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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 10 gennaio 2024

Cassazione n. 02902/2024

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 7831/2018 proposto da: Ministero della [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difes o per legge dall’Avvocatura generale dello Stato e domiciliatopresso di lei in Roma, via dei Portoghesi 12; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Agostini, [OSCURATO:PERSONA]Agostino, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],rappresentati e difesi dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il primo in Roma, via Crescenzio n. 25; -controricorrenti e ricorrenti incidentali- nonché [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato per legge presso la Cancelleria della Suprema Corte di cassazione; -controricorrente- nonché [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliata per legge presso la Cancelleria della Suprema Corte di cassazione; -resistente- nonché [OSCURATO:PERSONA]; -intimato- nonché Presidenza del Consiglio dei ministri , Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Ministero dell’Economia e delle Finanze e Università degli Studi di Parma; -intimati- avverso la SENTENZA della Corte d’appello di Bologna, n. 849 /2017, pubblicata il 30 agosto 2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/01/2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Agostini, [OSCURATO:PERSONA]Agostino, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], medici specializzandi che avevano frequentato i relativi corsi nel periodo 1992-2007 hanno convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Parma il Ministero della [OSCURATO:SOCIETA], la Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, del Ministero dell’Economia e delle Finanze, dell’Università degli Studi di Parma e della [OSCURATO:PERSONA].

Essi hanno chiesto il riconoscimento dell’attività da loro prestata come contratto di formazione lavoro, con declaratoria del diritto al pagamento delle differenze retributive tra quanto percepito a titolo di borsa di studio e l’ammontare della retribuzione prevista per i medici specializzandi dal d.P.C.M. del 7 marzo 2007.

In via subordinata, hanno domandato pure il pagamento della rideterminazione triennale delle borse di studio percepite, con condanna in solido delle Amministrazioni convenute a pagare le relative somme e/o il risarcimento del danno per mancata o ritardata attuazione della Direttiva 93/16/CEE. [OSCURATO:PERSONA] statali e l’Università degli Studi di Parma si sono costituite, eccependo il difetto di competenza del Tribunale di Parma, la prescrizione delle pretese e l’infondatezza delle domande. [OSCURATO:PERSONA]Romagna si è costituita, contestando la propria legittimazione passiva, la prescrizione e l’infondatezza delle richieste.

Il Tribunale di Parma, con sentenza n. 424 del 2014, ha rigettato la domanda principale e accolto quella subordinata, condannando il Ministero della [OSCURATO:SOCIETA] a pagare le somme corrispondenti, ai sensi dell’art. 6 d.lgs. n. 257 del 1991, alla rideterminazione triennale dell’importo della borsa di studio percepita. [OSCURATO:PERSONA] statali e l’Università degli Studi di Parma hanno proposto appello.

I ricorrenti in primo grado si sono costituiti e hanno chiesto, in via incidentale, il riconoscimento dell’incremento automatico annuale delle borse di studio nella misura del tasso programmato di inflazione e, in via incidentale condizionata, il risarcimento del danno mediante pagamento della differenza tra le borse di studio percepite ed il trattamento previsto dal d.lgs. n. 368 del 1999, come attuato con d.P.C.M. del 2007. [OSCURATO:PERSONA]Romagna si è costituita tardivamente.

La Corte d’appello di Bologna, con sentenza n. 849/2017, ha rigettato tutti gli appelli.

Il Ministero della [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Agostini, [OSCURATO:PERSONA]Agostino, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono difesi con controricorso e hanno proposto ricorso incidentale sulla base di tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] si è difeso con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato atto di costituzione.[OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 1) Preliminarmente si osserva che la sentenza impugnata ha espressamente affermato la legittimazione passiva del Ministero della [OSCURATO:SOCIETA] e che questa statuizione non è stata impugnata né dall’ente interessato né dai ricorrenti incidentali.

Pertanto, la legittimazione passiva del detto Ministero non è più in discussione nella presente sede. 2) Con un unico motivo parte ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 11, comma 1, delle disp. sulla legge in generale, 6 deld.lgs. n. 257 del 1991, 37, 39, 41 e 46 del d.lgs. n. 368 del 1999,1, comma 300, della legge n. 266 del 2005, 234 e 249 del Trattato CEE, 13 della Direttiva n. 82/76 CEE, 1, comma 1, della Direttiva 93/16 (nonché delle Direttive 75/363 e 75/362), 7 del d.l. n. 348 del 1992, conv. dalla legge n. 438 del 1992, 3, comma 36, della legge n. 537 del 1993, 1, comma 33,della legge n. 549 del 1995, 32, comma 12, della legge n. 449 del 1997, 22 della legge n. 488 del 1999 e 36della legge n. 289 del 2002 in quanto la corte territoriale avrebbe errato nel ritenere che, con riferimento alle borse di studio spettanti ai medici specializzandi, la c.d. legislazione di blocco non si applicasse allaloro rideterminazione triennale.

La doglianza merita accoglimento.

Preliminarmente, occorre individuare la normativa rilevante in materia.

Con riferimento alla posizione dei medici specializzandi in questione, si rileva che, in recepimento della direttiva 82/76/CEE, è stato emanato il d.lgs. n. 257 del 1991, in base al quale (art. 6, comma 1), ‹‹Agli ammessi […] in relazione all’attuazione dell’impegno a tempo pieno per la loro formazione, è corrisposta, per tutta la durata del corso […] una borsa di studio determinata per l’anno 1991 in L.

21.500.000. Tale importo viene annualmente, a partire dal 1° gennaio 1992, incrementato dal tasso programmato d’inflazione ed è rideterminato, ogni triennio, con decreto del ministro della sanità, di concerto con i ministri dell’università […] in funzione del miglioramento tabellare previsto dalla contrattazione relativa al personale medico dipendente del [OSCURATO:PERSONA] nazionale››.

Inoltre, l’art. 6, comma 2, ha previsto che ‹‹ La borsa di studio viene corrisposta, in sei rate bimestrali posticipate, dalle università presso cui operano le scuole di specializzazione […]››.

L’art. 8, comma 2, ha chiarito, poi, che ‹‹Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dall’anno accademico 1991-92››, con esclusione degli iscritti dall’a.a. 1982/83all’a.a. 1990/91.

In seguito, è stato approvato il d.lgs. n. 368 del 1999, che ha abrogato la precedente disciplina, salva la regola del tempo pieno, e ha prescritto, all’art. 37, comma 1, che‹‹All’atto dell’iscrizione alle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia, il medico stipula uno specifico contratto annuale di formazione lavoro […] finalizzato esclusivamente all’acquisizione delle capacità professionali inerenti al titolo di specialista, mediante la frequenza programmata delle attività didattiche formali e lo svolgimento di attività assistenziali funzionali alla progressiva acquisizione delle competenze […]››.

Il successivo art. 38, commi 1-3, chiarisce che con la sottoscrizione del contratto de quo (nello schema tipo di cui ai successivi dd.PP.CC.MM. 07/03- 06/07-02/11-2007), lo specializzando ‹‹si impegna a seguire, con profitto, il programma di formazione›› con la ‹‹ partecipazione guidata alla totalità delle attività mediche dell’unità operativa presso la quale è assegnato››.

Pertanto, ai sensi degli artt. 39, commi 1 e 2, e 40, comma 1, ‹‹Al medico in formazione specialistica, per tutta la durata del corso, è corrisposto un trattamento economico annuo onnicomprensivo […] determinato nei limiti dei fondi previsti dall’articolo 6, comma 2, legge 29 dicembre 1990, n. 428, e delle quote del Fondo sanitario nazionale››all’uopo destinate e ‹‹al medico è inibito l’esercizio libero-professionale all’esterno delle strutture assistenziali […] ed ogni rapporto convenzionale o precario con il [OSCURATO:PERSONA]››.L’art. 46 del d.lgs. da ultimo citato ha affermato, ad ogni modo, che, fino all’entrata in vigore della legge n. 428 del 1990, ‹‹continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257››.

In seguito, l’art. 1, comma 300, della legge n. 266 del 2005 ha modificato il citato art. 39, prevedendo che il trattamento economico di cui al d.lgs. n. 368 del 1999 era costituito da ‹‹una parte fissa, uguale per tutte le specializzazioni e per tutta la durata del corso››e da ‹‹una parte variabile››, determinata annualmente con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ‹‹ […] avuto riguardo preferibilmente al percorso formativo degli ultimi tre anni.

In fase di prima applicazione, per gli anni accademici 2006-2007 e 2007- 2008, la parte variabile non potrà eccedere il 15 per cento di quella fissa››; Inoltre, in modifica al menzionato art. 46, l’applicazione delle ‹‹disposizioni di cui agli articoli da 37 a 42››veniva differita all’a.a. 2006- 2007, pertanto, ‹‹fino all’anno accademico 2005-2006 si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257››.

Con riferimento specifico al tema del ‹‹ trattamento retributivo del pubblico impiego››(applicabile agli specializzandi ex art. 6, d.lgs. n. 257 del 1991), è stato introdotto, con l’art. 7, d.l. n. 384 del 1992, (modificato dalla legge n. 438 del 1992) il c.d. blocco dell’indicizzazione degli adeguamenti su base annuale in relazione al tasso programmato d’inflazione nei seguenti termini: comma 4: ‹‹Per l’anno 1993 le somme relative ai fondi di incentivazione ed ai fondi per il miglioramento dell’efficienza dei servizi comunque denominati, previsti dai singoli accordi di comparto, non possono essere attribuite in misura superiore ai correlativi stanziamenti di bilancio per l’anno finanziario 1991››; comma 5: ‹‹Tutte le indennità, compensi, gratifiche ed emolumenti di qualsiasi genere, comprensivi, per disposizioni di legge o atto amministrativo previsto dalla legge o per disposizione contrattuale, di una quota di indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, o […] che siano, comunque, rivalutabili in relazione alla variazione del costo della vita, sono corrisposti per l’anno 1993 nella stessa misura dell’anno 1992››, con la precisazione, fornita dall’art. 1, comma 33, della legge n. 549 del 1995, che ‹‹Le disposizioni di cui all’articolo 7, commi 5 e 6, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, […] prorogate per il triennio 1994-1996 dall’articolo 3, comma 36, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, vanno interpretate nel senso che tra che tra le indennità, compensi, gratifiche ed emolumenti di qualsiasi genere, da corrispondere nella misura prevista per il 1992, sono comprese le borse di studio di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257››.

Con l’art. 36 della legge n. 289 del 2002, titolato ‹‹Indennità e compensi rivalutabili in relazione alla variazione del costo della vita››, il legislatore ha confermato il suddetto regime ai ‹‹rimborsi spesa soggetti ad incremento in relazione alla variazione del costo della vita››maturati per il triennio 2003- 2005.

La questione oggetto del contendere attiene alla portata del c.d. blocco degli adeguamenti della borsa di studio prevista per i medici specializzandi come quelli coinvolti nel presente giudizio.

Infatti, l’art. 6, comma 1, d.lgs. n. 257 del 1991, ha previsto che fosse loro corrisposta ‹‹una borsa di studio determinata per l’anno 1991 in L.

21.500.000. Tale importo viene annualmente, a partire dal 1° gennaio 1992, incrementato dal tasso programmato d’inflazione ed è rideterminato, ogni triennio, con decreto del ministro della sanità, di concerto con i ministri dell’università […] in funzione del miglioramento tabellare previsto dalla contrattazione relativa al personale medico dipendente del [OSCURATO:PERSONA] nazionale››.

L’importo così determinato era soggetto a due ordini di miglioramenti: a-il primo, annuale, collegato al tasso programmato d’inflazione;b- il secondo, stabilito, ogni triennio ‹‹ in funzione del miglioramento tabellare previsto dalla contrattazione relativa al personale medico dipendente del [OSCURATO:PERSONA] nazionale››.

Nella presente controversia, i ricorrenti in primo grado hanno domandato entrambe le due voci di incremento, ma la corte territoriale ha loro riconosciuto solo quella sub b).

In effetti, la normativa succedutasi nel tempo ha prima disposto e, poi, di voltain volta, prorogato un blocco degli aumenti della somma oggetto delle borse di studiode quibus.

Non è qui contestato che il primo, originario, congelamento dei detti aumenti, sia stato esteso fino al momento del completamento del periodo di specializzazione dei medici in questione con riferimento al miglioramento sub a), annuale e dipendente dal tasso programmato di inflazione.

La controversia concerne, invece, la spettanza o meno dell’adeguamento sub), ossia quello dovuto ogni tre anni e che avviene ‹‹ in funzione del miglioramento tabellare previsto dalla contrattazione relativa al personale medico dipendente del [OSCURATO:PERSONA] nazionale››.

Al riguardo, rileva questo Collegio che la giurisprudenza della S.C. si è già occupata della questione.

Infatti, Cass., Sez.

L, n. 12624 del 18 giugno 2015 ha rilevato che la pretesa oggetto del contendere trae origine dalla previsione di cui al d.lgs. n. 257 del 1991, art. 6, comma 1, secondo cui l’importo della borsa corrisposta agli ammessi alle scuole di specializzazione ‹‹ viene annualmente, a partire dal 10 gennaio 1992, incrementato del tasso programmato d’inflazione ed è rideterminato, ogni triennio, con decreto del Ministro della Sanità, di concerto con i Ministri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e del tesoro, in funzione del miglioramento stipendiale tabellare minimo previsto dalla contrattazione relativa al personale medico dipendente del Servizio sanitario nazionale››.Questa sentenza, che ha regolato proprio un caso relativo alla rideterminazione -triennale - dell’importo della borsa da adottarsi ai sensi dell’art. 6, comma 1, d.lgs. n. 257 del 1991, ha richiamato giurisprudenza precedente, che ha risolto la questione enunciando il principio secondo cui, in materia di trattamento retributivo del pubblico impiego, l’art. 7, comma 1, del d.l. n. 384 del 1992, convertito con modificazioni dalla legge n. 438 del 1992, ha bloccato gli incrementi retributivi conseguenti alla contrattazione pubblica fino al 31 dicembre 1993, mentre il successivo comma 5 della norma ha stabilito il medesimo regime di blocco per tutte le indennità, compensi, gratifiche ed altri rimborsi spesa soggetti ad incrementi in relazione alla variazione del costo della vita; detto regime - mirato a contenere la spesa pubblica -è stato, limitatamente al blocco delle indicizzazioni stabilito dall’art. 7, comma 5, prorogato fino al 31 dicembre 2005 per effetto degli artt. 3, comma 36, legge n. 537 del 1993, 1, comma 33, legge n. 549 del 1995, 22 legge n. 488 del 1999 e 36 legge n. 289 del 2002.

Ne consegue, per la richiamata giurisprudenza, che, rientrando le borse di studio universitarie tra gli emolumenti ‹‹di qualsiasi genere››ricompresi nel blocco temporaneo ai sensi dell’art. 1, comma 33, legge n. 549 del 1995, alle remunerazioni per la partecipazione alle scuole di specializzazione afferenti alle facoltà di medicina non sarebbe stato riconoscibile l’aumento del tasso programmato di inflazione fino al 31 dicembre 2005.

Il blocco degli incrementi contrattuali, invece, non sarebbe stato estesosuccessivamente al 31 dicembre 1993, riguardando solamente il biennio 1992-1993 (Cass., n. 16385 del 17 giugno 2008; Cass., n. 18562 del 29 ottobre 2012).

In sostanza, secondo tali decisioni, l’aumento del tasso programmato di inflazione non sarebbe riconoscibile fino al 31 dicembre 2005, essendo state bloccate sino a tale data le indicizzazioni, ma non gli incrementi retributivi contrattuali, per i quali, in difetto di previsione di proroga esplicita, detto blocco sarebbe avvenuto sino al 31 dicembre 1993e avrebbe riguardato, quindi, solo il biennio 1992/93.Successiva giurisprudenza ha, però, rimeditato questo orientamento.

Infatti, Cass., Sez.

L, n. 4449del 23 febbraio 2018, occupandosi proprio della rideterminazione triennale in funzione del miglioramento stipendiale tabellare minimo previsto dalla contrattazione collettiva relativa al personale medico dipendente del SSN ex art. 6, comma 1, d.lgs. n. 257 del 1991, ha evidenziato che l’art. 32, comma 12, della legge n. 449 del 1997 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), ha disposto che, a partire dal 1998, resta consolidata in lire 315 miliardi la quota del Fondo sanitario nazionale destinata al finanziamento delle borse di studio per la formazione dei medici specialisti di cui al decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257; conseguentemente non si applicano per il triennio 1998-2000 gli aggiornamenti di cui all’art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 257 del 1991.

Il dato letterale dell’art. 32, quindi, evidenzia che il legislatore ha fatto riferimento all’intero corpusnormativo contenuto nell’art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 257 del 1991, e, dunque, sia all’incremento annuale del tasso programmato d'inflazione sia alla rideterminazione triennale correlata al miglioramento stipendiale tabellare minimo previsto dalla contrattazione relativa al personale medico dipendente del Servizio sanitario nazionale (comma 1).

Siffatta lettura trova conforto nella circostanza che l’intera quota del Fondo sanitario nazionale destinata al finanziamento delle borse di studio per la formazione dei medici specialistici, a far tempo dal 1998, è stata consolidata nell’importo pari a 315 miliardi di lire.

Il blocco dell’incremento annuale e della rideterminazione triennale delle borse di studio previsto dal citato art. 32, comma 12, della legge n. 449 del 1997 è stato confermato dall’art. 36, comma 1, della legge n. 289 del 2002 (legge finanziaria 2003).

Tale disposizione, dopo avere stabilito che l’art. 7, comma 5, del d.l. n. 384 del 1992, conv., con modif., dalla legge n. 438 del 1992, come confermatoe modificato dall’art. 1, commi 66 e 67, della legge n. 662 del 1996 e, da ultimo, dall’art. 22 della legge n. 488 del 1999, contenenti il divieto di procedere all’aggiornamento delle indennità, dei compensi, delle gratifiche, degli emolumenti e dei rimborsi spesa soggetti ad incremento in relazione alla variazione delcosto della vita, continua ad applicarsi anche nel triennio 2003-2005, prescrive che, fino alla stipula del contratto annuale di formazione e lavoro previsto dall’art. 37 del d.lgs. n. 368 del 1999, l’ammontare delle borse di studio corrisposte ai medici in formazione specialistica ai sensi del d.lgs. n. 237 del 1991, a carico del Fondo sanitario nazionale, rimane consolidato nell’importo previsto dall’art. 32, comma 12, della legge n. 449 del 1997, e successive modificazioni.

Cass., Sez.

L, n. 4449del 23 febbraio 2018 ha affermato, quindi, che, a partire dal 1998 e sino al 2005, le borse di studio dei medici specializzandi non erano soggette all’incremento triennale previsto dal comma 1 dell’art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991.

Si sottolinea, poi, come la S.C. abbia altresì chiarito che il d.lgs. n. 368 del 1999, dal momento della propria applicazione, avvenuta a partire dall’anno accademico 2006-2007, ha riorganizzato l’ordinamento delle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia, istituendo un contratto di formazione da stipulare e rinnovare annualmente tra le Università (e le Regioni) e i detti specializzandi, con un meccanismo articolato in una quota fissa ed in una variabile.

Ne consegue che, per gli anni accademici anteriori al 2006-2007, è rimasta operativa la disciplina del d.lgs. n. 257 del 1991, poiché la direttiva n. 93/16 non ha introdotto alcun nuovo e ulteriore obbligo con riferimento alla misura della borsa di studio di cui alla normativa del 1991 (Cass., Sez. 3, n. 8503 del 6 maggio 2020; Cass., Sez. 6-3, n. 6355del 14 marzo 2018 ).

Ritiene questo Collegio che la giurisprudenzadel 2018 vada confermata, essendo fondata su una più ampia considerazione della normativa rilevante. 3)Deve essere esaminato il ricorso incidentale.Con il primo motivo di ricorso incidentale i medici specializzandi controricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., dell’art. 39 del d.lgs. n. 368 del 1999 e dell’art. 6, commi 1, 2 e 3 del d.lgs. n. 257 del 1991.

Essi contestano la decisione di appello perché avrebbe omesso di pronunciarsi in ordine alla loro doglianza relativa alla sussistenza della legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei ministri , dei Ministeri convenuti e dell’Università di Parma.

La censura è inammissibile.

Infatti, i ricorrenti incidentali hanno proposto il loro gravame non solo contro il Ministero della [OSCURATO:SOCIETA], ricorrente principale, ma anche nei confronti della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri convenuti diversi dal Ministero della [OSCURATO:SOCIETA] e dell’Università di Parma, soggetti distinti dal Ministero della [OSCURATO:SOCIETA] che non erano stati intimati da quest’ultimo nel termine previsto per l’impugnazione della sentenza di appello.

Peraltro, siccome tutte queste Amministrazioni erano state convenute per esser condannate a pagare ai ricorrenti incidentali delle somme di denaro in via solidale o per quanto di competenza, venivano in rilievo delle posizioni processuali scindibili, non sussistendo fra le parti convenute in primo grado un litisconsorzio necessario, neppure processuale.

Ne consegue che i ricorrenti incidentali non potevano giovarsi, nei confronti delle Amministrazioni diverse dal Ministero della [OSCURATO:SOCIETA], della disciplina sul ricorso incidentale tardivo ex art. 334 c.p.c., in quanto questa consente di sollevare contestazioni solo nei confronti del ricorrente principale, delle parti intimate da quest’ultimo e dei litisconsorti necessari.

Il ricorso incidentale, per essere ammissibile, deve essere valutato, allora, ai fini della sua tempestività,come un normale ricorso per cassazione contro la sentenza di appello e, considerato che il contenzioso è stato introdotto in primo grado nel 2011, il termine d’impugnazione c.d. lungo davanti a questa Suprema Corte era di sei mesi.La decisione della Corte d’appello di Bologna è stata pubblicata il 30 agosto 2017, mentre il ricorso incidentale è stato notificato il 9 aprile 2018 e, quindi, è tardivo in parte qua. 4) Con il secondo motivo di ricorso incidentale i ricorrenti incidentali prospettano la violazione e falsa applicazione dell’art. 6, comma 1, d.lgs. n. 257 del 1991, degli artt. 37-39 e 46 del d.lgs. n. 368 del 1999, della Direttiva 93/16/CE, dell’art. 11 del d.lgs. n. 370 del 1999 e dell’art. 189, comma 3, Trattato CEEe l’omessa pronuncia.

Essi censurano la sentenza impugnata ove non distingue i due profili risarcitori inerenti alla responsabilità per mancata decretazione ministeriale ex art. 6 d.lgs. n. 257 del 1991 e la fattispecie risarcitoria per responsabilità da inesatta attuazione della normativa comunitaria nell’ordinamento nazionale.

La doglianza è, innanzitutto, inammissibile per le ragioni esposte con riferimento al primo motivo di ricorso incidentale, investendo essenzialmente la posizione della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri convenuti diversi da quello della [OSCURATO:SOCIETA] e dell’Università di Parma.

Per ciò che concerne il Ministero della [OSCURATO:SOCIETA], si rileva, oltre alla genericità della censura, che, come rilevato dalla Corte d’appello di Bologna e non contestato in questa sede, i ricorrenti incidentali avevano chiesto solo con appello incidentale condizionato il risarcimento del danno mediante pagamento della differenza tra le borse di studio percepite ed il trattamento previsto dal d.lgs. n. 368 del 1999, come attuato con d.P.C.M. del 2007.

Ne consegue che, essendo stato rigettato l’appello principale,la questione non poteva essere esaminata in secondo grado e non può essere riproposta in questa sede di legittimità. 5) Con il terzo motivo di ricorso incidentale i ricorrenti incidentali prospettano la violazione e falsa applicazione dell’art. 6, comma 1, d.lgs. n. 257 del 1991, dell’art. 7, comma 5, d.l. n. 384 del 1992, dell’art. 3, comma 36, della legge n. 537 del 1993, dell’art. 1, comma 33, legge n. 549 del 1995, dell’art. 32, comma 12, della legge n. 449 del 1997, dell’art. 22 della legge n. 488 del 1999 e dell’art. 3, comma 36, della legge n. 289 del 2002 nonché l’omessa pronuncia.

In particolare, chiedono il riadeguamento della borsa di studio per indicizzazione annuale, con condanna in solido degli enti chiamati in causa.

La doglianza è inammissibile quanto alla posizione delle Amministrazioni diverse dal Ministero della [OSCURATO:SOCIETA] per le ragioni già esposte.

Per il resto, si osserva che, per giurisprudenza ormai costante, gli iscritti a scuole di specializzazione anteriormente all’anno 2007 non vantano alcun diritto all’adeguamento della borsa di studio in base al tasso d’inflazione programmato (Cass., Sez. 1, n. 25664 del 4 settembre 2023; Cass., Sez. 3, n. 25319 del 28 agosto 2023). 6)Il ricorso principale è accolto, nei termini di cui in motivazione.

Il ricorso incidentale è rigettato.

La sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte di appello di Bologna, in diversa composizione, la quale deciderà la causa nel merito anche in ordine alle spese di lite.

Sussistono le condizioni per dare atto, ex art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1 quater all’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, dell’obbligo, per i ricorrenti incidentali, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione integralmente rigettata, trattandosi di ricorso per cassazione la cui notifica si è perfezionata dopo la data del 30 gennaio 2013 (Cass., Sez. 6-3, n. 14515 del 10 luglio 2015).

P.Q.M.

La Corte, -accoglie il ricorso principale , nei termini di cui in motivazione, e rigetta quelloincidentale;-cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, la quale de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 7831/2018 proposto da: Ministero della [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difes o per legge dall’Avvocatura generale dello Stato e domiciliatopresso di lei in Roma, via dei Portoghesi 12; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Agostini, [OSCURATO:PERSONA]Agostino, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],rappresentati e difesi dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il primo in Roma, via Crescenzio n. 25; -controricorrenti e ricorrenti incidentali- nonché [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato per legge presso la Cancelleria della Suprema Corte di cassazione; -controricorrente- nonché [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliata per legge presso la Cancelleria della Suprema Corte di cassazione; -resistente- nonché [OSCURATO:PERSONA]; -intimato- nonché Presidenza del Consiglio dei ministri , Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Ministero dell’Economia e delle Finanze e Università degli Studi di Parma; -intimati- avverso la SENTENZA della Corte d’appello di Bologna, n. 849 /2017, pubblicata il 30 agosto 2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/01/2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Agostini, [OSCURATO:PERSONA]Agostino, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], medici specializzandi che avevano frequentato i relativi corsi nel periodo 1992-2007 hanno convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Parma il Ministero della [OSCURATO:SOCIETA], la Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, del Ministero dell’Economia e delle Finanze, dell’Università degli Studi di Parma e della [OSCURATO:PERSONA]. Essi hanno chiesto il riconoscimento dell’attività da loro prestata come contratto di formazione lavoro, con declaratoria del diritto al pagamento delle differenze retributive tra quanto percepito a titolo di borsa di studio e l’ammontare della retribuzione prevista per i medici specializzandi dal d.P.C.M. del 7 marzo 2007. In via subordinata, hanno domandato pure il pagamento della rideterminazione triennale delle borse di studio percepite, con condanna in solido delle Amministrazioni convenute a pagare le relative somme e/o il risarcimento del danno per mancata o ritardata attuazione della Direttiva 93/16/CEE. [OSCURATO:PERSONA] statali e l’Università degli Studi di Parma si sono costituite, eccependo il difetto di competenza del Tribunale di Parma, la prescrizione delle pretese e l’infondatezza delle domande. [OSCURATO:PERSONA]Romagna si è costituita, contestando la propria legittimazione passiva, la prescrizione e l’infondatezza delle richieste. Il Tribunale di Parma, con sentenza n. 424 del 2014, ha rigettato la domanda principale e accolto quella subordinata, condannando il Ministero della [OSCURATO:SOCIETA] a pagare le somme corrispondenti, ai sensi dell’art. 6 d.lgs. n. 257 del 1991, alla rideterminazione triennale dell’importo della borsa di studio percepita. [OSCURATO:PERSONA] statali e l’Università degli Studi di Parma hanno proposto appello. I ricorrenti in primo grado si sono costituiti e hanno chiesto, in via incidentale, il riconoscimento dell’incremento automatico annuale delle borse di studio nella misura del tasso programmato di inflazione e, in via incidentale condizionata, il risarcimento del danno mediante pagamento della differenza tra le borse di studio percepite ed il trattamento previsto dal d.lgs. n. 368 del 1999, come attuato con d.P.C.M. del 2007. [OSCURATO:PERSONA]Romagna si è costituita tardivamente. La Corte d’appello di Bologna, con sentenza n. 849/2017, ha rigettato tutti gli appelli. Il Ministero della [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Agostini, [OSCURATO:PERSONA]Agostino, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono difesi con controricorso e hanno proposto ricorso incidentale sulla base di tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] si è difeso con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato atto di costituzione.[OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 1) Preliminarmente si osserva che la sentenza impugnata ha espressamente affermato la legittimazione passiva del Ministero della [OSCURATO:SOCIETA] e che questa statuizione non è stata impugnata né dall’ente interessato né dai ricorrenti incidentali. Pertanto, la legittimazione passiva del detto Ministero non è più in discussione nella presente sede. 2) Con un unico motivo parte ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 11, comma 1, delle disp. sulla legge in generale, 6 deld.lgs. n. 257 del 1991, 37, 39, 41 e 46 del d.lgs. n. 368 del 1999,1, comma 300, della legge n. 266 del 2005, 234 e 249 del Trattato CEE, 13 della Direttiva n. 82/76 CEE, 1, comma 1, della Direttiva 93/16 (nonché delle Direttive 75/363 e 75/362), 7 del d.l. n. 348 del 1992, conv. dalla legge n. 438 del 1992, 3, comma 36, della legge n. 537 del 1993, 1, comma 33,della legge n. 549 del 1995, 32, comma 12, della legge n. 449 del 1997, 22 della legge n. 488 del 1999 e 36della legge n. 289 del 2002 in quanto la corte territoriale avrebbe errato nel ritenere che, con riferimento alle borse di studio spettanti ai medici specializzandi, la c.d. legislazione di blocco non si applicasse allaloro rideterminazione triennale. La doglianza merita accoglimento. Preliminarmente, occorre individuare la normativa rilevante in materia. Con riferimento alla posizione dei medici specializzandi in questione, si rileva che, in recepimento della direttiva 82/76/CEE, è stato emanato il d.lgs. n. 257 del 1991, in base al quale (art. 6, comma 1), ‹‹Agli ammessi […] in relazione all’attuazione dell’impegno a tempo pieno per la loro formazione, è corrisposta, per tutta la durata del corso […] una borsa di studio determinata per l’anno 1991 in L. 21.500.000. Tale importo viene annualmente, a partire dal 1° gennaio 1992, incrementato dal tasso programmato d’inflazione ed è rideterminato, ogni triennio, con decreto del ministro della sanità, di concerto con i ministri dell’università […] in funzione del miglioramento tabellare previsto dalla contrattazione relativa al personale medico dipendente del [OSCURATO:PERSONA] nazionale››. Inoltre, l’art. 6, comma 2, ha previsto che ‹‹ La borsa di studio viene corrisposta, in sei rate bimestrali posticipate, dalle università presso cui operano le scuole di specializzazione […]››. L’art. 8, comma 2, ha chiarito, poi, che ‹‹Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dall’anno accademico 1991-92››, con esclusione degli iscritti dall’a.a. 1982/83all’a.a. 1990/91. In seguito, è stato approvato il d.lgs. n. 368 del 1999, che ha abrogato la precedente disciplina, salva la regola del tempo pieno, e ha prescritto, all’art. 37, comma 1, che‹‹All’atto dell’iscrizione alle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia, il medico stipula uno specifico contratto annuale di formazione lavoro […] finalizzato esclusivamente all’acquisizione delle capacità professionali inerenti al titolo di specialista, mediante la frequenza programmata delle attività didattiche formali e lo svolgimento di attività assistenziali funzionali alla progressiva acquisizione delle competenze […]››. Il successivo art. 38, commi 1-3, chiarisce che con la sottoscrizione del contratto de quo (nello schema tipo di cui ai successivi dd.PP.CC.MM. 07/03- 06/07-02/11-2007), lo specializzando ‹‹si impegna a seguire, con profitto, il programma di formazione›› con la ‹‹ partecipazione guidata alla totalità delle attività mediche dell’unità operativa presso la quale è assegnato››. Pertanto, ai sensi degli artt. 39, commi 1 e 2, e 40, comma 1, ‹‹Al medico in formazione specialistica, per tutta la durata del corso, è corrisposto un trattamento economico annuo onnicomprensivo […] determinato nei limiti dei fondi previsti dall’articolo 6, comma 2, legge 29 dicembre 1990, n. 428, e delle quote del Fondo sanitario nazionale››all’uopo destinate e ‹‹al medico è inibito l’esercizio libero-professionale all’esterno delle strutture assistenziali […] ed ogni rapporto convenzionale o precario con il [OSCURATO:PERSONA]››.L’art. 46 del d.lgs. da ultimo citato ha affermato, ad ogni modo, che, fino all’entrata in vigore della legge n. 428 del 1990, ‹‹continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257››. In seguito, l’art. 1, comma 300, della legge n. 266 del 2005 ha modificato il citato art. 39, prevedendo che il trattamento economico di cui al d.lgs. n. 368 del 1999 era costituito da ‹‹una parte fissa, uguale per tutte le specializzazioni e per tutta la durata del corso››e da ‹‹una parte variabile››, determinata annualmente con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ‹‹ […] avuto riguardo preferibilmente al percorso formativo degli ultimi tre anni. In fase di prima applicazione, per gli anni accademici 2006-2007 e 2007- 2008, la parte variabile non potrà eccedere il 15 per cento di quella fissa››; Inoltre, in modifica al menzionato art. 46, l’applicazione delle ‹‹disposizioni di cui agli articoli da 37 a 42››veniva differita all’a.a. 2006- 2007, pertanto, ‹‹fino all’anno accademico 2005-2006 si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257››. Con riferimento specifico al tema del ‹‹ trattamento retributivo del pubblico impiego››(applicabile agli specializzandi ex art. 6, d.lgs. n. 257 del 1991), è stato introdotto, con l’art. 7, d.l. n. 384 del 1992, (modificato dalla legge n. 438 del 1992) il c.d. blocco dell’indicizzazione degli adeguamenti su base annuale in relazione al tasso programmato d’inflazione nei seguenti termini: comma 4: ‹‹Per l’anno 1993 le somme relative ai fondi di incentivazione ed ai fondi per il miglioramento dell’efficienza dei servizi comunque denominati, previsti dai singoli accordi di comparto, non possono essere attribuite in misura superiore ai correlativi stanziamenti di bilancio per l’anno finanziario 1991››; comma 5: ‹‹Tutte le indennità, compensi, gratifiche ed emolumenti di qualsiasi genere, comprensivi, per disposizioni di legge o atto amministrativo previsto dalla legge o per disposizione contrattuale, di una quota di indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, o […] che siano, comunque, rivalutabili in relazione alla variazione del costo della vita, sono corrisposti per l’anno 1993 nella stessa misura dell’anno 1992››, con la precisazione, fornita dall’art. 1, comma 33, della legge n. 549 del 1995, che ‹‹Le disposizioni di cui all’articolo 7, commi 5 e 6, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, […] prorogate per il triennio 1994-1996 dall’articolo 3, comma 36, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, vanno interpretate nel senso che tra che tra le indennità, compensi, gratifiche ed emolumenti di qualsiasi genere, da corrispondere nella misura prevista per il 1992, sono comprese le borse di studio di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257››. Con l’art. 36 della legge n. 289 del 2002, titolato ‹‹Indennità e compensi rivalutabili in relazione alla variazione del costo della vita››, il legislatore ha confermato il suddetto regime ai ‹‹rimborsi spesa soggetti ad incremento in relazione alla variazione del costo della vita››maturati per il triennio 2003- 2005. La questione oggetto del contendere attiene alla portata del c.d. blocco degli adeguamenti della borsa di studio prevista per i medici specializzandi come quelli coinvolti nel presente giudizio. Infatti, l’art. 6, comma 1, d.lgs. n. 257 del 1991, ha previsto che fosse loro corrisposta ‹‹una borsa di studio determinata per l’anno 1991 in L. 21.500.000. Tale importo viene annualmente, a partire dal 1° gennaio 1992, incrementato dal tasso programmato d’inflazione ed è rideterminato, ogni triennio, con decreto del ministro della sanità, di concerto con i ministri dell’università […] in funzione del miglioramento tabellare previsto dalla contrattazione relativa al personale medico dipendente del [OSCURATO:PERSONA] nazionale››. L’importo così determinato era soggetto a due ordini di miglioramenti: a-il primo, annuale, collegato al tasso programmato d’inflazione;b- il secondo, stabilito, ogni triennio ‹‹ in funzione del miglioramento tabellare previsto dalla contrattazione relativa al personale medico dipendente del [OSCURATO:PERSONA] nazionale››. Nella presente controversia, i ricorrenti in primo grado hanno domandato entrambe le due voci di incremento, ma la corte territoriale ha loro riconosciuto solo quella sub b). In effetti, la normativa succedutasi nel tempo ha prima disposto e, poi, di voltain volta, prorogato un blocco degli aumenti della somma oggetto delle borse di studiode quibus. Non è qui contestato che il primo, originario, congelamento dei detti aumenti, sia stato esteso fino al momento del completamento del periodo di specializzazione dei medici in questione con riferimento al miglioramento sub a), annuale e dipendente dal tasso programmato di inflazione. La controversia concerne, invece, la spettanza o meno dell’adeguamento sub), ossia quello dovuto ogni tre anni e che avviene ‹‹ in funzione del miglioramento tabellare previsto dalla contrattazione relativa al personale medico dipendente del [OSCURATO:PERSONA] nazionale››. Al riguardo, rileva questo Collegio che la giurisprudenza della S.C. si è già occupata della questione. Infatti, Cass., Sez. L, n. 12624 del 18 giugno 2015 ha rilevato che la pretesa oggetto del contendere trae origine dalla previsione di cui al d.lgs. n. 257 del 1991, art. 6, comma 1, secondo cui l’importo della borsa corrisposta agli ammessi alle scuole di specializzazione ‹‹ viene annualmente, a partire dal 10 gennaio 1992, incrementato del tasso programmato d’inflazione ed è rideterminato, ogni triennio, con decreto del Ministro della Sanità, di concerto con i Ministri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e del tesoro, in funzione del miglioramento stipendiale tabellare minimo previsto dalla contrattazione relativa al personale medico dipendente del Servizio sanitario nazionale››.Questa sentenza, che ha regolato proprio un caso relativo alla rideterminazione -triennale - dell’importo della borsa da adottarsi ai sensi dell’art. 6, comma 1, d.lgs. n. 257 del 1991, ha richiamato giurisprudenza precedente, che ha risolto la questione enunciando il principio secondo cui, in materia di trattamento retributivo del pubblico impiego, l’art. 7, comma 1, del d.l. n. 384 del 1992, convertito con modificazioni dalla legge n. 438 del 1992, ha bloccato gli incrementi retributivi conseguenti alla contrattazione pubblica fino al 31 dicembre 1993, mentre il successivo comma 5 della norma ha stabilito il medesimo regime di blocco per tutte le indennità, compensi, gratifiche ed altri rimborsi spesa soggetti ad incrementi in relazione alla variazione del costo della vita; detto regime - mirato a contenere la spesa pubblica -è stato, limitatamente al blocco delle indicizzazioni stabilito dall’art. 7, comma 5, prorogato fino al 31 dicembre 2005 per effetto degli artt. 3, comma 36, legge n. 537 del 1993, 1, comma 33, legge n. 549 del 1995, 22 legge n. 488 del 1999 e 36 legge n. 289 del 2002. Ne consegue, per la richiamata giurisprudenza, che, rientrando le borse di studio universitarie tra gli emolumenti ‹‹di qualsiasi genere››ricompresi nel blocco temporaneo ai sensi dell’art. 1, comma 33, legge n. 549 del 1995, alle remunerazioni per la partecipazione alle scuole di specializzazione afferenti alle facoltà di medicina non sarebbe stato riconoscibile l’aumento del tasso programmato di inflazione fino al 31 dicembre 2005. Il blocco degli incrementi contrattuali, invece, non sarebbe stato estesosuccessivamente al 31 dicembre 1993, riguardando solamente il biennio 1992-1993 (Cass., n. 16385 del 17 giugno 2008; Cass., n. 18562 del 29 ottobre 2012). In sostanza, secondo tali decisioni, l’aumento del tasso programmato di inflazione non sarebbe riconoscibile fino al 31 dicembre 2005, essendo state bloccate sino a tale data le indicizzazioni, ma non gli incrementi retributivi contrattuali, per i quali, in difetto di previsione di proroga esplicita, detto blocco sarebbe avvenuto sino al 31 dicembre 1993e avrebbe riguardato, quindi, solo il biennio 1992/93.Successiva giurisprudenza ha, però, rimeditato questo orientamento. Infatti, Cass., Sez. L, n. 4449del 23 febbraio 2018, occupandosi proprio della rideterminazione triennale in funzione del miglioramento stipendiale tabellare minimo previsto dalla contrattazione collettiva relativa al personale medico dipendente del SSN ex art. 6, comma 1, d.lgs. n. 257 del 1991, ha evidenziato che l’art. 32, comma 12, della legge n. 449 del 1997 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), ha disposto che, a partire dal 1998, resta consolidata in lire 315 miliardi la quota del Fondo sanitario nazionale destinata al finanziamento delle borse di studio per la formazione dei medici specialisti di cui al decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257; conseguentemente non si applicano per il triennio 1998-2000 gli aggiornamenti di cui all’art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 257 del 1991. Il dato letterale dell’art. 32, quindi, evidenzia che il legislatore ha fatto riferimento all’intero corpusnormativo contenuto nell’art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 257 del 1991, e, dunque, sia all’incremento annuale del tasso programmato d'inflazione sia alla rideterminazione triennale correlata al miglioramento stipendiale tabellare minimo previsto dalla contrattazione relativa al personale medico dipendente del Servizio sanitario nazionale (comma 1). Siffatta lettura trova conforto nella circostanza che l’intera quota del Fondo sanitario nazionale destinata al finanziamento delle borse di studio per la formazione dei medici specialistici, a far tempo dal 1998, è stata consolidata nell’importo pari a 315 miliardi di lire. Il blocco dell’incremento annuale e della rideterminazione triennale delle borse di studio previsto dal citato art. 32, comma 12, della legge n. 449 del 1997 è stato confermato dall’art. 36, comma 1, della legge n. 289 del 2002 (legge finanziaria 2003). Tale disposizione, dopo avere stabilito che l’art. 7, comma 5, del d.l. n. 384 del 1992, conv., con modif., dalla legge n. 438 del 1992, come confermatoe modificato dall’art. 1, commi 66 e 67, della legge n. 662 del 1996 e, da ultimo, dall’art. 22 della legge n. 488 del 1999, contenenti il divieto di procedere all’aggiornamento delle indennità, dei compensi, delle gratifiche, degli emolumenti e dei rimborsi spesa soggetti ad incremento in relazione alla variazione delcosto della vita, continua ad applicarsi anche nel triennio 2003-2005, prescrive che, fino alla stipula del contratto annuale di formazione e lavoro previsto dall’art. 37 del d.lgs. n. 368 del 1999, l’ammontare delle borse di studio corrisposte ai medici in formazione specialistica ai sensi del d.lgs. n. 237 del 1991, a carico del Fondo sanitario nazionale, rimane consolidato nell’importo previsto dall’art. 32, comma 12, della legge n. 449 del 1997, e successive modificazioni. Cass., Sez. L, n. 4449del 23 febbraio 2018 ha affermato, quindi, che, a partire dal 1998 e sino al 2005, le borse di studio dei medici specializzandi non erano soggette all’incremento triennale previsto dal comma 1 dell’art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991. Si sottolinea, poi, come la S.C. abbia altresì chiarito che il d.lgs. n. 368 del 1999, dal momento della propria applicazione, avvenuta a partire dall’anno accademico 2006-2007, ha riorganizzato l’ordinamento delle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia, istituendo un contratto di formazione da stipulare e rinnovare annualmente tra le Università (e le Regioni) e i detti specializzandi, con un meccanismo articolato in una quota fissa ed in una variabile. Ne consegue che, per gli anni accademici anteriori al 2006-2007, è rimasta operativa la disciplina del d.lgs. n. 257 del 1991, poiché la direttiva n. 93/16 non ha introdotto alcun nuovo e ulteriore obbligo con riferimento alla misura della borsa di studio di cui alla normativa del 1991 (Cass., Sez. 3, n. 8503 del 6 maggio 2020; Cass., Sez. 6-3, n. 6355del 14 marzo 2018 ). Ritiene questo Collegio che la giurisprudenzadel 2018 vada confermata, essendo fondata su una più ampia considerazione della normativa rilevante. 3)Deve essere esaminato il ricorso incidentale.Con il primo motivo di ricorso incidentale i medici specializzandi controricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., dell’art. 39 del d.lgs. n. 368 del 1999 e dell’art. 6, commi 1, 2 e 3 del d.lgs. n. 257 del 1991. Essi contestano la decisione di appello perché avrebbe omesso di pronunciarsi in ordine alla loro doglianza relativa alla sussistenza della legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei ministri , dei Ministeri convenuti e dell’Università di Parma. La censura è inammissibile. Infatti, i ricorrenti incidentali hanno proposto il loro gravame non solo contro il Ministero della [OSCURATO:SOCIETA], ricorrente principale, ma anche nei confronti della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri convenuti diversi dal Ministero della [OSCURATO:SOCIETA] e dell’Università di Parma, soggetti distinti dal Ministero della [OSCURATO:SOCIETA] che non erano stati intimati da quest’ultimo nel termine previsto per l’impugnazione della sentenza di appello. Peraltro, siccome tutte queste Amministrazioni erano state convenute per esser condannate a pagare ai ricorrenti incidentali delle somme di denaro in via solidale o per quanto di competenza, venivano in rilievo delle posizioni processuali scindibili, non sussistendo fra le parti convenute in primo grado un litisconsorzio necessario, neppure processuale. Ne consegue che i ricorrenti incidentali non potevano giovarsi, nei confronti delle Amministrazioni diverse dal Ministero della [OSCURATO:SOCIETA], della disciplina sul ricorso incidentale tardivo ex art. 334 c.p.c., in quanto questa consente di sollevare contestazioni solo nei confronti del ricorrente principale, delle parti intimate da quest’ultimo e dei litisconsorti necessari. Il ricorso incidentale, per essere ammissibile, deve essere valutato, allora, ai fini della sua tempestività,come un normale ricorso per cassazione contro la sentenza di appello e, considerato che il contenzioso è stato introdotto in primo grado nel 2011, il termine d’impugnazione c.d. lungo davanti a questa Suprema Corte era di sei mesi.La decisione della Corte d’appello di Bologna è stata pubblicata il 30 agosto 2017, mentre il ricorso incidentale è stato notificato il 9 aprile 2018 e, quindi, è tardivo in parte qua. 4) Con il secondo motivo di ricorso incidentale i ricorrenti incidentali prospettano la violazione e falsa applicazione dell’art. 6, comma 1, d.lgs. n. 257 del 1991, degli artt. 37-39 e 46 del d.lgs. n. 368 del 1999, della Direttiva 93/16/CE, dell’art. 11 del d.lgs. n. 370 del 1999 e dell’art. 189, comma 3, Trattato CEEe l’omessa pronuncia. Essi censurano la sentenza impugnata ove non distingue i due profili risarcitori inerenti alla responsabilità per mancata decretazione ministeriale ex art. 6 d.lgs. n. 257 del 1991 e la fattispecie risarcitoria per responsabilità da inesatta attuazione della normativa comunitaria nell’ordinamento nazionale. La doglianza è, innanzitutto, inammissibile per le ragioni esposte con riferimento al primo motivo di ricorso incidentale, investendo essenzialmente la posizione della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri convenuti diversi da quello della [OSCURATO:SOCIETA] e dell’Università di Parma. Per ciò che concerne il Ministero della [OSCURATO:SOCIETA], si rileva, oltre alla genericità della censura, che, come rilevato dalla Corte d’appello di Bologna e non contestato in questa sede, i ricorrenti incidentali avevano chiesto solo con appello incidentale condizionato il risarcimento del danno mediante pagamento della differenza tra le borse di studio percepite ed il trattamento previsto dal d.lgs. n. 368 del 1999, come attuato con d.P.C.M. del 2007. Ne consegue che, essendo stato rigettato l’appello principale,la questione non poteva essere esaminata in secondo grado e non può essere riproposta in questa sede di legittimità. 5) Con il terzo motivo di ricorso incidentale i ricorrenti incidentali prospettano la violazione e falsa applicazione dell’art. 6, comma 1, d.lgs. n. 257 del 1991, dell’art. 7, comma 5, d.l. n. 384 del 1992, dell’art. 3, comma 36, della legge n. 537 del 1993, dell’art. 1, comma 33, legge n. 549 del 1995, dell’art. 32, comma 12, della legge n. 449 del 1997, dell’art. 22 della legge n. 488 del 1999 e dell’art. 3, comma 36, della legge n. 289 del 2002 nonché l’omessa pronuncia. In particolare, chiedono il riadeguamento della borsa di studio per indicizzazione annuale, con condanna in solido degli enti chiamati in causa. La doglianza è inammissibile quanto alla posizione delle Amministrazioni diverse dal Ministero della [OSCURATO:SOCIETA] per le ragioni già esposte. Per il resto, si osserva che, per giurisprudenza ormai costante, gli iscritti a scuole di specializzazione anteriormente all’anno 2007 non vantano alcun diritto all’adeguamento della borsa di studio in base al tasso d’inflazione programmato (Cass., Sez. 1, n. 25664 del 4 settembre 2023; Cass., Sez. 3, n. 25319 del 28 agosto 2023). 6)Il ricorso principale è accolto, nei termini di cui in motivazione. Il ricorso incidentale è rigettato. La sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte di appello di Bologna, in diversa composizione, la quale deciderà la causa nel merito anche in ordine alle spese di lite. Sussistono le condizioni per dare atto, ex art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1 quater all’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, dell’obbligo, per i ricorrenti incidentali, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione integralmente rigettata, trattandosi di ricorso per cassazione la cui notifica si è perfezionata dopo la data del 30 gennaio 2013 (Cass., Sez. 6-3, n. 14515 del 10 luglio 2015). P.Q.M. La Corte, -accoglie il ricorso principale , nei termini di cui in motivazione, e rigetta quelloincidentale;-cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, la quale de
Sentenza Cassazione n. 02902/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris