Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 2015/2024
ECLI:EU:C:2024:682
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62023CJ0224
SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)
5 settembre 2024 (
*1
)
«Impugnazione – Aiuti di Stato – Denuncia relativa ad un aiuto di Stato che ha consentito ad un club di calcio di ingaggiare un calciatore fino a quel momento impiegato da un altro club – Denuncia presentata da uno dei
socios
di quest’ultimo club, costituito sotto forma di associazione senza scopo di lucro – Decisione della [OSCURATO:PERSONA] europea che dichiara l’assenza della qualità di “interessat[o]” legittimato a presentare una denuncia – Regolamento (UE) 2015/1589 – Articolo 1, lettera h) – Nozione di “interessati” e di “persona i cui interessi possono essere lesi dalla concessione di aiuti”»
Nella causa C‑224/23 P,
avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta l’11 aprile 2023,
[OSCURATO:PERSONA]: Plus que des supporters (PBL)
, con sede in Bron (Francia),
[OSCURATO:PERSONA]
, residente a Parigi (Francia),
rappresentati da J. Branco, avocat,
ricorrenti,
procedimento in cui l’altra parte è:
[OSCURATO:PERSONA] europea
, rappresentata da C.-M. Carrega e B. Stromsky, in qualità di agenti,
convenuta in primo grado
LA CORTE (Seconda Sezione),
composta da A. Prechal, presidente di sezione, F. Biltgen, N. Wahl, J. Passer (relatore) e M.L. [OSCURATO:PERSONA], giudici,
avvocato generale: T. Ćapeta
cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA]
vista la fase scritta del procedimento,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 21 marzo 2024,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
Con la loro impugnazione la [OSCURATO:PERSONA]: Plus que des supporters (PBL) e il sig. [OSCURATO:PERSONA] chiedono l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea dell’8 febbraio 2023, PBL e WA/[OSCURATO:PERSONA] (T‑538/21; in prosieguo: la «sentenza impugnata»,
EU:T:2023:53
), con la quale quest’ultimo ha respinto il loro ricorso diretto all’annullamento della decisione COMP/C.4/AH/mdr 2021(092342) della [OSCURATO:PERSONA], del 1
o
settembre 2021, relativa allo stato di una denuncia presentata in merito a un presunto aiuto di Stato concesso al club di calcio [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] (SA.64489).
Contesto normativo
2
I considerando 32 e 33 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 [TFUE] (
GU 2015, L 248, pag. 9
, e rettifica in
GU 2017, L 186, pag. 17
), enunciano quanto segue:
«(32)
Le denunce rappresentano una fondamentale fonte di informazione per rilevare le violazioni alla normativa dell’Unione sugli aiuti di Stato. Per garantire la qualità delle denunce presentate alla [OSCURATO:PERSONA] e al contempo la trasparenza e certezza del diritto, è opportuno stabilire le condizioni che una denuncia dovrebbe rispettare affinché la [OSCURATO:PERSONA] possa entrare in possesso di informazioni su presunti aiuti illegali e avviare un esame preliminare. Le comunicazioni di informazioni non rispondenti a tali condizioni dovrebbero essere trattate come informazioni generali di mercato e non dovrebbero necessariamente condurre ad indagini d’ufficio.
(33)
È opportuno che sia fatto obbligo ai denuncianti di dimostrare di essere parti interessate ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE e dell’articolo 1, lettera h), del presente regolamento. È altresì opportuno che essi siano tenuti a fornire un certo numero di informazioni in un formato che la [OSCURATO:PERSONA] dovrebbe avere facoltà di stabilire con disposizioni di attuazione. Per non scoraggiare possibili denuncianti, tali disposizioni di attuazione dovrebbero tenere conto del fatto che i requisiti imposti alle parti interessate per la presentazione di una denuncia non dovrebbero essere onerosi».
3
L’articolo 1, lettera h), del regolamento 2015/1589 prevede che per «interessati» ai fini di tale regolamento debba intendersi «qualsiasi Stato membro e qualsiasi persona, impresa o associazione d’imprese i cui interessi possono essere lesi dalla concessione di aiuti, in particolare il beneficiario, le imprese concorrenti e le organizzazioni professionali».
4
L’articolo 12 di detto regolamento, intitolato «Esame, richiesta d’informazioni e ingiunzione di fornire informazioni», al paragrafo 1 così dispone:
«Fatto salvo l’articolo 24, la [OSCURATO:PERSONA] può, di propria iniziativa, esaminare informazioni su presunti aiuti illegali provenienti da qualsiasi fonte.
[OSCURATO:PERSONA] esamina senza indebito ritardo la denuncia presentata da una parte interessata conformemente all’articolo 24, paragrafo 2, e assicura che lo Stato membro interessato sia pienamente e regolarmente informato dei progressi e del risultato dell’esame».
5
L’articolo 24 del medesimo regolamento, intitolato «Diritti degli interessati», così recita:
«1. Ogni parte interessata può presentare osservazioni (...) in seguito ad una decisione della [OSCURATO:PERSONA] di dare inizio al procedimento d’indagine formale. A ogni parte interessata che abbia presentato osservazioni e a ogni beneficiario di aiuti individuali viene trasmessa copia della decisione adottata dalla [OSCURATO:PERSONA] (...).
2. Ogni parte interessata può presentare denuncia per informare la [OSCURATO:PERSONA] di presunti aiuti illegali o della presunta attuazione abusiva di aiuti. A tal fine, la parte interessata compila un modulo, in un formato stabilito (...) e fornisce le informazioni obbligatorie ivi richieste
(...)».
Fatti
6
I fatti all’origine della controversia, come presentati dal Tribunale nella sentenza impugnata, possono essere riassunti come segue.
7
La PBL è un’associazione che mira a «riunire i tifosi» del [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: il «FCB»), che è un club di calcio professionistico con sede in Barcellona (Spagna) ed è costituito in forma di associazione senza scopo di lucro.
8
Il sig. [OSCURATO:PERSONA] è membro della PBL. Dal 3 marzo 2020 egli è altresì
socio
(membro che versa un contributo) del FCB.
9
L’8 agosto 2021 il sig. [OSCURATO:PERSONA], un calciatore del FCB, ha annunciato di abbandonare quel club e di essere stato ingaggiato dal [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] (PSG), club di calcio professionistico con sede in Parigi (Francia).
10
In pari data, il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato una denuncia presso la [OSCURATO:PERSONA], nella quale, da un lato, ha informato tale istituzione dell’esistenza di un presunto aiuto che aveva consentito al PSG di reclutare il sig. [OSCURATO:PERSONA] e, dall’altro, ha chiesto a quest’ultima di adottare misure ai sensi dell’articolo 116 TFUE.
11
Il 1
o
settembre 2021 la [OSCURATO:PERSONA] ha inviato al sig. [OSCURATO:PERSONA] una lettera in cui ha spiegato, in sostanza, che quest’ultimo non poteva essere qualificato come «interessat[o]» ai sensi dell’articolo 1, lettera h), del regolamento 2015/1589 e che, di conseguenza, le informazioni fornite in merito al presunto aiuto concesso al PSG non potevano essere considerate una denuncia ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 2, di tale regolamento.
Ricorso dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata
12
Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 24 settembre 2021, la PBL e il sig. [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto un ricorso diretto, da un lato, all’annullamento della decisione, contenuta in tale lettera, di non considerare il sig. [OSCURATO:PERSONA] come un interessato legittimato a presentare una denuncia alla [OSCURATO:PERSONA] ai sensi del regolamento 2015/1589 (in prosieguo: la «decisione controversa») e, dall’altro, all’adozione di ingiunzioni.
13
Il giorno dell’udienza di discussione, tenutasi il 18 ottobre 2022, i ricorrenti hanno peraltro depositato presso la cancelleria del Tribunale una serie di elementi di prova, ai sensi dell’articolo 85, paragrafo 3, del regolamento di procedura di tale organo giurisdizionale.
14
Ai punti da 9 a 13 della sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto il secondo capo delle conclusioni dei ricorrenti, diretto all’adozione di ingiunzioni, in quanto esso non era competente a pronunciare tali ingiunzioni.
15
Per quanto riguarda il primo capo delle conclusioni dei ricorrenti, diretto all’annullamento della decisione controversa, il Tribunale ha considerato, ai punti da 14 a 18 della sentenza impugnata, che esso doveva essere respinto in quanto parzialmente irricevibile, nella parte in cui riguardava la mancata considerazione della PBL da parte della [OSCURATO:PERSONA] nella decisione controversa. A tal riguardo, il Tribunale ha ritenuto che non fosse dimostrato che la PBL si fosse associata alla denuncia che era stata depositata dal sig. [OSCURATO:PERSONA] e che era oggetto di tale decisione, cosicché quest’ultimo doveva essere considerato come l’unico denunciante. Pertanto, tale capo delle conclusioni è stato esaminato nel merito solo nella parte in cui riguardava il trattamento della denuncia così presentata dal sig. [OSCURATO:PERSONA], che agiva in qualità di
socio
del FCB.
16
Quanto al merito, il Tribunale ha ritenuto, ai punti 19 e 20 della sentenza impugnata, che, a sostegno di detto capo delle conclusioni, i ricorrenti sollevassero un motivo unico, vertente sulla violazione dell’articolo 1, lettera h), del regolamento 2015/1589 e articolato a sua volta di due parti.
17
Per quanto riguarda la prima parte, vertente su un errore di qualificazione giuridica dei fatti, il Tribunale ha considerato, in sostanza, ai punti da 22 a 47 della sentenza impugnata, che i diversi interessi sollevati dai ricorrenti al fine di dimostrare che il sig. [OSCURATO:PERSONA] doveva essere qualificato, rivestendo la qualità di
socio
del FCB, come «interessat[o]» ai sensi dell’articolo 1, lettera h), del regolamento 2015/1589, non erano dimostrati, per quanto riguarda taluni di essi, e rivestivano un carattere «puramente generale o indiretto», per quanto riguarda gli altri. Per tali motivi, detto giudice ha concluso che il sig. [OSCURATO:PERSONA] non poteva essere considerato alla stregua di un siffatto «interessat[o]».
18
Per quanto riguarda la seconda parte, vertente su un errore di valutazione dei fatti, il Tribunale l’ha respinta ai punti da 48 a 53 della sentenza impugnata in quanto era inconferente, dopo aver rilevato, in sostanza, che essa verteva su un aspetto puramente esemplificativo e, pertanto, accessorio, della motivazione sulla quale la [OSCURATO:PERSONA] si era basata nella decisione controversa per pronunciarsi sullo status della denuncia depositata dal sig. [OSCURATO:PERSONA].
19
Peraltro il Tribunale ha ritenuto, ai punti da 54 a 57 della sentenza impugnata, che non occorresse pronunciarsi sulla ricevibilità degli elementi di prova che gli erano stati presentati dai ricorrenti il giorno dell’udienza di discussione, poiché tali elementi erano, in ogni caso, irrilevanti ai fini della valutazione, in particolare, della ricevibilità e della fondatezza del loro ricorso.
20
Tenuto conto di tutti questi motivi, il Tribunale ha respinto il ricorso.
Le conclusioni delle parti del ricorso di impugnazione
21
I ricorrenti chiedono che la Corte voglia:
–
annullare la sentenza impugnata e, in sostanza,
–
accogliere le loro domande presentate in primo grado.
22
[OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia:
–
respingere l’impugnazione, e
–
condannare i ricorrenti alle spese.
Sull’impugnazione
23
A sostegno del loro ricorso d’impugnazione i ricorrenti deducono, in sostanza, sei motivi.
Sul primo motivo
Argomenti delle parti
24
Con il loro primo motivo, che riguarda i punti da 14 a 18 della sentenza impugnata e che consta, in sostanza, di due capi, i ricorrenti lamentano il fatto che il Tribunale abbia respinto come parzialmente irricevibile il loro primo capo di conclusioni, diretto all’annullamento della decisione controversa.
25
Con il primo capo di tale motivo essi sostengono essenzialmente che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale nei punti in questione, gli elementi di prova da essi presentati a tale giudice il giorno dell’udienza di discussione dimostrano sufficientemente che la PBL si è associata alla denuncia depositata dal sig. [OSCURATO:PERSONA] e che la [OSCURATO:PERSONA] era al corrente di tale situazione al momento dell’adozione della decisione controversa.
26
Con il secondo capo di detto motivo essi fanno valere che, in ogni caso, il Tribunale ha disatteso la sua giurisprudenza secondo la quale, nel caso in cui un ricorso di annullamento sia proposto da più persone, occorre considerare che l’accertamento della legittimazione ad agire di una di tali persone è sufficiente a rendere ricevibile tale ricorso nel suo insieme e rende quindi inutile l’esame della legittimazione ad agire delle altre persone interessate. Secondo i ricorrenti, alla luce di tale giurisprudenza, detto giudice sarebbe stato tenuto a giudicare ricevibile nella sua interezza il loro primo capo di domanda.
27
[OSCURATO:PERSONA] contesta la ricevibilità del primo capo del motivo di impugnazione e la fondatezza del suo secondo capo.
Giudizio della Corte
28
Per quanto riguarda il primo capo del motivo d’impugnazione in esame, si deve ricordare che da una giurisprudenza costante risulta, da un lato, che il Tribunale è competente in via esclusiva ad accertare e valutare i fatti pertinenti, nonché gli elementi di prova allegati. La valutazione di detti fatti ed elementi di prova non costituisce, quindi, una questione di diritto, che possa essere soggetta, in quanto tale, al controllo della Corte nell’ambito dell’esame di un’impugnazione. Fatta eccezione per quello vertente su uno snaturamento, qualsiasi argomento che rimetta in discussione tale valutazione in un siffatto contesto deve, pertanto, essere respinto in quanto irricevibile (v., in tal senso, sentenza del 21 settembre 2023, [OSCURATO:PERSONA] of Commerce for Import and Export of Machinery and [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA],
C‑478/21 P
,
EU:C:2023:685
, punti
157
e
158
e giurisprudenza ivi citata).
29
D’altra parte il ricorrente che alleghi uno snaturamento di elementi di prova da parte del Tribunale deve, ai sensi dell’articolo 256 TFUE, dell’articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e dell’articolo 168, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di procedura di quest’ultima, indicare con precisione gli elementi che sarebbero stati snaturati dal Tribunale e dimostrare gli errori di valutazione che, a suo avviso, avrebbero portato il Tribunale ad incorrere in tale snaturamento. Peraltro, detto snaturamento deve emergere in modo manifesto dagli atti di causa, senza che sia necessario procedere a una nuova valutazione dei fatti e delle prove (sentenza del 21 settembre 2023, [OSCURATO:PERSONA] of Commerce for Import and Export of Machinery and [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA],
C‑478/21 P
,
EU:C:2023:685
, punto
219
nonché giurisprudenza ivi citata).
30
Nel caso di specie, ne consegue che i ricorrenti, che non allegano né dimostrano l’esistenza di uno snaturamento dei fatti al riguardo, non sono legittimati a contestare, nell’ambito della presente impugnazione, le valutazioni del Tribunale secondo le quali, in sostanza, non era dimostrato che la PBL si fosse associata alla denuncia che era stata presentata alla [OSCURATO:PERSONA] dal sig. [OSCURATO:PERSONA] e che era oggetto della decisione controversa.
31
Peraltro, gli argomenti che i ricorrenti presentano alla Corte non consentono né di individuare né, a maggior ragione, di dimostrare, in modo manifesto, alle condizioni ricordate al punto 29 della presente sentenza, l’esistenza di uno snaturamento, da parte del Tribunale, degli elementi di prova presentati a tale giudice il giorno dell’udienza di discussione, e tale snaturamento non è, del resto, formalmente dedotto in giudizio. In effetti, l’unico elemento di prova preciso al quale i ricorrenti fanno riferimento al riguardo è un messaggio di posta elettronica della [OSCURATO:PERSONA] che, contrariamente a quanto da essi sostenuto, indica non già che tale istituzione abbia ricevuto una denuncia proveniente dalla PBL, bensì, al contrario, che detta istituzione non è in possesso di una siffatta denuncia. Per il resto, i ricorrenti si limitano a dedurre in giudizio argomenti apodittici, generici o non sufficientemente suffragati.
32
Quanto al secondo capo del motivo d’impugnazione in esame, occorre constatare che i ricorrenti non possono fondatamente addebitare al Tribunale di avere disatteso la sua giurisprudenza secondo la quale, nel caso in cui un ricorso di annullamento sia proposto da più persone, occorre considerare che il riconoscimento della legittimazione ad agire di una di tali persone è sufficiente a rendere ricevibile tale ricorso nel suo insieme e rende quindi inutile l’esame della legittimazione ad agire delle altre persone interessate.
33
Infatti, ai punti da 14 a 18 della sentenza impugnata, il Tribunale si è pronunciato non già sulla legittimazione ad agire della PBL, bensì sulla ricevibilità del primo capo della domanda dei ricorrenti, diretto all’annullamento della decisione controversa. A tal riguardo, il Tribunale ha ritenuto che tale capo della domanda fosse ricevibile unicamente nella parte in cui metteva in discussione il contenuto di tale decisione, con la quale la [OSCURATO:PERSONA] si era pronunciata sulla denuncia presentata dal sig. [OSCURATO:PERSONA]. Contestualmente tale giudice ha respinto in quanto irricevibile, per i motivi ricordati ai punti 15, 30 e 31 della presente sentenza, detto capo della domanda nella parte in cui lamentava, in sostanza, che nella decisione controversa non era stata presa in considerazione l’asserita circostanza secondo cui la PBL si era associata alla denuncia depositata dal sig. [OSCURATO:PERSONA].
34
Orbene, in tale contesto la giurisprudenza alla quale fanno riferimento i ricorrenti non rivestiva alcuna rilevanza, tenuto conto del suo oggetto e della sua portata.
35
Pertanto, il primo motivo deve essere respinto in quanto in parte irricevibile e in parte infondato.
Sul secondo motivo
Argomenti delle parti
36
Con il loro secondo motivo i ricorrenti sostengono, in sostanza, che il Tribunale è venuto meno ai suoi obblighi omettendo di rispondere, nella sentenza impugnata, a uno dei due motivi contenuti nel loro ricorso, vertente sulla violazione dell’articolo 116 TFUE.
37
[OSCURATO:PERSONA] contesta la fondatezza di tale argomento.
Giudizio della Corte
38
Come risulta dai punti da 9 a 13 della sentenza impugnata, il Tribunale ha constatato di non essere competente a trattare il secondo capo della domanda dei ricorrenti, diretto a chiedere di ingiungere alla [OSCURATO:PERSONA] di esercitare i poteri che tale istituzione secondo questi ultimi detiene, in particolare, in forza dell’articolo 116 TFUE.
39
Orbene, tale constatazione d’incompetenza, che non è contestata nell’impugnazione e che, del resto, va esente da qualsiasi errore di diritto per le ragioni esposte dal Tribunale nella sentenza impugnata, ostava a qualsiasi forma di esame, da parte di tale giudice, della ricevibilità o della fondatezza di qualsiasi motivo che potesse essere stato presentato dai ricorrenti per suffragare il capo della domanda in questione. Detta constatazione giustifica quindi, implicitamente ma inevitabilmente, che tale giudice nella sentenza impugnata si sia astenuto dal rispondere agli argomenti vertenti sulla violazione dell’articolo 116 TFUE che i ricorrenti sostengono di aver dinanzi ad esso prodotto.
40
Pertanto, il secondo motivo è infondato.
Sul terzo motivo
Argomenti delle parti
41
Con il loro terzo motivo, rivolto contro i punti da 22 a 47 della sentenza impugnata, i ricorrenti censurano il rigetto da parte del Tribunale del primo capo del loro motivo di annullamento vertente sulla violazione dell’articolo 1, lettera h), del regolamento 2015/1589.
42
In primo luogo, essi fanno valere che, secondo la giurisprudenza della Corte, la nozione di «interessati» cui si riferisce tale disposizione è definita in modo ampio, poiché rinvia ad un insieme indeterminato di soggetti comprendente tutti quelli i cui interessi potrebbero essere lesi dalla concessione di un aiuto, nel senso che tale aiuto rischia di incidere concretamente sulla loro situazione.
43
In secondo luogo, nel caso di specie, i ricorrenti osservano, anzitutto, che il presunto aiuto contestato dalla denuncia oggetto della decisione controversa è, a loro avviso, un aiuto di cui ha beneficiato il PSG, club di calcio professionistico stabilito in Francia, e che ha arrecato pregiudizio al FCB, club di calcio concorrente stabilito in Spagna.
44
Inoltre, essi sostengono che tale aiuto ha già prodotto e, comunque, rischia di produrre un concreto impatto negativo sulla situazione economica, finanziaria e giuridica non solo del FCB, bensì, tenuto conto della struttura di associazione senza scopo di lucro nonché delle attività molto particolari che svolge, anche dei
socios
che ne detengono la proprietà e ne controllano democraticamente la politica, le decisioni e le attività.
45
Infine, i ricorrenti fanno valere, in sostanza, di aver esposto in modo chiaro, preciso e suffragato, sia dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] sia dinanzi al Tribunale, le diverse ragioni per le quali si doveva ritenere che, nella sua qualità di
socio
del FCB e tenuto conto dei diritti, dei poteri nonché degli obblighi specificamente connessi a tale qualità, quali stabiliti nello statuto del FCB, il sig. [OSCURATO:PERSONA] fosse una persona i cui interessi morali, patrimoniali ed economici nonché la cui situazione concreta potevano essere lesi dalla concessione dell’aiuto evocato nella sua denuncia.
46
In terzo e ultimo luogo, i ricorrenti sostengono, in sostanza, che il ragionamento che ha condotto il Tribunale a concludere che la [OSCURATO:PERSONA] aveva giustamente negato la qualità di «interessat[o]» al sig. [OSCURATO:PERSONA] è viziato da vari errori di diritto.
47
Sotto un primo profilo, il Tribunale avrebbe accolto un’accezione indebitamente restrittiva della nozione di «interessati» escludendo, sulla base della sua giurisprudenza anteriore, che interessi non solo «generali» ma altresì «indiretti» possano bastare per dimostrare la qualità di «interessat[o]» della persona che se ne avvale.
48
Sotto un secondo profilo, il Tribunale, sulla base di tale accezione indebitamente restrittiva, avrebbe commesso errori di qualificazione giuridica dei fatti nonché errori di valutazione, concludendo nel senso del carattere insufficientemente suffragato, in parte, e «puramente generale o indiretto», per il resto, dei diversi interessi che i ricorrenti avevano addotto per dimostrare la qualità di «interessat[o]» del sig. [OSCURATO:PERSONA].
49
[OSCURATO:PERSONA] replica, in primo luogo, che la giurisprudenza della Corte deve essere intesa, al pari di quella del Tribunale, nel senso che non è sufficiente far valere interessi «puramente generali o indiretti» per poter essere considerati «interessati».
50
In secondo luogo, i ricorrenti si limiterebbero, in larga misura, a reiterare gli argomenti da essi dedotti dinanzi al Tribunale e a rimettere in discussione le valutazioni effettuate da tale giudice, senza tuttavia invocare l’esistenza di un qualsivoglia snaturamento. Di riflesso, il loro motivo di impugnazione sarebbe irricevibile.
51
In terzo e ultimo luogo, nessuno degli argomenti dei ricorrenti consentirebbe di ritenere che il Tribunale abbia commesso un errore di qualificazione giuridica dei fatti. Al contrario, alla luce della giurisprudenza pertinente della Corte e del Tribunale, si dovrebbe constatare che il Tribunale ha correttamente concluso, nella sentenza impugnata, che la decisione controversa non era viziata da alcuna illegittimità nella parte in cui aveva negato la qualità di «interessat[o]» al sig. [OSCURATO:PERSONA], alla luce degli argomenti e degli elementi di prova ad esso presentati dai ricorrenti.
Giudizio della Corte
52
Con il loro terzo motivo, i ricorrenti addebitano al Tribunale di essere incorso in errori di diritto nel sindacare la legittimità della decisione controversa, laddove la [OSCURATO:PERSONA] ha negato al sig. [OSCURATO:PERSONA] la qualità di «interessat[o]» ai sensi dell’articolo 1, lettera h), del regolamento 2015/1589. In sostanza, detto giudice avrebbe, da un lato, proceduto a tale sindacato alla luce di un’interpretazione giuridicamente errata di tale nozione. Su tale base, detto giudice avrebbe, dall’altro lato, commesso errori di qualificazione giuridica e di valutazione dei fatti, dichiarando che la [OSCURATO:PERSONA] aveva correttamente tratto la conclusione che il sig. [OSCURATO:PERSONA] non aveva dimostrato le ragioni per le quali doveva essere considerato un interessato.
53
A tal riguardo, occorre sotto un primo profilo ricordare, anzitutto, che l’articolo 1, lettera h), del regolamento 2015/1589, che codifica la giurisprudenza della Corte relativa alla nozione di «interessato» di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, precisa che la nozione di «interessati» include «qualsiasi Stato membro e qualsiasi persona, impresa o associazione d’imprese i cui interessi possono essere lesi dalla concessione di aiuti, in particolare il beneficiario, le imprese concorrenti e le organizzazioni professionali» (sentenza del 31 gennaio 2023, [OSCURATO:PERSONA]/Braesch e a.,
C‑284/21 P
,
EU:C:2023:58
, punto
58
nonché giurisprudenza ivi citata).
54
Inoltre, come risulta dall’articolo 24 di detto regolamento, la qualità di «parte interessata» consente alla persona alla quale è riconosciuta di beneficiare di taluni diritti procedurali, tra cui quello di presentare denuncia per informare la [OSCURATO:PERSONA] di presunti aiuti illegali o della presunta attuazione abusiva di aiuti, di presentare osservazioni in seguito a una decisione della [OSCURATO:PERSONA] di avviare il procedimento di indagine formale e, nel caso in cui tale persona abbia presentato tali osservazioni, quello di ricevere una copia della decisione adottata dalla [OSCURATO:PERSONA] in esito al procedimento.
55
Correlativamente, l’articolo 12, paragrafo 1, secondo comma, del medesimo regolamento obbliga la [OSCURATO:PERSONA], in particolare, ad esaminare senza indebito ritardo ogni denuncia presentata da una parte interessata conformemente al suo articolo 24, paragrafo 2.
56
Infine, l’attuazione delle disposizioni che prevedono rispettivamente tali diritti e tale obbligo presuppone, come risulta dal considerando 33 del regolamento 2015/1589, alla luce del quale tali disposizioni devono essere lette, che la persona che ha presentato una denuncia alla [OSCURATO:PERSONA] abbia dimostrato, in tale denuncia, di essere un interessato ai sensi dell’articolo 1, lettera h), di tale regolamento.
57
Sotto un secondo profilo, dalla chiara formulazione dell’articolo 1, lettera h), del regolamento 2015/1589 risulta che tale nozione di «interessati» non include soltanto gli Stati membri, il beneficiario o i beneficiari del presunto aiuto contestato dalla denuncia, le imprese concorrenti di tale beneficiario o di tali beneficiari nonché le organizzazioni professionali interessate. Infatti, al di là di tali categorie determinate di persone giuridiche o fisiche, detta nozione include anche qualsiasi altra persona i cui interessi possano essere lesi dalla concessione di tale aiuto.
58
Di conseguenza, la nozione di «interessati» riguarda, come risulta dalla giurisprudenza della Corte, un insieme indeterminato di destinatari, in cui possono rientrare tutte le persone che sostengano che i loro interessi possono essere lesi dalla concessione di un presunto aiuto (sentenze del 14 novembre 1984, Intermills/[OSCURATO:PERSONA],
323/82
,
EU:C:1984:345
, punto
16
, nonché del 31 gennaio 2023, [OSCURATO:PERSONA]/Braesch e a.,
C‑284/21 P
,
EU:C:2023:58
, punti
59
e
60
) a condizione, tuttavia, che tale persona dimostri, in maniera giuridicamente adeguata, che ricorrono i requisiti necessari affinché essa vada considerata «interessata» e, segnatamente, che il presunto aiuto rischia di incidere concretamente sulla sua situazione (v., in tal senso, sentenza del 31 gennaio 2023, [OSCURATO:PERSONA]/Braesch e a.,
C‑284/21 P
,
EU:C:2023:58
, punto
60
nonché giurisprudenza ivi citata).
59
A tal fine, la persona che fa valere, in un determinato caso, la qualità di «interessata» deve dimostrare in modo giuridicamente adeguato, in primo luogo, che è proprio la concessione del presunto aiuto, in quanto tale, a poter incidere sui suoi interessi, ad esclusione di qualsiasi altro comportamento o di qualsiasi altra misura, in particolare di qualsiasi misura giuridicamente distinta che possa essere stata adottata dallo Stato membro che concede tale aiuto, quand’anche una siffatta misura sia collegata, di fatto, a detto aiuto. Solo nel caso in cui alcune delle modalità di attuazione di un siffatto aiuto sono a tal punto indissolubilmente legate all’oggetto dell’aiuto che non sarebbe possibile valutarle isolatamente, tali modalità di attuazione indissolubili possono essere invocate al fine di dimostrare la qualità di «interessata» della persona in questione (v., in tal senso, sentenza del 31 gennaio 2023, [OSCURATO:PERSONA]/Braesch e a.,
C‑284/21 P
,
EU:C:2023:58
, punti
81
, da 97 a 99, 103 e 106 nonché giurisprudenza ivi citata, e ordinanza del 14 dicembre 2023, CAPA e a./[OSCURATO:PERSONA],
C‑742/21 P
,
EU:C:2023:1000
, punti
40
,
79
,
93
e
95
).
60
In secondo luogo, tale persona deve dimostrare, in modo giuridicamente adeguato, che sono proprio «i suoi» interessi, ossia interessi suoi personali, che la concessione del presunto aiuto può ledere (v., in tal senso, sentenze del 24 maggio 2011, [OSCURATO:PERSONA]/Kronoply e Kronotex,
C‑83/09 P
,
EU:C:2011:341
, punto
64
, e del 31 gennaio 2023, [OSCURATO:PERSONA]/Braesch e a.,
EU:C:2023:58
, punto
60
).
61
Ciò premesso, tale requisito non esclude la possibilità, per taluni tipi di persone giuridiche, come quelle costituite in forma di sindacati o di associazioni, di avvalersi di interessi di categoria o anche generali, quali la promozione o la difesa degli interessi dei membri di un sindacato di lavoratori nell’ambito di trattative collettive o l’interesse generale consistente nel fatto che un’infrastruttura sportiva sia gestita a condizioni economiche che ne garantiscano l’accessibilità sia agli sportivi amatori sia agli sportivi professionisti, purché tali interessi rientrino nell’oggetto sociale di tali persone giuridiche e coincidano quindi con un interesse personale di queste ultime (v., in tal senso, sentenze del 9 luglio 2009, 3F/[OSCURATO:PERSONA],
C‑319/07 P
,
EU:C:2009:435
, punti
33
,
45
,
46
,
52
, da 57 a 59, 65 e 104, nonché del 2 settembre 2021, Ja zum Nürburgring/[OSCURATO:PERSONA],
C‑647/19 P
,
EU:C:2021:666
, punti
59
,
64
,
66
e
67
).
62
In terzo luogo, come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi 72 e 74 delle sue conclusioni, la persona in questione deve dimostrare, in modo giuridicamente adeguato, che la concessione del presunto aiuto incide effettivamente o, quanto meno, rischia potenzialmente di incidere in modo concreto sui suoi interessi (sentenze del 7 aprile 2022, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
C‑429/20 P
,
EU:C:2022:282
, punto
35
, e del 31 gennaio 2023, [OSCURATO:PERSONA]/Braesch e a.,
C‑284/21 P
,
EU:C:2023:58
, punto
60
), evidenziando tanto questa stessa effettiva o potenziale incidenza, quanto il suo nesso di causalità con la concessione dell’aiuto in questione (v., in tal senso, sentenza del 7 aprile 2022, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
C‑429/20 P
,
EU:C:2022:282
, punto
43
).
63
Sotto un terzo profilo, nel caso di specie occorre ricordare che, ai punti da 22 a 47 della sentenza impugnata, il Tribunale ha statuito, in sostanza, che nella decisione controversa la [OSCURATO:PERSONA] aveva giustamente considerato che i vari interessi opposti dai ricorrenti per dimostrare che il sig. [OSCURATO:PERSONA] doveva essere qualificato, nella sua qualità di
socio
del FCB, alla stregua di «interessat[o]» con riguardo al presunto aiuto oggetto della sua denuncia, non erano dimostrati, per quanto riguarda alcuni di essi, e rivestivano un carattere «puramente generale o indiretto», per quanto riguarda gli altri.
64
Tale conclusione del Tribunale si fonda su quattro serie di motivi. Ai punti da 29 a 31 della sentenza impugnata tale giudice ha infatti ritenuto, rispondendo ad un primo argomento dei ricorrenti, che gli elementi di prova prodotti da questi ultimi non dimostrassero che un
socio
del FCB come il sig. [OSCURATO:PERSONA] possa veder sorgere la sua responsabilità finanziaria in caso di perdite di tale club e possieda, a tale titolo, un diretto interesse patrimoniale alla preservazione della situazione finanziaria di quest’ultimo. Ai punti da 32 a 34 di tale sentenza, detto giudice ha considerato, rispondendo ad un secondo argomento dei ricorrenti, che l’interesse generale relativo alla difesa di uno sport come il calcio e dei suoi valori non poteva essere validamente opposto da una persona fisica come il sig. [OSCURATO:PERSONA] al fine di dimostrare che egli è un «interessat[o]». Ai punti da 35 a 38 di detta sentenza, il Tribunale ha respinto in quanto irricevibile, a causa del suo carattere insufficientemente chiaro e preciso, un terzo argomento dei ricorrenti, vertente, in sostanza, su un interesse del sig. [OSCURATO:PERSONA] alla difesa dei suoi diritti morali e del suo diritto alla libertà di associazione. Ai punti da 39 a 45 della medesima sentenza, esso ha respinto un quarto argomento dei ricorrenti, relativo all’interesse del sig. [OSCURATO:PERSONA] a conservare i diversi diritti detenuti da quest’ultimo nella sua qualità di
socio
del FCB.
65
Orbene, come risulta dalla loro argomentazione dinanzi alla Corte, come sintetizzata ai punti da 41 a 48 della presente sentenza, i ricorrenti non contestano la circostanza che il Tribunale abbia rigettato il loro terzo argomento come irricevibile. In effetti, essi si limitano, su tale punto, a menzionare nella loro impugnazione considerazioni di fatto e di diritto relative ai diritti e agli obblighi di cui sarebbero titolari enti quali la PBL nonché
socios
come il sig. [OSCURATO:PERSONA], dato che tali considerazioni di merito attestano, a loro avviso, che i loro interessi e la loro situazione possono essere lesi dalla concessione di un presunto aiuto come quello oggetto della denuncia su cui è incentrata la decisione controversa. Pertanto, il rigetto in quanto irricevibile di tale terzo argomento deve essere considerato definitivo.
66
Per quanto riguarda i punti della motivazione della sentenza impugnata nei quali il Tribunale si è pronunciato sulla fondatezza del loro primo, secondo e quarto argomento, occorre ricordare, da un lato, che, come risulta dal punto 28 della presente sentenza, nell’ambito di un’impugnazione un ricorrente non può, a pena di irricevibilità, chiedere alla Corte di valutare i fatti e gli elementi di prova nonché rimettere in discussione la valutazione di tali fatti e di tali elementi di prova da parte del Tribunale, a meno che non invochi l’esistenza di uno snaturamento degli stessi.
67
Nel caso di specie, per quanto riguarda il primo argomento dei ricorrenti, ne consegue che questi ultimi, che non eccepiscono l’esistenza di uno snaturamento degli elementi di prova presentati per suffragare il loro ricorso, non possono validamente contestare le valutazioni del Tribunale di cui ai punti da 29 a 31 della sentenza impugnata, secondo le quali gli elementi di prova cui si fa riferimento in tali punti non dimostrano che un
socio
del FCB, come il sig. [OSCURATO:PERSONA], possa veder sorgere la sua responsabilità finanziaria in caso di perdite di tale club e possieda, a tale titolo, un diretto interesse patrimoniale alla preservazione della situazione finanziaria di quest’ultimo. Per lo stesso motivo, i ricorrenti non possono nemmeno, a pena di irricevibilità, chiedere alla Corte di valutare altri elementi di prova, come alcune disposizioni dello statuto del FCB che, a loro avviso, rivelano l’esistenza di un insieme di altri interessi morali, pecuniari o economici che i
socios
di tale club detengono.
68
Dall’altro lato, una volta che il Tribunale ha accertato i fatti e valutato i medesimi nonché gli elementi di prova sottopostigli, un ricorrente è legittimato a contestare, nell’ambito di un’impugnazione, la qualificazione giuridica di detti fatti operata da tale giudice e le conseguenze di diritto che sono state tratte da quest’ultima (sentenze del 17 dicembre 1998, Baustahlgewebe/[OSCURATO:PERSONA],
C‑185/95 P
,
EU:C:1998:608
, punto
23
, e del 27 ottobre 2011, Austria/Scheucher-Fleisch e a.,
C‑47/10 P
,
EU:C:2011:698
, punto
57
).
69
Nel caso di specie occorre rilevare, per quanto riguarda il secondo argomento dei ricorrenti, che, contrariamente a quanto da essi fatto valere, il Tribunale non è incorso in un errore di diritto dichiarando in sostanza, ai punti da 32 a 34 della sentenza impugnata, che l’interesse generale relativo alla difesa di uno sport come il calcio e dei suoi valori non poteva essere validamente fatto valere da una persona fisica come il sig. [OSCURATO:PERSONA] al fine di dimostrare che egli è un «interessat[o]».
70
Infatti, come risulta dalla chiara formulazione dell’articolo 1, lettera h), del regolamento 2015/1589 e dalla giurisprudenza costante richiamata ai punti 58 e 60 della presente sentenza, è esclusivamente perché, e nella misura in cui, la concessione di un aiuto può incidere su una persona nei «suoi» interessi, e dunque in interessi personali, in contrapposizione agli interessi di altre persone e a maggior ragione a interessi generali, che tale persona deve essere qualificata come «interessat[o]» ai sensi di tale disposizione. Pertanto, alcune persone giuridiche sono state autorizzate a far valere determinati interessi di categoria o un interesse generale, per farsi riconoscere la qualità di «interessati», esclusivamente perché e nella misura in cui la concessione di taluni aiuti poteva incidere su detti interessi, la cui difesa costituiva l’oggetto sociale delle citate persone giuridiche, e, di conseguenza, perché e nella misura in cui tali interessi di categoria o tale interesse generale coincidevano con l’interesse personale di dette persone giuridiche, come risulta dalla giurisprudenza della Corte menzionata al punto 61 di questa sentenza.
71
Per quanto riguarda, infine, il quarto argomento dei ricorrenti, questi ultimi sostengono invece correttamente che il Tribunale ha interpretato in modo errato l’articolo 1, lettera h), del regolamento 2015/1589 e ha commesso un errore di qualificazione giuridica dei fatti ai punti 44 e 45 della sentenza impugnata, laddove ha statuito in sostanza che, per dimostrare che i suoi interessi possono essere lesi dalla concessione di un aiuto e che essa è di conseguenza un’«interessat[a]», una persona deve provare che la concessione di tale aiuto incide direttamente sui suoi interessi, e poi laddove ha considerato che i ricorrenti non avevano fornito tale prova poiché si limitavano a menzionare le conseguenze indirette che la concessione dell’aiuto oggetto della denuncia presentata dal sig. [OSCURATO:PERSONA] poteva produrre sugli interessi di quest’ultimo.
72
Infatti, come risulta dalla giurisprudenza della Corte ricordata al punto 62 della presente sentenza, è al contempo necessario e sufficiente che la persona che vuole ottenere la qualifica di «interessat[a]» dimostri, in modo giuridicamente adeguato, che la concessione dell’aiuto di cui alla sua denuncia incida effettivamente o, quanto meno, rischi potenzialmente di incidere in modo concreto sui suoi interessi, evidenziando tanto tale stessa effettiva o potenziale incidenza, quanto il nesso di causalità che la lega alla concessione dell’aiuto in questione. Orbene, tale dimostrazione può essere effettuata, in particolare, fornendo la prova dell’impatto concreto che detto aiuto ha o rischia di avere, direttamente o indirettamente, a causa di una sequenza di eventi connessi che si sono già concretizzati o che sono destinati a concretizzarsi in modo sufficientemente prevedibile e certo.
73
Tuttavia, tali errori di diritto non possono comportare l’annullamento della sentenza impugnata, dal momento che il Tribunale ha ritenuto, parallelamente, al punto 45 di tale sentenza, che gli elementi sollevati dai ricorrenti per suffragare il loro quarto argomento presentassero, inoltre, un carattere incerto e non consentissero quindi di dimostrare che la concessione del presunto aiuto oggetto della denuncia depositata dal sig. [OSCURATO:PERSONA] rischiasse di incidere concretamente sugli interessi di quest’ultimo, valutazioni che sono esenti da errori di diritto alla luce della giurisprudenza citata al punto precedente della presente sentenza e che, come risulta dai punti 28 e 66 di tale sentenza, non possono essere rimesse in discussione nell’ambito di un’impugnazione.
74
Di conseguenza, il terzo motivo dev’essere respinto.
Sul quarto motivo
Argomenti delle parti
75
Con il loro quarto motivo, rivolto contro i punti da 48 a 53 della sentenza impugnata, i ricorrenti censurano il rigetto da parte del Tribunale del secondo capo del loro motivo di annullamento vertente sulla violazione dell’articolo 1, lettera h), del regolamento 2015/1589.
76
In sostanza, essi addebitano al Tribunale di aver respinto tale capo per il motivo che era inconferente in quanto verteva su un aspetto «accessorio» della decisione controversa e, di conseguenza, di non aver esaminato nel merito la loro argomentazione dettagliata, secondo la quale le persone che, come il sig. [OSCURATO:PERSONA], hanno la qualità molto particolare di
socio
di un club di calcio professionistica che ha optato per un modello associativo senza scopo di lucro, come il FCB, non si trovano in una situazione paragonabile a quella di un azionista di società e non devono quindi essere considerate, per analogia con tale situazione, come soggetti i cui interessi non possono essere lesi dalla concessione di un aiuto come quello accordato nel caso di specie al PSG.
77
[OSCURATO:PERSONA] afferma che il Tribunale ha correttamente dichiarato il carattere inconferente del secondo capo del motivo di annullamento dei ricorrenti e che, di conseguenza, tale giudice non può essere censurato per non aver esaminato nel merito tale parte.
Giudizio della Corte
78
Occorre rilevare, anzitutto, che le valutazioni di fatto del Tribunale di cui ai punti 67, 69 e 73 della presente sentenza e le conseguenze di diritto che ne sono state tratte da tale giudice quanto all’infondatezza del primo capo del motivo di annullamento dei ricorrenti, vertente sulla violazione dell’articolo 1, lettera h), del regolamento 2015/1589, sono sufficienti per dare fondamento, già di per sé, alla sentenza impugnata nella parte in cui ha respinto come non fondato il ricorso proposto da questi ultimi.
79
Infatti, tali considerazioni di fatto e di diritto giustificano la circostanza che il sig. [OSCURATO:PERSONA] non possa essere considerato un «interessat[o]» ai sensi dell’articolo 1, lettera h), del regolamento 2015/1589, dato che i ricorrenti non hanno dimostrato, in modo sufficientemente certo, che l’aiuto oggetto della sua denuncia potesse incidere sugli interessi che egli possa detenere nella sua qualità di
socio
del FCB. Inoltre, dette considerazioni non possono essere rimesse in discussione dalle considerazioni distinte e indipendenti che il Tribunale e, prima di esso, la [OSCURATO:PERSONA] hanno dedicato ad un’eventuale analogia o assenza di analogia tra la situazione di un
socio
come il sig. [OSCURATO:PERSONA] e quella di un azionista di società.
80
Di conseguenza, il quarto motivo verte su elementi della motivazione della sentenza impugnata che, anche ammettendo che siano viziati da un errore di diritto, sono stati formulati
ad abundantiam
, come rilevato, in sostanza, dall’avvocato generale al paragrafo 96 delle sue conclusioni.
81
Pertanto, questo quarto motivo deve essere respinto in quanto inconferente.
Sul quinto motivo
Argomenti delle parti
82
Con il loro quinto motivo, che riguarda i punti da 54 a 57 della sentenza impugnata, i ricorrenti addebitano al Tribunale di aver respinto gli elementi di prova che essi gli avevano presentato il giorno dell’udienza di discussione, in forza dell’articolo 85, paragrafo 3, del regolamento di procedura di tale organo giurisdizionale, per il motivo che tali elementi di prova, anche supponendo che fossero ricevibili, erano, in ogni caso, privi di pertinenza.
83
A tal riguardo, essi osservano, da un lato, che la pertinenza di tali elementi di prova è dimostrata dal fatto che essi sono stati oggetto di scambi intrattenuti in tale udienza.
84
Dall’altro lato, anche dall’esame di detti elementi di prova emergerebbe che essi erano pertinenti per quanto riguarda, in particolare, la ricevibilità e la fondatezza del ricorso che i ricorrenti avevano proposto dinanzi al Tribunale. Infatti, essi dimostrerebbero che, quando la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato la decisione controversa, essa era al corrente del fatto che la PBL si era tempestivamente associata alla denuncia presentata dal sig. [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, essi dimostrerebbero l’impatto concreto che l’aiuto di Stato denunciato dal sig. [OSCURATO:PERSONA] rischiava di sortire sulla situazione giuridica, economica, finanziaria e concorrenziale del FCB nonché il modo in cui tale aiuto poteva incidere sugli interessi del sig. [OSCURATO:PERSONA] e su quelli della PBL.
85
[OSCURATO:PERSONA] contesta la ricevibilità e la fondatezza di tale argomento.
Giudizio della Corte
86
È giocoforza constatare che il presente motivo verte, al pari del primo capo del primo motivo, di cui riprende peraltro in parte il contenuto, sulla valutazione effettuata dal Tribunale in merito alla pertinenza di taluni elementi di prova prodotti dai ricorrenti.
87
In quanto tale, questo motivo, per motivi analoghi a quelli esposti ai punti da 28 a 31 della presente sentenza, deve essere respinto come irricevibile.
Sul sesto motivo
Argomenti delle parti
88
Nell’ambito del loro sesto motivo i ricorrenti fanno valere, in sostanza, in primo luogo, che una delle persone che hanno partecipato alla predisposizione del loro ricorso è entrata a far parte della squadra del membro del Tribunale che ha esercitato la funzione di giudice relatore della causa all’origine della sentenza impugnata, prima o immediatamente dopo la pronuncia di tale sentenza.
89
In secondo luogo, essi sostengono che tale situazione deve essere considerata costitutiva di un conflitto di interessi inconfutabile e che vizia di illegittimità il procedimento che ha preceduto detta sentenza.
90
[OSCURATO:PERSONA] contesta la ricevibilità e la fondatezza di tale argomento.
Giudizio della Corte
91
Dagli articoli 256, paragrafo 1, secondo comma, TFUE, 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e 168, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di procedura della Corte risulta che un’impugnazione deve indicare in modo preciso gli elementi censurati della sentenza di cui si chiede l’annullamento nonché gli argomenti di diritto dedotti a specifico sostegno di tale domanda, pena l’irricevibilità dell’impugnazione o del motivo in questione (sentenza del 3 ottobre 2013, [OSCURATO:PERSONA] e a./Parlamento e Consiglio,
C‑583/11 P
,
EU:C:2013:625
, punto
46
, nonché ordinanza del 20 luglio 2016, Staelen/Mediatore,
C‑338/15 P
,
EU:C:2016:599
, punto
15
).
92
Un motivo d’impugnazione non soddisfa tali requisiti e deve pertanto essere dichiarato irricevibile se il suo contenuto non è sufficientemente chiaro e preciso da consentire alla Corte di esercitare il suo sindacato, in particolare perché gli elementi essenziali su cui si basa tale motivo d’impugnazione non emergono in modo abbastanza chiaro e preciso da tale impugnazione (v., in tal senso, sentenza del 10 luglio 2014, Telefónica e Telefónica de España/[OSCURATO:PERSONA],
C‑295/12 P
,
EU:C:2014:2062
, punto
30
, nonché ordinanza del 20 luglio 2016, Staelen/Mediatore,
C‑338/15 P
,
EU:C:2016:599
, punto
16
).
93
Orbene, nel caso di specie, il motivo manifestamente non soddisfa tali requisiti.
94
Infatti, per quanto riguarda gli elementi di fatto essenziali sui quali tale motivo è fondato, l’impugnazione si limita ad affermare, in modo vago e non suffragato da alcun elemento di prova, che «[r]isulta che una delle persone che hanno partecipato alla predisposizione del ricorso è entrata a far parte della squadra [del membro del Tribunale che ha esercitato la funzione di giudice relatore nella causa], prima o immediatamente dopo» la pronuncia della sentenza impugnata.
95
Così, l’impugnazione non precisa e, a maggior ragione, non dimostra, né l’identità della persona in oggetto, né a quale titolo e in che misura quest’ultima abbia partecipato alla predisposizione del ricorso, pur trattandosi di informazioni che, ragionevolmente, sono a disposizione dell’avvocato che ha proposto, e quindi
a priori
elaborato, tale ricorso, e che rappresenta ora i ricorrenti dinanzi alla Corte. Quanto all’affermazione secondo cui tale persona sarebbe entrata a far parte «prima o immediatamente dopo» la pronuncia della sentenza impugnata, della squadra del giudice relatore, essa presenta a sua volta un carattere molto impreciso.
96
In tali circostanze, in assenza di qualsiasi informazione che consenta di comprendere, in modo chiaro e preciso, la situazione di fatto dedotta, così come di qualsiasi elemento di prova che consenta di stabilirne la veridicità, i ricorrenti non pongono la Corte in condizione di esercitare qualsivoglia controllo al riguardo e, a maggior ragione, di pronunciarsi sulle eventuali conseguenze di diritto da trarne, sebbene le loro affermazioni, qualora fossero dimostrate, attesterebbero l’esistenza di una situazione di fatto che solleva questioni giuridiche certe e gravi.
97
Pertanto il sesto motivo deve essere respinto in quanto irricevibile.
Sulle spese
98
Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, di tale regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.
99
Nel caso di specie, poiché la [OSCURATO:PERSONA] ne ha fatto domanda, i ricorrenti, rimasti soccombenti, devono essere condannati alle spese.
Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara e statuisce:
1)
L’impugnazione è respinta.
2)
[OSCURATO:PERSONA]: Plus que des supporters (PBL) e il sig. [OSCURATO:PERSONA] sono condannati alle spese.
Firme
(
*1
) Lingua processuale: il francese.