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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 03484/2023

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28205/2021 SENTENZA Sul ricorso proposto nell'interesse di: MANDUCI Marco, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 7 novembre 1991 avverso la sentenza 21 giugno 2021 della Corte di appello di Milano. visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa fatta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] D'Aquino, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Milano ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente già pronunciata con sentenza in data 22 gennaio 2019 dal Tribunale di Monza in relazione a fattispecie di rapina tentata, danneggiamento lesioniAA.

QA*1-0

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, MANDUCI Marco, con l'Avv. [OSCURATO:PERSONA].

2.1. Con il primo motivo, si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla dichiarata penale responsabilità a titolo di tentata rapina impropria perché il fatto di avere malmenato le persone offese, essere salito sull'automobile e avere tentato di allontanarsi non rientrerebbe nel fuoco della disposizione incriminatrice.

Infatti, l'imputato, perlomeno inizialmente, aveva reagito ad insulti delle persone offese e quindi non intendeva impossessarsi dell'automobile ma danneggiarne ulteriormente l'interno.

Una tale ricostruzione sarebbe resa evidente dalle dichiarazioni [OSCURATO:PERSONA] e RADAELLI che sarebbero state oggetto anche di travisamento da parte della Corte.

Infatti, il fatto che il ricorrente non abbia avuto neanche il tempo di mettere in moto l'auto dimostrerebbe l'inconsistenza della tesi per cui il MANDUCI era riuscito a inserire la retromarcia.

Per il resto, la ricostruzione in termini di rapina sarebbe fondata su valutazioni del tutto ipotetiche.

Per altro verso, non sarebbe provato che il GIAMBELLI sia stato colpito da un pugno all'occhio perché i referti medici riferiscono genericamente di contusioni facciali e gli stessi testi risulterebbero generici sul punto e nemmeno vi sarebbe l'effettiva certezza che a tirare il pugno sia stato il MANDUCI.

2.2. Con il secondo motivo, la difesa del MANDUCI lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al reato di minacce nella parte in cui non è stata ritenuta sussistente la remissione di querela anche da parte di RADAELLI Thomas.

Costui avrebbe infatti esplicitato la volontà di non proseguire "la questione della minacce" (sul punto, il ricorrente si richiama all'espressione usata pagina 19 delle trascrizioni dell'udienza 7 febbraio 2018).

2.3. Con il terzo motivo, la difesa del ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta penale responsabilità a titolo di danneggiamento.

In particolare, il ricorrente avrebbe danneggiato l'auto a prescindere dall'esercizio di violenza e minaccia in quanto queste ultime risultano avvenute successivamente.

Per altro verso, le stesse condotte di violenza e minaccia non potrebbero integrare l'elemento costitutivo del reato in quanto non finalizzata a porre il soggetto nell'impossibilità fisica di reagire diversamente o neutralizzarne le reazioni.

Inoltre, non essendo originariamente stato contestato l'esercizio di violenza alla persona, la condanna sarebbe intervenuta per un fatto diverso che - integrando all'epoca una circostanza aggravante - avrebbe dovuto essere esplicitamente contestato.

In tale situazione, si imporrebbe quanto meno l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata in relazione al delitto di danneggiamento per essere il reato estinto per prescrizione.

2.4. Con il quarto motivo, la difesa del ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione per eccessività del trattamento sanzionatorio perché la determinazione della pena risulta agganciata alla sussistenza di una personalità violenta ritenuta sulla base di elementi del tutto ipotetici e perché non risulterebbe considerato il carattere palesemente occasionale della vicenda in quanto innescata da offese lanciate alla fidanzata dell'imputato all'uscita da una discoteca.

3. La trattazione del ricorso è avvenuta con le forme previste dall'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.3.1.

Il Procuratore Generale - in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA]Aquino - ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Le doglianze articolate in punto ricostruzione del fatto nei primi tre motivi di ricorso reiterano questioni già proposte in sede di appello e risolte in maniera assolutamente soddisfacente in quella sede e, per altro verso, risultano proposte al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità rimanendo al di fuori dei poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (sez. 6, n. 27429 del 4 luglio 2006, Lobriglio, Rv. 234559; sez. 6, n. 25255 del 14 febbraio 2012, Minervini, Rv. 253099).

Nel caso di specie, l'iter argomentativo del provvedimento impugnato appare esente da vizi perché fondato su di una compiuta e logica analisi critica degli elementi in atti e sulla loro coordinazione in un organico quadro interpretativo, non essendo presenti errori nell'applicazione delle regole della logica e nella articolazione del giudizio o omissioni decisive o illogicità manifeste.

2.1. In particolare, risulta palese fin dal primo grado che il danneggiamento sia fatto storico precedente e distinto dal successivo tentativo di rapina e connotato anch'esso dall'uso di violenza e minacce poste in essere prima e in connessione col danneggiamento stesso perché la vicenda risulta essere stata originata da una lite da strada.

Risulta dalle testimonianze richiamate già nella sentenza di primo grado che vi siano state minacce, che ì due si inseguissero intorno all'auto e che tale condotta sia ampiamente descritta anche in conseguenza del logico collegamento delle imputazioni.

2.2. Quanto al delitto di rapina, deve rilevarsi che il ricorrente richiama in maniera del tutto parcellizzata e atomistica le dichiarazioni delle persone offese mentre vi è una congrua e convincente valorizzazione da parte della Corte d'appello delle dichiarazioni GIAMBELLI e [OSCURATO:PERSONA] un palese tentativo di accendere la macchina su cui l'imputato era salito esercitando violenza nei confronti della persona offesa, e metterla in moto così giungendo ad una sottrazione della stessa.

In relazione a tale contestazione, rimane indiscutibile il tentativo di sottrazione e l'esercizio di violenza e minaccia da parte dell'imputato anche collegate al tentativo di sottrazione medesimo.

2.3. Quanto al delitto di lesioni, la stessa Corte d'appello valorizza maniera lineare le dichiarazioni della persona offesa GIAMBELLI Michele che esplicitamente ha dichiarato di essere stato colpito in un occhio all'imputato.

Poco rileva il fatto che le altre persone offese non siano state specifica sul punto stante l'esistenza di documentazione medica coerente con le dichiarazioni richiamate del GIAMBELLI.

2.4. Inammissibile è poi la prospettazione di un travisamento della prova posto che è presente, in punto dichiarazione di penale responsabilità del ricorrente e con specifico riferimento agli elementi di fatto richiamati in sede di ricorso, una doppia pronuncia conforme.

Sussiste infatti la preclusione alla deducibilità del vizio di travisamento della prova di cui all'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., in relazione a quelle parti della sentenza che abbiano esaminato e valutato in modo conforme elementi istruttori, suscettibili di autonoma considerazione, comuni al primo ed al secondo grado di giudizio (Sez. 5, Sent. n. 18975 del 13/02/2017 Rv. 269906).

Nel caso di specie, nell'articolazione del motivo manca in radice che il dato probatorio asseritamente travisato sia stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado; presupposto la cui mancanza determina l'inammissibilità del ricorso stesso (Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, Giugliano, Rv. 257499; Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013, 29/01/2014, Capuzzi, Rv. 258438).

3. Il secondo motivo di ricorso risulta manifestamente infondato posto che la stessa Corte territoriale evidenzia la presenza di dichiarazioni, rese in sede dibattimentale, incompatibili con la volontà di rimettere la querela.

Sul punto, gli stralci riportati dal ricorrente risultano essere stati correttamente interpretate dalla Corte territoriale alla luce dell'intero apparato delle dichiarazioni del RADAELLI.

4. Il terzo motivo di ricorso risulta parimenti manifestamente infondato.

Come già evidenziato nel par. 2.1, la Corte territoriale ha correttamente valorizzato le dichiarazioni della persona offesa GIAMBELLI che ha evidenziato che, all'atto del danneggiamento, "la colluttazione andava avanti".

5. Del tutto infondato il quarto motivo posto che già nella sentenza di primo grado vi è una logica valorizzazione della presenza di precedenti condanne per lesioni personali nonché per il delitto di atti persecutori e per evasione coerentemente concludendo che tali precedenti erano esplicazione di una personalità connotata da un rilevante grado di aggressività.

Nel medesimo contesto, si evidenziava come non vi fossero elementi valutabili a favore dell'imputato nemmeno dal lato del comportamento processuale.

In secondo grado, il riferimento all'attitudine alla violenza per motivi banali di fatto richiama la motivazione resa dal Tribunale confermando sul punto il negativo giudizio che fondava la determinazione della pena e il diniego delle circostanze attenuanti generiche secondo canoni di coerenza e linearità.

6. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00.

6.1. L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez.

Un., n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266) e preclude la possibilità di rilevare d'ufficio, ai sensi degli artt. 129 e 609 comma secondo, cod. proc. pen., l'eventuale estinzione del reato per prescrizione maturata in data anteriore alla pronuncia della sentenza di appello, ma non rilevata né eccepita in quella sede e neppure dedotta con i motivi di ricorso (Sez.

U, Sentenza n. 12602 del 17/12/2015 - dep. 25/03/2016 - Rv. 266818 - 01).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
28205/2021 SENTENZA Sul ricorso proposto nell'interesse di: MANDUCI Marco, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 7 novembre 1991 avverso la sentenza 21 giugno 2021 della Corte di appello di Milano. visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa fatta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] D'Aquino, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Milano ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente già pronunciata con sentenza in data 22 gennaio 2019 dal Tribunale di Monza in relazione a fattispecie di rapina tentata, danneggiamento lesioniAA. QA*1-0 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, MANDUCI Marco, con l'Avv. [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. Con il primo motivo, si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla dichiarata penale responsabilità a titolo di tentata rapina impropria perché il fatto di avere malmenato le persone offese, essere salito sull'automobile e avere tentato di allontanarsi non rientrerebbe nel fuoco della disposizione incriminatrice. Infatti, l'imputato, perlomeno inizialmente, aveva reagito ad insulti delle persone offese e quindi non intendeva impossessarsi dell'automobile ma danneggiarne ulteriormente l'interno. Una tale ricostruzione sarebbe resa evidente dalle dichiarazioni [OSCURATO:PERSONA] e RADAELLI che sarebbero state oggetto anche di travisamento da parte della Corte. Infatti, il fatto che il ricorrente non abbia avuto neanche il tempo di mettere in moto l'auto dimostrerebbe l'inconsistenza della tesi per cui il MANDUCI era riuscito a inserire la retromarcia. Per il resto, la ricostruzione in termini di rapina sarebbe fondata su valutazioni del tutto ipotetiche. Per altro verso, non sarebbe provato che il GIAMBELLI sia stato colpito da un pugno all'occhio perché i referti medici riferiscono genericamente di contusioni facciali e gli stessi testi risulterebbero generici sul punto e nemmeno vi sarebbe l'effettiva certezza che a tirare il pugno sia stato il MANDUCI. 2.2. Con il secondo motivo, la difesa del MANDUCI lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al reato di minacce nella parte in cui non è stata ritenuta sussistente la remissione di querela anche da parte di RADAELLI Thomas. Costui avrebbe infatti esplicitato la volontà di non proseguire "la questione della minacce" (sul punto, il ricorrente si richiama all'espressione usata pagina 19 delle trascrizioni dell'udienza 7 febbraio 2018). 2.3. Con il terzo motivo, la difesa del ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta penale responsabilità a titolo di danneggiamento. In particolare, il ricorrente avrebbe danneggiato l'auto a prescindere dall'esercizio di violenza e minaccia in quanto queste ultime risultano avvenute successivamente. Per altro verso, le stesse condotte di violenza e minaccia non potrebbero integrare l'elemento costitutivo del reato in quanto non finalizzata a porre il soggetto nell'impossibilità fisica di reagire diversamente o neutralizzarne le reazioni. Inoltre, non essendo originariamente stato contestato l'esercizio di violenza alla persona, la condanna sarebbe intervenuta per un fatto diverso che - integrando all'epoca una circostanza aggravante - avrebbe dovuto essere esplicitamente contestato. In tale situazione, si imporrebbe quanto meno l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata in relazione al delitto di danneggiamento per essere il reato estinto per prescrizione. 2.4. Con il quarto motivo, la difesa del ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione per eccessività del trattamento sanzionatorio perché la determinazione della pena risulta agganciata alla sussistenza di una personalità violenta ritenuta sulla base di elementi del tutto ipotetici e perché non risulterebbe considerato il carattere palesemente occasionale della vicenda in quanto innescata da offese lanciate alla fidanzata dell'imputato all'uscita da una discoteca. 3. La trattazione del ricorso è avvenuta con le forme previste dall'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.3.1. Il Procuratore Generale - in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA]Aquino - ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Le doglianze articolate in punto ricostruzione del fatto nei primi tre motivi di ricorso reiterano questioni già proposte in sede di appello e risolte in maniera assolutamente soddisfacente in quella sede e, per altro verso, risultano proposte al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità rimanendo al di fuori dei poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (sez. 6, n. 27429 del 4 luglio 2006, Lobriglio, Rv. 234559; sez. 6, n. 25255 del 14 febbraio 2012, Minervini, Rv. 253099). Nel caso di specie, l'iter argomentativo del provvedimento impugnato appare esente da vizi perché fondato su di una compiuta e logica analisi critica degli elementi in atti e sulla loro coordinazione in un organico quadro interpretativo, non essendo presenti errori nell'applicazione delle regole della logica e nella articolazione del giudizio o omissioni decisive o illogicità manifeste. 2.1. In particolare, risulta palese fin dal primo grado che il danneggiamento sia fatto storico precedente e distinto dal successivo tentativo di rapina e connotato anch'esso dall'uso di violenza e minacce poste in essere prima e in connessione col danneggiamento stesso perché la vicenda risulta essere stata originata da una lite da strada. Risulta dalle testimonianze richiamate già nella sentenza di primo grado che vi siano state minacce, che ì due si inseguissero intorno all'auto e che tale condotta sia ampiamente descritta anche in conseguenza del logico collegamento delle imputazioni. 2.2. Quanto al delitto di rapina, deve rilevarsi che il ricorrente richiama in maniera del tutto parcellizzata e atomistica le dichiarazioni delle persone offese mentre vi è una congrua e convincente valorizzazione da parte della Corte d'appello delle dichiarazioni GIAMBELLI e [OSCURATO:PERSONA] un palese tentativo di accendere la macchina su cui l'imputato era salito esercitando violenza nei confronti della persona offesa, e metterla in moto così giungendo ad una sottrazione della stessa. In relazione a tale contestazione, rimane indiscutibile il tentativo di sottrazione e l'esercizio di violenza e minaccia da parte dell'imputato anche collegate al tentativo di sottrazione medesimo. 2.3. Quanto al delitto di lesioni, la stessa Corte d'appello valorizza maniera lineare le dichiarazioni della persona offesa GIAMBELLI Michele che esplicitamente ha dichiarato di essere stato colpito in un occhio all'imputato. Poco rileva il fatto che le altre persone offese non siano state specifica sul punto stante l'esistenza di documentazione medica coerente con le dichiarazioni richiamate del GIAMBELLI. 2.4. Inammissibile è poi la prospettazione di un travisamento della prova posto che è presente, in punto dichiarazione di penale responsabilità del ricorrente e con specifico riferimento agli elementi di fatto richiamati in sede di ricorso, una doppia pronuncia conforme. Sussiste infatti la preclusione alla deducibilità del vizio di travisamento della prova di cui all'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., in relazione a quelle parti della sentenza che abbiano esaminato e valutato in modo conforme elementi istruttori, suscettibili di autonoma considerazione, comuni al primo ed al secondo grado di giudizio (Sez. 5, Sent. n. 18975 del 13/02/2017 Rv. 269906). Nel caso di specie, nell'articolazione del motivo manca in radice che il dato probatorio asseritamente travisato sia stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado; presupposto la cui mancanza determina l'inammissibilità del ricorso stesso (Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, Giugliano, Rv. 257499; Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013, 29/01/2014, Capuzzi, Rv. 258438). 3. Il secondo motivo di ricorso risulta manifestamente infondato posto che la stessa Corte territoriale evidenzia la presenza di dichiarazioni, rese in sede dibattimentale, incompatibili con la volontà di rimettere la querela. Sul punto, gli stralci riportati dal ricorrente risultano essere stati correttamente interpretate dalla Corte territoriale alla luce dell'intero apparato delle dichiarazioni del RADAELLI. 4. Il terzo motivo di ricorso risulta parimenti manifestamente infondato. Come già evidenziato nel par. 2.1, la Corte territoriale ha correttamente valorizzato le dichiarazioni della persona offesa GIAMBELLI che ha evidenziato che, all'atto del danneggiamento, "la colluttazione andava avanti". 5. Del tutto infondato il quarto motivo posto che già nella sentenza di primo grado vi è una logica valorizzazione della presenza di precedenti condanne per lesioni personali nonché per il delitto di atti persecutori e per evasione coerentemente concludendo che tali precedenti erano esplicazione di una personalità connotata da un rilevante grado di aggressività. Nel medesimo contesto, si evidenziava come non vi fossero elementi valutabili a favore dell'imputato nemmeno dal lato del comportamento processuale. In secondo grado, il riferimento all'attitudine alla violenza per motivi banali di fatto richiama la motivazione resa dal Tribunale confermando sul punto il negativo giudizio che fondava la determinazione della pena e il diniego delle circostanze attenuanti generiche secondo canoni di coerenza e linearità. 6. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00. 6.1. L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266) e preclude la possibilità di rilevare d'ufficio, ai sensi degli artt. 129 e 609 comma secondo, cod. proc. pen., l'eventuale estinzione del reato per prescrizione maturata in data anteriore alla pronuncia della sentenza di appello, ma non rilevata né eccepita in quella sede e neppure dedotta con i motivi di ricorso (Sez. U, Sentenza n. 12602 del 17/12/2015 - dep. 25/03/2016 - Rv. 266818 - 01). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila