CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 gennaio 2026
Cassazione n. 19362/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] nato a (KUWAIT) il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di GENOVAUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ilquale ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;udito l’avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Rovereto, in qualità di sostitutoprocessuale dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Genova, in difesa di AlSalahat [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso;udito l’avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Firenze, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], cheha concluso per l'inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza in data 16 gennaio 2026, il Tribunale del riesame di Genovaha annullato l’ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari delTribunale di Genova aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare dellacustodia in carcere in relazione al reato di cui all’art. 270-bis cod. pen., perché, inquanto membro del comparto estero dell’organizzazione terroristica [OSCURATO:PERSONA] ecomponente del consiglio di amministrazione della [OSCURATO:PERSONA] PalestiniansConference, nonché dipendente della Associazione benefica di solidarietà con ilpopolo palestinese (A.B.S.P.P.) dal luglio 2011 al settembre 2019, nonché dalluglio 2024 in poi, e referente per Firenze e la Toscana, operava per la raccolta difondi a fini umanitari per la popolazione palestinese, in realtà destinati in parterilevante al finanziamento di [OSCURATO:PERSONA] o di associazioni ad essa collegate o dallastessa controllate, contribuendo consapevolmente alla attività dell’organizzazioneterroristica.2. Avverso tale ordinanza il Pubblico ministero presso il Tribunale di Genovaha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi di censura, di seguitoriassunti nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Il primo motivo denuncia violazione di legge in relazione agli artt. 191 e240 cod. proc. pen. con riguardo alla mancata utilizzazione dei documentiinformativi israeliani.Il ricorrente premette che tra i gravi indizi di colpevolezza a caricodell’indagato vi è il suo ruolo di membro del consiglio di amministrazione dellaEuropean [OSCURATO:PERSONA], la quale, in tesi accusatoria, farebbe parte alcomparto estero di [OSCURATO:PERSONA] e il cui presidente era stato fino al 2021 [OSCURATO:PERSONA],il quale avrebbe ricoperto il ruolo di vertice europeo dell’organizzazioneterroristica.Il Tribunale del riesame, tuttavia, ha ritenuto che la natura della EuropeanPalestinians [OSCURATO:PERSONA] e il ruolo di [OSCURATO:PERSONA] erano stati desunti dal GIPunicamente sulla base di documenti di informativi israeliani ritenuti inutilizzabili,in quanto provenienti da fonte anonima. Essi, infatti, erano stati raccolti etrasmessi da un «vettore anonimo» identificato con la sigla AVI.Secondo il Pubblico ministero ricorrente tale valutazione sarebbe errata, inquanto non si tratterebbe di fonte anonima in senso tecnico, ma di fonte«anonimizzata». Invero tali documenti sarebbero stati trasmessi da un soggetto«noto come AVI, i cui dettagli personali rimangono riservati», capo della Divisionericerca e valutazione del NBCTF (Ufficio nazionale per il contrasto al finanziamentodel terrorismo), e accompagnati da un affidavit sottoscritto in data 1° aprile 2025dalla Sovrintendente della Polizia nazionale israeliana, capo dell’unità di assistenzalegale internazionale che confermava che “AVI” aveva sottoscritto il documento ditrasmissione in sua presenza.Il ricorrente sostiene che l’anonimizzazione della fonte incide solo sullaindividuazione della persona fisica, ma non sulla riferibilità dell’attività ad undeterminato apparato. Inoltre, il nostro ordinamento prevede ipotesi in cuil’identità di chi rende dichiarazioni o compie atti investigativi viene protetta, comenel caso di cui all’art. 497, comma 2-bis cod. proc. pen. ovvero nell’ipotesi di cuiall’art. 31, comma 1-quater, d.l. n. 48 del 2025, con riguardo al personale deiservizi di intelligence.Il ricorrente rileva, inoltre, che il funzionario AVI avrebbe proceduto solo allacollazione e classificazione dei documenti trasmessi, nonché alla indicazione dellaloro provenienza e alla attestazione di autenticità degli stessi. Si evidenzia, altresì,che la trasmissione sarebbe avvenuta secondo le linee guida formate dal Comitatodel Consiglio d’Europa per la lotta al terrorismo nel 2024, e l’[OSCURATO:PERSONA] and the Rule of Law.Denuncia, infine, l’erroneità del richiamo fatto dal Tribunale al principio delcontraddittorio, il quale non verrebbe in rilievo nella fase delle indagini preliminari,così come della denunciata mancanza di un verbale di sequestro, trattandosi didocumenti acquisiti al di fuori di un processo, nel corso di operazioni militari.Sotto altro profilo, il Pubblico ministero evidenzia come la valutazione circal’utilizzabilità della documentazione trasmessa vada effettuata tenendo conto dellacircostanza che si tratta di atti provenienti dall’estero, i quali si presumono formatilegittimamente secondo la legge dello Stato di provenienza; il controllo del giudiceitaliano sarebbe limitato alla compatibilità del singolo atto con i principifondamentali dell’ordinamento, e in particolare del diritto di difesa, e non sipotrebbe tradurre in un sindacato generale sull’ordinamento dello Stato estero.Con specifico riguardo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], dai documenti “AVI”emergerebbe che [OSCURATO:PERSONA] era “il capo dell’Arena europea” di [OSCURATO:PERSONA], e cheesisteva una diretta relazione tra la [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Tali dati troverebbero inoltre riscontro nelle conversazioni intercettate nell’ambitodel presente procedimento.2.2. Il secondo motivo denuncia travisamento della prova per omissione emanifesta illogicità della motivazione.Il Tribunale avrebbe omesso di considerare l’intercettazione dellaconversazione intercorsa tra [OSCURATO:PERSONA] e il coindagato [OSCURATO:PERSONA], nellaquale costui gli riferiva di un incontro avuto con esponenti apicali di [OSCURATO:PERSONA], e checonfermerebbe l’appartenenza di [OSCURATO:PERSONA] all’organizzazione terroristica.Neppure avrebbe tenuto conto delle dichiarazioni rese durante l’interrogatorioavanti al Pubblico ministero da altro coindagato, [OSCURATO:PERSONA], il quale haaffermato che [OSCURATO:PERSONA] faceva parte di [OSCURATO:PERSONA]. Tali dichiarazioni, unitamente allealtre emergenze investigative, attesterebbero la sussistenza di un grave quadroindiziario a carico dell’indagato.4. L’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], ha depositato unamemoria con la quale contesta la qualificazione, operata dal Pubblico ministero,dei documenti AVI di provenienza israeliana come fonte “anonimizzata” e nonanonima, sostenendo che deve trovare applicazione l’art. 203 cod. proc. pen., chetutela il diritto della difesa a confrontarsi con la fonte delle informazioni e che èespressione del principio generale di verificabilità delle fonti probatorie, il quale hafondamento sia negli artt. 24 e 111 Cost., sia nell’art. 6 CEDU ed è affermato dallagiurisprudenza della Corte EDU.Rileva, inoltre, che il comma 1-bis dell’art. 203 cod. proc. pen., introdottodall’art. 7, l. n. 63 del 2001, estende il divieto di utilizzabilità delle fonti anonimea tutte le fasi del procedimento, compresa quella cautelare e che le disposizioniconcernenti gli agenti sotto copertura richiamate dal Pubblico ministerosarebbe autorizzata dall’autorità giudiziaria italiana, la quale, comunque,conoscerebbe la vera identità del soggetto.Sotto altro profilo deduce l’inutilizzabilità dei documenti “AVI”, in quantopervenuti e acquisiti in modo convenzionalmente illegittimo, non essendo statirispettati i canali di trasmissione previsti dall’art. 4 del Protocollo addizionale allaConvenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, il quale prevedeche la trasmissione possa avvenire o attraverso il Ministero della giustizia oppuredirettamente tra autorità giudiziarie, le quali devono essere formalmente especificamente individuate tramite dichiarazione formale resa al Segretariogenerale del Consiglio d’Europa. Nel caso di specie, tra le autorità indicate nelladichiarazione effettuata dallo Stato di Israele non compare la Polizia israeliana, néla NBCTF e l’ISA che nel procedimento in esame hanno trasmesso i documenti“AVI”. Al tal fine non sarebbe rilevante l’atto normativo secondario del Ministrodella Giustizia israeliano del 2003, con cui la Polizia sarebbe stata «delegata» aoperare quale autorità competente, attenendo a profili interni all’ordinamentonazionale.Neppure sarebbero stati rispettati gli standard internazionali elaborati dalEurojust, dal Consiglio d’Europa e dall’[OSCURATO:PERSONA] for [OSCURATO:PERSONA] and theRule of Law in relazione alle condizioni minime di utilizzabilità della cd. battlefieldevidence.Sussisterebbe il rischio strutturale di contaminazione derivante da pratichesistematiche di tortura, documentate da organismi internazionali, il qualeimporrebbe l’esclusione del materiale probatorio raccolto dallo Stato di Israele.Si deduce altresì la nullità per incompletezza del fascicolo ex art. 178, c. 1,lett. c), cod. proc. pen., mancando la documentazione degli scambi integrali tra leautorità italiane e israeliane, in violazione dell'art. 291, comma 1, cod. proc. pen.5. L’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore dell’indagato, ha depositato unamemoria, nella quale, replicando alle censure svolte nel ricorso, evidenzia chel’inutilizzabilità patologica dei documenti di provenienza israeliana ritenuta dalTribunale del riesame, ne precluderebbe qualunque uso processuale e dunqueanche in presenza di presunti riscontri con altra documentazione o con leconversazioni intercettate e richiamate nel ricorso.Deduce inoltre l’inammissibilità del secondo motivo del ricorso in quantocontenente censure di merito non proponibili in sede di legittimità.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.2. Il primo motivo è inammissibile in quanto generico.Ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. l’impugnazione èinammissibile quando non sono osservate le disposizioni degli artt. 581, 582, 585e 586 del codice di rito. L’art. 581, comma 1-bis, introdotto dal d.lgs. n. 150 del2022, stabilisce che l’impugnazione è inammissibile per mancanza di specificitàdei motivi quando, per ogni richiesta, «non sono enunciati in forma puntuale edesplicita i rilievi critici in relazione alle ragioni di fatto o di diritto espresse nelprovvedimento impugnato, con riferimento ai capi e punti della decisione ai qualisi riferisce l’impugnazione».Affinché la censura possa superare il vaglio di ammissibilità è perciònecessario che con l’impugnazione il ricorrente illustri gli elementi che sono allabase della censura formulata con riguardo alla specifica situazione concretadedotta, per consentire al giudice di individuare i rilievi mossi ed esercitare ilproprio sindacato.Nel caso in esame, il Pubblico ministero, dopo aver svolto argomentazioni asostegno della utilizzabilità dei documenti “AVI”, affermando che non sitratterebbe di documenti anonimi, ma “anonimizzati”, ha richiamato documentiche attesterebbero il collegamento tra la [OSCURATO:PERSONA] eHamas, e che troverebbero riscontro nelle conversazioni intercettate nel presenteprocedimento e intercorse tra soggetti diversi dall’indagato. Tuttavia, il ricorrenteha del tutto omesso di specificare come il materiale richiamato, è più in generalei documenti “AVI”, di cui ha contestato la declaratoria di inutilizzabilità, sianoidonei ad incidere sulla specifica posizione dell’indagato e sul complessivocompendio indiziario, già valutato dal Tribunale del riesame, integrando graviindizi di colpevolezza a suo carico, tali da superare le valutazioni da quello espressee fondare l’applicazione della misura cautelare. Ne consegue che la censura svoltasi risolve in una confutazione generica e astratta della decisione del riesame erisulta perciò inammissibile.3. Il secondo motivo è inammissibile.Il ricorrente lamenta che l’ordinanza impugnata avrebbe omesso di valutareuna prova decisiva, costituita dall’intercettazione di una conversazione intercorsatra l’indagato e il presidente della [OSCURATO:PERSONA], indiziato diappartenere ad [OSCURATO:PERSONA], nonché dalle dichiarazioni rese nel corso dell’interrogatorioda parte del coindagato [OSCURATO:PERSONA].3.1. Secondo il costante insegnamento di questa Corte di legittimità, in temadi ricorso per cassazione trova applicazione il principio di autosufficienza delricorso, che si traduce nell’onere di puntuale indicazione, da parte del ricorrente,degli atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l’allegazione(Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020, dep. 2021, Cossu, Rv. 280419 – 01; Sez. 2, n.35164 del 08/05/2019, Talamanca, Rv. 276432 - 01). Sono pertanto inammissibiliper violazione del principio di autosufficienza e per genericità, i motivi chededucano il vizio di manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione che,pur richiamando atti specificamente indicati, non contengano la loro integraletrascrizione o allegazione (Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Schioppo, Rv. 270071- 01).Nella specie il Pubblico ministero ricorrente non ha allegato gli atti richiamati,né ne ha effettuato l’integrale trascrizione nel corpo del ricorso, sicché la censurarisulta priva del necessario requisito di autosufficienza.3.2. In ogni caso tale doglianza propone censure eminentemente in fatto, chesollecitano una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità, sulla base diuna “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cuivalutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possaintegrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per ilricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944). Infatti, pur essendo formalmenteriferita a vizi riconducibili alle categorie del vizio di motivazione e della violazionedi legge, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., la censura è in realtà diretta arichiedere a questa Corte un inammissibile sindacato sul merito delle valutazionieffettuate dal Tribunale del riesame (Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, Fachini, Rv.203767; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794).In particolare, il ricorrente non lamenta una motivazione mancante,contraddittoria o manifestamente illogica – unici vizi della motivazione proponibiliai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. – ma una decisione erronea, inquanto fondata su una valutazione asseritamente sbagliata in merito ai contenutidelle conversazioni intercettate e alle dichiarazioni rese dal coindagato.Il controllo di legittimità, tuttavia, concerne il rapporto tra motivazione edecisione, non già il rapporto tra prova e decisione; sicché il ricorso per cassazioneche devolva il vizio di motivazione, per essere valutato ammissibile, deve rivolgerele censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione, nongià nei confronti della valutazione probatoria sottesa, che, in quanto riservata algiudice di merito, è estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte diCassazione.3.3. Esclusa, dunque, l’ammissibilità di una rivalutazione del compendioindiziario, occorre evidenziare che, nella specie, l’ordinanza impugnata ha fornitologica e coerente motivazione in ordine alla insussistenza di gravi indizi dicolpevolezza, con argomentazioni prive di illogicità e di contraddittorietà.Dopo aver valutato il complessivo compendio indiziario, il Tribunale delriesame ha ritenuto che esso non attestasse in modo univoco che la EuropeanPalestinians [OSCURATO:PERSONA] (del cui consiglio di amministrazione l’indagato era statomembro) appartenesse al comparto estero di [OSCURATO:PERSONA], atteso che tale conclusioneera fondata unicamente sui documenti di provenienza israeliana ritenutiinutilizzabili. Ha altresì escluso che emergessero elementi comprovanti che AlSalahat aveva accesso alla contabilità della ABSPP, cui pure aveva conferito ildenaro raccolto per conto della stessa, né che egli fosse consapevole delle finalitàdi tale associazione, consistenti – secondo la prospettazione accusatoria – nelsostegno alla lotta armata di [OSCURATO:PERSONA] e condivise tra un gruppo ristretto di partecipiall’associazione. Il Tribunale, di contro, ha ritenuto che le dichiarazioni resedall’indagato in sede di interrogatorio di garanzia rendevano una versionealternativa dei fatti logica e verosimile, tale da indebolire il quadro indiziario a suocarico.4. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene che il ricorsodebba essere dichiarato inammissibile. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso del Pubblico ministero.Così deciso l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]