ministero – è infondato.In riferimento ai profili di diritto introdotti nella doglianza, va premesso che,con sentenza del 4 ottobre 2024 (resa nella causa C-548/21), la [OSCURATO:PERSONA] di Giustizia dell’UE ha affermato che «l’articolo 4, paragrafo 1, letterac), della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo altrattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini diprevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione disanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisionequadro 2008/977/GAI del Consiglio, letto alla luce degli articoli 7 e 8 nonchédell’articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unioneeuropea, dev’essere interpretato nel senso che: esso non osta a una normativanazionale che concede alle autorità competenti la possibilità di accedere ai daticontenuti in un telefono cellulare, a fini di prevenzione, ricerca, accertamento eperseguimento di reati in generale, se tale normativa: definisce in modosufficientemente preciso la natura o le categorie dei reati in questione, garantisceil rispetto del principio di proporzionalità, e subordina l’esercizio di tale possibilità,salvo in casi di urgenza debitamente comprovati, ad un controllo preventivo di ungiudice o di un organo amministrativo indipendente»; per l’effetto, in relazione atale interpretazione, il ricorrente ha dedotto che il sequestro di un telefonocellulare non potrebbe essere adottato dal pubblico ministero in assenza di previoprovvedimento autorizzativo da parte del giudice chiedendo anche – in ipotesi diritenuta interpretazione difforme – la rimessione della questione alla Corte diGiustizia UE ai sensi dell’art.267 TFUE.In termini generali, va ricordato che il dovere generale di interpretazioneconforme delle disposizioni nazionali rispetto al diritto UE deve ritenersi riferitoanche alle direttive non self executing (fatto solo salvo il caso particolare in cui lestesse comportino un effetto in malam partem, Corte di Giustizia UE del 26settembre 1996, causa C-186/95), in riferimento alla specifica interpretazione chene sia eventualmente stata fornita dalla stessa Corte Europea; nel caso in esame,la direttiva è stata recepita nell’ordinamento nazionale con d.lgs. 18 maggio 2018,n.51, che peraltro non ne riproduce esattamente il contenuto.Ciò premesso, l’interpretazione della valenza vincolante della predettapronuncia dedotta da parte del ricorrente non è condivisibile.Difatti, la giurisprudenza di questa Corte – nello stesso arresto citato dalricorrente nella memoria depositata di fronte al giudice del riesame e riprodottanell’impugnazione (Sez. 6, 13585 del 01/04/2025, Campanile, Rv. 287867 – 02)aveva ritenuto che il difetto di una preventiva autorizzazione del giudice inrelazione al sequestro di un dispositivo informatico, per un verso, non comportal’inutilizzabilità della prova, bensì, diversamente, la nullità dell’atto, e, sotto altroprofilo, non implica la deducibilità di tale invalidità quando sul sequestro si siapronunciato il Tribunale del riesame, poiché questo intervento giurisdizionalegarantisce un esame effettivo e indipendente sulla necessità, proporzionalità eminimizzazione dell'acquisizione dei dati (tanto in conformità con le considerazionispiegate dalla Corte di Giustizia ai parr.102-104 della suddetta sentenza, dallaquale si evince la legittimità dell’adozione di un provvedimento d’urgenza, fattosalvo un intervento «in tempi brevi» da parte di un organismo indipendente).In riferimento a tale tematica, il predetto arresto ha anche fatto riferimentoad altra pronuncia della Corte di Giustizia attinente all’interpretazione dell’articolo15, paragrafo 1, della Direttiva 2002/58/CE, del 12 luglio 2002, relativa altrattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore dellecomunicazioni elettroniche, come modificata dalla Direttiva 2009/136/CE del 25novembre 2009.In quell’occasione il quesito sottoposto alla Corte era se tale disposizionedovesse essere interpretata nel senso che può considerarsi come un’autoritàamministrativa indipendente il pubblico ministero.La Corte aveva risposto negativamente, rilevando che il requisito diindipendenza che l’autorità incaricata di esercitare il controllo preventivo devesoddisfare «impone che tale autorità abbia la qualità di terzo rispetto a quella chechiede l’accesso ai dati, di modo che la prima sia in grado di esercitare talecontrollo in modo obiettivo e imparziale al riparo da qualsiasi influenza esterna. Inparticolare, in ambito penale, il requisito di indipendenza implica […] che l’autoritàincaricata di tale controllo preventivo, da un lato, non sia coinvolta nellaconduzione dell’indagine penale di cui trattasi e, dall’altro, abbia una posizione dineutralità nei confronti delle parti del procedimento penale. Ciò non si verifica nelcaso di un pubblico ministero che dirige il procedimento di indagine ed esercita,se del caso, l’azione penale. Infatti, il pubblico ministero non ha il compito didirimere in piena indipendenza una controversia, bensì quello di sottoporla, se delcaso, al giudice competente, in quanto parte nel processo che esercita l’azionepenale» (CGUE, 2 marzo 2021, C-746/18, Prokuratuur; p. 54-57); ritenendo,peraltro, che non si potesse ravvisare alcuna inutilizzabilità – in quanto non siverteva in fattispecie di divieto probatorio – e che la suddetta nullità dovesseritenersi sanata per effetto della sottoposizione della questione a un giudice terzo,quale il tribunale del riesame.In senso sostanzialmente conforme si è espressa anche Sez. 3, n. 2218 del18/11/2025, dep. 2026, Nebbia, Rv. 289186 – 01, la quale ha ritenuto legittimo enon contrastante con la Direttiva UE 2016/680, come interpretata dalla sentenzadella Corte di Giustizia dell'Unione europea del 4 ottobre 2024, in causa C-548/21,l'accesso ai contenuti di un dispositivo informatico effettuato dalla poliziagiudiziaria in assenza della preventiva autorizzazione di un giudice o di un organoamministrativo indipendente, nel caso in cui ricorra il presupposto, debitamentecomprovato, dell'urgenza e sia altresì prevista l'esperibilità, in tempi brevi, di uneffettivo controllo su tale attività da parte di un giudice.Peraltro, secondo un approccio interpretativo che questo collegio ritienemaggiormente convincente rispetto ai principi di riferimento, deve rilevarsi che –in parte motiva - Sez. 2, n. 40451 del 13/11/2025, Pagnini, Rv. 288989 – 02, haevidenziato che, nella materia dell’ordine europeo di indagine, la Corte di giustiziaUE ha stabilito che, nella nozione di «autorità giudiziaria», è incluso anche ilpubblico ministero (Corte giustizia, 08/12/2020, [OSCURATO:PERSONA], C-584/19, punto 75), secondo un’interpretazione specificamente richiamati negliarresti espressi da Sez. U, n. 23756 del 29/02/2024, Giorgi, in motivazione, par.14.2; Sez. U, n. 23755 del 29/02/2024, Gjuzi, in motivazione, par. 11.2.Sulla scorta di tali principi, deve ritenersi che le garanzie apprestatedall’ordinamento interno in riferimento alla figura del pubblico ministero (inrelazione all’art.107, comma 4, Cost.) siano tali da soddisfare i requisiti diindipendenza richiesti dalla giurisprudenza eurounitaria; in ogni caso, inriferimento ai citati arresti, qualsiasi nullità deve ritenersi sanata per effetto delladevoluzione della questione riguardante la legittimità del sequestro al Tribunaledel riesame il quale, sulla base delle normativa nazionale, è vincolato a terminicontenuti e perentori per l’adozione della decisione; discendendone la conseguenteinfondatezza del motivo.4. Il terzo motivo, attinente al dedotto difetto motivazionale dell’ordinanzaimpugnata in punto di fumus commissi delicti è inammissibile in quantomanifestamente infondato.Va rilevato che, ai sensi dell’art.325, comma 1, cod.proc.pen., le ordinanze emessedal Tribunale del riesame all’esito del procedimento regolato dall’art.324cod.proc.pen. possono essere impugnate per cassazione unicamente perviolazione di legge.Sul punto, sulla base dell’interpretazione della Suprema Corte, il sintagma«violazione di legge» va inteso come riferito agli errores in iudicando ovvero aglierrores in procedendo (art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod.proc.pen.) commessidal giudice di merito, la cui decisione risulti di conseguenza radicalmente viziata.Precisandosi che il difetto di motivazione integra gli estremi della violazionedi legge solo quando l'apparato argomentativo che dovrebbe giustificare ilprovvedimento o manchi del tutto o risulti privo dei requisiti minimi di coerenza,di completezza e di ragionevolezza, in guisa da apparire assolutamente inidoneoa rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dall'organo investito delprocedimento (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 - 01; Sez.2, n. 49739 del 10/10/2023, Mannolo, Rv. 285608 – 01; Sez. 2, Sentenza n.18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656 – 01); non rientrando, quindi,nell’ambito dei vizi deducibili quello della illogicità manifesta (Sez. U, n. 5876 del28/01/2004, Ferazzi, 226710).D’altra parte, in riferimento specifico al provvedimento di sequestroprobatorio, lo standard motivazionale che il giudice del riesame è tenuto everificare è quello attinente all'astratta configurabilità del reato ipotizzato, non giànella prospettiva di un giudizio di merito sulla fondatezza dell'accusa, bensì conriferimento alla idoneità degli elementi, su cui si fonda la notizia di reato, a rendereutile l'espletamento di ulteriori indagini per acquisire prove certe o ulteriori delfatto, non altrimenti acquisibili senza la sottrazione del bene all'indagato o iltrasferimento di esso nella disponibilità dell'autorità giudiziaria (Sez. 3, n. 3465del 03/10/2019, Pirlo, Rv. 278542 – 01; Sez. 2, n. 25320 del 05/05/2016,Bulgarella, Rv. 267007 – 01).Nel caso in esame, la motivazione del Tribunale appare conforme ai predettiprincipi e comunque immune dal dedotto vizio di apparenza, avendo il giudice delriesame – come prima accennato – dato atto della sussistenza di elementi diindagine idonei a giustificare, ai fini dei necessari approfondimenti, l’ablazione deltelefono cellulare dell’indagato.Mentre, di contro, gli elementi fattuali sottolineati dalla difesa attengonoalla idoneità degli elementi trasmessi al Tribunale al fine di essere valutati inrelazione a un prognostico giudizio di colpevolezza individuale; trattandosi, quindi,di fattori estranei alla cognizione rimessa al giudice del riesame e la cui omessavalutazione non può concretizzare il vizio di motivazione apparente.5. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento dellespese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore La PresidenteATTILIO [OSCURATO:PERSONA]