Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2021
ECLI:EU:T:2021:315
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62018TJ0223_INF
Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 2 giugno 2021 – [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] delle Figlie di [OSCURATO:PERSONA] / Commissione
(causa T-223/18)
«Aiuti di Stato – Servizi sanitari – Sovvenzioni dirette concesse agli ospedali pubblici nella Regione Lazio (Italia) – Decisione che accerta l’insussistenza di un aiuto di Stato – Ricorso di annullamento – Atto regolamentare che non comporta alcuna misura di esecuzione – Incidenza diretta – Ricevibilità – Obbligo di motivazione – Nozione di attività economica»
1.
Procedimento giurisdizionale – Rappresentanza delle parti – Mandato ad litem – Grado di precisione richiesto
(Statuto della Corte di giustizia, art. 19; regolamento di procedura del Tribunale, art. 51)
(v. punti 54-61)
2.
Procedimento giurisdizionale – Rappresentanza delle parti – Mandato ad litem – Produzione non richiesta per gli agenti delle istituzioni dell’Unione
(Statuto della Corte di giustizia, art. 19; regolamento di procedura del Tribunale, art. 51)
(v. punti 64-66)
3.
Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Nozione di atto regolamentare ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE – Qualsiasi atto di portata generale ad eccezione degli atti legislativi
(Art. 263, comma 4, TFUE)
(v. punti 73-77)
4.
Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti regolamentari – Atti che non comportano alcuna misura d’esecuzione e che riguardano il ricorrente direttamente – Nozione di misure di esecuzione – Criteri – Decisione della Commissione che constata l’insussistenza di un aiuto di Stato – Atto che non comporta alcuna misura d’esecuzione nei confronti dei concorrenti dei destinatari della misura nazionale considerata come non idonea a configurare un aiuto di Stato
(Art. 263, comma 4, TFUE)
(v. punti 78-88)
5.
Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti regolamentari – Atti che non comportano alcuna misura d’esecuzione e che riguardano il ricorrente direttamente – Nozione di incidenza diretta – Criteri – Decisione della Commissione che constata l’insussistenza di un aiuto di Stato – Ricorso di un’entità concorrente dell’impresa beneficiaria – Entità concorrente che dimostra una lesione diretta del suo diritto di non subire una concorrenza falsata – Ricevibilità
(Art. 263, comma 4, TFUE)
(v. punti 89-101)
6.
Ricorso di annullamento – Competenza del giudice dell’Unione – Interpretazione della motivazione di un atto amministrativo – Limiti – Sostituzione della motivazione dell’autore dell’atto impugnato con quella del giudice dell’Unione – Inammissibilità
(Artt. 263 e 264 TFUE)
(v. punti 103-108)
7.
Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione della Commissione in materia di aiuti di Stato – Decisione che conclude per l’inesistenza di un aiuto di Stato segnalato da un denunciante – Esposizione dei motivi che hanno portato la Commissione a concludere per la mancanza di elementi che dimostrino l’esistenza di un aiuto di Stato – Motivazione sufficiente
(Artt. 107, paragrafo 1, e 296 TFUE)
(v. punti 120-142)
8.
Concorrenza – Regole dell’Unione – Impresa – Nozione – Esercizio di un’attività economica – Nozione – Servizi sanitari forniti da ospedali pubblici nel contesto del servizio sanitario nazionale – Esclusione – Presupposti – Attività sanitarie esercitate senza scopo di lucro e sotto il controllo dello Stato – Attività sanitarie esercitate nel contesto di un regime che applica i principi di solidarietà e di universalità – Valutazione – Servizio sanitario nazionale che si fonda sui principi di solidarietà e di universalità nonostante l’applicazione di principi di concorrenza e di libera scelta del paziente
(Art. 107, paragrafo 1, TFUE)
(v. punti 147-173)
9.
Concorrenza – Regole dell’Unione – Impresa – Nozione – Esercizio di un’attività economica – Nozione – Servizi sanitari forniti da ospedali pubblici nel contesto di un servizio sanitario nazionale – Esclusione – Ospedali pubblici che intraprendono altresì un’attività libero-professionale non rientrante nel servizio sanitario nazionale – Irrilevanza – Presupposto – Rispetto dell’obbligo di tenere una contabilità separata
(Art. 107, paragrafo 1, TFUE)
(v. punti 178-184)
[OSCURATO:PERSONA] fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione C(2017) 7973 final della Commissione, del 4 dicembre 2017, relativa all’aiuto di Stato SA.39913 (2017/NN) Italia — Presunta compensazione delle strutture ospedaliere pubbliche in Lazio.
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
[OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] delle Figlie di [OSCURATO:PERSONA] sopporterà le proprie spese e quelle sostenute dalla Commissione europea.