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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 22764/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/06/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Torino, con sentenza in data 30 giugno 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Biella, in data 12 giugno 2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all'art. 640 cod. pen.

Rilevato che il primo motivo di ricorso, che censura la sentenza impugnata per vizio di motivazione in ordine alla sussistenza della prova di penale responsabilità dell'imputato, contiene doglianze in fatto, non sindacabili, dunque, in sede di legittimità, e inerenti a questioni già adeguatamente vagliate e disattese dalla Corte di appello con corretti argomenti giuridici, con i quali il ricorrente non si confronta (si vedano, in particolare, le pagine 3 e 4 della sentenza impugnata, ove si è evidenziato come dall'istruttoria fosse pacificamente emersa la colpevolezza del Bove per la truffa contestata, sia sul piano oggettivo, sia su quello soggettivo, entrambi puntualmente analizzati); considerato che il secondo motivo di ricorso, che lamenta una violazione di legge nella determinazione della pena inflitta al prevenuto, ritenuta eccessiva, oltre all'evidente genericità, è manifestamente infondato, in quanto il secondo giudice (pag. 4) ha ampiamente argomentato in ordine alla sanzione inflitta, peraltro fissata in misura assai prossima al minimo, previo riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti alla recidiva, e ha escluso la possibilità di mitigare ulteriormente la pena, alla luce della gravità dell'episodio e della negativa personalità dell'imputato; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/06/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Torino, con sentenza in data 30 giugno 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Biella, in data 12 giugno 2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all'art. 640 cod. pen. Rilevato che il primo motivo di ricorso, che censura la sentenza impugnata per vizio di motivazione in ordine alla sussistenza della prova di penale responsabilità dell'imputato, contiene doglianze in fatto, non sindacabili, dunque, in sede di legittimità, e inerenti a questioni già adeguatamente vagliate e disattese dalla Corte di appello con corretti argomenti giuridici, con i quali il ricorrente non si confronta (si vedano, in particolare, le pagine 3 e 4 della sentenza impugnata, ove si è evidenziato come dall'istruttoria fosse pacificamente emersa la colpevolezza del Bove per la truffa contestata, sia sul piano oggettivo, sia su quello soggettivo, entrambi puntualmente analizzati); considerato che il secondo motivo di ricorso, che lamenta una violazione di legge nella determinazione della pena inflitta al prevenuto, ritenuta eccessiva, oltre all'evidente genericità, è manifestamente infondato, in quanto il secondo giudice (pag. 4) ha ampiamente argomentato in ordine alla sanzione inflitta, peraltro fissata in misura assai prossima al minimo, previo riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti alla recidiva, e ha escluso la possibilità di mitigare ulteriormente la pena, alla luce della gravità dell'episodio e della negativa personalità dell'imputato; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 22764/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris