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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 18 maggio 2023

Cassazione n. 19360/2024

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17126/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] F. Pacini, 23, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] in proc. r.g. n. 14478/2014 emesso dalTribunale di Firenze udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10.7.2024dal [OSCURATO:PERSONA] Scotti. [OSCURATO:PERSONA]

1. La ricorrente ha proposto ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art.111 Cost. per ottenere l’annullamento dell’ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Giudice istruttore del Tribunale di Firenze nel procedimento r.g. 14478/2014, con cui, in un procedimento per querela di falso da essa proposto, è stata disposta la rimessione della causa al c ollegio, anche per la decisione in ordine alle richieste avanzate dalla ricorrente in data 17.5.2023, con la concessione dei termini di cui all’art.190 c.p.c.

Il Comune di Signa non si è costituito in giudizio di legittimità.

2. In data 27.10.2023 il Consigliere delegato della 1° Sezione civile – Area 4 - [OSCURATO:PERSONA] ha formulato proposta di definizione anticipata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c., comunicata il 30.10.2023, del seguente testuale tenore: «Il ricorso è palesemente inammissibile perché proposto nei confronti di un provvedimento ordinatorio endo-procedimentale sprovvisto dei caratteri tanto della decisorietà, quanto della definitività.

Come hanno recentemente ribadito le Sezioni Unite con la sentenza 22423 del 25.2.2023 “Questa Corte ha da tempo chiarito (con la nota sentenza delle Sezioni Unite n. 2953 del 1953), e poi ripetutamente ribadito, che un provvedimento, ancorché emesso in forma di ordinanza o di decreto, assume carattere decisorio quando pronuncia o, comunque, incide su diritti soggettivi con efficacia di giudicato, con la conseguenza che per essere impugnabile con ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost., il provvedimento giudiziario deve avere i caratteri della decisorietà nei termini sopra esposti nonché della definitività, in quanto non altrimenti impugnabile o comunque revocabile e modificabile (SU n.1914/2014; cfr.

Corte cost. n. 89/2021, p. 7.2).

È affermazione ancora attuale quella secondo cui “le due condizioni devono coesistere, in quanto è irrilevante la decisorietà se il provvedimento è sempre modificabile e revocabile tanto per una nuova e diversa valutazione delle circostanze precedenti, quanto per il sopravvenire di nuove circostanze nonché per motivi di legittimità” (SU n. 6220/1986 con riferimento a provvedimenti camerali emessi dal tribunale per i minorenni, ex artt. 317-bis e 330 ss. c.c.).

In altri termini, il contenuto decisorio integrativo della prima condizione deve essere espressione di un potere giurisdizionale esercitato con carattere vincolante rispetto all’oggetto della pronuncia, in modo da garantirne l’immodificabilità da parte del giudice che ha pronunciato e l’efficacia del giudicato ex art. 2909 c.c.»

3. In data 7.12.2023 la ricorrente, munitasi di nuova procura, ha chiesto la decisione con fissazione di udienza pubblica e con riserva di illustrare le ragioni in diritto dell’istanza nella memoria illustrativa exart. 378 c.p.c., successivamente non depositata. [OSCURATO:PERSONA] 4.Il ricorso straordinario proposto dalla ricorrente è palesemente inammissibile per le ragioni esposte nella proposta di definizione anticipata, condivise dal Collegio.

Il provvedimento impugnato non possiede né il requisito della decisorietà, perché con attitudine meramente ordinatoria rimette al collegio del Tribunale ogni decisione sulle richieste avanzate dalla ricorrente, senza attribuire né negare alcun diritto, né quello della definitività, trattandosi di ordinanza ex lege sempre revocabile.

Quand’anche poi sussistesse il vizio processuale denunciato (mancata comunicazione degli atti al Pubblico Ministero), questione peraltro devoluta all’esame del c ollegio del Tribunale gigliato , nondimeno il vizio si ripercuoterebbe sulla sentenza e sarebbe pianamente impugnabile secondo le regole ordinarie.

5. Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile.

Nulla per le spese in difetto di attività difensiva della parte intimata.

6. Ai sensi dell’art.380-bis, comma 3, cod.proc.civ., se la parte ha chiesto la decisione dopo la comunicazione della proposta di definizione anticipata e la Corte definisce il giudizio in conformità alla proposta, debbono trovare applicazione il terzo e il quarto comma dell'articolo 96 cod.proc.civ.

Secondo questa Corte, la novità normativa [introdotta dall'art. 3, comma 28, lett. g), d.lgs. 10.10.2022, n. 149, a decorrere dal 18.10.2022, ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 1, del medesimo d.lgs. n. 149/2022] contiene, nei casi di conformità tra proposta e decisione finale una valutazione legale tipica, ad opera del legislatore, della sussistenza dei presupposti per la condanna di una somma equitativamente determinata a favore della controparte (art. 96, terzo comma, cod.proc.civ.) e di una ulteriore somma di denaro non inferiore ad € 500,00 e non superiore ad € 5.000,00 (art. 96, quarto comma).

Risulta così «codificata una ipotesi di abuso del processo, peraltro da iscrivere nel generale istituto del divieto di lite temeraria nel sistema processuale, tant’è che la opzione interpretativa, sulla disciplina intertemporale, ne ha fatto applicazione – in deroga alla previsione generale contenuta nell’art. 35 comma 1 del d.lgs. n. 149/2022 – ai giudizi introdotti con ricorso già notificato alla data del 1°.1.2023 per i quali non era stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio; anche ai fini della reattività ordinamentale, l’istituto integra il corredo di incentivi e di fattori di dissuasione contenuto nella norma in esame (che sono finalizzati a rimarcare, come chiarito nella relazione illustrativa al D. Lgs. n. 149/2022, la limitatezza della risorsa giustizia, essendo giustificato che colui che abbia contribuito a dissiparla, nonostante una prima delibazione negativa, sostenga un costo aggiuntivo).» ( Sez.

U, n. 28540 del 13.10.2023; n.27433 del 27.9.2023; n. 27195 del 22.9.2023; n.28619 del 13.10.2023; n.37069 del 27.12.2023; n.3727 del 9.2.2024; n.3763 del 12.2.2024).

Se pur di siffatta ipotesi di abuso, già immanente nel sistema processuale, va esclusa una interpretazione che conduca ad automatismi non in linea con una lettura costituzionalmente compatibile del nuovo istituto, sicché l’applicazione in concreto delle predette sanzioni deve rimanere affidata alla valutazione delle caratteristiche del caso di specie (Sez.Un. n.36069 del 27.12.2023), nondimeno nell’ipotesi in esame non si rinviene alcuna ragione per discostarsi dalla suddetta previsione legale: è evidente la complessiva piena «tenuta» del sintetico provvedimento di proposta di definizione anticipata rispetto alla motivazione necessaria per confermare l’inammissibilità del ricorso.

La ricorrente deve quindi essere condannata ex art.96, comma 4, cod.proc.civ. al pagamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma pari ad € 4.000,00, apprezzata nel caso concreto la particolare gravità dell’abuso del processo.

Nulla va disposto quanto al pagamento, a favore di controparte, ex art.96, comma 3, cod.proc.civ. di una somma equitativamente determinata in difetto di costituzione del Comune intimato.

7. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, occorre dar atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, ove dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma pari ad €4.000,00 ex art.96, comma 4, cod.proc.civ.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17126/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] F. Pacini, 23, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] in proc. r.g. n. 14478/2014 emesso dalTribunale di Firenze udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10.7.2024dal [OSCURATO:PERSONA] Scotti. [OSCURATO:PERSONA] 1. La ricorrente ha proposto ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art.111 Cost. per ottenere l’annullamento dell’ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Giudice istruttore del Tribunale di Firenze nel procedimento r.g. 14478/2014, con cui, in un procedimento per querela di falso da essa proposto, è stata disposta la rimessione della causa al c ollegio, anche per la decisione in ordine alle richieste avanzate dalla ricorrente in data 17.5.2023, con la concessione dei termini di cui all’art.190 c.p.c. Il Comune di Signa non si è costituito in giudizio di legittimità. 2. In data 27.10.2023 il Consigliere delegato della 1° Sezione civile – Area 4 - [OSCURATO:PERSONA] ha formulato proposta di definizione anticipata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c., comunicata il 30.10.2023, del seguente testuale tenore: «Il ricorso è palesemente inammissibile perché proposto nei confronti di un provvedimento ordinatorio endo-procedimentale sprovvisto dei caratteri tanto della decisorietà, quanto della definitività. Come hanno recentemente ribadito le Sezioni Unite con la sentenza 22423 del 25.2.2023 “Questa Corte ha da tempo chiarito (con la nota sentenza delle Sezioni Unite n. 2953 del 1953), e poi ripetutamente ribadito, che un provvedimento, ancorché emesso in forma di ordinanza o di decreto, assume carattere decisorio quando pronuncia o, comunque, incide su diritti soggettivi con efficacia di giudicato, con la conseguenza che per essere impugnabile con ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost., il provvedimento giudiziario deve avere i caratteri della decisorietà nei termini sopra esposti nonché della definitività, in quanto non altrimenti impugnabile o comunque revocabile e modificabile (SU n.1914/2014; cfr. Corte cost. n. 89/2021, p. 7.2). È affermazione ancora attuale quella secondo cui “le due condizioni devono coesistere, in quanto è irrilevante la decisorietà se il provvedimento è sempre modificabile e revocabile tanto per una nuova e diversa valutazione delle circostanze precedenti, quanto per il sopravvenire di nuove circostanze nonché per motivi di legittimità” (SU n. 6220/1986 con riferimento a provvedimenti camerali emessi dal tribunale per i minorenni, ex artt. 317-bis e 330 ss. c.c.). In altri termini, il contenuto decisorio integrativo della prima condizione deve essere espressione di un potere giurisdizionale esercitato con carattere vincolante rispetto all’oggetto della pronuncia, in modo da garantirne l’immodificabilità da parte del giudice che ha pronunciato e l’efficacia del giudicato ex art. 2909 c.c.» 3. In data 7.12.2023 la ricorrente, munitasi di nuova procura, ha chiesto la decisione con fissazione di udienza pubblica e con riserva di illustrare le ragioni in diritto dell’istanza nella memoria illustrativa exart. 378 c.p.c., successivamente non depositata. [OSCURATO:PERSONA] 4.Il ricorso straordinario proposto dalla ricorrente è palesemente inammissibile per le ragioni esposte nella proposta di definizione anticipata, condivise dal Collegio. Il provvedimento impugnato non possiede né il requisito della decisorietà, perché con attitudine meramente ordinatoria rimette al collegio del Tribunale ogni decisione sulle richieste avanzate dalla ricorrente, senza attribuire né negare alcun diritto, né quello della definitività, trattandosi di ordinanza ex lege sempre revocabile. Quand’anche poi sussistesse il vizio processuale denunciato (mancata comunicazione degli atti al Pubblico Ministero), questione peraltro devoluta all’esame del c ollegio del Tribunale gigliato , nondimeno il vizio si ripercuoterebbe sulla sentenza e sarebbe pianamente impugnabile secondo le regole ordinarie. 5. Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile. Nulla per le spese in difetto di attività difensiva della parte intimata. 6. Ai sensi dell’art.380-bis, comma 3, cod.proc.civ., se la parte ha chiesto la decisione dopo la comunicazione della proposta di definizione anticipata e la Corte definisce il giudizio in conformità alla proposta, debbono trovare applicazione il terzo e il quarto comma dell'articolo 96 cod.proc.civ. Secondo questa Corte, la novità normativa [introdotta dall'art. 3, comma 28, lett. g), d.lgs. 10.10.2022, n. 149, a decorrere dal 18.10.2022, ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 1, del medesimo d.lgs. n. 149/2022] contiene, nei casi di conformità tra proposta e decisione finale una valutazione legale tipica, ad opera del legislatore, della sussistenza dei presupposti per la condanna di una somma equitativamente determinata a favore della controparte (art. 96, terzo comma, cod.proc.civ.) e di una ulteriore somma di denaro non inferiore ad € 500,00 e non superiore ad € 5.000,00 (art. 96, quarto comma). Risulta così «codificata una ipotesi di abuso del processo, peraltro da iscrivere nel generale istituto del divieto di lite temeraria nel sistema processuale, tant’è che la opzione interpretativa, sulla disciplina intertemporale, ne ha fatto applicazione – in deroga alla previsione generale contenuta nell’art. 35 comma 1 del d.lgs. n. 149/2022 – ai giudizi introdotti con ricorso già notificato alla data del 1°.1.2023 per i quali non era stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio; anche ai fini della reattività ordinamentale, l’istituto integra il corredo di incentivi e di fattori di dissuasione contenuto nella norma in esame (che sono finalizzati a rimarcare, come chiarito nella relazione illustrativa al D. Lgs. n. 149/2022, la limitatezza della risorsa giustizia, essendo giustificato che colui che abbia contribuito a dissiparla, nonostante una prima delibazione negativa, sostenga un costo aggiuntivo).» ( Sez. U, n. 28540 del 13.10.2023; n.27433 del 27.9.2023; n. 27195 del 22.9.2023; n.28619 del 13.10.2023; n.37069 del 27.12.2023; n.3727 del 9.2.2024; n.3763 del 12.2.2024). Se pur di siffatta ipotesi di abuso, già immanente nel sistema processuale, va esclusa una interpretazione che conduca ad automatismi non in linea con una lettura costituzionalmente compatibile del nuovo istituto, sicché l’applicazione in concreto delle predette sanzioni deve rimanere affidata alla valutazione delle caratteristiche del caso di specie (Sez.Un. n.36069 del 27.12.2023), nondimeno nell’ipotesi in esame non si rinviene alcuna ragione per discostarsi dalla suddetta previsione legale: è evidente la complessiva piena «tenuta» del sintetico provvedimento di proposta di definizione anticipata rispetto alla motivazione necessaria per confermare l’inammissibilità del ricorso. La ricorrente deve quindi essere condannata ex art.96, comma 4, cod.proc.civ. al pagamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma pari ad € 4.000,00, apprezzata nel caso concreto la particolare gravità dell’abuso del processo. Nulla va disposto quanto al pagamento, a favore di controparte, ex art.96, comma 3, cod.proc.civ. di una somma equitativamente determinata in difetto di costituzione del Comune intimato. 7. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, occorre dar atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, ove dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma pari ad €4.000,00 ex art.96, comma 4, cod.proc.civ. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del co