CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 18 marzo 2021
Cassazione n. 28456/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 29961-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 8, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 94, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 205/2021 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 18/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO che Con sentenza del 18 marzo 2018, la Corte d'Appello di Venezia ha rigettato i due appelli riuniti proposti dalla [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente nei confronti della sentenza del giudice del Tribunale di Padova n. 258 del 2017 - che aveva accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] dichiarando, in assenza di progetto al momento dell'instaurazione del rapporto, la sussistenza di un contratto di lavoro a tempo indeterminato dall'i febbraio 2014 - e di quella, (n. 214 del 2018), emessa sempre dal Tribunale di Padova che aveva dichiarato l'illegittimità del licenziamento intimato alla Fonte con condanna alla riassunzione ovvero al pagamento di dieci mensilità di retribuzione globale di fatto; in particolare, la Corte, riunite le due cause per connessione oggettiva e soggettiva, ha condiviso l'iter argomentativo del giudice di primo grado escludendo il carattere di interpretazione autentica all'art. 6 comma 35 L. n. 13 del 2009 e, quindi, ritenuto il carattere di Federazione sportiva stricto sensu della appellante, ha reputato infondate le doglianze afferenti alla ritenuta sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato; per la cassazione della sentenza propone ricorso la [OSCURATO:PERSONA], affidandolo a tre motivi; resiste, con controricorso, [OSCURATO:PERSONA]; è stata comunicata alle parti la proposta del giudice relatore unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio. Ric. 2021 n. 29961 sez. ML - ud. 21-06-2022 -2- CONSIDERATO che Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., allegandosi l'erronea statuizione della Corte d'appello in ordine alla conversione del rapporto subordinato a tempo indeterminato ab initio, nonché contraddittorietà della motivazione e nullità della sentenza; con il secondo motivo si allega la violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 61 comma 3 D. lgs. 276 del 2003 e 35 comma 6 L. 14 del 2009, nonché errore e vizio nella motivazione; con il terzo motivo si denunzia ancora la violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 61 comma 3 D. lgs. 276 del 2003 e 35 comma 6 L. 14 del 2009, nonché errore e vizio nella motivazione; preliminarmente il Collegio rileva come non sussistano i presupposti per la trattazione presso la Sezione Sesta del presente procedimento e, pertanto, deve esserne disposta la trasmissione alla Sezione Quarta; PQM La Corte, ritenuto che non sussistono i presupposti per la trattazione del procedimento presso la Sezione Sesta, ne dispone la trasmissione alla Quarta Sezione. Così deciso nell'adunanza came