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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 31 maggio 2024

Cassazione n. 23498/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/04/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] con i quali si contesta la motivazione posta a fondamento dell'affermazione di responsabilità dell'imputato per il reato di evasione, l'eccessività della pena inflitta e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche sono inammissibili per assoluta genericità e manifesta infondatezza; considerato, infatti, che con il primo motivo si denuncia la mancata valutazione dei presupposti per un proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., senza indicare evidenze che lo avrebbero imposto; che anche i motivi sul trattamento sanzionatorio sono generici e manifestamente infondati a fronte della completa motivazione resa che giustifica il diniego delle attenuanti generiche per il rilievo assorbente attribuito ai precedenti penali dell'imputato e la congruità della pena, applicata nel minimo edittale; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 31 maggio 2024 Il consigliere 4ensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/04/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] con i quali si contesta la motivazione posta a fondamento dell'affermazione di responsabilità dell'imputato per il reato di evasione, l'eccessività della pena inflitta e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche sono inammissibili per assoluta genericità e manifesta infondatezza; considerato, infatti, che con il primo motivo si denuncia la mancata valutazione dei presupposti per un proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., senza indicare evidenze che lo avrebbero imposto; che anche i motivi sul trattamento sanzionatorio sono generici e manifestamente infondati a fronte della completa motivazione resa che giustifica il diniego delle attenuanti generiche per il rilievo assorbente attribuito ai precedenti penali dell'imputato e la congruità della pena, applicata nel minimo edittale; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 31 maggio 2024 Il consigliere 4ensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 23498/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris