CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 15282/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/05/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA][NI; Rilevato che l'imputata [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che, in parziale riforma alla sentenza di primo grado, ne ha confermato la condanna per la commissione di quattro episodi di furto in abitazione tentato e consumato (capi da 1 a 4), dichiarando, invece, improcedibile per difetto di querela il reato di furto monoaggravato contestato al capo 5 e procedendo alla conseguente rideterminazione della pena; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si lamenta omessa motivazione sulle doglianze coltivate con il gravame, si esaurisce in mere doglianze in punto di fatto e, inoltre, risulta manifestamente infondato in quanto la Corte distrettuale ha fornito adeguata risposta alle questioni sollevate con l'atto di appello; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il