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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 giugno 2024

Cassazione n. 35932/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/05/2023 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t OSSERVA ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen., emessa nei confronti di OuaSiai Atef, sono inammissibili perché aventi ad oggetto censure manifestamente infondate; considerato, invero, che la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale tanto in ordine alla realizzazione del reato contestato e, in particolare, alla inconfigurabilità di una ipotesi di resistenza passiva; quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (cfr. per entrambi i motivi di ricorso, pag. 2 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 14 giugno 2024 Il Consigliere ensore [OSCURATO:PERSONA] iden

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/05/2023 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t OSSERVA ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen., emessa nei confronti di OuaSiai Atef, sono inammissibili perché aventi ad oggetto censure manifestamente infondate; considerato, invero, che la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale tanto in ordine alla realizzazione del reato contestato e, in particolare, alla inconfigurabilità di una ipotesi di resistenza passiva; quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (cfr. per entrambi i motivi di ricorso, pag. 2 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 giugno 2024 Il Consigliere ensore [OSCURATO:PERSONA] iden
Sentenza Cassazione n. 35932/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris