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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 29 maggio 2024

Cassazione n. 15028/2024

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![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* disposto d ufficio Numero registro generale 23835/2022Numero sezionale 816/2024Numero di raccolta generale 15028/2024Data pubblicazione 29/05/2024REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli Ill mi * ri [OSCURATO:PERSONA]*** * traaffini in linea retta* * ConsigliereUd 15/02/2024 CC* * Consigliere* * Consigliere [OSCURATO:PERSONA]* * Consigliereha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n 23835/2022 R G proposto da* * elettivamente domiciliata in * ** * * delle * presso lo studiodell avvocato * * * chela rappresenta e difende come da procura speciale in atti ricorrentecontro* presso lo studio dell avvocato * * * che lo rappresenta e difende unitamenteall avvocato * * * come daprocura speciale in atti controricorrente* disposto d ufficio Numero registro generale 23835/2022Numero sezionale 816/2024Numero di raccolta generale 15028/2024avverso la SENTENZA della CORTE D APPELLO di MILANO nData pubblicazione 29/05/20242395/2022 depositata il 07/07/2022Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/02/2024dal Consigliere * *RILEVATO CHE1 Con atto di citazione del 31 ottobre 2018 * *citò in giudizio * * per sentir dichiarare la nullità conefficacia ex tunc del matrimonio civile contratto in data 10 giugno2017 tra * * * e la stessa * perché contratto inviolazione dell art 87 c c da persone legate da vincolo di affinità inlinea retta * * sostenne di vantare un interessefamiliare morale ed economico alla dichiarazione di nullità delvincolo matrimoniale in questione in quanto col matrimonioinvalido egli sarebbe stato privato dei diritti vantati sull eredità deldefunto * * * del quale era unico erede legittimoL attore del primo grado documentò che lo stesso * * *si era sposato il 23 09 1990 con * * morta in * ** il 23 03 1997 madre di * * e ne dedusse lanullità assoluta e insanabile del vincolo matrimoniale inconseguenza del vicolo di affinità che avrebbe legato gli sposi* * si oppose e contestò l avverso dedottoCon la sentenza n 609/2020 pubblicata il 24 12 2020 ilTribunale civile di Lodi accolse la domanda e dichiarò la nullità delmatrimonio contratto in data 10 06 2017 da * * e* * trascritto nei registri del Comune di * ** al n 3 parte I anno 2017 ed ordinò all * dellostato civile del Comune di * * * di provvedereall annotazioneIl gravame proposto da * è stato respinto dalla Corte diappello di Milano con la sentenza n 2395/2022 pubblicata il7 07 20222 di 8* disposto d ufficio Numero registro generale 23835/2022Numero sezionale 816/2024Numero di raccolta generale 15028/2024* ha proposto ricorso chiedendo la cassazione della sentenzaData pubblicazione 29/05/2024della Corte di merito con due mezzi corredato da memoriaÈ stata disposta la trattazione cameraleCONSIDERATO CHE2 1 Con il primo motivo si deduce la violazione e falsaapplicazione degli articoli 87 e 117 c c e si chiede la cassazionedella sentenza impugnata e la rimessione al Giudice del secondogrado ai fini della decisione si denuncia anche il difetto assoluto dimotivazione della sentenza di appelloLa ricorrente che non contesta la riconducibilità del matrimonioin questione alla fattispecie prevista dall art 87 primo comma n 4c c deduce tuttavia che l impugnazione prevista dall art 117 c cnon integra una azione generale perché è facoltativa ed èconsentita a categorie specifiche di soggetti e rileva che l originarioabbiano per impugnarlo un interesse legittimo ed attuale”Su questa premessa osserva che questa residuale categoria disoggetti legittimati all opposizione è gravata dall obbligo di fornireprova rigorosa e certa di possedere un interesse personale oltreche legittimo ed attuale anche e soprattutto diretto all eserciziovittorioso dell azione de qua e deduce che l originario attoreneppure si era offerto di fornire la prova dell interesse connotatodai requisiti sopra esposti in quanto si sarebbe richiamatogenericamente ad un suo interesse di natura economica peraltromediato e derivato perché a seguito della dichiarazione di nullitàdel matrimonio fra * * e * * * egli qualeunico erede legittimo di quest ultimo ne erediterebbe l interopatrimonio oltre che ad un suo generico interesse morale per loscandalo che avrebbe suscitato un matrimonio contratto fra affini* che trattandosi di mera facoltà all impugnazione di unmatrimonio che si assume viziato il cui esercizio va ad incidere in3 di 8* disposto d ufficio Numero registro generale 23835/2022Numero sezionale 816/2024Numero di raccolta generale 15028/2024una sfera prettamente intima e personale l originario attore eraData pubblicazione 29/05/2024gravato dall obbligo di fornire prova rigorosa e certa del fatto chequel matrimonio andasse ad incidere in maniera sensibiledeterminante e dirompente nell assetto degli interessiendofamiliari dei soggetti coinvolti dal matrimonio stessoalterandoli profondamente ed irreversibilmenteDeduce quindi quanto all interesse economico che l originariol attribuzione di parte dei beni immobiliari di famiglia e quanto alpubblico scandalo che questo non si era verificato postoLa ricorrente lamenta anche la mancanza totale dellamotivazione2 2 Con un secondo motivo e con la memoria si sollecita unalettura costituzionalmente orientata delle norme di cui agli articoli87 e 117 c c anche alla luce del dettato delle norme di cui agliarticoli 8 e 12 della CEDU e si sostiene che sarebbecostituzionalmente illegittimo interpretare le norme di cui agli artt117 e 87 c c nel senso di ritenere l interesse legittimante i terzialla proposizione dell impugnazione del matrimonio contratto inviolazione dell art 87 c c possa avere natura prettamente edesclusivamente economica * interpretazione risulterebbelesiva dei principi di cui agli artt 2 3 13 e 29 della nostraCostituzione poiché limita appunto per uno svilente interesse dinatura esclusivamente economica la libertà dei coniugi di formareuna famiglia3 1 I motivi da trattare congiuntamente per connessionesono infondati e vanno respinti3 2 Preliminarmente va rammentato che la sentenzapronunziata in sede di gravame è legittimamente motivata perrelationem ove il giudice d appello facendo proprie leargomentazioni del primo giudice esprima sia pure inmodo sintetico le ragioni della conferma della pronuncia in4 di 8* disposto d ufficio Numero registro generale 23835/2022Numero sezionale 816/2024Numero di raccolta generale 15028/2024relazione ai motivi di impugnazione proposti sì da consentireData pubblicazione 29/05/2024percorso argomentativo adeguato e corretto ovvero purché ilrinvio sia operato in modo da rendere possibile e agevole ilcontrollo della motivazione dando conto delle argomentazioni delleparti e della loro identità con quelle esaminate nella pronunciaimpugnata mentre va cassata la decisione con cui il giudice si sisia limitato ad aderire alla decisione di primo grado senza cheemerga in alcun modo che a tale risultato * è pervenutogravame Cass n 14786/2016 Cass n 20883/2019Nel caso in esame la sentenza impugnata è puntualmenteanche se sinteticamente motivata fol 11/13 A differenza diquanto assume la ricorrente non vi è solo il rinvio per relationemalla decisione di primo grado ma anche un comprensibile richiamoai contenuti degli atti cui si fa rinvio ai fatti allegati dall appellantee alle ragioni del gravame ampiamente riprodotte vi è inoltre ladisamina delle disposizioni codicistiche applicabili e la sussunzionein esse dei fatti specifici come accertati e ricostruiti dalla stessaCorte di merito di guisa che la sentenza impugnata non si risolvein una acritica adesione a un provvedimento solo menzionatogiacché emerge una effettiva valutazione propria del giudice diappello della infondatezza dei motivi del gravame Cass n2397/20213 3 La sentenza d appello risulta altresì immune anche daglialtri vizi denunciati3 4 Ai sensi dell art 78 c c l affinità è il vincolo tra un coniugee i parenti dell altro coniuge nella linea e nel grado in cui taluno èparente di uno dei coniugi egli è affine dell altro coniuge l affinitànon cessa per la morte anche senza prole del coniuge da cuideriva salvo che per alcuni effetti specialmente determinati relativiall obbligazione alimentare art 434 c c5 di 8* disposto d ufficio Numero registro generale 23835/2022Numero sezionale 816/2024Numero di raccolta generale 15028/2024Nel caso in cui il matrimonio da cui deriva l affinità siaData pubblicazione 29/05/2024dichiarato nullo o sciolto o sia stata pronunciata la cessazione deglieffetti civili restano comunque fermi gli effetti del divieto dimatrimonio tra gli affini in linea retta di cui all art 87 primocomma n 4 c cPer quanto interessa nel caso di matrimonio contratto inviolazione dell art 87 c c l art 117 c c stabilisce al primo commache può essere impugnato dai coniugi dagli ascendenti prossimidal pubblico ministero e da tutti coloro che abbiano perimpugnarlo un interesse legittimo e attuale è previsto un limitetemporale all impugnazione di un anno dalla celebrazione alcomma quarto per i soli casi in cui si sarebbe potuta accordarel autorizzazione ai sensi dell art 87 c c comma quarto circostanzache non ricorre nel caso in esame3 5 * specie rettamente la Corte d appello ha ricondottola fattispecie nell alveo dell art 87 primo comma n 4 c crilevando che il matrimonio in quanto contratto tra affini in linearetta * * * già marito della madre di * *si è poi unito in matrimonio con quest ultima dopo la morte della dilei madre era affetto da nullità insanabile assoluta eimprescrittibile in ragione di norma posta a tutela dell ordinepubblico della morale e del buon costumeLa Corte di appello ha quindi rilevato che la qualifica di eredelegittimo di * * * era la prova più chiara ed evidentedell esistenza in capo all odierno appellante di un interesselegittimo e attuale alla proposizione dell azione di cui all art 117c c ha inoltre rimarcato che dall esame degli estratti dei contibancari prodotti risultavano accertati plurimi trasferimenti didanaro dal conto de cuius a quello di * prelevamenti in contantie altre liberalità in favore dei parenti di * e che ciò dimostravache il matrimonio impugnato non solo aveva avuto una rilevanteincidenza sugli assetti famigliari del defunto * ma era6 di 8* disposto d ufficio Numero registro generale 23835/2022Numero sezionale 816/2024«pacificamente andato ad erodere e compromettere il patrimonioNumero di raccolta generale 15028/2024della famiglia * » Tali circostanze di fatto non * upulbtbalincaozio ne 29/05/2024essere state smentite in fase di merito da avverse risultanzeprobatorie e sicuramente risultano congruenti alla ricostruzionedell interesse qualificato e attuale di colui che riveste la qualità dierede legittimo del de cuius compiuta dalla Corte di appello ciòanche senza considerare quanto esposto in sentenza in ordine alrinvio a giudizio di * per circonvenzione di incapaci incontinuazione artt 81 e 643 c p posta in essere in danno di ** ** interpretazione dell interesse qualificato trova avalloanche nella dottrina secondo la quale deve intendersi comelegittimo e attuale un interesse successorio pregiudicato dalmatrimonio nullo o annullabileIl motivo di ricorso va pertanto respinto3 6 Non si ravvisano infine profili di incostituzionalità dellenorme civilistiche applicate che si inseriscono nel complessivo ecoerente quadro normativo che disciplina presupposti ed effetti delmatrimonioQuanto alle norme CEDU invocate artt 8 e 12 poste a tuteladelle libertà fondamentali rettamente la Corte di merito harimarcato che non sono applicabili nel caso di specie in quanto è lastessa * a premettere e precisare che il diritto almatrimonio è vincolato al rispetto delle “leggi nazionali cheregolano l esercizio di tale diritto”4 In conclusione il ricorso va rigettatoLe spese seguono la soccombenza nella misura liquidata indispositivoVa disposto che in caso di diffusione della presente ordinanzasiano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essamenzionati a norma del d lgs n 196 del 2003 art 52* del contributo unificato ove dovuto7 di 8* disposto d ufficio Numero registro generale 23835/2022Numero sezionale 816/2024CORTE [OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* disposto d ufficio Numero registro generale 23835/2022Numero sezionale 816/2024Numero di raccolta generale 15028/2024Data pubblicazione 29/05/2024REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli Ill mi * ri [OSCURATO:PERSONA]*** * traaffini in linea retta* * ConsigliereUd 15/02/2024 CC* * Consigliere* * Consigliere [OSCURATO:PERSONA]* * Consigliereha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n 23835/2022 R G proposto da* * elettivamente domiciliata in * ** * * delle * presso lo studiodell avvocato * * * chela rappresenta e difende come da procura speciale in atti ricorrentecontro* presso lo studio dell avvocato * * * che lo rappresenta e difende unitamenteall avvocato * * * come daprocura speciale in atti controricorrente* disposto d ufficio Numero registro generale 23835/2022Numero sezionale 816/2024Numero di raccolta generale 15028/2024avverso la SENTENZA della CORTE D APPELLO di MILANO nData pubblicazione 29/05/20242395/2022 depositata il 07/07/2022Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/02/2024dal Consigliere * *RILEVATO CHE1 Con atto di citazione del 31 ottobre 2018 * *citò in giudizio * * per sentir dichiarare la nullità conefficacia ex tunc del matrimonio civile contratto in data 10 giugno2017 tra * * * e la stessa * perché contratto inviolazione dell art 87 c c da persone legate da vincolo di affinità inlinea retta * * sostenne di vantare un interessefamiliare morale ed economico alla dichiarazione di nullità delvincolo matrimoniale in questione in quanto col matrimonioinvalido egli sarebbe stato privato dei diritti vantati sull eredità deldefunto * * * del quale era unico erede legittimoL attore del primo grado documentò che lo stesso * * *si era sposato il 23 09 1990 con * * morta in * ** il 23 03 1997 madre di * * e ne dedusse lanullità assoluta e insanabile del vincolo matrimoniale inconseguenza del vicolo di affinità che avrebbe legato gli sposi* * si oppose e contestò l avverso dedottoCon la sentenza n 609/2020 pubblicata il 24 12 2020 ilTribunale civile di Lodi accolse la domanda e dichiarò la nullità delmatrimonio contratto in data 10 06 2017 da * * e* * trascritto nei registri del Comune di * ** al n 3 parte I anno 2017 ed ordinò all * dellostato civile del Comune di * * * di provvedereall annotazioneIl gravame proposto da * è stato respinto dalla Corte diappello di Milano con la sentenza n 2395/2022 pubblicata il7 07 20222 di 8* disposto d ufficio Numero registro generale 23835/2022Numero sezionale 816/2024Numero di raccolta generale 15028/2024* ha proposto ricorso chiedendo la cassazione della sentenzaData pubblicazione 29/05/2024della Corte di merito con due mezzi corredato da memoriaÈ stata disposta la trattazione cameraleCONSIDERATO CHE2 1 Con il primo motivo si deduce la violazione e falsaapplicazione degli articoli 87 e 117 c c e si chiede la cassazionedella sentenza impugnata e la rimessione al Giudice del secondogrado ai fini della decisione si denuncia anche il difetto assoluto dimotivazione della sentenza di appelloLa ricorrente che non contesta la riconducibilità del matrimonioin questione alla fattispecie prevista dall art 87 primo comma n 4c c deduce tuttavia che l impugnazione prevista dall art 117 c cnon integra una azione generale perché è facoltativa ed èconsentita a categorie specifiche di soggetti e rileva che l originarioabbiano per impugnarlo un interesse legittimo ed attuale”Su questa premessa osserva che questa residuale categoria disoggetti legittimati all opposizione è gravata dall obbligo di fornireprova rigorosa e certa di possedere un interesse personale oltreche legittimo ed attuale anche e soprattutto diretto all eserciziovittorioso dell azione de qua e deduce che l originario attoreneppure si era offerto di fornire la prova dell interesse connotatodai requisiti sopra esposti in quanto si sarebbe richiamatogenericamente ad un suo interesse di natura economica peraltromediato e derivato perché a seguito della dichiarazione di nullitàdel matrimonio fra * * e * * * egli qualeunico erede legittimo di quest ultimo ne erediterebbe l interopatrimonio oltre che ad un suo generico interesse morale per loscandalo che avrebbe suscitato un matrimonio contratto fra affini* che trattandosi di mera facoltà all impugnazione di unmatrimonio che si assume viziato il cui esercizio va ad incidere in3 di 8* disposto d ufficio Numero registro generale 23835/2022Numero sezionale 816/2024Numero di raccolta generale 15028/2024una sfera prettamente intima e personale l originario attore eraData pubblicazione 29/05/2024gravato dall obbligo di fornire prova rigorosa e certa del fatto chequel matrimonio andasse ad incidere in maniera sensibiledeterminante e dirompente nell assetto degli interessiendofamiliari dei soggetti coinvolti dal matrimonio stessoalterandoli profondamente ed irreversibilmenteDeduce quindi quanto all interesse economico che l originariol attribuzione di parte dei beni immobiliari di famiglia e quanto alpubblico scandalo che questo non si era verificato postoLa ricorrente lamenta anche la mancanza totale dellamotivazione2 2 Con un secondo motivo e con la memoria si sollecita unalettura costituzionalmente orientata delle norme di cui agli articoli87 e 117 c c anche alla luce del dettato delle norme di cui agliarticoli 8 e 12 della CEDU e si sostiene che sarebbecostituzionalmente illegittimo interpretare le norme di cui agli artt117 e 87 c c nel senso di ritenere l interesse legittimante i terzialla proposizione dell impugnazione del matrimonio contratto inviolazione dell art 87 c c possa avere natura prettamente edesclusivamente economica * interpretazione risulterebbelesiva dei principi di cui agli artt 2 3 13 e 29 della nostraCostituzione poiché limita appunto per uno svilente interesse dinatura esclusivamente economica la libertà dei coniugi di formareuna famiglia3 1 I motivi da trattare congiuntamente per connessionesono infondati e vanno respinti3 2 Preliminarmente va rammentato che la sentenzapronunziata in sede di gravame è legittimamente motivata perrelationem ove il giudice d appello facendo proprie leargomentazioni del primo giudice esprima sia pure inmodo sintetico le ragioni della conferma della pronuncia in4 di 8* disposto d ufficio Numero registro generale 23835/2022Numero sezionale 816/2024Numero di raccolta generale 15028/2024relazione ai motivi di impugnazione proposti sì da consentireData pubblicazione 29/05/2024percorso argomentativo adeguato e corretto ovvero purché ilrinvio sia operato in modo da rendere possibile e agevole ilcontrollo della motivazione dando conto delle argomentazioni delleparti e della loro identità con quelle esaminate nella pronunciaimpugnata mentre va cassata la decisione con cui il giudice si sisia limitato ad aderire alla decisione di primo grado senza cheemerga in alcun modo che a tale risultato * è pervenutogravame Cass n 14786/2016 Cass n 20883/2019Nel caso in esame la sentenza impugnata è puntualmenteanche se sinteticamente motivata fol 11/13 A differenza diquanto assume la ricorrente non vi è solo il rinvio per relationemalla decisione di primo grado ma anche un comprensibile richiamoai contenuti degli atti cui si fa rinvio ai fatti allegati dall appellantee alle ragioni del gravame ampiamente riprodotte vi è inoltre ladisamina delle disposizioni codicistiche applicabili e la sussunzionein esse dei fatti specifici come accertati e ricostruiti dalla stessaCorte di merito di guisa che la sentenza impugnata non si risolvein una acritica adesione a un provvedimento solo menzionatogiacché emerge una effettiva valutazione propria del giudice diappello della infondatezza dei motivi del gravame Cass n2397/20213 3 La sentenza d appello risulta altresì immune anche daglialtri vizi denunciati3 4 Ai sensi dell art 78 c c l affinità è il vincolo tra un coniugee i parenti dell altro coniuge nella linea e nel grado in cui taluno èparente di uno dei coniugi egli è affine dell altro coniuge l affinitànon cessa per la morte anche senza prole del coniuge da cuideriva salvo che per alcuni effetti specialmente determinati relativiall obbligazione alimentare art 434 c c5 di 8* disposto d ufficio Numero registro generale 23835/2022Numero sezionale 816/2024Numero di raccolta generale 15028/2024Nel caso in cui il matrimonio da cui deriva l affinità siaData pubblicazione 29/05/2024dichiarato nullo o sciolto o sia stata pronunciata la cessazione deglieffetti civili restano comunque fermi gli effetti del divieto dimatrimonio tra gli affini in linea retta di cui all art 87 primocomma n 4 c cPer quanto interessa nel caso di matrimonio contratto inviolazione dell art 87 c c l art 117 c c stabilisce al primo commache può essere impugnato dai coniugi dagli ascendenti prossimidal pubblico ministero e da tutti coloro che abbiano perimpugnarlo un interesse legittimo e attuale è previsto un limitetemporale all impugnazione di un anno dalla celebrazione alcomma quarto per i soli casi in cui si sarebbe potuta accordarel autorizzazione ai sensi dell art 87 c c comma quarto circostanzache non ricorre nel caso in esame3 5 * specie rettamente la Corte d appello ha ricondottola fattispecie nell alveo dell art 87 primo comma n 4 c crilevando che il matrimonio in quanto contratto tra affini in linearetta * * * già marito della madre di * *si è poi unito in matrimonio con quest ultima dopo la morte della dilei madre era affetto da nullità insanabile assoluta eimprescrittibile in ragione di norma posta a tutela dell ordinepubblico della morale e del buon costumeLa Corte di appello ha quindi rilevato che la qualifica di eredelegittimo di * * * era la prova più chiara ed evidentedell esistenza in capo all odierno appellante di un interesselegittimo e attuale alla proposizione dell azione di cui all art 117c c ha inoltre rimarcato che dall esame degli estratti dei contibancari prodotti risultavano accertati plurimi trasferimenti didanaro dal conto de cuius a quello di * prelevamenti in contantie altre liberalità in favore dei parenti di * e che ciò dimostravache il matrimonio impugnato non solo aveva avuto una rilevanteincidenza sugli assetti famigliari del defunto * ma era6 di 8* disposto d ufficio Numero registro generale 23835/2022Numero sezionale 816/2024«pacificamente andato ad erodere e compromettere il patrimonioNumero di raccolta generale 15028/2024della famiglia * » Tali circostanze di fatto non * upulbtbalincaozio ne 29/05/2024essere state smentite in fase di merito da avverse risultanzeprobatorie e sicuramente risultano congruenti alla ricostruzionedell interesse qualificato e attuale di colui che riveste la qualità dierede legittimo del de cuius compiuta dalla Corte di appello ciòanche senza considerare quanto esposto in sentenza in ordine alrinvio a giudizio di * per circonvenzione di incapaci incontinuazione artt 81 e 643 c p posta in essere in danno di ** ** interpretazione dell interesse qualificato trova avalloanche nella dottrina secondo la quale deve intendersi comelegittimo e attuale un interesse successorio pregiudicato dalmatrimonio nullo o annullabileIl motivo di ricorso va pertanto respinto3 6 Non si ravvisano infine profili di incostituzionalità dellenorme civilistiche applicate che si inseriscono nel complessivo ecoerente quadro normativo che disciplina presupposti ed effetti delmatrimonioQuanto alle norme CEDU invocate artt 8 e 12 poste a tuteladelle libertà fondamentali rettamente la Corte di merito harimarcato che non sono applicabili nel caso di specie in quanto è lastessa * a premettere e precisare che il diritto almatrimonio è vincolato al rispetto delle “leggi nazionali cheregolano l esercizio di tale diritto”4 In conclusione il ricorso va rigettatoLe spese seguono la soccombenza nella misura liquidata indispositivoVa disposto che in caso di diffusione della presente ordinanzasiano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essamenzionati a norma del d lgs n 196 del 2003 art 52* del contributo unificato ove dovuto7 di 8* disposto d ufficio Numero registro generale 23835/2022Numero sezionale 816/2024 P Q MNumero di raccolta generale 15028/2024 Rigetta il ricorso Data pubblicazione 29/05/2024 Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di giudizioche liquida in euro 5 000 00= oltre euro 200 00= per esborsispese generali liquidate forfettariamente nella misura del 15% edaccessori di legge Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanzasiano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essamenzionati a norma del d lgs n 196 del 2003 art 52 Ai sensi del D P R n 115 del 2002 art 13 comma 1 quaterdà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento daparte della ricorrente dell ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello relativo al ricorso se dovutoCosì deciso in Roma nella camera di consiglio della PrimaSezione Civile il 15 febbraio 2024Il Presidente8 di 8* *P Q MNumero di raccolta generale 15028/2024 Rigetta il ricorso Data pubblicazione 29/05/2024 Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di giudizioche liquida in euro 5 000 00= oltre euro 200 00= per esborsispese generali liquidate forfettariamente nella misura del 15% edaccessori di legge Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanzasiano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essamenzionati a norma del d lgs n 196 del 2003 art 52 Ai sensi del D P R n 115 del 2002 art 13 comma 1 quaterdà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento daparte della ricorrente dell ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello relativo al ricorso se dovutoCosì deciso in Roma nella camera di consiglio della PrimaSezione Civile il 15 febbraio 2024Il Presidente8 di 8* *

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* disposto d ufficio Numero registro generale 23835/2022Numero sezionale 816/2024Numero di raccolta generale 15028/2024Data pubblicazione 29/05/2024REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli Ill mi * ri [OSCURATO:PERSONA]*** * traaffini in linea retta* * ConsigliereUd 15/02/2024 CC* * Consigliere* * Consigliere [OSCURATO:PERSONA]* * Consigliereha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n 23835/2022 R G proposto da* * elettivamente domiciliata in * ** * * delle * presso lo studiodell avvocato * * * chela rappresenta e difende come da procura speciale in atti ricorrentecontro* presso lo studio dell avvocato * * * che lo rappresenta e difende unitamenteall avvocato * * * come daprocura speciale in atti controricorrente* disposto d ufficio Numero registro generale 23835/2022Numero sezionale 816/2024Numero di raccolta generale 15028/2024avverso la SENTENZA della CORTE D APPELLO di MILANO nData pubblicazione 29/05/20242395/2022 depositata il 07/07/2022Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/02/2024dal Consigliere * *RILEVATO CHE1 Con atto di citazione del 31 ottobre 2018 * *citò in giudizio * * per sentir dichiarare la nullità conefficacia ex tunc del matrimonio civile contratto in data 10 giugno2017 tra * * * e la stessa * perché contratto inviolazione dell art 87 c c da persone legate da vincolo di affinità inlinea retta * * sostenne di vantare un interessefamiliare morale ed economico alla dichiarazione di nullità delvincolo matrimoniale in questione in quanto col matrimonioinvalido egli sarebbe stato privato dei diritti vantati sull eredità deldefunto * * * del quale era unico erede legittimoL attore del primo grado documentò che lo stesso * * *si era sposato il 23 09 1990 con * * morta in * ** il 23 03 1997 madre di * * e ne dedusse lanullità assoluta e insanabile del vincolo matrimoniale inconseguenza del vicolo di affinità che avrebbe legato gli sposi* * si oppose e contestò l avverso dedottoCon la sentenza n 609/2020 pubblicata il 24 12 2020 ilTribunale civile di Lodi accolse la domanda e dichiarò la nullità delmatrimonio contratto in data 10 06 2017 da * * e* * trascritto nei registri del Comune di * ** al n 3 parte I anno 2017 ed ordinò all * dellostato civile del Comune di * * * di provvedereall annotazioneIl gravame proposto da * è stato respinto dalla Corte diappello di Milano con la sentenza n 2395/2022 pubblicata il7 07 20222 di 8* disposto d ufficio Numero registro generale 23835/2022Numero sezionale 816/2024Numero di raccolta generale 15028/2024* ha proposto ricorso chiedendo la cassazione della sentenzaData pubblicazione 29/05/2024della Corte di merito con due mezzi corredato da memoriaÈ stata disposta la trattazione cameraleCONSIDERATO CHE2 1 Con il primo motivo si deduce la violazione e falsaapplicazione degli articoli 87 e 117 c c e si chiede la cassazionedella sentenza impugnata e la rimessione al Giudice del secondogrado ai fini della decisione si denuncia anche il difetto assoluto dimotivazione della sentenza di appelloLa ricorrente che non contesta la riconducibilità del matrimonioin questione alla fattispecie prevista dall art 87 primo comma n 4c c deduce tuttavia che l impugnazione prevista dall art 117 c cnon integra una azione generale perché è facoltativa ed èconsentita a categorie specifiche di soggetti e rileva che l originarioabbiano per impugnarlo un interesse legittimo ed attuale”Su questa premessa osserva che questa residuale categoria disoggetti legittimati all opposizione è gravata dall obbligo di fornireprova rigorosa e certa di possedere un interesse personale oltreche legittimo ed attuale anche e soprattutto diretto all eserciziovittorioso dell azione de qua e deduce che l originario attoreneppure si era offerto di fornire la prova dell interesse connotatodai requisiti sopra esposti in quanto si sarebbe richiamatogenericamente ad un suo interesse di natura economica peraltromediato e derivato perché a seguito della dichiarazione di nullitàdel matrimonio fra * * e * * * egli qualeunico erede legittimo di quest ultimo ne erediterebbe l interopatrimonio oltre che ad un suo generico interesse morale per loscandalo che avrebbe suscitato un matrimonio contratto fra affini* che trattandosi di mera facoltà all impugnazione di unmatrimonio che si assume viziato il cui esercizio va ad incidere in3 di 8* disposto d ufficio Numero registro generale 23835/2022Numero sezionale 816/2024Numero di raccolta generale 15028/2024una sfera prettamente intima e personale l originario attore eraData pubblicazione 29/05/2024gravato dall obbligo di fornire prova rigorosa e certa del fatto chequel matrimonio andasse ad incidere in maniera sensibiledeterminante e dirompente nell assetto degli interessiendofamiliari dei soggetti coinvolti dal matrimonio stessoalterandoli profondamente ed irreversibilmenteDeduce quindi quanto all interesse economico che l originariol attribuzione di parte dei beni immobiliari di famiglia e quanto alpubblico scandalo che questo non si era verificato postoLa ricorrente lamenta anche la mancanza totale dellamotivazione2 2 Con un secondo motivo e con la memoria si sollecita unalettura costituzionalmente orientata delle norme di cui agli articoli87 e 117 c c anche alla luce del dettato delle norme di cui agliarticoli 8 e 12 della CEDU e si sostiene che sarebbecostituzionalmente illegittimo interpretare le norme di cui agli artt117 e 87 c c nel senso di ritenere l interesse legittimante i terzialla proposizione dell impugnazione del matrimonio contratto inviolazione dell art 87 c c possa avere natura prettamente edesclusivamente economica * interpretazione risulterebbelesiva dei principi di cui agli artt 2 3 13 e 29 della nostraCostituzione poiché limita appunto per uno svilente interesse dinatura esclusivamente economica la libertà dei coniugi di formareuna famiglia3 1 I motivi da trattare congiuntamente per connessionesono infondati e vanno respinti3 2 Preliminarmente va rammentato che la sentenzapronunziata in sede di gravame è legittimamente motivata perrelationem ove il giudice d appello facendo proprie leargomentazioni del primo giudice esprima sia pure inmodo sintetico le ragioni della conferma della pronuncia in4 di 8* disposto d ufficio Numero registro generale 23835/2022Numero sezionale 816/2024Numero di raccolta generale 15028/2024relazione ai motivi di impugnazione proposti sì da consentireData pubblicazione 29/05/2024percorso argomentativo adeguato e corretto ovvero purché ilrinvio sia operato in modo da rendere possibile e agevole ilcontrollo della motivazione dando conto delle argomentazioni delleparti e della loro identità con quelle esaminate nella pronunciaimpugnata mentre va cassata la decisione con cui il giudice si sisia limitato ad aderire alla decisione di primo grado senza cheemerga in alcun modo che a tale risultato * è pervenutogravame Cass n 14786/2016 Cass n 20883/2019Nel caso in esame la sentenza impugnata è puntualmenteanche se sinteticamente motivata fol 11/13 A differenza diquanto assume la ricorrente non vi è solo il rinvio per relationemalla decisione di primo grado ma anche un comprensibile richiamoai contenuti degli atti cui si fa rinvio ai fatti allegati dall appellantee alle ragioni del gravame ampiamente riprodotte vi è inoltre ladisamina delle disposizioni codicistiche applicabili e la sussunzionein esse dei fatti specifici come accertati e ricostruiti dalla stessaCorte di merito di guisa che la sentenza impugnata non si risolvein una acritica adesione a un provvedimento solo menzionatogiacché emerge una effettiva valutazione propria del giudice diappello della infondatezza dei motivi del gravame Cass n2397/20213 3 La sentenza d appello risulta altresì immune anche daglialtri vizi denunciati3 4 Ai sensi dell art 78 c c l affinità è il vincolo tra un coniugee i parenti dell altro coniuge nella linea e nel grado in cui taluno èparente di uno dei coniugi egli è affine dell altro coniuge l affinitànon cessa per la morte anche senza prole del coniuge da cuideriva salvo che per alcuni effetti specialmente determinati relativiall obbligazione alimentare art 434 c c5 di 8* disposto d ufficio Numero registro generale 23835/2022Numero sezionale 816/2024Numero di raccolta generale 15028/2024Nel caso in cui il matrimonio da cui deriva l affinità siaData pubblicazione 29/05/2024dichiarato nullo o sciolto o sia stata pronunciata la cessazione deglieffetti civili restano comunque fermi gli effetti del divieto dimatrimonio tra gli affini in linea retta di cui all art 87 primocomma n 4 c cPer quanto interessa nel caso di matrimonio contratto inviolazione dell art 87 c c l art 117 c c stabilisce al primo commache può essere impugnato dai coniugi dagli ascendenti prossimidal pubblico ministero e da tutti coloro che abbiano perimpugnarlo un interesse legittimo e attuale è previsto un limitetemporale all impugnazione di un anno dalla celebrazione alcomma quarto per i soli casi in cui si sarebbe potuta accordarel autorizzazione ai sensi dell art 87 c c comma quarto circostanzache non ricorre nel caso in esame3 5 * specie rettamente la Corte d appello ha ricondottola fattispecie nell alveo dell art 87 primo comma n 4 c crilevando che il matrimonio in quanto contratto tra affini in linearetta * * * già marito della madre di * *si è poi unito in matrimonio con quest ultima dopo la morte della dilei madre era affetto da nullità insanabile assoluta eimprescrittibile in ragione di norma posta a tutela dell ordinepubblico della morale e del buon costumeLa Corte di appello ha quindi rilevato che la qualifica di eredelegittimo di * * * era la prova più chiara ed evidentedell esistenza in capo all odierno appellante di un interesselegittimo e attuale alla proposizione dell azione di cui all art 117c c ha inoltre rimarcato che dall esame degli estratti dei contibancari prodotti risultavano accertati plurimi trasferimenti didanaro dal conto de cuius a quello di * prelevamenti in contantie altre liberalità in favore dei parenti di * e che ciò dimostravache il matrimonio impugnato non solo aveva avuto una rilevanteincidenza sugli assetti famigliari del defunto * ma era6 di 8* disposto d ufficio Numero registro generale 23835/2022Numero sezionale 816/2024«pacificamente andato ad erodere e compromettere il patrimonioNumero di raccolta generale 15028/2024della famiglia * » Tali circostanze di fatto non * upulbtbalincaozio ne 29/05/2024essere state smentite in fase di merito da avverse risultanzeprobatorie e sicuramente risultano congruenti alla ricostruzionedell interesse qualificato e attuale di colui che riveste la qualità dierede legittimo del de cuius compiuta dalla Corte di appello ciòanche senza considerare quanto esposto in sentenza in ordine alrinvio a giudizio di * per circonvenzione di incapaci incontinuazione artt 81 e 643 c p posta in essere in danno di ** ** interpretazione dell interesse qualificato trova avalloanche nella dottrina secondo la quale deve intendersi comelegittimo e attuale un interesse successorio pregiudicato dalmatrimonio nullo o annullabileIl motivo di ricorso va pertanto respinto3 6 Non si ravvisano infine profili di incostituzionalità dellenorme civilistiche applicate che si inseriscono nel complessivo ecoerente quadro normativo che disciplina presupposti ed effetti delmatrimonioQuanto alle norme CEDU invocate artt 8 e 12 poste a tuteladelle libertà fondamentali rettamente la Corte di merito harimarcato che non sono applicabili nel caso di specie in quanto è lastessa * a premettere e precisare che il diritto almatrimonio è vincolato al rispetto delle “leggi nazionali cheregolano l esercizio di tale diritto”4 In conclusione il ricorso va rigettatoLe spese seguono la soccombenza nella misura liquidata indispositivoVa disposto che in caso di diffusione della presente ordinanzasiano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essamenzionati a norma del d lgs n 196 del 2003 art 52* del contributo unificato ove dovuto7 di 8* disposto d ufficio Numero registro generale 23835/2022Numero sezionale 816/2024CORTE [OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* disposto d ufficio Numero registro generale 23835/2022Numero sezionale 816/2024Numero di raccolta generale 15028/2024Data pubblicazione 29/05/2024REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli Ill mi * ri [OSCURATO:PERSONA]*** * traaffini in linea retta* * ConsigliereUd 15/02/2024 CC* * Consigliere* * Consigliere [OSCURATO:PERSONA]* * Consigliereha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n 23835/2022 R G proposto da* * elettivamente domiciliata in * ** * * delle * presso lo studiodell avvocato * * * chela rappresenta e difende come da procura speciale in atti ricorrentecontro* presso lo studio dell avvocato * * * che lo rappresenta e difende unitamenteall avvocato * * * come daprocura speciale in atti controricorrente* disposto d ufficio Numero registro generale 23835/2022Numero sezionale 816/2024Numero di raccolta generale 15028/2024avverso la SENTENZA della CORTE D APPELLO di MILANO nData pubblicazione 29/05/20242395/2022 depositata il 07/07/2022Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/02/2024dal Consigliere * *RILEVATO CHE1 Con atto di citazione del 31 ottobre 2018 * *citò in giudizio * * per sentir dichiarare la nullità conefficacia ex tunc del matrimonio civile contratto in data 10 giugno2017 tra * * * e la stessa * perché contratto inviolazione dell art 87 c c da persone legate da vincolo di affinità inlinea retta * * sostenne di vantare un interessefamiliare morale ed economico alla dichiarazione di nullità delvincolo matrimoniale in questione in quanto col matrimonioinvalido egli sarebbe stato privato dei diritti vantati sull eredità deldefunto * * * del quale era unico erede legittimoL attore del primo grado documentò che lo stesso * * *si era sposato il 23 09 1990 con * * morta in * ** il 23 03 1997 madre di * * e ne dedusse lanullità assoluta e insanabile del vincolo matrimoniale inconseguenza del vicolo di affinità che avrebbe legato gli sposi* * si oppose e contestò l avverso dedottoCon la sentenza n 609/2020 pubblicata il 24 12 2020 ilTribunale civile di Lodi accolse la domanda e dichiarò la nullità delmatrimonio contratto in data 10 06 2017 da * * e* * trascritto nei registri del Comune di * ** al n 3 parte I anno 2017 ed ordinò all * dellostato civile del Comune di * * * di provvedereall annotazioneIl gravame proposto da * è stato respinto dalla Corte diappello di Milano con la sentenza n 2395/2022 pubblicata il7 07 20222 di 8* disposto d ufficio Numero registro generale 23835/2022Numero sezionale 816/2024Numero di raccolta generale 15028/2024* ha proposto ricorso chiedendo la cassazione della sentenzaData pubblicazione 29/05/2024della Corte di merito con due mezzi corredato da memoriaÈ stata disposta la trattazione cameraleCONSIDERATO CHE2 1 Con il primo motivo si deduce la violazione e falsaapplicazione degli articoli 87 e 117 c c e si chiede la cassazionedella sentenza impugnata e la rimessione al Giudice del secondogrado ai fini della decisione si denuncia anche il difetto assoluto dimotivazione della sentenza di appelloLa ricorrente che non contesta la riconducibilità del matrimonioin questione alla fattispecie prevista dall art 87 primo comma n 4c c deduce tuttavia che l impugnazione prevista dall art 117 c cnon integra una azione generale perché è facoltativa ed èconsentita a categorie specifiche di soggetti e rileva che l originarioabbiano per impugnarlo un interesse legittimo ed attuale”Su questa premessa osserva che questa residuale categoria disoggetti legittimati all opposizione è gravata dall obbligo di fornireprova rigorosa e certa di possedere un interesse personale oltreche legittimo ed attuale anche e soprattutto diretto all eserciziovittorioso dell azione de qua e deduce che l originario attoreneppure si era offerto di fornire la prova dell interesse connotatodai requisiti sopra esposti in quanto si sarebbe richiamatogenericamente ad un suo interesse di natura economica peraltromediato e derivato perché a seguito della dichiarazione di nullitàdel matrimonio fra * * e * * * egli qualeunico erede legittimo di quest ultimo ne erediterebbe l interopatrimonio oltre che ad un suo generico interesse morale per loscandalo che avrebbe suscitato un matrimonio contratto fra affini* che trattandosi di mera facoltà all impugnazione di unmatrimonio che si assume viziato il cui esercizio va ad incidere in3 di 8* disposto d ufficio Numero registro generale 23835/2022Numero sezionale 816/2024Numero di raccolta generale 15028/2024una sfera prettamente intima e personale l originario attore eraData pubblicazione 29/05/2024gravato dall obbligo di fornire prova rigorosa e certa del fatto chequel matrimonio andasse ad incidere in maniera sensibiledeterminante e dirompente nell assetto degli interessiendofamiliari dei soggetti coinvolti dal matrimonio stessoalterandoli profondamente ed irreversibilmenteDeduce quindi quanto all interesse economico che l originariol attribuzione di parte dei beni immobiliari di famiglia e quanto alpubblico scandalo che questo non si era verificato postoLa ricorrente lamenta anche la mancanza totale dellamotivazione2 2 Con un secondo motivo e con la memoria si sollecita unalettura costituzionalmente orientata delle norme di cui agli articoli87 e 117 c c anche alla luce del dettato delle norme di cui agliarticoli 8 e 12 della CEDU e si sostiene che sarebbecostituzionalmente illegittimo interpretare le norme di cui agli artt117 e 87 c c nel senso di ritenere l interesse legittimante i terzialla proposizione dell impugnazione del matrimonio contratto inviolazione dell art 87 c c possa avere natura prettamente edesclusivamente economica * interpretazione risulterebbelesiva dei principi di cui agli artt 2 3 13 e 29 della nostraCostituzione poiché limita appunto per uno svilente interesse dinatura esclusivamente economica la libertà dei coniugi di formareuna famiglia3 1 I motivi da trattare congiuntamente per connessionesono infondati e vanno respinti3 2 Preliminarmente va rammentato che la sentenzapronunziata in sede di gravame è legittimamente motivata perrelationem ove il giudice d appello facendo proprie leargomentazioni del primo giudice esprima sia pure inmodo sintetico le ragioni della conferma della pronuncia in4 di 8* disposto d ufficio Numero registro generale 23835/2022Numero sezionale 816/2024Numero di raccolta generale 15028/2024relazione ai motivi di impugnazione proposti sì da consentireData pubblicazione 29/05/2024percorso argomentativo adeguato e corretto ovvero purché ilrinvio sia operato in modo da rendere possibile e agevole ilcontrollo della motivazione dando conto delle argomentazioni delleparti e della loro identità con quelle esaminate nella pronunciaimpugnata mentre va cassata la decisione con cui il giudice si sisia limitato ad aderire alla decisione di primo grado senza cheemerga in alcun modo che a tale risultato * è pervenutogravame Cass n 14786/2016 Cass n 20883/2019Nel caso in esame la sentenza impugnata è puntualmenteanche se sinteticamente motivata fol 11/13 A differenza diquanto assume la ricorrente non vi è solo il rinvio per relationemalla decisione di primo grado ma anche un comprensibile richiamoai contenuti degli atti cui si fa rinvio ai fatti allegati dall appellantee alle ragioni del gravame ampiamente riprodotte vi è inoltre ladisamina delle disposizioni codicistiche applicabili e la sussunzionein esse dei fatti specifici come accertati e ricostruiti dalla stessaCorte di merito di guisa che la sentenza impugnata non si risolvein una acritica adesione a un provvedimento solo menzionatogiacché emerge una effettiva valutazione propria del giudice diappello della infondatezza dei motivi del gravame Cass n2397/20213 3 La sentenza d appello risulta altresì immune anche daglialtri vizi denunciati3 4 Ai sensi dell art 78 c c l affinità è il vincolo tra un coniugee i parenti dell altro coniuge nella linea e nel grado in cui taluno èparente di uno dei coniugi egli è affine dell altro coniuge l affinitànon cessa per la morte anche senza prole del coniuge da cuideriva salvo che per alcuni effetti specialmente determinati relativiall obbligazione alimentare art 434 c c5 di 8* disposto d ufficio Numero registro generale 23835/2022Numero sezionale 816/2024Numero di raccolta generale 15028/2024Nel caso in cui il matrimonio da cui deriva l affinità siaData pubblicazione 29/05/2024dichiarato nullo o sciolto o sia stata pronunciata la cessazione deglieffetti civili restano comunque fermi gli effetti del divieto dimatrimonio tra gli affini in linea retta di cui all art 87 primocomma n 4 c cPer quanto interessa nel caso di matrimonio contratto inviolazione dell art 87 c c l art 117 c c stabilisce al primo commache può essere impugnato dai coniugi dagli ascendenti prossimidal pubblico ministero e da tutti coloro che abbiano perimpugnarlo un interesse legittimo e attuale è previsto un limitetemporale all impugnazione di un anno dalla celebrazione alcomma quarto per i soli casi in cui si sarebbe potuta accordarel autorizzazione ai sensi dell art 87 c c comma quarto circostanzache non ricorre nel caso in esame3 5 * specie rettamente la Corte d appello ha ricondottola fattispecie nell alveo dell art 87 primo comma n 4 c crilevando che il matrimonio in quanto contratto tra affini in linearetta * * * già marito della madre di * *si è poi unito in matrimonio con quest ultima dopo la morte della dilei madre era affetto da nullità insanabile assoluta eimprescrittibile in ragione di norma posta a tutela dell ordinepubblico della morale e del buon costumeLa Corte di appello ha quindi rilevato che la qualifica di eredelegittimo di * * * era la prova più chiara ed evidentedell esistenza in capo all odierno appellante di un interesselegittimo e attuale alla proposizione dell azione di cui all art 117c c ha inoltre rimarcato che dall esame degli estratti dei contibancari prodotti risultavano accertati plurimi trasferimenti didanaro dal conto de cuius a quello di * prelevamenti in contantie altre liberalità in favore dei parenti di * e che ciò dimostravache il matrimonio impugnato non solo aveva avuto una rilevanteincidenza sugli assetti famigliari del defunto * ma era6 di 8* disposto d ufficio Numero registro generale 23835/2022Numero sezionale 816/2024«pacificamente andato ad erodere e compromettere il patrimonioNumero di raccolta generale 15028/2024della famiglia * » Tali circostanze di fatto non * upulbtbalincaozio ne 29/05/2024essere state smentite in fase di merito da avverse risultanzeprobatorie e sicuramente risultano congruenti alla ricostruzionedell interesse qualificato e attuale di colui che riveste la qualità dierede legittimo del de cuius compiuta dalla Corte di appello ciòanche senza considerare quanto esposto in sentenza in ordine alrinvio a giudizio di * per circonvenzione di incapaci incontinuazione artt 81 e 643 c p posta in essere in danno di ** ** interpretazione dell interesse qualificato trova avalloanche nella dottrina secondo la quale deve intendersi comelegittimo e attuale un interesse successorio pregiudicato dalmatrimonio nullo o annullabileIl motivo di ricorso va pertanto respinto3 6 Non si ravvisano infine profili di incostituzionalità dellenorme civilistiche applicate che si inseriscono nel complessivo ecoerente quadro normativo che disciplina presupposti ed effetti delmatrimonioQuanto alle norme CEDU invocate artt 8 e 12 poste a tuteladelle libertà fondamentali rettamente la Corte di merito harimarcato che non sono applicabili nel caso di specie in quanto è lastessa * a premettere e precisare che il diritto almatrimonio è vincolato al rispetto delle “leggi nazionali cheregolano l esercizio di tale diritto”4 In conclusione il ricorso va rigettatoLe spese seguono la soccombenza nella misura liquidata indispositivoVa disposto che in caso di diffusione della presente ordinanzasiano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essamenzionati a norma del d lgs n 196 del 2003 art 52* del contributo unificato ove dovuto7 di 8* disposto d ufficio Numero registro generale 23835/2022Numero sezionale 816/2024 P Q MNumero di raccolta generale 15028/2024 Rigetta il ricorso Data pubblicazione 29/05/2024 Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di giudizioche liquida in euro 5 000 00= oltre euro 200 00= per esborsispese generali liquidate forfettariamente nella misura del 15% edaccessori di legge Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanzasiano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essamenzionati a norma del d lgs n 196 del 2003 art 52 Ai sensi del D P R n 115 del 2002 art 13 comma 1 quaterdà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento daparte della ricorrente dell ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello relativo al ricorso se dovutoCosì deciso in Roma nella camera di consiglio della PrimaSezione Civile il 15 febbraio 2024Il Presidente8 di 8* *P Q MNumero di raccolta generale 15028/2024 Rigetta il ricorso Data pubblicazione 29/05/2024 Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di giudizioche liquida in euro 5 000 00= oltre euro 200 00= per esborsispese generali liquidate forfettariamente nella misura del 15% edaccessori di legge Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanzasiano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essamenzionati a norma del d lgs n 196 del 2003 art 52 Ai sensi del D P R n 115 del 2002 art 13 comma 1 quaterdà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento daparte della ricorrente dell ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello relativo al ricorso se dovutoCosì deciso in Roma nella camera di consiglio della PrimaSezione Civile il 15 febbraio 2024Il Presidente8 di 8* *
Sentenza Cassazione n. 15028/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris