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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 6 luglio 2021

Cassazione n. 35536/2021

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 5065-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], ricorrente che non ha depositato il ricorso entro i termini prescritti dalla legge; - ricorrente non costituito - contro [OSCURATO:PERSONA] - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controrícorrente - avverso la sentenza n. 53/2020 della CORTE D'APPELLO di [OSCURATO:PERSONA] di TARANTO, depositata il 18/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2021 n. 05065 sez.

ML - ud. 06-07-2021 -2- RG 5065/2021 [OSCURATO:PERSONA]

1. con sentenza 18 febbraio (notificata 1'8 settembre) 2020, la Corte d'appello di Lecce - sez. dist. di Taranto rigettava il gravame di [OSCURATO:PERSONA], nel contraddittorio con l'Inps e l'Agenzia della Rìscossione, avverso la sentenza di primo grado, di reiezione delle sue distinte opposizioni, riunite, alla cartella di pagamento recante crediti iscritti a ruolo dall'Inps - sede di Taranto per contributi Ivs - Ssn e somme aggiuntive per le annualità dal 1982 al 1992 e alla successiva intimazione di pagamento relativa alla medesima cartella per un importo di C 670.946,67;

2. essa ribadiva la regolare notificazione degli atti impugnati e l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione dei crediti contributivi azionati dall'Ente impositore e dall'Agente di riscossione, per la sua durata decennale, ìnterrotta con successivi atti documentati dall'Inps;

3. con atto notificato il 6 novembre 2020, [OSCURATO:PERSONA] ricorreva per cassazione con plurimi motivi, cui [OSCURATO:PERSONA] resisteva con controricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. il ricorrente ha omesso di depositare il ricorso, sicché ciò ne comporta l'improcedibilità, ai sensi dell'art. 369 c.p.c. (Cass. 10 gennaio 2001, n. 252; Cass. 9 novembre 2017, n. 26529);

2. pertanto il ricorso deve essere dichiarato improcedibile, con la condanna alle spese del giudizio secondo il regime di soccombenza e raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535); P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in C 200,00 per esborsi e C 7.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali 15% e accessori di legge.

RG 5065/2021 Ai sensi dell'art. 13 comma lquater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo dì contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso nella Adunanza camerale del 6 luglio 2021 Il Presidente (dott. [OSCURATO:PERSONA]) 't'uw [OSCURATO:PERSONA] -s 1 9 NO

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 5065-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], ricorrente che non ha depositato il ricorso entro i termini prescritti dalla legge; - ricorrente non costituito - contro [OSCURATO:PERSONA] - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controrícorrente - avverso la sentenza n. 53/2020 della CORTE D'APPELLO di [OSCURATO:PERSONA] di TARANTO, depositata il 18/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 05065 sez. ML - ud. 06-07-2021 -2- RG 5065/2021 [OSCURATO:PERSONA] 1. con sentenza 18 febbraio (notificata 1'8 settembre) 2020, la Corte d'appello di Lecce - sez. dist. di Taranto rigettava il gravame di [OSCURATO:PERSONA], nel contraddittorio con l'Inps e l'Agenzia della Rìscossione, avverso la sentenza di primo grado, di reiezione delle sue distinte opposizioni, riunite, alla cartella di pagamento recante crediti iscritti a ruolo dall'Inps - sede di Taranto per contributi Ivs - Ssn e somme aggiuntive per le annualità dal 1982 al 1992 e alla successiva intimazione di pagamento relativa alla medesima cartella per un importo di C 670.946,67; 2. essa ribadiva la regolare notificazione degli atti impugnati e l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione dei crediti contributivi azionati dall'Ente impositore e dall'Agente di riscossione, per la sua durata decennale, ìnterrotta con successivi atti documentati dall'Inps; 3. con atto notificato il 6 novembre 2020, [OSCURATO:PERSONA] ricorreva per cassazione con plurimi motivi, cui [OSCURATO:PERSONA] resisteva con controricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. il ricorrente ha omesso di depositare il ricorso, sicché ciò ne comporta l'improcedibilità, ai sensi dell'art. 369 c.p.c. (Cass. 10 gennaio 2001, n. 252; Cass. 9 novembre 2017, n. 26529); 2. pertanto il ricorso deve essere dichiarato improcedibile, con la condanna alle spese del giudizio secondo il regime di soccombenza e raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535); P.Q.M. La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in C 200,00 per esborsi e C 7.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali 15% e accessori di legge. RG 5065/2021 Ai sensi dell'art. 13 comma lquater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo dì contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso nella Adunanza camerale del 6 luglio 2021 Il Presidente (dott. [OSCURATO:PERSONA]) 't'uw [OSCURATO:PERSONA] -s 1 9 NO