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CassazionedecretoSezione 6

Cassazione n. 34480/2021

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[OSCURATO:PERSONA] 28607/2020 Roma, 16 NOV, 2021 sul ricorso proposto da: Ce02_, 3c",íct gp [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], come da procura in atti; RICORRENTE contro: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA], in persona del Liquidatore pro-tempore INTIMATA avverso: sentenza della Corte di Appello di Roma nr. 729/2020 pubblicata in data 30.01.2020 IL PRESIDENTE letto l'atto di rinuncia al ricorso proposto dalla ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cpc; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cpc come modificato dal d.l. 68 del 2016 convertito con modificazioni in 1. 197/16; ritenuto che nulla è dovuto per le spese, stante la mancanza di attività difensiva dell'intimata; P.Q.M. la Corte dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese.

Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza.

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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] 28607/2020 Roma, 16 NOV, 2021 sul ricorso proposto da: Ce02_, 3c",íct gp [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], come da procura in atti; RICORRENTE contro: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA], in persona del Liquidatore pro-tempore INTIMATA avverso: sentenza della Corte di Appello di Roma nr. 729/2020 pubblicata in data 30.01.2020 IL PRESIDENTE letto l'atto di rinuncia al ricorso proposto dalla ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cpc; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cpc come modificato dal d.l. 68 del 2016 convertito con modificazioni in 1. 197/16; ritenuto che nulla è dovuto per le spese, stante la mancanza di attività difensiva dell'intimata; P.Q.M. la Corte dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. DEPOSITATO !N DANCE! IFR!,-3. cggt 13 NOV 2V-( Il l'unzloazIri