CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 36914/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/02/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Procuratore generale,che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Palermo ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa il 23/03/2023 dal Tribunale di Trapani e con la quale la stessa – imputata del reato previsto dagli artt.81 cpv., 624-bis, 61, n.11, cod.pen. – era stata condannata alla pena di anni due di reclusione ed € 900,00 di multa. La Corte territoriale ha ritenuto che l’appello fosse stato depositato oltre i termini previsti dalla legge; difatti, essendo la sentenza stata emessa il 23/06/2023 con motivazione contestuale, l’impugnazione andava proposta entro l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] mentre, nel caso di specie, era stata invece presentata alla sola data del 19/07/2023. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, articolando un unico motivo di impugnazione, con il quale ha dedotto –ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.c) – la violazione delle norme processuali in riferimento all’art.585, comma 1-bis, cod.proc.pen.. Ha dedotto che la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto del fatto che l’imputata era stata giudicata in assenza e che, dunque, il termine per la proposizione dell’appello era da intendersi prolungato di quindici giorni, con conseguente tempestività dell’impugnazione. 3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta nella quale ha concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Palermo. 4. Il ricorso è fondato. 5. Risulta dagli atti che la sentenza impugnata è stata emessa il 23/06/2023, con motivazione contestuale; con la conseguenza che – ai sensi del combinato dell’art.544, comma 1 e dell’art.585, comma 1, lett.a) e comma 2, lett.a) – da tale data decorreva il termine di giorni quindici per la proposizione dell’appello. Nel caso di specie, peraltro, essendo l’imputata stata giudicata in assenza, come attestato dal relativo verbale, deve ritenersi applicabile il disposto dell’art.585, comma 1-bis, cod.proc.pen. (inserito dall’art.33, comma 1, lett.f), del d.lgs. 10 ottobre2022, n,150, applicabile alla presente controversia alla luce della disciplina transitoria contenuta nell’art.89, comma 3, dello stesso d.lgs.), ai sensi del quale, in tale ipotesi, i termini per la proposizione dell’impugnazione sono prorogati di quindici giorni. Ne consegue che, essendo l’appello stato presentato il 19/07/2023, lo stesso doveva considerarsi tempestivo in relazione alle disposizioni processuali di riferimento. 6. Per l’effetto, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio con contestuale trasmissione degli atti alla Corte di appello di Palermo, affinché proceda al giudizio. P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Palermo per l'ulteriore corso