Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE n. 2006/2011
ECLI:EU:C:2011:164
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CONCLUSIONI DELL'[OSCURATO:PERSONA]
presentate il 17 marzo 2011 (
1
)
Causa C‑150/10
Bureau d’intervention et de restitution belge (BIRB)
contro
[OSCURATO:PERSONA]Orafti SA
[domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal [OSCURATO:PERSONA] de première instance de Bruxelles (Belgio)]
«Agricoltura – Organizzazione comune dei mercati – Zucchero – Natura e portata delle quote transitorie attribuite ad un’impresa produttrice di zucchero – Possibilità per un’impresa beneficiaria di un aiuto alla ristrutturazione per la campagna di commercializzazione 2006/2007
di avvalersi della quota transitoria ad essa attribuita – Calcolo dell’importo del recupero e della sanzione applicabile in caso di inosservanza degli impegni assunti nell’ambito
del piano di ristrutturazione»
1.
Con una serie di misure adottate nel 2006, l’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero è stata riformata
in vista di una ristrutturazione dell’industria dello zucchero nell’Unione europea. Tali diverse misure hanno prodotto, tra
l’altro, i seguenti effetti:
– l’inizio della campagna di commercializzazione è stato spostato dal 1° luglio al 1° ottobre a partire dal 2007, di sorta che
la campagna 2006/2007 abbracciava, in via eccezionale, 15 mesi;
– al fine di tenere conto di siffatta situazione eccezionale, quote transitorie supplementari sono state assegnate alle imprese
per la detta campagna;
– su ogni eccedenza prodotta oltre le quote assegnate viene percepito un prelievo;
– le imprese sono state stimolate a ristrutturarsi, rinunciando a (parte del) le loro quote di base e smantellando i loro impianti,
ricevendo come contropartita un aiuto alla ristrutturazione;
– in caso di inosservanza degli impegni assunti per la ristrutturazione, da una parte, l’aiuto corrispondente deve essere recuperato
e, dall’altra, deve essere imposta una sanzione, pari al 30% dell’importo da recuperare se l’inadempienza era intenzionale
o risultante da una negligenza grave.
2.
[OSCURATO:PERSONA]Orafti SA (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]-Orafti»), una società belga, è stata assegnata una quota di base nonché una
quota transitoria per la campagna 2006/2007. Essa si è impegnata a rinunciare alla quota di base e a smantellare parzialmente
gli impianti interessati, in cambio di un aiuto alla ristrutturazione, che le è stato pagato. Considerando, tuttavia, che
la sua quota transitoria non fosse interessata da detta rinunzia, essa produceva una quantità di sciroppo di inulina (
2
) leggermente inferiore a quest’ultima quota.
3.
Con la presente domanda, il Bureau d’intervention et de restitution belge (in prosieguo: il BIRB) cerca in primo luogo di
recuperare l’importo dell’aiuto alla ristrutturazione, pari a EUR 454,425 per tonnellata prodotta, in secondo luogo di imporre
una sanzione finanziaria pari al 30% dell’importo da recuperare, e, in terzo luogo, di percepire un prelievo di EUR 500 per
tonnellata prodotta, in quanto produzione in eccedenza. [OSCURATO:PERSONA]Orafti si oppone.
4.
[OSCURATO:PERSONA] de première instance de Bruxelles (Belgio), investito della controversia, presenta alla Corte sette questioni
pregiudiziali, che vertono in sostanza su quanto segue:
– Se la [OSCURATO:PERSONA]-Orafti potesse considerare la sua quota transitoria come indipendente dalla sua quota di base, e pertanto come
non interessata dalla sua rinuncia ad essa e dal pagamento del corrispondente aiuto alla ristrutturazione.
– In quale momento preciso gli impegni di ristrutturazione assunti dalla [OSCURATO:PERSONA]-Orafti siano divenuti per essa vincolanti.
– Se sia permesso procedere contemporaneamente al recupero dell’aiuto assegnato, insieme ad una sanzione finanziaria supplementare,
e alla percezione di un prelievo per la produzione in eccedenza, in forza delle medesime quantità prodotte.
– Su quale base vadano calcolati gli importi eventualmente da recuperare.
I –
La riforma del mercato dello zucchero
(
3
)
5.
L’organizzazione comune dei mercati dello zucchero è stata creata nel 1967 al fine di garantire un reddito equo ai produttori
e di stabilizzare il mercato. Nell’ambito di siffatta organizzazione, lo zucchero beneficiava di prezzi d’intervento garantiti
che, tra il 1996 e il 2006, sono stati sensibilmente più elevati rispetto al corso del mercato mondiale. Con il passare del
tempo, l’Unione è divenuta il terzo produttore mondiale, con una produzione annua eccedente i 20 milioni di tonnellate, e
ha pertanto subito pressioni volte a far cessare le esportazioni dell’eccedenza a prezzo sovvenzionato. Nel 2005, una decisione
dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) ha costretto l’Unione ad includere nel limite imposto alle esportazioni,
in particolare, le esportazioni di zucchero fuori quota. Di conseguenza, dal 2006, l’Unione può esportare soltanto 1,37 milioni
di tonnellate di zucchero bianco sovvenzionato, mentre la media annuale precedente raggiungeva i 6,5 milioni di tonnellate.
6.
Si è dunque considerata necessaria una riforma per allineare l’organizzazione comune del mercato ai principi della nuova politica
agricola comune, nonché per preservare l’equilibrio del mercato, nel rispetto dell’obbligo di limitare le esportazioni sovvenzionate.
I principali obiettivi erano garantire la competitività dell’industria dello zucchero, riducendo la capacità di produzione
non redditizia, di stabilizzare i mercati, garantendo la sicurezza dell’approvvigionamento e contribuire ad assicurare un
tenore di vita equo alla popolazione agricola, attenuando l’incidenza economica e sociale su questa popolazione nelle regioni
interessate.
7.
Le principali caratteristiche della riforma, attuata progressivamente, erano le seguenti:
– il mantenimento di quote di produzione ridotte, completate da quote supplementari che potevano essere acquistate dai produttori
che si consideravano come concorrenziali nel nuovo ambiente;
– riduzioni progressive del prezzo per tonnellata di zucchero bianco;
– riduzioni progressive del prezzo minimo per tonnellata delle barbabietole da zucchero entro quota pagato ai coltivatori, attenuate
da un meccanismo di compensazione parziale;
– la sospensione del meccanismo di restituzioni all’esportazione applicato alle esportazioni entro quota;
– un fondo di ristrutturazione temporaneo, finanziato da un contributo dovuto dai produttori sulla loro quota, e destinato essenzialmente
a finanziare i diversi aiuti pagabili per l’abbandono volontario delle quote di produzione:
– aiuto alla ristrutturazione, versato ai produttori che abbandonano la produzione entro quota e liberano le relative quote;
– aiuto alla diversificazione, destinato ad incoraggiare la realizzazione di soluzioni alternative nelle regioni colpite dalla
ristrutturazione dell’industria dello zucchero;
– aiuto transitorio, concesso alle raffinerie al fine di consentire loro di adeguarsi alla ristrutturazione.
II –
Contesto normativo
A –
Il regolamento (CE) n. 318/2006
8.
Il regolamento (CE) n. 318/2006 (
4
) riforma in profondità l’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero, abrogando e sostituendo il regolamento
di base precedente (
5
).
9.
L’art. 1, n. 2, del regolamento n. 318/2006 prevede che la campagna di commercializzazione dei prodotti oggetto dell’organizzazione
comune dei mercati nel settore dello zucchero inizia il 1° ottobre e termina il 30 settembre dell'anno successivo, salvo la
campagna 2006/2007, che inizia il 1° luglio 2006 e termina il 30 settembre 2007 (
6
).
10.
L’art. 7 di questo regolamento (compreso nel capo 2, intitolato «Produzione entro quota», del titolo II «Mercato interno»)
precisa, al suo n. 1, che le quote di produzione di zucchero, isoglucosio e sciroppo di inulina sono fissate a livello nazionale
e regionale nell'allegato III del regolamento stesso e prevede al suo paragrafo 2, n. 1, che gli Stati membri assegnano una
quota ad ogni impresa produttrice di zucchero, isoglucosio o sciroppo di inulina stabilita sul loro territorio e accreditata.
11.
Nello stesso capo, l’art. 10 del regolamento n. 318/2006, intitolato «Gestione delle quote», prevede adeguamenti delle quote
stabilite all’allegato III del regolamento per ciascuna campagna, con una percentuale comune di riduzione a partire dal 2010/2011.
12.
Il capo 3 del titolo II del regolamento n. 318/2006 s’intitola «Produzione fuori quota» e contiene gli artt. 12-15. Ai sensi
dell’art. 15, n.1, un prelievo di eccedenza è percepito sui quantitativi di zucchero, isoglucosio e sciroppo d’inulina prodotti
in qualsiasi campagna di commercializzazione che sono in eccedenza rispetto alle quote attribuite e che non sono soggetti
ad uno dei meccanismi previsti agli artt. 12-14 (ossia, essenzialmente, l’utilizzazione per la fabbricazione di alcuni prodotti
industriali, il riporto alla campagna di commercializzazione successiva, l’approvvigionamento delle regioni ultraperiferiche
o l’esportazione entro certi limiti quantitativi). Ai sensi del diciottesimo ‘considerando’ del regolamento, l’obiettivo del
prelievo, per le quantità che non soddisfino detti meccanismi, è evitare l’«accumulo di scorte pregiudizievoli per il mercato».
13.
L’art. 15, n. 2, del regolamento n. 318/2006 precisa che il prelievo sull’eccedenza è fissato «ad un livello sufficientemente
elevato per evitare l'accumulo dei quantitativi di cui al paragrafo 1».
14.
L’art. 15, n. 3, di questo regolamento precisa che detto prelievo è percepito dagli Stati membri. Anche se non sembra esserci
alcuna disposizione, analoga a quella dell’art. 11, n. 3, del regolamento (CE) n. 320/2006 (
7
) (v. paragrafo 27 delle presenti conclusioni), che prevede una restituzione delle somme prelevate, il prelievo in questione
fa parte delle risorse proprie dell’Unione (
8
).
15.
L’art. 44 del regolamento n. 318/2006 (annunciato al suo quarantatreesimo ‘considerando’) autorizza la [OSCURATO:PERSONA] ad adottare
misure transitorie al fine, segnatamente, di agevolare la transizione dalla situazione di mercato della campagna di commercializzazione
2005/2006 a quella della campagna 2006/2007, e, in modo più generale, la transizione dalla disciplina anteriore al nuovo regime.
16.
Infine, l’art. 46 di questo regolamento precisa, in particolare, che il titolo II del regolamento si applica fino alla fine
della campagna di commercializzazione 2014/2015.
B –
Il regolamento n. 320/2006
17.
I ‘considerando’ del regolamento n. 320/2006, espongono, segnatamente, quanto segue:
«(1) (...) Per adeguare il sistema comunitario di produzione e commercio dello zucchero ai requisiti internazionali e garantirne
la futura competitività, è necessario avviare un profondo processo di ristrutturazione in grado di ridurre drasticamente la
capacità di produzione non redditizia esistente nella Comunità. A questo fine, e come premessa all’instaurazione di una nuova,
efficiente organizzazione comune del mercato dello zucchero, occorrerebbe istituire un regime temporaneo, distinto e autonomo,
per la ristrutturazione dell’industria saccarifera comunitaria. Questo regime comporterebbe una riduzione delle quote tale
da rispettare gli interessi legittimi dell'industria saccarifera, dei coltivatori di barbabietola da zucchero, di canna da
zucchero e di cicoria e dei consumatori della Comunità.
(2) Occorrerebbe creare un fondo di ristrutturazione temporaneo per finanziare le misure di ristrutturazione dell’industria saccarifera
comunitaria. (…)
(4) Le misure di ristrutturazione previste dal presente regolamento dovrebbero essere finanziate mediante contributi temporanei
riscossi dai produttori di zucchero, isoglucosio e sciroppo di inulina che beneficeranno in ultima analisi del processo di
ristrutturazione. (…)
5) Sarebbe necessario introdurre un incentivo economico sostanziale sotto forma di congruo aiuto alla ristrutturazione, per
indurre le imprese meno produttive ad abbandonare la produzione entro quota. A questo scopo occorrerebbe istituire un aiuto
alla ristrutturazione che costituisca un incentivo a cessare la produzione di zucchero entro quota e a rinunciare alle quote
corrispondenti e che consenta nel contempo di tenere in debito conto gli impegni sociali ed ambientali connessi all’abbandono
della produzione. L’aiuto dovrebbe essere erogato durante quattro campagne di commercializzazione al fine di ridurre la produzione
nella misura necessaria a riequilibrare il mercato comunitario.
(…)».
18.
Ai sensi dell’art. 2, punto 6, del regolamento n. 320/2006, si intende per «“quota”, qualsiasi quota per la produzione di
zucchero, isoglucosio e sciroppo di inulina», assegnata ad un'impresa conformemente, in particolare, all'articolo 7, paragrafo
2, del regolamento (CE) n. 318/2006.
19.
L’art. 3, n. 1, del regolamento n. 320/2006 prevede che ogni impresa produttrice di zucchero, isoglucosio o sciroppo di inulina
alla quale sia stata assegnata una quota entro il 1° luglio 2006 può beneficiare di un aiuto alla ristrutturazione per tonnellata
di quota rinunciata, a condizione che, in una delle campagne di commercializzazione 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009 o 2009/2010,
rinunci alla sua quota o a una parte di essa, secondo le tre ipotesi di cui alle lettere a)-c). La condizione di cui alla
lett. b), rilevante nella fattispecie di cui al procedimento principale, è che l’impresa rinunci alla quota che ha destinato
ad uno o più dei suoi zuccherifici, smantelli parzialmente gli impianti di produzione degli zuccherifici interessati e non
utilizzi i restanti impianti di produzione degli zuccherifici interessati per la produzione di prodotti che rientrano nell'organizzazione
comune dei mercati nel settore dello zucchero [la condizione di cui alla lett. a) è che essa rinunci a detta quota e smantelli
completamente gli impianti di produzione degli zuccherifici interessati, mentre quella menzionata alla lett. c) è che essa
rinunci a una parte di detta quota e non utilizzi gli impianti di produzione degli zuccherifici interessati per la raffinazione
di zucchero greggio, condizione che non implica pertanto lo smantellamento degli impianti].
20.
L’art. 3, n. 2, del regolamento n. 320/2006 dispone, segnatamente, che l’aiuto alla ristrutturazione è concesso per la campagna
nel corso della quale si è proceduto alla rinuncia delle quote a norma del paragrafo 1 del regolamento stesso e soltanto per
la quantità di quote alla quale si è rinunciato e che non è stata riassegnata.
21.
Ai sensi dell’art. 3, n. 4, di questo regolamento, lo smantellamento parziale degli impianti di produzione richiede, segnatamente,
la cessazione completa e definitiva della produzione di zucchero, isoglucosio e sciroppo di inulina da parte degli impianti
di produzione interessati e lo smantellamento degli impianti di produzione che non saranno più usati per la nuova produzione
e che erano destinati alla produzione di siffatti prodotti.
22.
Infine, l’art. 3, n. 5, del regolamento n. 320/2006 precisa che l’importo dell’aiuto alla ristrutturazione per tonnellata
di quota rinunciata è, nel caso di cui al n. 1, lett. b), EUR 547,50 per la campagna di commercializzazione 2006/2007 o 2007/2008
[nel caso di cui al n. 1, lett. a), questo importo è di EUR 730 e nel caso di cui al n. 1, lett. c), di EUR 255,50 per le
stesse campagne. Per le due campagne successive, gli importi sono progressivamente ridotti].
23.
Ai sensi dell’art. 5, n. 1, del regolamento n. 320/2006, gli Stati membri adottano la decisione in merito alla concessione
dell’aiuto alla ristrutturazione relativo alla campagna 2006/2007 entro il 30 settembre 2006 (mentre la regola generale per
le campagne successive è che gli Stati membri decidono entro la fine del mese di febbraio precedente la campagna di commercializzazione).
24.
L’art. 5, n. 2, di questo regolamento precisa che tale aiuto è concesso se lo Stato membro, previa accurata verifica, ha stabilito
che la domanda e il piano di ristrutturazione contengono gli elementi prescritti, che le misure e le azioni descritte in questo
piano sono conformi alla pertinente legislazione comunitaria e nazionale e che le risorse finanziarie necessarie sono disponibili
nel fondo di ristrutturazione, sulla base delle informazioni ricevute dalla [OSCURATO:PERSONA].
25.
Ai sensi dell’art. 11, n. 1, di questo regolamento, un contributo temporaneo per la ristrutturazione è versato per campagna
di commercializzazione per tonnellata di quota dalle imprese a cui è stata assegnata una quota. Tuttavia, le quote alle quali
un’impresa ha rinunciato a partire da una data campagna di commercializzazione, a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, del
regolamento n. 320/2006, non sono soggette al pagamento di tale contributo né per tale campagna né per le campagne successive.
26.
L’art. 11, n. 2, di questo regolamento precisa che, per lo zucchero e lo sciroppo di inulina, tale contributo è fissato a
EUR 126,40 per tonnellata di quota per la campagna di commercializzazione 2006/2007.
27.
Ai sensi dell’art. 11, n. 3, primo comma, di questo regolamento, gli Stati membri sono responsabili nei confronti dell’Unione
della riscossione dell’importo del contributo temporaneo per la ristrutturazione sul loro territorio.
C –
Il regolamento (CE n. 493/2006
28.
Il decimo ‘considerando’ del regolamento (CE) n. 493/2006 (
9
) spiega che, poiché è stato stabilito che la campagna di commercializzazione 2006/2007 va dal 1° luglio 2006 al 30 settembre
2007 e abbraccia pertanto 15 mesi, per tale campagna è necessario prevedere un aumento delle quote tenendo conto dei tre mesi
supplementari, in modo da garantire un’attribuzione corrispondente a quella delle campagne precedenti e successive, per cui
queste quote transitorie devono coprire la produzione di zucchero dall’inizio della campagna 2006/2007, ottenuta da barbabietole
seminate anteriormente al 1° gennaio 2006.
29.
Ai sensi dell’art. 9, n. 3 (
10
), del regolamento n. 493/2006, per la campagna di commercializzazione 2006/2007 è attribuita agli Stati membri una quota
transitoria di sciroppo di inulina pari a 80 180 tonnellate di materia secca, espresse in equivalente zucchero bianco/isoglucosio,
ripartita come indicato nell’allegato II, parte C, del regolamento.
30.
L’art. 9, n. 4, lett. a) e b), di questo regolamento prevede che tale quota transitoria non è soggetta al pagamento del contributo
temporaneo per la ristrutturazione di cui all’art. 11, paragrafo 2, del regolamento n. 320/2006, e non può beneficiare del
pagamento degli aiuti previsti da quest’ultimo regolamento.
31.
In virtù dell’art. 9, n. 5, del regolamento n. 493/2006, gli Stati membri attribuiscono le quote transitorie, in base a criteri
oggettivi e in modo da garantire la parità di trattamento tra i produttori e da evitare turbative del mercato e distorsioni
della concorrenza, alle imprese accreditate produttrici di zucchero, di isoglucosio o di sciroppo di inulina stabilite sul
loro territorio.
D –
Il regolamento (CE) n. 967/2006
32.
Ai sensi dell’art. 1 del regolamento (CE) n. 967/2006 (
11
), il regolamento stesso definisce le condizioni per l’utilizzazione o il riporto dei quantitativi di zucchero, di isoglucosio
e di sciroppo di inulina prodotti fuori quota, nonché le norme relative al prelievo sull’eccedenza, ai sensi del capo 3 del
titolo II del regolamento n. 318/2006 (
12
).
33.
L’art. 3, n. 1, del regolamento n. 976/2006 fissa il prelievo di cui all’art. 15 del regolamento n. 318/2006 a EUR 500 per
tonnellata. Questo livello è spiegato al terzo ‘considerando’ del regolamento n. 967/2006 come segue:
«È opportuno fissare l’importo di detto prelievo a un livello elevato, onde evitare l’accumulo dei quantitativi eccedenti
la quota e che rischiano di perturbare il mercato. Sembra a tal fine appropriato un importo fisso di livello pari ai dazi
pieni all’importazione dello zucchero bianco».
34.
L’art 4, n. 1, dello stesso regolamento prevede che il prelievo è addebitato al fabbricante sull’eccedenza prodotta al di
fuori della propria quota di produzione per una determinata campagna di commercializzazione, salvo talune eccezioni corrispondenti,
essenzialmente, a quelle indicate all’art. 15 del regolamento n. 318/2006 (
13
), ma di cui è pacifico che non concernono la fattispecie in esame.
E –
Il regolamento (CE) n. 968/2006.
35.
Ai sensi dell’art. 1, n. 1, del regolamento (CE) n. 968/2006 (
14
), detto regolamento reca modalità di applicazione delle misure di cui agli artt. 3 e 6-9 del regolamento n. 320/2006. L’art. 1,
n. 2, primo comma, del regolamento n. 968/2006 precisa che sono applicabili le definizioni di cui all’art. 2 del regolamento
n. 320/2006.
36.
In forza dell’art. 3 del regolamento n. 968/2006, a decorrere dalla campagna nel corso della quale ha luogo la rinuncia alla
quota ai sensi dell’art. 3 del regolamento n. 320/2006, nessuna produzione di zucchero, isoglucosio o sciroppo di inulina
può essere considerata come una produzione a titolo della quota rinunciata, per quanto riguarda gli zuccherifici interessati.
37.
L’art. 10 del regolamento n. 968/2006 precisa la procedura di concessione dell’aiuto alla ristrutturazione indicando, segnatamente,
che la [OSCURATO:PERSONA] deve valutare le risorse finanziarie disponibili e che gli Stati membri devono informare i richiedenti
dell’esito della loro domanda, entro il termine di cui all’art. 5, paragrafo 1, del regolamento n. 320/2006, ossia, per la
campagna 2006/2007, entro il 30 settembre 2006.
38.
L’art. 11, n. 1, del regolamento n. 968/2006 prevede quanto segue:
«Il richiedente realizza tutte le misure previste dal piano di ristrutturazione approvato e adempie agli impegni contenuti
nella sua domanda di aiuto alla ristrutturazione sin dal momento della concessione dell’aiuto stesso».
39.
L’art. 26, n. 1, di questo regolamento dispone che, se un beneficiario non adempie, in tutto o in parte, agli impegni previsti,
secondo i casi, nel piano di ristrutturazione, nel piano aziendale o nel programma di ristrutturazione nazionale, l’aiuto
erogato è recuperato proporzionalmente all’impegno o agli impegni non rispettati, eccetto in caso di forza maggiore.
40.
Ai sensi dell’art. 27 dello stesso regolamento:
«1. Se il beneficiario non adempie, in tutto o in parte, agli impegni previsti, secondo i casi, nel piano di ristrutturazione,
nel piano aziendale o nel programma di ristrutturazione nazionale, egli deve pagare una penale pari al 10% dell’importo che
è tenuto a rimborsare a norma dell’articolo 26.
2. La sanzione di cui al paragrafo 1 non è irrogata se il beneficiario dimostra con prove sufficienti che l’inadempienza è dovuta
a forza maggiore (...).
3. Se l’inadempienza è stata commessa deliberatamente o per negligenza grave, la penale è pari al 30% dell’importo da rimborsare
ai sensi dell’articolo 26».
III –
La controversia nel procedimento principale e le questioni pregiudiziali
41.
Il 27 luglio 2006, la [OSCURATO:PERSONA]-Orafti otteneva dalle competenti autorità belghe, per la campagna 2006/2007, una quota di base
periodica di 131 330 tonnellate ed una quota transitoria di 32 833 tonnellate di sciroppo di inulina (
15
). La lettera d’informazione di queste due attribuzioni precisava, segnatamente, che la quota transitoria era pari ai 3/12
della quota di base e serviva come «compensazione» per la proroga di tre mesi della durata della campagna di commercializzazione
2006/2007 (
16
).
42.
Lo stesso giorno la [OSCURATO:PERSONA]-Orafti presentava dinanzi alle stesse autorità una domanda di aiuto alla ristrutturazione, rinunciando,
in cambio, alla sua quota di base (ma non, secondo le sue affermazioni, alla sua quota transitoria). Il 18 agosto 2006, le
autorità belghe rispondevano che la domanda era considerata completa. Il 18 settembre 2006, esse informavano la [OSCURATO:PERSONA]-Orafti
della ricevibilità della sua domanda e ne informavano la [OSCURATO:PERSONA].
43.
Il 29 settembre 2006, la [OSCURATO:PERSONA] informava gli Stati membri del fatto che le risorse finanziarie ritenute disponibili
nel fondo di ristrutturazione provvisoria erano sufficienti per erogare l’aiuto alla ristrutturazione a tutte le domande relative
alla campagna di commercializzazione 2006/2007 e giudicate ricevibili dagli Stati membri (
17
).
44.
Dalle conclusioni depositate dalla [OSCURATO:PERSONA]-Orafti dinanzi al Tribunale di primo grado di Bruxelles emerge che, il 20 ottobre
2006, ci sono state discussioni tra la [OSCURATO:PERSONA]-Orafti e le autorità belghe nel corso delle quali la [OSCURATO:PERSONA]-Orafti ha informato
queste ultime della sua «ferma intenzione di utilizzare la sua quota transitoria, senza tenere conto della sua domanda di
aiuto alla ristrutturazione relativa alla sua quota di base regolare», e le autorità belghe hanno sottolineato l’esistenza
di rischi «non specificati» in caso di attuazione di detta intenzione.
45.
[OSCURATO:PERSONA]Orafti avviava una produzione di sciroppo di inulina il 21 novembre 2006.
46.
Con lettera 23 novembre 2006, il competente ministro belga informava la [OSCURATO:PERSONA]-Orafti di non poter esprimere una valutazione
giuridica incontestabile in merito alla compatibilità di siffatta produzione con le condizioni per ottenere l’aiuto alla ristrutturazione.
Il ministro proponeva di attivarsi presso la [OSCURATO:PERSONA] al fine di chiarire la questione o di assistere la [OSCURATO:PERSONA]-Orafti ai
fini di tale indagine, informandola che, se non desiderava interrogare la [OSCURATO:PERSONA], si sarebbe ritenuto che essa non avesse
l’intenzione di produrre il volume corrispondente alla quota transitoria. Con la stessa lettera, il ministro metteva in guardia
la [OSCURATO:PERSONA]-Orafti contro il rischio che essa avrebbe corso di dover rimborsare gli importi percepiti indebitamente se avesse
nondimeno prodotto siffatto volume senza aver ottenuto un previo parere favorevole dalla [OSCURATO:PERSONA].
47.
Tra il 21 novembre e il 13 dicembre 2006, la [OSCURATO:PERSONA]-Orafti produceva 27 756,986 tonnellate di sciroppo di inulina.
48.
Il 18 gennaio 2007, le autorità belghe informavano la [OSCURATO:PERSONA]-Orafti che le era stato concesso un aiuto di EUR 59 679 771,50 (
18
).
49.
Interrogata dalle autorità belghe a seguito delle questioni poste dal BIRB il 19 febbraio 2007, la [OSCURATO:PERSONA] rispondeva,
il 20 marzo 2007, che le quote transitorie rappresentavano solo un’estensione delle quote di base. A suo avviso, un’impresa
che avesse rinunciato alla propria quota di base nell’ambito del regime di ristrutturazione non poteva continuare a produrre
in funzione della quota transitoria. Questa informazione veniva comunicata al BIRB il 3 aprile 2007.
50.
Il 9 luglio 2007, il BIRB inviava alla [OSCURATO:PERSONA]-Orafti una lettera, precisando che non si trattava né di una messa in mora né
di una decisione, in cui ribadiva la posizione della [OSCURATO:PERSONA] ed indicava che la [OSCURATO:PERSONA]-Orafti era debitrice di un prelievo
sulla produzione di zucchero fuori quota pari a EUR 13 878 493, fatta salva la possibilità per l’impresa di giustificare di
aver rispettato i suoi obblighi.
51.
Il 13 agosto 2007, il BIRB intimava alla [OSCURATO:PERSONA]-Orafti il rimborso di un importo di EUR 16 397 508,87, importo di cui EUR 12 613 468,36
corrispondevano all’aiuto percepito rapportato alla quantità prodotta nell’ambito della quota transitoria, aumentato del 30%
a titolo di sanzione applicabile ai sensi dell’art. 27, n. 3, del regolamento n. 968/2006.
52.
Il 13 dicembre 2007, il BIRB intimava alla [OSCURATO:PERSONA]-Orafti di versare la somma di EUR 13 878 493, corrispondente al prelievo
sulla produzione fuori quota menzionata nella sua lettera del 9 luglio 2007.
53.
Gli importi summenzionati e le loro modalità di calcolo possono riassumersi in forma di tabella:
[OSCURATO:PERSONA] concessi (in EUR)
[OSCURATO:PERSONA] da rimborsare (in EUR)
Aiuto totale alla ristrutturazione (quantità rinunciata di 131 330,3 tonnellate x 547,50 € – art. 3, n. 5, del regolamento
n. 320/2006)
71 903 339,25
Aiuto spettante alla [OSCURATO:PERSONA]-Orafti (aiuto totale x 83 % – l’eccedenza spettante ai produttori e ai subappaltatori)
59 679 771,50
Prelievo sulla produzione fuori quota (quantità prodotta x 500 € – art. 3, n. 1, del regolamento n. 967/2006)
13 878 493
Aiuto recuperato (quantità prodotta per x 547,50 € x 83 % – art. 26 del regolamento n. 968/2006)
12 613 468,36
Sanzione per non conformità intenzionale o negligenza grave (aiuto recuperato x 30% – art. 27, n. 3, del regolamento n. 968/2006)
3 784 040,51
Importo totale che la [OSCURATO:PERSONA]-Orafti deve rimborsare
30 276 001,87
Differenza tra importi concessi e importi da restituire (59 679 771,50 € - 30 276 001,87 €)
29 403 769,63
54.
Atteso che la [OSCURATO:PERSONA]-Orafti si oppone al versamento delle somme reclamate (13 878 493 EUR e 16 397 508,87 EUR), il BIRB ha
investito della questione il Tribunale di primo grado di Bruxelles.
55.
Il Tribunale di primo grado di Bruxelles ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni
pregiudiziali:
« 1) Se le quote transitorie assegnate a un’impresa produttrice di zucchero in base all’art. 9 del regolamento [...] n. 493/2006
(…) siano esentate dal regime temporaneo di ristrutturazione instituito dal regolamento n. 320/2006 (…) e dal regolamento
n. 968/2006, (…) dato che tali quote:
a) non sono soggette al contributo temporaneo a titolo di ristrutturazione;
b) non beneficiano dell’aiuto alla ristrutturazione e
c) non costituiscono quote ai sensi del regolamento n. 320/2006, (…) quali definite all’art. 2, punto 6, del medesimo regolamento.
2) Anche in caso di soluzione in senso negativo della questione precedente, se le quote transitorie siano quote a parte intera,
a prescindere dalle quote di base regolari, dato che:
a) le quote transitorie vengono assegnate sul fondamento dell’art. 9 del regolamento n. 493/2006 (…), e non su quello dell’art. 7
del regolamento n. 318/2006 (…);
b) i criteri di assegnazione delle quote transitorie sono diversi dai criteri di assegnazione delle quote di base regolari e
c) le quote transitorie sono misure transitorie destinate a facilitare la transizione dal precedente regime del mercato dello
zucchero al nuovo regime del mercato comunitario dello zucchero e, pertanto, si applicano, in linea di principio, solo nel
corso della campagna di commercializzazione 2006/2007.
3) In caso di soluzione affermativa di una delle due questioni precedenti (o di entrambe), se un’impresa produttrice di zucchero
che ha chiesto l’aiuto alla ristrutturazione per la campagna 2006/2007 conformemente all’art. 3 del regolamento n. 320/2006
(…) possa beneficiare di una quota transitoria attribuita per la campagna di commercializzazione 2006/2007 conformemente all’art.
9 del regolamento n. 493/2006.
4) In caso di soluzione in senso negativo della questione precedente, se la sanzione applicata possa consistere nel recupero
della parte dell’aiuto alla ristrutturazione concessa e nel recupero della quota transitoria ((
19
)).
Come si debbano calcolare l’importo del recupero ai sensi dell’art. 26, n. 1, (del regolamento n. 968/2006) e la sanzione
di cui all’art. 27 (di questo regolamento), nel caso in cui un’impresa produttrice di zucchero abbia percepito un aiuto alla
ristrutturazione (a titolo della campagna di commercializzazione 2006/2007) e abbia utilizzato la sua quota transitoria (per
la quale non è stato concesso alcun aiuto alla ristrutturazione).
Se nel calcolo del suddetto importo e della suddetta sanzione si debba tenere conto in tutto o in parte dei seguenti elementi:
a) i costi sostenuti dall’impresa produttrice di zucchero in questione per lo smantellamento degli impianti di produzione;
b) le perdite subite dall’impresa produttrice di zucchero in questione a seguito della rinuncia alla propria quota di base regolare;
c) il fatto che la quota transitoria è una misura speciale e transitoria che autorizza la produzione soltanto per la campagna
di commercializzazione 2006/2007, ma non si applica alle altre campagne di commercializzazione (tranne nel caso della quota
transitoria di zucchero);
d) se il calcolo di un importo di recupero che non tiene conto degli elementi summenzionati nei precedenti punti a)-c) costituisca
una violazione del principio di proporzionalità.
5) Nonostante le questioni precedenti, quando divengano effettivi, ovvero vincolanti per il richiedente, gli impegni assunti
sul fondamento di un piano di ristrutturazione:
a) all’inizio della campagna di commercializzazione per la quale il richiedente ha presentato domanda di aiuto alla ristrutturazione;
b) all’atto della presentazione della domanda alla competente autorità nazionale;
c) quando la competente autorità nazionale comunica che la domanda è considerata completa;
d) quando la competente autorità nazionale comunica che la domanda è considerata ricevibile per un aiuto alla ristrutturazione;
e) quando la competente autorità nazionale comunica la propria decisione di concedere un aiuto alla ristrutturazione.
6) In caso di soluzione in senso affermativo di una delle questioni [sub 1) e 2)] (o di entrambe), se un’impresa produttrice
di zucchero cui è stata assegnata una quota transitoria per la campagna 2006/2007 possa utilizzare tale quota nel corso della
campagna di commercializzazione anche nel caso in cui a detta impresa sia stato concesso un aiuto alla ristrutturazione rapportato
alla sua quota di base regolare, a partire dalla campagna 2006/2007.
7) In caso di soluzione in senso negativo della prima, seconda e sesta questione, se una competente autorità nazionale di uno
Stato membro, in caso di inosservanza degli impegni assunti nell’ambito del piano di ristrutturazione, possa cumulare il recupero
dell’aiuto alla ristrutturazione e la sanzione ai sensi degli artt. 26 e 27 del regolamento n. 968/2006 (…) con l’imposizione
di un prelievo sulle eccedenze ai sensi dell’art. 4 del regolamento della [OSCURATO:PERSONA], n. 967/2006 (…), oppure se tale cumulo
di sanzioni leda i principi del “ne bis in idem”, di proporzionalità e di “non discriminazione».
56.
[OSCURATO:PERSONA]Orafti, il governo belga e la [OSCURATO:PERSONA] hanno presentato osservazioni scritte e orali alla Corte.
IV –
Analisi
57.
Come indicato nell’introduzione delle presenti conclusioni, le sette questioni pregiudiziali, formulate in modo molto dettagliato,
concernono quattro aspetti della controversia, che intendo affrontare nell’ordine che segue: in primo luogo, la questione
della relazione tra le quote transitorie e le quote di base oggetto di rinuncia (di cui diversi aspetti sono sollevati nelle
questioni dalla prima alla terza e sesta); in secondo luogo, la questione del momento in cui un’impresa che richiede un aiuto
alla ristrutturazione viene vincolata dai suo impegni a questo riguardo (quinta questione); in terzo luogo, la questione se
sia consentito il cumulo di misure di recupero, di sanzione e di prelievi richiesti dal BIRB (prima parte della quarta questione
e settima questione), e, in quarto luogo, la questione delle modalità di calcolo dell’importo eventualmente da recuperare
(seconda parte della quarta questione).
58.
Esaminando tali questioni, occorre osservare che i problemi sollevati derivano da circostanze eccezionali che hanno caratterizzato
la campagna di commercializzazione 2006/2007, ossia, da una parte, l’esistenza di quote transitorie e, dall’altra, l’adozione
di decisioni di concessione dell’aiuto alla ristrutturazione dopo l’inizio della campagna. Data l’assenza di tali elementi
nelle altre campagne, l’interpretazione che la Corte darà nella presente causa avrà probabilmente una scarsa incidenza diretta
sulle procedure relative alle altre campagne di commercializzazione.
A –
La relazione tra le quote transitorie e le quote di base rinunciate
59.
Le questioni della prima alla terza e sesta poste dal giudice del rinvio si possono riassumere come segue. In primo luogo,
ci si chiede se le quote transitorie siano indipendenti dalle quote di base, vuoi in quanto sono esentate dal regime provvisorio
di ristrutturazione vuoi per un altro motivo. In secondo luogo, nell’ipotesi che siano indipendenti dalle quote di base, se
ad un’impresa a cui è stata assegnata una quota transitoria possa essere impedito di utilizzare detta quota, vuoi perché ha
chiesto un aiuto alla ristrutturazione, vuoi perché siffatto aiuto le è stato erogato.
60.
Per quanto concerne la prima parte di questa domanda, alla Corte sono stati presentati argomenti contrastanti. [OSCURATO:PERSONA]Orafti,
dal canto suo, invoca il disposto di talune delle disposizioni pertinenti per affermare che le quote transitorie non sono
soggette alle norme del regime temporaneo di ristrutturazione e sono autonome rispetto alle quote di base. Il governo belga
e la [OSCURATO:PERSONA], per contro, si fondano sull’obiettivo della riforma e sulla ratio delle quote transitorie per difendere
la posizione opposta.
61.
Mi sembra che, effettivamente, siffatti obiettivi e ratio depongano chiaramente in favore di un’analisi ai sensi della quale
le quote transitorie dovrebbero essere considerate come un’estensione delle quote di base, senza che possano essere utilizzate
indipendentemente da quelle, anche se la loro natura implica, sotto certi aspetti, un trattamento specifico nei dettagli.
62.
In primo luogo, emerge chiaramente dalla normativa che la quota transitoria è stata istituita al fine di evitare che il volume
della quota di base, calcolato in funzione di una campagna di commercializzazione normale di dodici mesi, si riveli insufficiente
per una campagna che doveva durare, in via eccezionale, quindici mesi (
20
). Si tratta dunque, per come è concepito, di un aumento del 25% della quota di base (
21
), corrispondente alla proroga del 25% della durata della campagna di commercializzazione.
63.
In secondo luogo, dalla normativa emerge anche che l’obiettivo del meccanismo adottato per garantire la ristrutturazione dell’industria
dello zucchero era quello di stimolare le imprese ad abbandonare definitivamente e totalmente la produzione e a smantellare
i corrispondenti impianti (
22
). L’abbandono doveva essere effettivo «[a] decorrere dalla campagna nel corso della quale ha luogo la rinuncia alla quota» (
23
). Sembrerebbe poco coerente con questo obiettivo consentire alle imprese di dichiarare l’abbandono della loro quota per la
campagna 2006/2007 e di ricevere gli aiuti corrispondenti, continuando ad utilizzare il 20% di questa quota cumulata (quota
di base più quota transitoria) nel corso della stessa campagna.
64.
Se la finalità della quota transitoria e quella del meccanismo di incentivo alla ristrutturazione depongono tanto chiaramente
in favore di un’assimilazione di questa quota alla quota di base, in quanto estensione indissociabile della medesima, occorre,
nondimeno, verificare se gli argomenti dedotti dalla [OSCURATO:PERSONA]-Orafti, fondati sul disposto di talune disposizioni della normativa,
non impongano un’analisi diversa.
65.
[OSCURATO:PERSONA]Orafti fa valere, per cominciare, l’art. 9, n. 4, del regolamento n. 493/2006, secondo il quale le quote transitorie
non sono soggette al pagamento del contributo temporaneo per la ristrutturazione previsto all’art.11, n. 2, del regolamento
n. 320/2006, e non possono beneficiare del pagamento degli aiuti previsti da questo regolamento. Essa ne deduce che siffatte
quote esulano dal regime di ristrutturazione. Tale interpretazione sarebbe confermata dal fatto che le quote interessate da
questo regime, a sua volta disciplinato dal regolamento n. 320/2006 e dal suo regolamento di attuazione n. 968/2006, sono
espressamente limitate (
24
) a quelle assegnate in conformità al regolamento n. 318/2006, mentre le quote transitorie sono assegnate in virtù del regolamento
n. 493/2006. Di conseguenza, l’art. 3 del regolamento n. 968/2006, che vieta qualsiasi produzione a decorrere dall’abbandono
della quota liberata, non si applicherebbe alle quote transitorie.
66.
[OSCURATO:PERSONA]Orafti sottolinea anche che l’art. 9, n. 5, del regolamento n. 493/2006 prevede che le quote transitorie sono «assegnate»
dagli Stati membri (e non che le quote di base sono «aumentate» di una determinata percentuale), e che questa stessa disposizione
impone che siffatta assegnazione si compia «in base a criteri oggettivi e in modo da garantire la parità di trattamento tra
i produttori e da evitare turbative del mercato e distorsioni della concorrenza», esigenze che non si applicano, ai sensi
dell’art. 7, n. 2, del regolamento n. 318/2006, all’assegnazione delle quote di base. Ne conseguirebbe che le due assegnazioni
sarebbero indipendenti l’una dall’altra (peraltro, a giudizio della [OSCURATO:PERSONA]-Orafti, la quota transitoria dello zucchero nel
Sud dell’Italia non sarebbe stata assegnata proporzionalmente all’assegnazione della quota di base). Infine, le quote transitorie
avrebbero una finalità diversa da quella delle quote di base, ossia quella di agevolare la transizione tra il regime precedente
e il regime riformato.
67.
Si deve convenire sul fatto che gli argomenti della [OSCURATO:PERSONA]-Orafti non sembrano totalmente privi di pertinenza. Infatti, se
il legislatore (nella fattispecie la [OSCURATO:PERSONA], perché le quote transitorie rientrano totalmente nelle misure da essa adottate
in virtù dei poteri conferiti dai regolamenti nn. 318/2006 e 320/2006) aveva l’intenzione di far subire alle quote transitorie
la stessa sorte, per quanto concerne l’abbandono della produzione, della quota di base, avrebbe dovuto precisarlo. Orbene,
non soltanto siffatta precisazione manca, ma la normativa contiene un certo numero di indicazioni in senso contrario, rilevate
dalla [OSCURATO:PERSONA]-Orafti nella sua argomentazione.
68.
Tuttavia, pur ammettendo il ragionamento sostenuto da questa impresa, non vedo come la sua tesi possa essere accolta.
69.
Se si considera, infatti, che la quota transitoria è indipendente dalla quota di base, essa deve quindi esserlo sia sotto
il profilo del volume assegnato sia sotto il profilo del periodo per cui è stata assegnata.
70.
Orbene, dal decimo ‘considerando’ del regolamento n. 493/2006 discende che la quota transitoria doveva coprire la produzione
di zucchero dell’inizio della campagna 2006/2007. [OSCURATO:PERSONA] luce dei rapporti tra le quantità e le durate previste, in questo caso
può trattarsi solo dei primi tre mesi di questa campagna, ovvero i mesi dal luglio al settembre 2006 compreso, che hanno costituito
il periodo transitorio necessario per garantire la continuità tra le campagne annuali precedenti (che andavano dal 1° luglio
al 30 giugno dell’anno successivo) e le campagne annuali successive (che andavano dal 1° ottobre al 30 settembre dell’anno
successivo), e colmare così lo scarto risultante dalle nuove date delle campagne.
71.
In questa ipotesi, l’intenzione sarebbe stata quella di far applicare il meccanismo degli aiuti alla ristrutturazione e del
loro finanziamento mediante contributi temporanei sulla base delle quantità prodotte in forza della quota di base, teoricamente
corrispondenti al periodo di dodici mesi a partire dal 1° ottobre 2006, ed escludendo da detto meccanismo i quantitativi prodotti
in forza della quota transitoria, corrispondente al periodo transitorio dal 1° luglio al 30 settembre 2006. Siffatta interpretazione,
che sembra essere la sola che consente di conciliare il testo delle disposizioni menzionate con la finalità della riforma
e degli incentivi alla ristrutturazione, è ulteriormente corroborata dall’art. 5, n. 1, del regolamento n. 320/2006, ai sensi
del quale la decisione di concedere l’aiuto alla ristrutturazione per la campagna 2006/2007 doveva essere adottata entro il
30 settembre (ed è anche confermata dal fatto che, nella fattispecie, è il 29 settembre 2006 che la [OSCURATO:PERSONA] ha informato
gli Stati membri della disponibilità di fondi sufficienti, dando loro anche il nulla osta alla concessione dell’aiuto per
tutte le domande giudicate ricevibili).
72.
Orbene, nell’ambito della controversia in esame, lo sciroppo d’inulina litigioso è stato prodotto dalla [OSCURATO:PERSONA]-Orafti tra il
21 novembre e il 13 dicembre 2006, periodo in cui la quota transitoria, se avesse potuto così avere un’esistenza indipendente,
sarebbe dunque venuta a scadere (
25
).
73.
Se, per contro, l’interpretazione sostenuta dalla [OSCURATO:PERSONA]-Orafti fosse accolta senza riserve, ne conseguirebbe che, per il periodo
di quindici mesi compreso tra il 1° luglio 2006 e il 30 settembre 2007, le imprese produttrici avrebbero avuto a disposizione
due quote distinte. Da una parte, esse avrebbero potuto abbandonare, all’inizio della campagna, la loro quota di base, ricevendo
come corrispettivo un aiuto alla ristrutturazione per un importo considerevole, ma che le avrebbe obbligate a smantellare
i loro impianti corrispondenti e a rinunciare totalmente e definitivamente ad ogni futura produzione di zucchero con i detti
impianti. D’altra parte, esse avrebbero nondimeno potuto utilizzare, sino all’ultimo momento della campagna, la loro quota
transitoria. Siffatto risultato pare non soltanto incoerente di per sé, ma anche in totale contraddizione con gli obiettivi
perseguiti dalla normativa.
74.
Da ciò desumo che, se la normativa nel suo insieme non è priva di equivoci ed una formulazione più attenta avrebbe potuto
offrire la chiarezza che manca, l’interpretazione più ragionevole, che concilia in larga misura il testo delle disposizioni
con la finalità sia della riforma sia dell’assegnazione delle quote transitorie, consiste nel considerare che queste ultime
potevano avere una loro esistenza indipendente da quella delle quote di base soltanto se servivano effettivamente a coprire
la produzione dall’inizio della campagna 2006/2007. Solo siffatta utilizzazione poteva giustificare la loro esclusione dal
regime temporaneo di ristrutturazione. Per contro, le quote transitorie non potevano sostituirsi alle quote di base cui si
era rinunciato per consentire alle imprese interessate di continuare a produrre nel corso del periodo corrispondente alla
campagna annuale ormai fissata dal 1° ottobre al 30 settembre, quando avevano rinunciato alla loro quota di base.
75.
Ne consegue che un’impresa che aveva rinunciato alla sua quota di base avrebbe potuto produrre, senza incorrere in penali,
sino alla sua quota transitoria nel corso dei tre primi mesi della campagna prorogata di quindici mesi, ma non nei dodici
mesi rimanenti. In questa situazione, la sua produzione nell’ambito della quota transitoria sarebbe stata esentata dal pagamento
del contributo temporaneo per la ristrutturazione, e l’impresa avrebbe ricevuto l’aiuto alla ristrutturazione per tutta la
quantità oggetto di rinuncia nell’ambito della sua quota di base, a condizione, beninteso, di cessare definitivamente e totalmente
la sua produzione dopo aver prodotto la sua quota transitoria nel corso dei primi tre mesi della campagna e di smantellare,
se del caso, i corrispondenti impianti.
76.
Evidentemente, un’impresa che, per contro, non aveva rinunciato alla sua quota di base poteva cumulare le due quote al fine
della ripartizione della sua produzione sui quindici mesi. Siffatta impresa non avrebbe ovviamente ricevuto alcun aiuto alla
ristrutturazione, ma sarebbe stata debitrice del contributo temporaneo, in virtù dell’art. 11 del regolamento n. 320/2006,
sulle quantità prodotte entro la quota di base nel corso della campagna 2006/2007 nonché nel corso delle campagne successive,
salvo che non vi avesse successivamente rinunciato.
77.
Con riguardo a questo primo aspetto delle questioni sollevate dal giudice del rinvio, concludo dunque che un’impresa che beneficia
di una quota di base e di una quota transitoria per la campagna di commercializzazione 2006/2007, rinunciando alla sua quota
di base, aveva il diritto di produrre sino al livello della quota transitoria entro il 30 settembre 2006, senza rimettere
in discussione le condizioni della sua rinuncia alla quota di base e il conseguente aiuto alla ristrutturazione, ma che ogni
produzione a decorrere dal 1° ottobre 2006 doveva essere considerata come una violazione degli impegni presi in forza della
rinuncia alla quota di base.
B –
Il momento nel quale un’impresa che richiede l’aiuto alla ristrutturazione è vincolata dai suoi impegni
78.
La quinta questione verte, sostanzialmente, sul momento a partire dal quale un’impresa, che ha fatto richiesta di un aiuto
alla ristrutturazione in cambio di un impegno ad abbandonare la sua quota di produzione e di smantellare i corrispondenti
impianti, divenga vincolata da tale impegno.
79.
Tale questione si pone, nella fattispecie, nel contesto del termine di quasi sei mesi che è decorso tra la presentazione della
domanda della [OSCURATO:PERSONA]-Orafti, il 27 luglio 2006, e la notifica alla medesima dell’accoglimento della sua domanda, il 18 gennaio
2007. Quali misure potrebbe o dovrebbe adottare siffatta impresa durante questo periodo di incertezza? Infatti, se essa non
produce alcuna parte della sua quota prima di ricevere una risposta definitiva e se tale risposta si rivela negativa, essa
dovrà concentrare la sua produzione dell’intera campagna nel corso di un periodo più breve. Se, per contro, essa inizia la
sua produzione e la risposta è positiva, essa si espone a penali e/o a prelievi. Il dilemma è ulteriormente complicato dal
fatto che la produzione di zucchero dipende da attività agricole che devono essere programmate su periodi di almeno diversi
mesi e che dipendono dalle stagioni (
26
).
80.
A giudizio della [OSCURATO:PERSONA]-Orafti, gli impegni in questione divengono vincolanti nel momento in cui essa riceve la notificazione,
da parte dell’autorità nazionale competente, della concessione dell’aiuto alla ristrutturazione (dunque, nel caso della [OSCURATO:PERSONA]-Orafti,
il 18 gennaio 2007) (
27
). Per il governo belga, è dall’inizio della campagna di commercializzazione in questione (nella fattispecie il 1° luglio 2006)
che l’impresa è vincolata dai suoi impegni (
28
). [OSCURATO:PERSONA], dal canto suo, sembra esitare tra queste due date, ma fa anche notare che, sin dalla pubblicazione della
comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] 29 settembre 2006, la [OSCURATO:PERSONA]-Orafti disponeva di tutti gli elementi necessari per concludere
che la sua domanda sarebbe stata accolta. In udienza, la [OSCURATO:PERSONA] ha suggerito che l’impegno di rinunciare alla quota e
quello di smantellare i corrispondenti impianti, essendo di natura diversa, potrebbero divenire vincolanti in momenti diversi.
81.
Da una parte, mi sembra che l’ipotesi di un obbligo vincolante a partire dal primo giorno della campagna di commercializzazione
2006/2007 debba essere scartata. Contrariamente all’argomento avanzato dal governo belga nel corso dell’udienza, l’impegno
di cessare la produzione e di smantellare gli impianti interessati non può essere considerato come un impegno unilaterale.
Si tratta infatti, nell’economia della normativa, del corrispettivo dell’aiuto alla ristrutturazione, concepito come «incentivo
economico sostanziale» all’abbandono della produzione (
29
). Perché l’impegno possa divenire vincolante fin dall’inizio della campagna (o fin dalla presentazione della domanda d’aiuto
alla ristrutturazione (
30
)), sarebbe stato necessario che la concessione dell’aiuto sia garantita dal semplice fatto del deposito della domanda, cosa
che non avviene. In ogni caso, è giocoforza constatare che né il governo belga né la [OSCURATO:PERSONA] hanno avanzato alcun argomento
per sostenere questa tesi.
82.
D’altra parte, sembra incontestabile che l’impresa debba considerarsi vincolata dai propri impegni al più tardi a partire
dal momento in cui riceve la notifica ufficiale della concessione dell’aiuto richiesto. In quel momento tutti gli elementi
del «contratto» di ristrutturazione sono verificati e definitivamente convalidati per iscritto. L’aiuto non può essere revocato
se gli impegni sono rispettati e gli impegni devono essere rispettati a pena non solo di vedersi revocare l’aiuto, ma anche
di incorrere nelle penali previste.
83.
Mi sembra, nondimeno, seguendo la stessa logica, che un’impresa che ha domandato un aiuto non possa considerarsi in diritto
di non rispettare (ancora) i propri impegni se, in quanto operatore economico accorto, era in grado di sapere che l’aiuto
richiesto le sarebbe stato concesso. Nella fattispecie, si tratta della data in cui la [OSCURATO:PERSONA] ha pubblicato nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
la comunicazione che informava gli Stati membri (e, contemporaneamente, le imprese interessate – l’argomento della [OSCURATO:PERSONA]-Orafti
secondo il quale la comunicazione era indirizzata esclusivamente agli Stati membri non mi sembra pertinente con riguardo a
siffatto documento pubblico) del fatto che le risorse finanziarie disponibili erano sufficienti per soddisfare tutte le domande
giudicate ricevibili, ovvero il 29 settembre 2006. A partire da quel momento, il diritto della [OSCURATO:PERSONA]-Orafti a ricevere l’aiuto
richiesto era acquisito, essendo soddisfatte tutte le condizioni di cui all’art. 5, n. 2, del regolamento n. 320/2006, anche
se le autorità belghe, per motivi inesplicati, hanno tardato ancora più di tre mesi e mezzo prima di avvertire ufficialmente
la [OSCURATO:PERSONA]-Orafti. A partire da quel momento, dunque, anche la [OSCURATO:PERSONA]-Orafti doveva rispettare gli impegni presi come contropartita
dalla concessione dell’aiuto, a pena di perdere i suoi vantaggi ed incorrere in penali.
84.
Certamente non si può escludere che la [OSCURATO:PERSONA]-Orafti avrebbe potuto invocare il ritardo nella notifica della decisione delle
autorità belghe, se detto ritardo avesse suscitato presso di essa dubbi reali quanto al contenuto della decisione. In tal
caso, l’incertezza causata avrebbe potuto essere invocata dalla [OSCURATO:PERSONA]-Orafti al fine di vedersi quanto meno esonerata dalla
sanzione per inadempienza commessa deliberatamente o per negligenza grave (
31
). Orbene, nessun elemento nel fascicolo induce a pensare che la [OSCURATO:PERSONA]-Orafti abbia fatto valere siffatto argomento, che, tenuto
conto della pubblicazione della comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] nella Gazzetta ufficiale che un operatore accorto non poteva
ignorare, non sembra manifestamente avere probabilità di essere accolto.
85.
Ritengo dunque, per quanto concerne questo aspetto delle domande sollevate nella presente causa, che un impegno di abbandono
della quota, assunto da un’impresa che ha fatto richiesta di un aiuto alla ristrutturazione per la campagna 2006/2007, ha
vincolato detta impresa in quanto essa doveva sapere, come operatore sufficientemente accorto, che l’aiuto corrispondente
a tale impegno gli sarebbe stato versato.
C –
La possibilità di cumulare le misure di recupero, di sanzione e di prelievo
86.
Se accade che un’impresa abbia effettivamente prodotto quantitativi che ritiene coperti da una quota autorizzata, mentre
si tratta in realtà di una quota alla quale si era impegnata a rinunciare, si pone la questione di quali saranno le conseguenze
finanziarie per l’impresa. Nella fattispecie, il BIRB cerca di recuperare l’importo dell’aiuto versato in rapporto alla quantità
prodotta, di imporre una sanzione per il mancato rispetto degli impegni assunti e di percepire un prelievo su detta quantità
in quanto prodotta in eccedenza. Il giudice del rinvio desidera sapere, con la quarta questione, (prima parte) e la settima
questione, se queste tre misure possano cumularsi. Segnatamente, con la settima questione, esso si domanda se siffatto cumulo
non leda i principi del ne bis in idem, di proporzionalità e di non discriminazione.
87.
Si deve notare che, atteso che si pongono solo nel caso di risposta negativa alle questioni da uno a tre e sei, dette questioni
si fondano sull’ipotesi che l’impresa di cui trattasi non abbia il diritto di avvalersi della sua quota temporanea, ipotesi
che corrisponde, nella fattispecie, alla nostra analisi di tali questioni. Si tratta dunque di un’impresa che abbia rinunciato
ad un certo volume di produzione, che si è vista concedere un aiuto alla ristrutturazione corrispondente a questo volume,
ma che, nondimeno, ha prodotto una quantità equivalente alla totalità o a una parte del volume in questione.
88.
Innanzitutto, mi sembra incontestabilmente giustificato, in queste circostanze, recuperare la parte dell’aiuto corrispondente
alla quantità che è stata prodotta (
32
), ma a cui l’impresa aveva nondimeno rinunciato. Infatti, detto aiuto costituisce il corrispettivo della rinuncia alla produzione.
Se la produzione avviene lo stesso, la concessione dell’aiuto non è più giustificata e si impone il suo recupero, in virtù
dell’art. 26, n. 1, del regolamento n. 968/2006.
89.
Inoltre, il fatto che le sanzioni previste all’art. 27 dello stesso regolamento si aggiungano al recupero della parte di aiuto
in questione non mi sembra per nulla contrario al principio del ne bis in idem, e neppure a quelli di proporzionalità e di
non discriminazione. Si tratta, ripeto, di una penale corrispondente, nell’ipotesi normale, al 10% dell’importo dell’aiuto
da recuperare, o, in caso di comportamento intenzionale o di negligenza grave, al 30% dell’importo del medesimo, mentre la
sanzione non si applica in caso di forza maggiore.
90.
Per quanto concerne il principio del ne bis in idem, è chiaro che il recupero di una somma che non avrebbe dovuto essere versata
(il che costituisce una semplice ripetizione d’indebito) è una misura di natura del tutto diversa dall’irrogazione di una
sanzione. L’attuazione concorrente delle due misure non può dunque in alcun caso violare il principio in causa, che, sostanzialmente,
vieta di sanzionare lo stesso soggetto più di una volta per un medesimo comportamento illecito, al fine di tutelare lo stesso
bene giuridico (
33
). In mancanza di una seconda sanzione, l’invocazione di questo principio è inoperante.
91.
Per quanto riguarda il principio di proporzionalità, l’imposizione di una sanzione corrispondente al 10% dell’importo da recuperare,
in caso di negligenza semplice (mentre l’ipotesi di forza maggiore sfugge ad ogni penalizzazione), non sembra affatto fuori
misura. Siffatta sanzione serve, da un lato, a stimolare le imprese a prendere sul serio i loro impegni e a verificare accuratamente
la conformità dei loro comportamenti a detti impegni. Essa può anche servire, dall’altro lato, a compensare le spese amministrative
necessariamente, ma inutilmente, sopportate nell’esame dei fascicoli e per il versamento e il recupero delle somme non dovute.
Quanto alla sanzione del 30% in caso di atto intenzionale o di negligenza grave, neppure questa pare eccessiva in quanto si
tratta di penalizzare un comportamento riprensibile che avrebbe potuto arrecare un pregiudizio considerevole al regime di
ristrutturazione e all’organizzazione comune del mercato, in quanto l’esistenza della sanzione produce, a priori, un effetto
dissuasivo per coloro che sarebbero tentati da siffatto comportamento (
34
). Evidentemente, la qualificazione di un caso di negligenza come grave o lieve deve essere effettuata in ogni fattispecie
dall’autorità responsabile, ed un errore di qualificazione potrebbe dar luogo ad una sanzione sproporzionata, ma si tratta
di un aspetto dell’applicazione della sanzione che può essere corretto in occasione di un controllo giurisdizionale del tipo
esercitato nella fattispecie dal giudice del rinvio (
35
), e non di una caratteristica del sistema di sanzioni previsto dal regolamento n. 968/2006.
92.
Per quanto concerne, infine, il principio di non discriminazione, le ragioni che hanno indotto il giudice nazionale ad interrogare
la Corte su un’eventuale violazione di questo principio non sono chiaramente desumibili dalla decisione di rinvio. Neppure
la [OSCURATO:PERSONA]-Orafti ha precisato meglio questo aspetto nelle sue osservazioni. Come ha fatto osservare il governo belga, nulla
mi sembra indicare una disparità di trattamento tra situazioni analoghe o un trattamento identico di situazioni diverse (
36
), che si tratti della normativa in causa o del trattamento concreto della fattispecie della [OSCURATO:PERSONA]-Orafti ad opera del BIRB.
93.
Se il cumulo del recupero dell’aiuto e della sanzione finanziaria, previsti, rispettivamente, agli artt. 26 e 27 del regolamento
n. 968/2006, non pone alcun problema con riguardo al diritto dell’Unione, ciò vale anche se, per la stessa quantità prodotta,
si cerca di applicare in aggiunta il prelievo sull’eccedenza, previsto all’art. 15 del regolamento n. 318/2006, il cui importo
è fissato all’art. 3, n. 1, del regolamento n. 967/2006?
94.
In primo luogo, il cumulo di questo prelievo e della sanzione finanziaria prevista all’art. 27 del regolamento n. 968/2006
costituisce una duplice sanzione di uno stesso comportamento volta a tutelare uno stesso bene giuridico, vietata, di per sé,
dal principio di ne bis in idem?
95.
A questo riguardo, mi sembra, innanzitutto, che il prelievo sull’eccedenza costituisca una sanzione. Contrariamente al contributo
temporaneo per le quantità prodotte sotto quota, previsto all’art. 11 del regolamento n. 320/2006 e il cui obiettivo esplicito
è quello di finanziare le misure di ristrutturazione (
37
), il prelievo sull’eccedenza è versato nel bilancio generale dell’Unione e ha come obiettivo quello di evitare l’accumulo
di scorte pregiudizievoli per il mercato, in quanto deve essere fissato ad un livello sufficientemente elevato per essere
dissuasivo(
38
). Siffatte caratteristiche fanno del prelievo una sanzione, avente lo scopo di penalizzare la produzione fuori quota, come
la penale prevista all’art. 27 del regolamento n. 968/2006 penalizza l’inosservanza degli impegni presi al fine di ottenere
l’aiuto alla ristrutturazione.
96.
È vero che non si tratta di sanzioni penali, ma di sanzioni amministrative. Orbene, siffatte sanzioni amministrative rientrano,
in generale, nella portata del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 (
39
), ed in particolare nell’art. 5 di detto regolamento, che, ai sensi del suo decimo ‘considerando’, tiene giustamente conto
del principio ne bis in idem, principio che, in aggiunta, è «riconosciuto come principio fondamentale di diritto comunitario
dalla giurisprudenza» (
40
).
97.
Inoltre, questa duplice sanzione non solo riguarda la stessa persona, ma anche lo stesso comportamento. Anche se questo è
colpito in modi diversi (innanzitutto, come violazione all’impegno di rinuncia alla quota, quindi come produzione in eccedenza),
in entrambi i casi il comportamento di base è il medesimo e consiste nella produzione di un quantitativo non rientrante in
una quota autorizzata. In aggiunta, l’interesse giuridico tutelato nei due casi (
41
) è quello perseguito dalla nuova normativa e consistente nel limitare la produzione che rientra nei mercati del settore dello
zucchero.
98.
Concludo che il cumulo del prelievo sull’eccedenza, previsto all’art. 15 del regolamento n. 318/2006, e della penale, prevista
all’art. 27 del regolamento n. 968/2006, lede il principio del ne bis in idem.
99.
Si deve inoltre precisare che, dei due aspetti di questo principio, ovvero il divieto del duplice procedimento(
42
) e il divieto della doppia pena (
43
), è il secondo che è pertinente nella presente causa. Infatti, anche se il BIRB ha avviato due procedimenti avverso la [OSCURATO:PERSONA]-Orafti,
ciò che conta è il divieto del cumulo di due sanzioni del diritto dell’Unione, indipendentemente dalle questioni di procedura.
Orbene, il divieto della doppia pena, in virtù del quale il livello di una prima sanzione deve essere preso in considerazione
se può essere irrogata anche una seconda sanzione per i medesimi fatti, nella giurisprudenza della Corte (
44
) rientra anche nel principio di proporzionalità, del pari invocato dalla [OSCURATO:PERSONA]-Orafti.
100.
La penale irrogata alla [OSCURATO:PERSONA]-Orafti dal BIRB in virtù dell’art. 27 del regolamento n. 968/2006 è di EUR 136,33 per tonnellata
prodotta (
45
). Il prelievo per l’eccedenza è di EUR 500 per tonnellata prodotta. Il divieto della doppia pena esige dunque che sull’eccedenza
si applichi solo il prelievo, la sanzione più severa delle due, che prevale sulla più lieve.
101.
Resta da verificare se il livello del prelievo sull’eccedenza non leda di per sé il principio di proporzionalità.
102.
Non sono di questa opinione. Lo scopo della riforma del settore dello zucchero è imporre quote di produzione rigide e ridotte,
al fine di mantenere l’equilibrio e la stabilità del mercato in seno all’Unione e di rispettare gli impegni di quest’ultima
a livello internazionale. Occorre pertanto evitare la produzione di quantità fuori quota che potrebbero perturbare il mercato.
Il prelievo (che, come è stato sottolineato in udienza, in particolare dalla [OSCURATO:PERSONA], non è dovuto se la quantità in causa
è destinata a talune precise utilizzazioni (
46
)) è stabilito allo stesso livello dei dazi all’importazione dello zucchero di origine esterna. Siffatto livello produce un
effetto dissuasivo molto netto, mentre consente al produttore di beneficiare del prezzo sul mercato mondiale, ciò che non
sembra costituire una sanzione sproporzionata, tanto meno se si tiene conto del fatto che il suo impatto reale è inferiore
a EUR 500, poiché si sostituisce al contributo temporaneo di EUR 126,40 per tonnellata prelevato sulla produzione entro quota (
47
). Che la produzione si trovi fuori quota perché il produttore ha superato la sua quota, o non ha mai avuto una quota o vi
ha rinunciato, non mi sembra pertinente per questa analisi.
103.
Concludo dunque, a questo riguardo, che, se un’impresa, per il mancato rispetto di un impegno di rinuncia alla sua quota,
ha prodotto una quantità fuori quota, il recupero dell’aiuto alla ristrutturazione concesso come corrispettivo della rinuncia
costituisce una ripetizione d’indebito il cui cumulo con una sanzione finanziaria non è vietato da alcun principio del diritto
dell’Unione. Per contro, l’imposizione di due sanzioni concorrenti che penalizzano la stessa produzione è vietata dal principio
del ne bis in idem, che impone di applicare soltanto la più severa tra le due.
D –
Il calcolo dell’importo da recuperare
104.
Resta da risolvere l’interrogativo sollevato dal giudice del rinvio nella seconda parte della quarta questione. Si tratta
di sapere come calcolare l’importo da recuperare (eventualmente aumentato del 10% o del 30%, a seconda dei casi) quando un’impresa
non ha rispettato uno o più impegni che essa ha assunto come corrispettivo dell’aiuto ricevuto. Segnatamente, se l’impresa
interessata ha prodotto una determinata quantità, avendo liberato la sua quota di base, si pone la questione se detto calcolo
debba tenere conto dei costi di smantellamento degli impianti di produzione, delle perdite derivanti dall’abbandono della
quota di base e/o del fatto che la quota transitoria concerne solo la campagna 2006/2007. E, se detti elementi non vengono
presi in considerazione, ci si chiede se si configuri una violazione del principio di proporzionalità.
105.
Se la prima parte della quarta questione, che ho esaminato sopra, si pone esplicitamente nell’ipotesi di una risposta negativa
alla terza questione (ossia, nell’ipotesi, che ho accolto, in cui l’impresa in questione non possa beneficiare di una quota
transitoria qualora abbia domandato un aiuto alla ristrutturazione), la seconda parte della quarta questione sembra prendere
come punto di partenza una situazione in cui l’impresa ha ricevuto l’aiuto in questione e ha utilizzato la sua quota transitoria.
106.
Tuttavia, se si conclude, come ho proposto, che una produzione successiva al 1° ottobre 2006 non poteva rientrare nella quota
transitoria in quanto, come avviene nella fattispecie in esame, l’impresa in questione aveva interamente rinunciato alla sua
quota di base, ne consegue che siffatta produzione doveva rientrare in quest’ultima quota e non nella quota transitoria.
107.
In tale situazione, l’approccio seguito dal BIRB, e approvato dal governo belga nelle sue osservazioni scritte, sembra a prima
vista logico. L’art. 26, n. 1, del regolamento n. 968/2006 impone il recupero dell’«aiuto erogato proporzionalmente all’impegno
o agli impegni non rispettati» assunti dall’impresa conformemente, in particolare, al piano di ristrutturazione, ma che non
sono stati rispettati. Il BIRB ha ritenuto, in sostanza, che l’importo da recuperare corrispondesse all’importo dell’aiuto
erogato alla [OSCURATO:PERSONA]-Orafti per ogni tonnellata a cui essa aveva rinunciato, moltiplicato per il numero delle tonnellate effettivamente
prodotte nel corso della campagna 2006/2007.
108.
[OSCURATO:PERSONA]Orafti, tuttavia, rileva che l’ammontare dell’aiuto erogato come corrispettivo di una rinuncia alla produzione è
differenziato, in applicazione dell’art. 3, nn. 1 e 5, del regolamento n. 320/2006, in funzione degli impegni assunti con
riguardo agli impianti di produzione e connessi alla rinuncia (smantellamento totale, smantellamento parziale o semplice non
utilizzazione di questi impianti). In caso di una rinuncia senza smantellamento, l’aiuto è di EUR 255,50 per tonnellata. In
caso di rinuncia con smantellamento parziale, questo importo è aumentato di EUR 292 per tonnellata, per raggiungere EUR 547,50
per tonnellata, al fine di compensare i costi di smantellamento; e, in caso di rinuncia con smantellamento totale degli impianti,
l’importo è ulteriormente aumentato di EUR 182,50 per tonnellata, raggiungendo un totale di EUR 730 per tonnellata, per riflettere
la spesa maggiore di uno smantellamento totale. In questa logica, a giudizio della [OSCURATO:PERSONA]-Orafti, se un’impresa non rispetta
il suo impegno di rinuncia alla produzione, ma rispetta il suo obbligo di smantellamento, l’importo da recuperare dovrebbe
essere solo di EUR 255,50 alla tonnellata e non dovrebbe tenere conto della parte dell’aiuto destinata a compensare i costi
dello smantellamento.
109.
Dal canto suo, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che i due approcci siano consentiti (
48
), insieme ad altri, ma che, in ultima analisi, spetti alle autorità nazionali competenti determinare la modalità di calcolo
precisa, sempre che questa sia fondata su criteri oggettivi e non violi nessuno dei principi generali del diritto dell’Unione,
segnatamente i principi di efficienza e di equivalenza nonché quello di proporzionalità.
110.
Dal canto mio, considero pertinenti le obiezioni sollevate dalla [OSCURATO:PERSONA]-Orafti a questo proposito. La differenziazione dell’importo
dell’aiuto erogato in funzione della natura dell’impegno preso per quanto concerne gli impianti di produzione tende a dimostrare
che siffatto importo corrisponde solo in parte alla rinuncia alla quota in quanto tale. Dall’art. 26, n. 1, del regolamento
n. 967/2006, emerge chiaramente che l’importo viene «recuperato proporzionalmente ((
49
)) all’impegno o agli impegni non rispettati». Se l’impegno che non è stato rispettato concerne soltanto la produzione, e non
lo smantellamento degli impianti, sembra imporsi un recupero che rispetti la ripartizione dell’aiuto tra questi due elementi.
Si può desumere dall’art. 3, nn. 1 e 5, del regolamento n. 320/2006 che, nel caso di una rinuncia alla produzione accompagnata
da un impegno di smantellamento parziale degli impianti in questione, la parte di aiuto erogato in forza della rinuncia equivale
a 255,50 EUR per tonnellata (
50
), eventualmente aumentati del 10% o del 30%, a seconda dei casi. Se gli impegni presi con riguardo agli impianti vengono rispettati,
sembrerebbe contrario al principio di proporzionalità, che è non solo un principio generale di diritto dell’Unione, ma che
è contenuto anche, almeno in maniera implicita, nell’art. 26, n. 1, del regolamento n. 967/2006, recuperare la parte dell’aiuto
che corrisponde a questi impegni.
111.
In aggiunta, siffatto approccio osterebbe al principio della parità di trattamento, in quanto implicherebbe un trattamento
identico di due gruppi di operatori (quelli che non hanno rispettato alcuno degli impegni presi e quelli che hanno violato
soltanto il loro impegno di non produrre nel corso della campagna in questione) che si differenziano in modo oggettivo. Da
ciò potrebbe addirittura conseguire un incentivo a non rispettare tutti gli impegni, quando non ne è stato rispettato uno.
112.
A mio avviso, da ciò consegue che, quando si deve procedere al recupero di un aiuto alla ristrutturazione a causa dell’inosservanza
di solo un parte degli impegni assunti come corrispettivo della concessione del detto aiuto, deve essere recuperata solo la
parte dell’aiuto corrispondente agli impegni non rispettati. In una fattispecie come quella in esame, che verte solo sull’impegno
di abbandono della produzione, le spese di smantellamento menzionate dal giudice del rinvio non sono pertinenti per il calcolo.
A questo riguardo, si può osservare, in aggiunta, che l’importo dell’aiuto erogato è forfettario e dunque indipendente dai
detti costi.
113.
Per quanto concerne l’approccio della [OSCURATO:PERSONA], non mi sembra potersi prendere in considerazione di lasciare alle sole
autorità nazionali il compito di decidere in merito al calcolo degli importi che fanno parte di aiuti che provengono dal bilancio
dell’Unione, che devono essere recuperati o prelevati in forza del diritto dell’Unione e restituiti nel bilancio di quest’ultima,
tanto più che, rispondendo ad un quesito scritto della Corte, la [OSCURATO:PERSONA] cita, «tra le numerose formule possibili», quattro
calcoli che danno quattro risultati molto diversi, che vanno da 8 103 292 EUR a 59 679 771 EUR, ovvero con un rapporto da
1 a 7,36. La semplice possibilità che importi tanto diversi possano essere richiesti, nei vari Stati membri, ai produttori
che si trovano in situazioni oggettivamente analoghe appare come una flagrante violazione del principio della parità di trattamento.
114.
Quanto agli altri argomenti della [OSCURATO:PERSONA]-Orafti, concernenti la perdita derivante dalla rinuncia alle quote di base e la specificità
delle quote transitorie, questi mi convincono meno.
115.
In primo luogo, la [OSCURATO:PERSONA]-Orafti fa valere che la quota a cui essa ha rinunciato concerne la produzione non soltanto della
campagna 2006/2007, ma anche quelle di otto campagne successive, sino alla campagna 2014/2015 (
51
). Dunque, la parte dell’aiuto corrispondente alla quota di base relativa alla campagna 2006/2007 rappresenterebbe soltanto
un nono del totale, e sarebbe soltanto questa nona parte che si dovrebbe recuperare se l’inosservanza dell’impegno di rinuncia
concernesse soltanto questa campagna. Mi sembra tuttavia inesatto ragionare in questo modo. L’aiuto non viene erogato ogni
anno, come corrispettivo degli impegni presi nel corso della campagna in questione, ma viene erogato una volta per tutte in
cambio di un impegno di abbandono della produzione (accompagnato, eventualmente, dallo smantellamento degli impianti), che
vale per tutte le campagne successive a quella nel corso della quale prende effetto (
52
). Ogni produzione che non rispetta l’impegno dà luogo ad un recupero del relativo aiuto. Peraltro, dall’art. 10 del regolamento
n. 318/2006 si evince chiaramente che non esiste alcuna garanzia che la quota assegnata per la campagna 2006/2007, se non
è liberata, resterà costante nel corso delle campagne successive. Per contro, essa deve per forza essere ridotta a partire
dalla campagna 2010/2011.
116.
In secondo luogo, la [OSCURATO:PERSONA]-Orafti ricava alcuni argomenti dal fatto che le quote transitorie concernono solo una campagna,
mentre le quote di base (se non sono liberate) concernono tutte le campagne alle quali si applica il regolamento n. 318/2006.
Questi argomenti non mi sembrano pertinenti, in quanto ritengo che la produzione litigiosa, che ha luogo dopo il 1° ottobre
2006, non può rientrare in una quota transitoria.
117.
Ritengo dunque che, se si deve recuperare un aiuto alla ristrutturazione a causa dell’inosservanza di solo una parte degli
impegni assunti come corrispettivo dell’erogazione del detto aiuto, debba essere recuperata solo la parte dell’aiuto corrispondente
agli impegni non rispettati.
V –
Conclusione
118.
[OSCURATO:PERSONA] luce di quanto precede, propongo di risolvere le questioni poste dal [OSCURATO:PERSONA] de première instance di Bruxelles nel modo
seguente:
«Le disposizioni pertinenti del regolamento (CE) del Consiglio 20 febbraio 2006, n. 318, relativo all’organizzazione comune
dei mercati nel settore dello zucchero, del regolamento (CE) 20 febbraio 2006, n. 320, relativo ad un regime temporaneo per
la ristrutturazione dell’industria dello zucchero nella Comunità e che modifica il regolamento (CE) n. 1290/2005 relativo
al finanziamento della politica agricola comune, del regolamento (CE) della [OSCURATO:PERSONA] 27 marzo 2006, n. 493, recante misure
transitorie nell’ambito della riforma dell’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero e recante modifica
dei regolamenti (CE) n. 1265/2001 e (CE) n. 314/2002, del regolamento (CE) della [OSCURATO:PERSONA] 29 giugno 2006, n. 967, recante
modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio riguardo alla produzione fuori quota nel settore dello
zucchero, e del regolamento (CE) della [OSCURATO:PERSONA] 27 giugno 2006, n. 968, recante modalità d’applicazione del regolamento
(CE) n. 320/2006 del Consiglio relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell’industria dello zucchero nella
Comunità, devono essere interpretati nel senso che:
– un’impresa che beneficia di una quota di base e di una quota transitoria per la campagna di commercializzazione 2006/2007,
e che rinuncia alla sua quota di base, aveva il diritto di produrre sino al livello della quota transitoria entro il 30 settembre
2006, senza rimettere in discussione le condizioni della sua rinuncia alla quota di base e l’aiuto alla ristrutturazione conseguente
a questa rinuncia; tuttavia, ogni produzione a decorrere dal 1° ottobre 2006 doveva essere considerata come una violazione
degli impegni assunti in forza della rinuncia alla quota di base;
– un impegno di abbandonare la sua quota, assunto da un’impresa richiedente un aiuto alla ristrutturazione per la campagna 2006/2007,
ha vincolato siffatta impresa dal momento in cui essa doveva sapere, in quanto operatore normalmente accorto, che l’aiuto
corrispondente a detto impegno le sarebbe stato erogato;
– se un’impresa, per il mancato rispetto di un impegno alla rinuncia alla sua quota, ha prodotto una quantità fuori quota, il
recupero dell’aiuto alla ristrutturazione concesso come corrispettivo della rinuncia costituisce una ripetizione d’indebito
il cui cumulo con una sanzione pecuniaria non è vietato da alcun principio del diritto dell’Unione. Per contro, l’imposizione
di due sanzioni concorrenti che penalizzano la medesima produzione è vietata dal principio del ne bis in idem, che impone
di applicare soltanto la più severa tra le due;
– se si deve recuperare un aiuto alla ristrutturazione a causa dell’inosservanza di solo una parte degli impegni assunti come
corrispettivo del detto aiuto, deve essere recuperata soltanto la parte dell’aiuto corrispondente agli impegni non rispettati».
1
– Lingua originale: il francese.
2
– L’inulina è una fibra (costituita da una catena di molecole di fruttosio) presente in un certo numero di piante. Essa viene
estratta dalla radice di cicoria. L’idrolisi dell’inulina consente di ottenere fruttosio e il risultato di questo processo,
un dolcificante chiamato sciroppo di inulina e oggetto dell’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero,
viene utilizzato, in particolare, nell’industria agro-alimentare.
3
– V. la parte introduttiva del rapporto speciale n. 6 della Corte dei conti dell’Unione europea intitolato «La riforma del
mercato dello zucchero ha raggiunto i suoi obiettivi principali?», disponibile sul sito Internet http://eca.europa.eu/portal/pls/portal/docs/1/5986725.PDF.
4
– Regolamento del Consiglio 20 febbraio 2006, n. 318, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero
(GU L 58, pag. 1). Questo regolamento è stato abrogato, successivamente al periodo pertinente per i fatti in causa nel procedimento
principale, dal regolamento (CE) del Consiglio 22 ottobre 2007, n. 1234, recante organizzazione comune dei mercati agricoli
e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento «unico OCM») (GU L 299, pag. 1), che ne riprende peraltro
numerose disposizioni (v. tabella di corrispondenza all’allegato XXII di quest’ultimo regolamento, punto 40).
5
– Ossia, il regolamento (CE) del Consiglio 19 giugno 2001, n. 1260, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore
dello zucchero (GU L 178, pag. 1), ai sensi del quale la campagna di commercializzazione comincia il 1° luglio e termina il
30 giugno dell’anno successivo [art. 1, n. 2, lett. m)] (v. secondo e terzo ‘considerando’ del regolamento n. 318/2006).
6
– Ai sensi della motivazione della proposta di regolamento presentata al Consiglio dell’Unione europea dalla [OSCURATO:PERSONA]
europea [COM(2005) 263 def.], la posticipazione della data di inizio della campagna saccarifera dal 1º luglio al 1º ottobre
aveva lo scopo di «agevolare l’attuazione delle riduzioni» (v. punto 2.2).
7
– Regolamento (CE) del Consiglio 20 febbraio 2006, n. 320, relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria
dello zucchero nella Comunità e che modifica il regolamento (CE) n. 1290/2005 relativo al funzionamento della politica agricola
comune (GU L 58, pag. 42)
8
– V., per il periodo in questione, l’art. 2, n. 1, lett. a), rispettivamente, della decisione del Consiglio 29 settembre
2000, 2000/597/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (GU L 253, pag. 42) e della decisione
del Consiglio 7 giugno 2007, 2007/436/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (GU L 163,
pag. 17).
9
– Regolamento della [OSCURATO:PERSONA] 27 marzo 2006, recante misure transitorie nell’ambito della riforma dell’organizzazione comune
dei mercati nel settore dello zucchero e recante modifica dei regolamenti (CE) n. 1265/2001 e (CE) n. 314/2002 (GU L 89, pag. 11).
10
– I paragrafi 1 e 2 di questo articolo prevedono, rispettivamente, quote transitorie di zucchero, prodotto con barbabietole
seminate anteriormente al 1° gennaio 2006, e di isoglucosio.
11
– Regolamento della [OSCURATO:PERSONA] 29 giugno 2006, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio
riguardo la produzione fuori quota nel settore dello zucchero (GU L 176, pag. 22).
12
– V. paragrafo 12 delle presenti conclusioni.
13
– Idem.
14
– Regolamento della [OSCURATO:PERSONA] 27 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 320/2006 (GU L 176,
pag. 32).
15
– In entrambi i casi, la cifra rappresenta circa il 61% o della quota di base o della quota transitoria dello sciroppo di
inulina assegnate al Regno del Belgio ai sensi, rispettivamente, dell’allegato III del regolamento n. 318/2006 (ovvero 215 247
tonnellate) e dell’allegato II, parte C, del regolamento n. 493/2006 (53 812 tonnellate). La quota transitoria, che si tratti
di quella assegnata al Regno del Belgio o di quella assegnata da questo Stato membro alla [OSCURATO:PERSONA]-Orafti, rappresenta il 25%
della quota di base pertinente, corrispondente dunque alla proroga del 25% della durata della campagna di commercializzazione
2006/2007 rispetto alle campagne precedenti e successive.
16
– V. punto 2 dell’allegato 8 delle osservazioni della [OSCURATO:PERSONA]-Orafti (pag. 2).
17
– GU C 234, pag. 9. Può essere interessante osservare che, secondo il rapporto della Corte dei conti citato alla nota 3,
in questa stessa campagna si è rinunciato a
tutte
le quote di base di sciroppo di inulina inizialmente assegnate in seno all’Unione per la campagna 2006/2007 (che concernono,
di fatto, soltanto il Regno del Belgio e, in misura minore, il Regno dei [OSCURATO:PERSONA] e la Repubblica francese), di sorta che
nessuna quota di sciroppo di inulina sussisteva o era stata assegnata per una qualsiasi delle campagne successive (v. allegato II,
lett. B).
18
– Per il calcolo di questo importo, e di quelli seguenti, v. tabella al paragrafo 53 delle presenti conclusioni.
19
– La nozione di recupero della quota transitoria, formulazione apparentemente proposta dalla [OSCURATO:PERSONA]-Orafti, non è affatto evidente.
Essa sembra riguardare, in modo alquanto impreciso, il fatto che le quantità prodotte dalla [OSCURATO:PERSONA]-Orafti e da essa considerate
come coperte dalla sua quota transitoria, non sono state trattate come rientranti in una quota autorizzata, di sorta che esse
costituiscono l’oggetto di un prelievo sull’eccedenza.
20
– V. decimo ‘considerando’ del regolamento n. 493/2006.
21
– V. i numeri di cui al paragrafo 41 delle presenti conclusioni e alla nota 16.
22
– V., segnatamente, art. 3, n. 4, del regolamento n. 320/2006.
23
– Art. 3 del regolamento n. 968/2006.
24
– V. art. 2, punto 6, del regolamento n. 320/2006 e art. 1, n. 2, primo comma, del regolamento n. 968/2006.
25
– Si può osservare che la [OSCURATO:PERSONA]-Orafti ha affermato, nel corso dell’udienza, che la produzione in causa non poteva avere
inizio dopo il 21 novembre 2006, in quanto la cicoria non poteva essere tenuta in deposito per più di tre mesi, il che sembrerebbe
indicare che questa cicoria era già disponibile in un momento precedente il 30 settembre 2006.
26
– Si deve nondimeno ricordare che il problema si pone, in linea di principio, soltanto per la campagna di commercializzazione
2006/2007 (v. paragrafo 58 delle presenti conclusioni). Infatti, l’art. 5, n. 1, del regolamento n. 320/2006 prevede che,
per le campagne successive, la decisione relativa alla concessione dell’aiuto è adottata al più tardi entro la fine del mese
di febbraio
precedente
la campagna.
27
– V. art. 11, n. 1, del regolamento n. 968/2006.
28
– V. art. 3 del regolamento n. 968/2006. Si deve tuttavia notare che questa disposizione comincia con le parole «[a] decorrere
dalla campagna nel corso della quale ha luogo la rinuncia alla quota (…) e non «[a] decorrere
dall’inizio
della campagna (…)».
29
– V. quinto ‘considerando’ del regolamento n. 320/2006.
30
– Che è avvenuta, nella fattispecie, quasi un mese dopo l’inizio della campagna. Sembra del tutto escluso che un’impresa
possa trovarsi vincolata da un impegno a decorrere da una data alla quale non aveva nemmeno proposto di assumerlo.
31
– Art. 27, nn. 2 e 3, del regolamento n. 968/2006.
32
– Per quanto riguarda il calcolo dell’importo di questa parte dell’aiuto, v. paragrafi 104 e segg., e soprattutto paragrafi 110
e segg. delle presenti conclusioni.
33
– V. sentenza 7 gennaio 2004, cause riunite C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P e C‑219/00 P, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑123, punto 338).
34
– La sanzione non risulta, di fatto, nemmeno troppo pesante, arrivando solo a EUR 164,25 (il 30% di EUR 547,50) al massimo,
mentre la produzione fuori quota di per sé comporta un contributo temporaneo di EUR 126,40 per tonnellata in forza dell’art. 11,
n. 2, del regolamento n. 320/2006.
35
– Si deve osservare che detto giudice non interroga la Corte sulla qualificazione del comportamento della [OSCURATO:PERSONA]-Orafti nella
fattispecie. Non affronto dunque nelle presenti conclusioni questo aspetto, che rientra nella valutazione dei fatti ad opera
del giudice nazionale.
36
– V., segnatamente, sentenza 30 settembre 2010, causa C‑133/09, Uzonyi (Racc. pag. I‑8747, punto 31 e giurisprudenza citata).
37
– V. quarto ‘considerando’ di questo regolamento.
38
– V. diciottesimo ‘considerando’ e art. 15, n. 2, del regolamento n. 318/2006, nonché terzo ‘considerando’ del regolamento
n. 967/2006.
39
– Regolamento 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312, pag. 1).
40
– Sentenza 9 marzo 2006, causa C‑436/04, [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑2333, punto 40 e giurisprudenza citata). V. anche paragrafi
80 e 81 delle conclusioni presentate dall’avvocato generale Sharpston nella causa Gasparini e a. (sentenza 28 settembre 2006,
causa C‑467/04, Racc. pag. I‑9199).
41
– Si deve osservare che, in materia penale, la Corte, a partire dalla sua sentenza 11 febbraio 2003, cause riunite C‑187/01
e C‑385/01, Gözütok e Brügge (Racc. pag. I‑1345), ha abbandonato l’esigenza della tutela di uno stesso interesse giuridico
per l’applicazione del principio del ne bis in idem, e che un approccio analogo è stato adottato dalla Corte europea dei diritti
dell’uomo nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] c. Russia, 10 febbraio 2009.
42
– Espresso più precisamente dall’adagio «nemo debet bis vexari» o «bis de eadem re ne sit actio» e conosciuto in diritto
germanico con il nome di «Erledigungsprinzip», termine che pone l’accento sull’esaurimento dei procedimenti con il primo procedimento
portato a termine.
43
– Espresso più precisamente dall’adagio «nemo debet bis puniri pro uno delicto» e conosciuto in diritto germanico con il
nome di «Anrechnungsprinzip», termine che rinvia piuttosto all’idea di «contabilizzazione» delle pene, ovvero la presa in
considerazione di una pena più lieve in occasione dell’imposizione di una pena più severa per gli stessi fatti.
44
– V. sentenza 18 novembre 1987, causa 137/85, Maizena (Racc. pag. 4587, punti 19 e segg.). V. anche sentenza 18 maggio 2006,
causa C‑397/03 P, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑4429, punti 37 e segg.).
45
– V. tabella al paragrafo 53 delle presenti conclusioni. Si tratta di un importo equivalente al 30% dell’aiuto percepito
dalla [OSCURATO:PERSONA]-Orafti, che rappresentava l’83% dell’importo totale di EUR 547,50 a tonnellata. Tuttavia, ritengo che un calcolo
corretto darebbe una somma ancora meno rilevante (v. paragrafi 110 e segg. delle presenti conclusioni).
46
– V. artt. 12‑15 del regolamento n. 318/2006 e art. 4, n. 1, del regolamento n. 967/92006.
47
– Art. 11, n. 2, del regolamento n. 320/2006.
48
– Nonostante il fatto che, nella sua risposta scritta ad una quesito presentato dalla Corte, essa, senza spiegare il suo
ragionamento, sembri ritenere che il calcolo proposto dalla [OSCURATO:PERSONA]-Orafti darebbe luogo ad un recupero di 292 EUR per tonnellata
invece che di EUR 255,55 per tonnellata.
49
– Se i termini «conformément à», considerati nel loro contesto, possono sembrare in qualche modo ambigui in lingua francese,
il loro senso è reso più chiaramente in altre versioni linguistiche, ad esempio in lingua inglese («the part of the aid granted
in respect of
the commitment(s) concerned») o in lingua spagnola («la parte de la ayuda concedida
correspondiente al
compromiso o compromisos en cuestión») (in entrambi i casi il corsivo è mio).
50
– Importo che nella fattispecie sembra opportuno adeguare riducendolo, tenendo conto del fatto che la [OSCURATO:PERSONA]-Orafti si è vista
concedere solo l’83% dell’importo totale dell’aiuto.
51
– V. art. 46 del regolamento n. 318/2006.
52
– V. art. 3, n. 2, del regolamento n. 320/2006.