CassazionedecretoSezione 2Decisione del 16 febbraio 2023
Cassazione n. 11815/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al R.G.N. 20517-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO 7, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in atti; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] E.I.SRL -intimata - avverso la sentenza n. 1956/2018 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA], pubblicata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Ric. 2019 n. 20517 sez. S2 -ud. 16-02-2023 -2- [OSCURATO:PERSONA] 1. In data [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] sottoscriveva una proposta d'acquisto per la compravendita di un immobile sito in Fisciano con la [OSCURATO:PERSONA], stipulando, successivamente,il contratto di compravendita dello stesso bene con rogito notaio [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. 2. La soc. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].(d’ora innanzi [OSCURATO:PERSONA]), asserendo che l’affare si era concluso con la sua mediazione e che la Faiella le avevacorrisposto, a tal titolo, solo la somma di euro 2.500,00, senza , però, pagare l'intera provvigione convenuta tra le parti in euro 5.000,00, chiedeva ed otteneva dal Giudice di Pace di [OSCURATO:PERSONA] un decreto monitorio ingiungente il pagamento di quest’ultimo importo. 3. A seguito di opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 631/2014,il citato G iudice di p ace accoglieva l'opposizione, ritenendo che non si fosse concretizzata la condizione prevista dall'art. 7 della proposta di acquisto , costituita dalla conclusione del contratto preliminare. 4.Avverso detta sentenza proponeva appello [OSCURATO:PERSONA]. 5. S i costituiva in giudizio [OSCURATO:PERSONA] F aiella eccependo l'inammissibilità dell'appello ex art . 342 c .p.c. nonché la violazione dell’ar t . 345 c.p.c. , in quanto [OSCURATO:PERSONA] aveva formulato per la prima volta dinanzi al giudice di seconde cure la domanda volta a far accertare e dichiarare che la conclusione del contratto di compravendita era stata occasionata dall'attività di mediazione svolta. Nel merito contestava il diritto della mediatricea ricevere il compenso preteso a titolo di provvigione , sul presupposto che l'originaria proposta di acquisto non era stata accettata dalla venditrice e che l'affare era stato concluso con la medesima parte venditrice successivamente dalla stessa Ric. 2019 n. 20517 sez. S2 -ud. 16-02-2023 -3- Faiella, che aveva comprato un appartamento contraddistinto da una particella diversa, sia pure ubicato nello stesso edificio. 6. Con sentenza n.1956/2018 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] accoglieva l'appello e, per l’effetto, in riforma della sentenza di primo grado, rigettava l'opposizione a decreto ingiuntivo. A sostegno dell’adottata decisione, il giudice di appello rilevava che alla società appellante spettava la richiesta somma a titolo di provvigione, avendo comunque svolto la sua attività di mediazione, considerando, a tal proposito, del tutto irrilevante la circostanza rappresentata dalla Faiella che l’atto di acquisto aveva avuto ad oggetto un immobile identificato con una particella diversa da quella di cui alla proposta di acquisto del 22.2.2009, trattandosi di immobili presenti nello stesso complesso immobiliare di proprietà dello stesso venditore. 7. Nei confronti della citata sentenza di appelloMaria [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi. 8. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese in questa sede, rimanendo intimata. [OSCURATO:PERSONA] 1.-Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 342 c.p.c. , in relazione all'art . 360 comma 1, n. 3 c.p.c. Contesta la ricorrente la decisione impugnata secondo la quale l'appellante avrebbe indicato le parti del provvedimento impugnato e le modifiche da operarsi alla luce del tenore complessivo del proprio scritto difensivo, il cui gravame invece –a detta dell'istante - si era limitato solo ad una generica critica della sentenza di primo grado in fatto e in diritto , nonché a prospettareuna ricostruzione alternativa della vicenda fattuale, senza specificamente enucleare, indicandole espressamente Ric. 2019 n. 20517 sez. S2 -ud. 16-02-2023 -4- mediante trascrizione integrale, le parti del provvedimento del giudice di prime cure che a suo avviso avrebbero dovuto essere riformate con la decisionedi appello. 1.1. –Il motivo è infondato . La decisione della Corte di merito deve ritenersi corretta perché gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif. , dalla l . n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr. Sez. U - , Sentenza n. 27199/2017; Sez. 6 - 3, Ord. n. 40560/2021). E ancoraè stato chiarito che, ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c., l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendo necessaria l'allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (cfr. Sez. 2 -, Ord. n. 23781/2020). Nel caso in esame, la sentenza riconosce che “parte appellante ha indicato le parti del provvedimento impugnato Ric. 2019 n. 20517 sez. S2 -ud. 16-02-2023 -5- (cfr. pag. 5 atto di appello) nonché le modifiche da operarsi alla luce del tenore complessivo del proprio scritto difensivo”, dando così conto della sufficiente specificità e intellegibilità del gravame. Peraltro, secondo un principio generale al quale il collegio intende dare continuità, le norme processuali devono essere interpretate in modo da favorire, per quanto possibile, che si pervenga ad una decisione di merito, mentre gli esiti abortivi del processo costituiscono un'ipotesi residuale (cfr. Cass. S.U. 27199/2017 cit., in motivazione). 2. - Con il secondo motivo di appello la ricorrente si duole della violazione e/o falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c., in relazione all'art. 360,comma 1, n. 3 c.p.c. Sostienela ricorrente che l'appellante [OSCURATO:PERSONA], con l'atto di gravame, avrebbe mutato la domanda giudiziale, in violazione del divieto di proposizione di domanda nuova in appello. Ciò sul presupposto che, mentre nel giudizio di primo grado [OSCURATO:PERSONA] aveva invo cato il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, nell'atto di appello aveva chie sto al giudice di secondo grado di accertare e dichiarare che la stipula dell’atto pubblico di assegnazione da cooperativa edilizia per notaio [OSCURATO:PERSONA] dell'immobile sito in Fisciano, intervenuto tra la signora Faiella e la [OSCURATO:PERSONA], era stata occasionata dall'attività di mediazione svolta dall'appellante, per cui, essendosi concluso l'affare, ai sensi dell’art. 1755 c.c. ne era conseguito il diritto della stessa ad ottenere il pagamento del saldo delle provvigioni pattuite. Errata, quindi, si sarebbe dovuta considerare – ad avviso della ricorrente -la decisione di seconde cure che aveva ritenuto la domanda di accertamento e di dichiarazione del diritto del Ric. 2019 n. 20517 sez. S2 -ud. 16-02-2023 -6- mediatore alla percezione del proprio compenso ricompresa nella più ampia domanda di pagamento delle prestazioni di cui alla richiesta di ingiunzione di pagamento. 2.1. – Anche il secondo motivo è infondato. Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che la mutatio libelli , da reputarsi in assoluto preclusa, si riscontra soltanto laddove “(…)si avanzi una pretesa obiettivamente diversa da quella originaria, introducendo nel processo un petitum diverso e più ampio oppure una causa petendifondata su situazioni giuridiche non prospettate prima, ed in particolare su di un fatto costitutivo differente, così ponendo al giudice un nuovo tema d’indagine e spostando i termini della controversia, con l’effetto di disorientare la difesa della controparte ed alterare il regolare svolgimento del processo”(Cass. S.U. n. 12310/2015). Il giudice di appello può, pertanto , qualificare il rapporto dedotto in giudizio in modo diverso rispetto a quanto prospettato dalle parti o ritenuto dal giudice di primo grado “purché non introduca nel tema controverso nuovi elementi di fatto, lasci inalterato il ‘petitum’e la ‘causa petendi’ ed eserci ti tale potere - dovere nell'ambito delle questioni riproposte con il gravame rispetto alle quali la qualificazione giuridica costituisca la necessaria premessa logica o giuridica” (Cass. n.12875/2019). La questione relativa alla novità, o meno, di una domanda giudiziale è, invero , “ correlata all'individuazione del bene della vita in relazione al quale la tutela è richiesta”,per cui, se l'attore invoca, “a sostegno della propria pretesa, un presidio normativo ulteriore rispetto a quello originariamente richiamato, fermi i fatti che ne costituiscono il fondamento, ciò non determina alcuna "mutatio libelli", restando invariato il diritto soggettivo Ric. 2019 n. 20517 sez. S2 -ud. 16-02-2023 -7- del quale è richiesta la tutela ” (Cass. nn. 23167/2018; 9333/2016). Nel caso di specie [OSCURATO:PERSONA] aveva, sì,chiesto l’emissione di un decreto ingiuntivo per il pagamento dell’asserito suo diritto al compenso a titolo di provvigione (come concordato) e, successivamente, una pronuncia di accertamento di talediritto, ma, correttamente, il giudice di appello ha rilevato che nella domanda di condanna al pagamento delle somme era pur sempre ricompresa quella di accertamento del diritto oggetto di causa. È, infatti, indubbio che l e due richieste riguarda vano la medesima vicenda sostanziale, avendo ad oggetto lo stesso bene della vita al cui conseguimento tendeva il promosso giudizio, ragion per cui non sussiste alcuna violazione dell’art.345 c.p.c. 3.-Il terzo motivo censura, ai sensi dell’art. 360 comma 1, n. 3, la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto, in modo particolare degli artt. 1329, 1353, 1362 e 1755 c.c. Afferma la ricorrente che il diritto al compenso di [OSCURATO:PERSONA], secondo quanto indicato al punto 7 del contratto di mediazione del 7/02/2009, era subordinato all’accettazione della proposta irrevocabile di acquisto da parte della [OSCURATO:PERSONA] nel termine di 15 giorni dalla stipula del contratto di mediazione, ossia entro e non oltre il 22 febbraio 2009. La mancata stipulazione entro tale termine del contratto preliminare di vendita aveva fatto decadere la proposta irrevocabile di acquisto con il conseguente venir meno del diritto alla provvigione da parte dellamediatrice. Aggiunge la ricorrente che si sarebbero dovute ritenere inesatte leargomentazioni del giudice di secondo grado, con le quali aveva riconosciuto il diritto alla provvigione, in forza del Ric. 2019 n. 20517 sez. S2 -ud. 16-02-2023 -8- ravvisato rapporto di causalità adeguata intercorrente tra l'opera prestata e la conclusione dell'affare, a nulla valendo la circostanza addotta da parte appellata secondo cui questa conclusione sarebbe avvenuta ben oltre 18 mesi dopo la scadenza del termine indicato nella proposta di acquisto. Così decidendo, il giudice di appello avrebbe violato sia l'art. 1362 c.c., distorcendo la comune intenzione delle parti come risultante dal tenore letterale del testo contrattuale, sia l'art.1353 c.c., non riconoscendo che il contratto di mediazione del 07/02/2009 era subordinato ad una condizione sospensiva (l'accettazione della proposta irrevocabile da parte della cooperativa venditrice entro il termine di 15 giorni). Il giudice di di appello, secondo la ricorrente, avrebbe, altresì , violato o falsamente interpretato l'art.1329 c.c., concernente la perdita di efficacia della proposta irrevocabile alla decorrenza del termine ivi indicato ed anche l'art. 1755 c.c. perché aveva riconosciuto il diritto alla percezione della provvigione sebbene non si fosse verificata la condizione sospensiva di cui sopra, non tenendo in debita considerazione neppure la circostanza che la compravendita successivamente intercorsa con la cooperativa aveva riguardato un appartamento differente, pur se ubicato nello stesso stabile e sullo stesso piano e scala, disconoscendo l'alterità tra l’affare oggetto di intervento del mediatore e quello concluso dalle parti messe in contatto da quest'ultimo. 3.1.- I l terzo motivo è parzialmente fondato nei seguenti termini. Innanzitutto, non coglie nel segno nel punto in cui la parte ricorrente, lamentando la violazione dell’art. 1362 c.c., propone una interpretazione della clausola di cui al punto 7 del contratto di mediazione del 7/02/2009 condizionante il diritto alla corresponsione della provvigione, sostenendo che la mancata Ric. 2019 n. 20517 sez. S2 -ud. 16-02-2023 -9- stipulazione entro il 22 febbraio 2009 del contratto preliminare di vendita aveva fatto decadere la proposta irrevocabile di acquisto con conseguente venir meno del diritto alla provvigione da parte del mediatore, posto che nel caso di specie, come si legge nell’impugnatasentenza, dopo aver conferito mandato alla [OSCURATO:PERSONA], la ricorrente aveva,comunque, stipulato il contratto di compravendita direttamente con la venditrice con la quale era stata messa in contatto. Non coglie la ratio della sentenza di appello ne anche l’invocata violazione dell’art. 1329c.c., atteso che questa norma attiene al rapporto tra proposta e accettazione e non anche alle conseguenze dell’incontro o meno dellevolontà dei contraenti ai fini dellamaturazione del diritto alla provvigione. La censura è, invece, fondata con riferimento alla dedotta violazione dell’art. 1755 c.c., nella parte in cui la ricorrente ha inteso confutare la sentenza di secondo grado laddove ha ritenuto “del tutto irrilevante la circostanza rappresentata dalla Faiella che l'atto di acquisto avrebbe avuto ad oggetto l'immobile avente una particella diversa da quella oggetto della proposta di acquisto del 22/02/2009 –ed in particolare avrebbe riguardato l'immobile è censito alla particella 526 anziché quello indicato alla particella 525 -visto che si tratta di immobili presenti nello stesso complesso immobiliare di proprietà dello stesso venditore”. Sul piano generale, si osserva che, per laconfigurazione delle condizioni idonee ai fini del riconoscimento del diritto del mediatore a percepire la provvigione, che esso – in virtù del costante indirizzo della giurisprudenza di questa Corte con riferimento alla valutazione dei rapporti tra iniziali trattative e conclusione dell’affare - su ssiste quali che siano le modalità formali con cui l'affare si realizzie finanche se le parti originarie Ric. 2019 n. 20517 sez. S2 -ud. 16-02-2023 -10- sostituiscano altri a sénell'intestazione giuridica del bene (Cass.n. 11127/2022; Cass. n. 6552/2018 ) , oltre che quando l’affare concluso tra le parti messe in relazione non abbia buon esito, come nell’ipotesi in cui alla stipulazione del preliminare non segua la conclusione del definitivo (Cass. n. 17396/2022), non costituendo fatto condizionante anche il c.d. buon fine dell'affare, ossia la regolare esecuzione del rapporto da parte dei contraenti, salva specifica pattuizione che la contempli (Cass. n. 10286/2002; n. 6472/1982). Quanto all’oggetto, questa Corte ha, altresì, avuto modo di chiarire i presupposti della sussistenza o meno del diritto del mediatore al compenso nel caso di coincidenza solo parziale del bene oggetto delle trattative iniziali con quello oggetto del contratto concluso, precisando che “la disciplina codicistica della mediazione non richiede, al fine della maturazione del diritto del mediatore al compenso, che tra oggetto iniziale delle trattative ed oggetto conclusivo dell'affare debba sussistere una coincidenza totale ed assoluta”, specificandosi che “ildiritto alla provvigione, in definitiva, può sussistere quand'anche vi sia stata una variazione oggettiva nel corso delle trattative (quanto a progressiva focalizzazione e del bene e del prezzo di trasferimento), sempre che l'attività del mediatore sia valsa a far scaturire delle trattative poi confluite, sebbene con gli accomodamenti convenuti dalle parti nella estrinsecazione della loro libertà negoziale, nella conclusione di qualsivoglia vincolo giuridico concernente un bene univocamente (anche se non totalmente o perfettamente) riferibile a quello dedotto nell’iniziale messa in relazione delle parti” (Cass. n. 25851/2014). Nel presente giudizio , tuttavia, il Tribunale nocerino si è limitato a rilevare, ai fini del rigetto dell’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA]. 2019 n. 20517 sez. S2 -ud. 16-02-2023 -11- Faiella, che l’immobile era posto nello stesso edificio e che “costituisce circostanza incontestata che la [OSCURATO:PERSONA] abbia messo in contatto lavenditrice con [OSCURATO:PERSONA]”. Senonché, va evidenziato che la mera messa in relazione di due parti per la conclusione dell’affare non è sufficiente per generare automaticamente il diritto alla provvigione (posto che la formula definitoria dell’art. 1754 c.c. deve essere integrata con la dimostrazione dell’attività che dà diritto alla percezione del compenso, ex art. 1755 c.c.: cfr., da ultimo, Cass. n. 3165/2023). Questo accade sicuramente quando il bene compravenduto sia un bene diverso, occorrendo che il contratto sia stato comunque concluso “per effetto” dell’attività dell’intermediario, ossia che tra questa attività e la conclusione dell’operazione economica intercorra un nesso di causalità adeguata. Il giudicedi appello, che pure ha richiamato il principio della causalità adeguata, ossia il criterio causalistico che specifica e riempie di contenuto l’espressione “per effetto” contemplata nel citato art. 1755 c.c. (Cass . n. 11443/2022; n. 869/2018; n. 2814/1986), ha omesso di considerarela circostanza che l’affare effettivamente concluso, anche a una certa distanza temporale dal conferimento dell’incarico,risultava differente – in ordine al bene compravenduto - rispetto a quello inizialmente ipotizzato come possibile oggetto dell’affare, s enza verificare se la conclusione dell’affare, cui le parti erano successivamente pervenute, fosse, anch’esso, dipe so dall’intervento del mediatore che le aveva poste originariamente in contatto, ovvero se da ess o avesse prescisso , perch é la ripresa delle trattative era intervenuta per effetto di iniziative nuove – intraprese direttamente dalle parti -che avevano condotto alla conclusione d ell’affare avente ad oggetto un diverso immobile Ric. 2019 n. 20517 sez. S2 -ud. 16-02-2023 -12- (cfr., ad es., Cass. n. 1120/2015 e Cass. n. 22426/2020, secondo le quali, in tema di mediazione, non sussiste il diritto alla provvigione quando una prima fase delle trattative avviate con l'intervento di un mediatore non dia risultato positivo e accada che la conclusione dell'affare, cui le parti siano successivamente pervenute, sia indipendente dall'intervento del mediatore che le aveva poste originariamente in contatto). Spetterà al giudice del rinvio- che si individua nello stesso Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in composizione monocratica ed in persona di altro magistrato - verifica re la sussistenza di un apporto causale diretto della mediatr ic e anche con riferimento alla conclusione della vendita del diverso appartamento, ossia accertare se l’attività della mediat rice abbia reso possibile la conclusione di un affare con oggetto diverso da quello per il quale le parti erano state messe originariamente in contatto , al fine di escludere che il di fferente risultato della negoziazione intercorsa tra le parti potesseritenersi esito originato dall’avvio e dalla dialettica di nuove trattative , non venendo così meno i l risultato utile che deve ricollegarsi all’attività spiegata dal mediatoreaffinché egli maturi il diritto al la provvigione . Di conseguenza ed in accoglimento, relativamente alla prospettata violazione dell’art. 1755 c.c., del motivo in esame, previa cassazione dell’impugnata sentenza al riguardo, il giudice dirinvio dovrà uniformarsi al seguente p rincipio di diritto: “Non può essere riconosciuto al mediatore il diritto alla provvigione quando le parti messe in contatto per la conclusione dell’affare concludano successivamente tra di loro un affare avente ad oggetto un bene ontologicamente diverso da quello indicato nello stipulato contrattodi mediazione, a meno che non risulti dimostrato che , pure per la conclusione del contratto avente un diverso oggetto, sia stato determinante l’apporto Ric. 2019 n. 20517 sez. S2 -ud. 16-02-2023 -13- eziologicodel mediatore, ossia che la sua condotta abbia avuto efficienza causale adeguata anche a tali fini”. 4.-Il quarto motivo censura l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti,ai sensi dell'art. 360 comma 1, n. 5 c.p.c. La sentenza gravata è tacciata di non avere considerato che l'affare oggetto di intermediazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] è stato concluso a un prezzo (euro 156.257,62 anziché euro 185.000,00) e con modalità di pagamento (in particolare, l’accollo di un mutuo fondiario pluriennale in luogo del ricorso al finanziamento) completamente differente da quelli indicati nell’originaria proposta di acquisto. 4.1.-In dipendenza dell’accoglimento, per quanto di ragione, del precedente motivo, questa censura resta logicamente assorbita. 5. –In conclusione, va accolto – nei precisati sensi e per le ragioni precedentemente esposte - il terzo motivo di ricorso; devono, invece, essererigettati i primi due motivi e dichiarato assorbito il quarto. L’impugnata sentenza va, quindi, cassata in relazione al terzo motivo accolto (per quanto di ragione), con il conseguente rinvio della causa al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in composizione monocratica ed in persona di altro magistrato, che, oltre ad uniformarsi all’enunciato principio di diritto, provvederà a regolare anche le spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie, per quanto di ragione, il terz