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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 9 maggio 2026

Cassazione n. 13416/2026

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e, ex lege rappresentati e difesi dall’AvvocaturaGenerale dello Stato con domicilio [OSCURATO:EMAIL]; .-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] la sentenza del Giudice di Pace di Novara n. 688/2024 depositatail 30/10/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/02/2026 dallaconsigliera [OSCURATO:PERSONA].RILEVATO CHENumero registro generale 9242/2025Numero sezionale 615/2026Numero di raccolta generale 13416/2026Data pubblicazione 09/05/20261.Il Ministero dell’Interno-Prefettura di Novara impugna per cassazione lasentenza del Giudice di pace di Novara emessa e pubblicata il 30/10/2024con cui è stato accolta l’opposizione dal sig. [OSCURATO:PERSONA] (n.il[OSCURATO:DATA_NASCITA]) avverso l’espulsione disposta dal Prefetto di Novara in data15/2/2024 e, per l'effetto, annullato l'impugnato decreto di espulsioneemesso ai sensi dell’art. 13 comma 2 lett. c) TUI a seguito di revoca delpermesso di soggiorno UE di lungo periodo .2.Il giudice di pace ha considerato decisivo ai fini dell’accoglimentodell’opposizione che “la formalizzazione di un contratto di convivenza aisensi della Legge 76/2016, intervenuto tra il [OSCURATO:PERSONA] e la cittadinaitaliana [OSCURATO:PERSONA] tra i mesi di luglio e agosto 2024 rappresentava unquid novi rispetto alla posizione giuridico-amministrativa dello stranieroquale delineatasi successivamente al provvedimento questorile di revocadel permesso di soggiorno di lunga durata, e come tale è destinato adincidere sulla attuale condizione dello straniero stesso […] che la Corte dilegittimità, sia pure con riferimento all’adozione di provvedimenti espulsivia titolo di misura alternativa alla detenzione, ha ritenuto la convivenzadello straniero con una cittadina italiana, con la quale abbia stipulato uncontratto di convivenza, ostativa all’espulsione stessa, e ciò in virtùdell’art. 19, c.2 lettc) T.U.I.”3.La cassazione della sentenza sopra descritta e pubblicata il 30/10/2024è chiesta con ricorso notificato il 30/4/2025 ed affidato ad un unicomotivo.4.E’ rimasto intimato il sig. [OSCURATO:PERSONA].CONSIDERATO CHE5.Con l’unico motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, comma1, n.3 e n.5 cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione dell’art.19, comma 2, TUI, degli artt.4 e 13 comma 1 ,lettera b) del DPR223/1989 (approvazione del nuovo regolamento anagrafico dellaNumero registro generale 9242/2025Numero sezionale 615/2026Numero di raccolta generale 13416/2026Data pubblicazione 09/05/2026popolazione residente) e dall’art.15 del DPR 349/1999 (Regolamento di6.Assume l’Amministrazione ricorrente che la pronuncia impugnata èbasata su un presupposto erroneo ovvero la formalizzazione – in assenzadei presupposti di legge – di un contratto di convivenza, per di più in datasuccessiva alla revoca del permesso di soggiorno.7.Il giudice di pace si è limitato a prendere atto della convivenza e adinvocare la norma di cui all’art. 19, comma 2, TUI, ancorché nonapplicabile alla presente fattispecie; per contro, avrebbe dovutocompiutamente valutare la posizione del ricorrente e accertare, inoltre, sequesti avesse conseguentemente ottenuto, o quantomeno presentato,istanza di rilascio di un titolo di soggiorno per “convivenza di fatto”.Appare del tutto mancante, allora, quella necessaria valutazione che deveimpegnare il giudice, ove interessato della questione, in ordine allasussistenza o meno dei presupposti per l’esercizio della potestà espulsiva,valutazione che presuppone – necessariamente - un giudizio dibilanciamento delle opposte esigenze.8.Nel caso di specie, il giudice di pace avrebbe mancato del tutto divalutare le esigenze di sicurezza che avevano determinatol’Amministrazione – a seguito di una valutazione complessiva e unitariadella posizione dello straniero – ad adottare il provvedimento espulsivo aisensi dell’art. 13 comma 2 lett. c) d.lgs. 286/1998 in relazione allavalutazione di elementi fattuali quali i numerosi pregiudizi penali e dipolizia nonché le misure di prevenzione personale di cui era gravato.9.La censura è fondata.10.La Corte ha chiarito che in tema di valutazione della ricorrenza deipresupposti di cui all'art. 13, comma 2, lett. c), del d. lgs. n. 286 del1998, la valutazione della sussistenza del requisitodella pericolosità sociale dello straniero va effettuata in concreto edall'attualità, tenendo conto dell'esame complessivo della sua personalità,Numero registro generale 9242/2025Numero sezionale 615/2026Numero di raccolta generale 13416/2026Data pubblicazione 09/05/2026desunta dalla condotta di vita e dalle manifestazioni sociali nelle qualiquest'ultima si articola, senza limitarsi ad una mera valutazione deiprecedenti penali (cfr. Cass. 23423/2022).

Al tempo stesso il giudice devevalutare in termini altrettanto effettivi dei vincoli familiari, della duratadel soggiorno, nonché dell'esistenza di legami con il Paese d'origine, convalutazione caso per caso ed in coerenza con la direttiva comunitaria2008/115/CE, che si applica anche al cittadino straniero che abbia legamifamiliari nel nostro Paese, ancorché non nella posizione di richiedenteformalmente il ricongiungimento familiare, in linea con la nozione di dirittoall'unità familiare delineata dalla giurisprudenza della Corte EDU conriferimento all'art. 8 CEDU e secondo un'interpretazionecostituzionalmente orientata, fatta propria dalla sentenza n. 202 del 2013della Corte Costituzionale (cfr. Cass.33146/2025).11.Ciò posto e benchè il giudice di pace abbia fatto generico riferimentoai reati ed alle violazioni amministrative commesse dal cittadino stranierofra il mese di maggio 2014 e il mese di marzo 2020 che avevanogiustificato la revoca del permesso di soggiorno UE e l’allontanamentodello stesso dal territorio nazionale, non aveva poi approfondito ilnecessario giudizio di bilanciamento richiesto dall’esame del caso concretofra le contrapposte esigenze di tutela evidenziate dall’opposizioneall’espulsione.12.Risultano infatti evidenziati meglio dal ricorrente i precedenti penali delsig. [OSCURATO:PERSONA] come : a) in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] Corte d’Appello di Milanosentenza di conferma della condanna del Tribunale di Milano del29.09.2021, alla pena di anni 1 di reclusione e € 320 di multa, in ordine alreato ex artt.56, 624 bis cod.pen. (furto con strappo tentato) –irrevocabile il 22.04.2023; b) il 13.03.2023 condanna del Tribunale diVenezia ad anni 2 e mesi 9 di reclusione ed € 800 di multa, in ordine alreato di furto con strappo in concorso, ex artt.110, 61 co.5, 81 co.2, 624bis co.1 e 3, 625 nr.5 cod.pen.; c) il 09.02.2021 condanna del TribunaleNumero registro generale 9242/2025Numero sezionale 615/2026Numero di raccolta generale 13416/2026Data pubblicazione 09/05/2026di Novara alla pena di anni 2 di reclusione ed € 444 di multa per il reato dirapina impropria, ex art.628 co.2 cod.pen.; d) il 23.06.2014 DecretoPenale di condanna del Gip presso il Tribunale di Novara alla penadell’ammenda di € 600 per la violazione dell’art.4 L. 110/75 – porto d’armied oggetti atti ad offendere; e) presso la locale Procura della Repubblicapende il Proc.Pen.

N.3676/2017 RGNR in ordine al reato ex art.73 co.5DPR 309/90 – prossima udienza fissata al 25.02.2025; f) presso laProcura della Repubblica di Ivrea (TO) il Proc.Pen.

N.3471/2021 RGNRrelativamente al reato di furto aggravato, ex art.624 cod.pen.. (cfr.ricorso)13.Il sig. [OSCURATO:PERSONA] risulta altresì destinatario: a) in data 20.04.2022 deldecreto di ammonimento del Questore di Novara, irrogato a tutela dellasua ex fidanzata, nei cui confronti il cittadino marocchino ha perpetratoparte offesa uno stato di forte ansia e timore per la propria incolumità; b)in data 31.05.2019 della misura di prevenzione del Foglio di ViaObbligatorio con divieto di ritorno nel Comune per anni tre, emesso dalQuestore di Venezia ex art.2 d.lgs. 159/2011; c) il 23.12.2017 gli venivanotificato il divieto di avvicinamento alla parte offesa dal reato, ex art.282ter cod.proc.pen., nei confronti della sua ex fidanzata a cui aveva sottrattocon violenza il cellulare e per cui è stato successivamente condannato dalTribunale di Novara per il reato di rapina impropria il 09.02.2021.13.Ebbene a fronte di tali emergenze il giudice di pace era tenuto aprocedere al suddetto bilanciamento non senza avere preventivamenteverificato l’effettività della convivenza dello straniero, non potendo laprova della mera formalizzazione, peraltro successiva al decreto diespulsione, esaurire il presupposto per il riconoscimento della tutelaassicurata dall’art. 19, comma 2 lett. c) TUI ai vincoli familiari effettivi.14.Successivamente il giudice di pace avrebbe poi dovuto procedere albilanciamento degli stessi con l’interesse alla sicurezza dello Stato a fronteNumero registro generale 9242/2025Numero sezionale 615/2026Numero di raccolta generale 13416/2026Data pubblicazione 09/05/2026della pericolosità sociale rappresentata dai comportamenti personaliintegranti reati e violazioni amministrative.15.

Il ricorso va dunque accolto e va cassata la sentenza impugnata, conrinvio al Giudice di pace di Novara, in persona di diverso magistrato, pernuovo esame alla luce dei principi sopra enunciati e per laregolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alGiudice di pace di Novara, in persona di diverso magistrato, anche per laregolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 05/02/2026.La PresidenteMaria Acierno

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e, ex lege rappresentati e difesi dall’AvvocaturaGenerale dello Stato con domicilio [OSCURATO:EMAIL]; .-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] la sentenza del Giudice di Pace di Novara n. 688/2024 depositatail 30/10/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/02/2026 dallaconsigliera [OSCURATO:PERSONA].RILEVATO CHENumero registro generale 9242/2025Numero sezionale 615/2026Numero di raccolta generale 13416/2026Data pubblicazione 09/05/20261.Il Ministero dell’Interno-Prefettura di Novara impugna per cassazione lasentenza del Giudice di pace di Novara emessa e pubblicata il 30/10/2024con cui è stato accolta l’opposizione dal sig. [OSCURATO:PERSONA] (n.il[OSCURATO:DATA_NASCITA]) avverso l’espulsione disposta dal Prefetto di Novara in data15/2/2024 e, per l'effetto, annullato l'impugnato decreto di espulsioneemesso ai sensi dell’art. 13 comma 2 lett. c) TUI a seguito di revoca delpermesso di soggiorno UE di lungo periodo .2.Il giudice di pace ha considerato decisivo ai fini dell’accoglimentodell’opposizione che “la formalizzazione di un contratto di convivenza aisensi della Legge 76/2016, intervenuto tra il [OSCURATO:PERSONA] e la cittadinaitaliana [OSCURATO:PERSONA] tra i mesi di luglio e agosto 2024 rappresentava unquid novi rispetto alla posizione giuridico-amministrativa dello stranieroquale delineatasi successivamente al provvedimento questorile di revocadel permesso di soggiorno di lunga durata, e come tale è destinato adincidere sulla attuale condizione dello straniero stesso […] che la Corte dilegittimità, sia pure con riferimento all’adozione di provvedimenti espulsivia titolo di misura alternativa alla detenzione, ha ritenuto la convivenzadello straniero con una cittadina italiana, con la quale abbia stipulato uncontratto di convivenza, ostativa all’espulsione stessa, e ciò in virtùdell’art. 19, c.2 lettc) T.U.I.”3.La cassazione della sentenza sopra descritta e pubblicata il 30/10/2024è chiesta con ricorso notificato il 30/4/2025 ed affidato ad un unicomotivo.4.E’ rimasto intimato il sig. [OSCURATO:PERSONA].CONSIDERATO CHE5.Con l’unico motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, comma1, n.3 e n.5 cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione dell’art.19, comma 2, TUI, degli artt.4 e 13 comma 1 ,lettera b) del DPR223/1989 (approvazione del nuovo regolamento anagrafico dellaNumero registro generale 9242/2025Numero sezionale 615/2026Numero di raccolta generale 13416/2026Data pubblicazione 09/05/2026popolazione residente) e dall’art.15 del DPR 349/1999 (Regolamento di6.Assume l’Amministrazione ricorrente che la pronuncia impugnata èbasata su un presupposto erroneo ovvero la formalizzazione – in assenzadei presupposti di legge – di un contratto di convivenza, per di più in datasuccessiva alla revoca del permesso di soggiorno.7.Il giudice di pace si è limitato a prendere atto della convivenza e adinvocare la norma di cui all’art. 19, comma 2, TUI, ancorché nonapplicabile alla presente fattispecie; per contro, avrebbe dovutocompiutamente valutare la posizione del ricorrente e accertare, inoltre, sequesti avesse conseguentemente ottenuto, o quantomeno presentato,istanza di rilascio di un titolo di soggiorno per “convivenza di fatto”.Appare del tutto mancante, allora, quella necessaria valutazione che deveimpegnare il giudice, ove interessato della questione, in ordine allasussistenza o meno dei presupposti per l’esercizio della potestà espulsiva,valutazione che presuppone – necessariamente - un giudizio dibilanciamento delle opposte esigenze.8.Nel caso di specie, il giudice di pace avrebbe mancato del tutto divalutare le esigenze di sicurezza che avevano determinatol’Amministrazione – a seguito di una valutazione complessiva e unitariadella posizione dello straniero – ad adottare il provvedimento espulsivo aisensi dell’art. 13 comma 2 lett. c) d.lgs. 286/1998 in relazione allavalutazione di elementi fattuali quali i numerosi pregiudizi penali e dipolizia nonché le misure di prevenzione personale di cui era gravato.9.La censura è fondata.10.La Corte ha chiarito che in tema di valutazione della ricorrenza deipresupposti di cui all'art. 13, comma 2, lett. c), del d. lgs. n. 286 del1998, la valutazione della sussistenza del requisitodella pericolosità sociale dello straniero va effettuata in concreto edall'attualità, tenendo conto dell'esame complessivo della sua personalità,Numero registro generale 9242/2025Numero sezionale 615/2026Numero di raccolta generale 13416/2026Data pubblicazione 09/05/2026desunta dalla condotta di vita e dalle manifestazioni sociali nelle qualiquest'ultima si articola, senza limitarsi ad una mera valutazione deiprecedenti penali (cfr. Cass. 23423/2022). Al tempo stesso il giudice devevalutare in termini altrettanto effettivi dei vincoli familiari, della duratadel soggiorno, nonché dell'esistenza di legami con il Paese d'origine, convalutazione caso per caso ed in coerenza con la direttiva comunitaria2008/115/CE, che si applica anche al cittadino straniero che abbia legamifamiliari nel nostro Paese, ancorché non nella posizione di richiedenteformalmente il ricongiungimento familiare, in linea con la nozione di dirittoall'unità familiare delineata dalla giurisprudenza della Corte EDU conriferimento all'art. 8 CEDU e secondo un'interpretazionecostituzionalmente orientata, fatta propria dalla sentenza n. 202 del 2013della Corte Costituzionale (cfr. Cass.33146/2025).11.Ciò posto e benchè il giudice di pace abbia fatto generico riferimentoai reati ed alle violazioni amministrative commesse dal cittadino stranierofra il mese di maggio 2014 e il mese di marzo 2020 che avevanogiustificato la revoca del permesso di soggiorno UE e l’allontanamentodello stesso dal territorio nazionale, non aveva poi approfondito ilnecessario giudizio di bilanciamento richiesto dall’esame del caso concretofra le contrapposte esigenze di tutela evidenziate dall’opposizioneall’espulsione.12.Risultano infatti evidenziati meglio dal ricorrente i precedenti penali delsig. [OSCURATO:PERSONA] come : a) in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] Corte d’Appello di Milanosentenza di conferma della condanna del Tribunale di Milano del29.09.2021, alla pena di anni 1 di reclusione e € 320 di multa, in ordine alreato ex artt.56, 624 bis cod.pen. (furto con strappo tentato) –irrevocabile il 22.04.2023; b) il 13.03.2023 condanna del Tribunale diVenezia ad anni 2 e mesi 9 di reclusione ed € 800 di multa, in ordine alreato di furto con strappo in concorso, ex artt.110, 61 co.5, 81 co.2, 624bis co.1 e 3, 625 nr.5 cod.pen.; c) il 09.02.2021 condanna del TribunaleNumero registro generale 9242/2025Numero sezionale 615/2026Numero di raccolta generale 13416/2026Data pubblicazione 09/05/2026di Novara alla pena di anni 2 di reclusione ed € 444 di multa per il reato dirapina impropria, ex art.628 co.2 cod.pen.; d) il 23.06.2014 DecretoPenale di condanna del Gip presso il Tribunale di Novara alla penadell’ammenda di € 600 per la violazione dell’art.4 L. 110/75 – porto d’armied oggetti atti ad offendere; e) presso la locale Procura della Repubblicapende il Proc.Pen. N.3676/2017 RGNR in ordine al reato ex art.73 co.5DPR 309/90 – prossima udienza fissata al 25.02.2025; f) presso laProcura della Repubblica di Ivrea (TO) il Proc.Pen. N.3471/2021 RGNRrelativamente al reato di furto aggravato, ex art.624 cod.pen.. (cfr.ricorso)13.Il sig. [OSCURATO:PERSONA] risulta altresì destinatario: a) in data 20.04.2022 deldecreto di ammonimento del Questore di Novara, irrogato a tutela dellasua ex fidanzata, nei cui confronti il cittadino marocchino ha perpetratoparte offesa uno stato di forte ansia e timore per la propria incolumità; b)in data 31.05.2019 della misura di prevenzione del Foglio di ViaObbligatorio con divieto di ritorno nel Comune per anni tre, emesso dalQuestore di Venezia ex art.2 d.lgs. 159/2011; c) il 23.12.2017 gli venivanotificato il divieto di avvicinamento alla parte offesa dal reato, ex art.282ter cod.proc.pen., nei confronti della sua ex fidanzata a cui aveva sottrattocon violenza il cellulare e per cui è stato successivamente condannato dalTribunale di Novara per il reato di rapina impropria il 09.02.2021.13.Ebbene a fronte di tali emergenze il giudice di pace era tenuto aprocedere al suddetto bilanciamento non senza avere preventivamenteverificato l’effettività della convivenza dello straniero, non potendo laprova della mera formalizzazione, peraltro successiva al decreto diespulsione, esaurire il presupposto per il riconoscimento della tutelaassicurata dall’art. 19, comma 2 lett. c) TUI ai vincoli familiari effettivi.14.Successivamente il giudice di pace avrebbe poi dovuto procedere albilanciamento degli stessi con l’interesse alla sicurezza dello Stato a fronteNumero registro generale 9242/2025Numero sezionale 615/2026Numero di raccolta generale 13416/2026Data pubblicazione 09/05/2026della pericolosità sociale rappresentata dai comportamenti personaliintegranti reati e violazioni amministrative.15. Il ricorso va dunque accolto e va cassata la sentenza impugnata, conrinvio al Giudice di pace di Novara, in persona di diverso magistrato, pernuovo esame alla luce dei principi sopra enunciati e per laregolamentazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alGiudice di pace di Novara, in persona di diverso magistrato, anche per laregolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 05/02/2026.La PresidenteMaria Acierno
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