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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 10 settembre 1988

Cassazione n. 03353/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10/09/1988 avverso l'ordinanza del 06/08/2020 del TRIBUNALE di MARSALAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza depositata in data 7 agosto 2020 il Tribunale di Marsala, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto la richiesta presentata da [OSCURATO:PERSONA] avente ad oggetto il riconoscimento della continuazione fra i reati di cui alle sentenze di condanna pronunciate dal Tribunale di Marsala in data: - 23 giugno 2017: per i reati di cui agli artt. 73 e 75 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 commessi in data 6 luglio e 22 ottobre 2014; - 5 maggio 2015: per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. commesso il 1° maggio 2013; - 25 febbraio 2016: per il reato di cui all'art. 76, comma 4, d.lgs. n. 159 del 2011 commesso il 18 giugno 2013: - 14 agosto 2013: per il reato di cui all'art. 385 c.p. commesso il 13 agosto 2013; - 14 marzo 2016: per i reati di cui -all'art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011 commessi il 19 e il 21 dicembre 2013, 1'11 e il 24 gennaio 2014, il 19 aprile e il 15 maggio 2014; - 6 giugno 2016: per il reato di cui all'art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011 commesso il 4 ottobre 2014; - 17 gennaio 2017 (G.I.P. del Tribunale di Marsala): per i reati di cui all'art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011 commessi il 30 novembre 2014, il 24 e 30 gennaio 2015 e il 6 febbraio 2015; - 20 giugno 2016: per i reati di cui all'art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011 commessi il 25 maggio e 16 luglio 2014; - 8 febbraio 2018: per il reato di cui all'art. 73 d.lgs. n. 159 del 2011 commesso il 23 dicembre 2014.

L'ordinanza ha osservato che le sentenze di condanna erano relative a reati omogenei, ma commessi nell'arco di due anni, distanza cronologica incompatibile con un comune momento deliberativo.

I reati, in realtà, anche in considerazione di quanto emerge dal certificato penale, erano significativi di una più generale scelta criminosa.

2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

Con l'unico motivo viene denunciato difetto di motivazione della decisione, fondata sull'ampio arco cronologico durante il quale erano stati commessi i reati senza peraltro considerare la distanza, assai breve, che intercorreva fra alcuni reati.3.

Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

4. Il ricorso è infondato e va perciò rigettato.

L'unico motivo di ricorso articola la censura motivazionale in relazione al giudizio sul riconoscimento della continuazione, non fra tutti i reati indicati nell'istanza, bensì in relazione a gruppi di essi.

Ora, se è vero che il giudice dell'esecuzione ha motivato il diniego della continuazione fra tutti i reati e non anche con riferimento a solo alcuni di essi, pur tuttavia non sussiste la denunciata carenza motivazionale atteso che la difesa, con l'istanza, aveva fatto riferimento unicamente ai reati indicati nel loro complesso, e non, nemmeno in via subordinata, ad alcuni di essi.

5. Va dunque respinto il ricorso, con conseguente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 29 ottobre 2021.

Il Consigliere estens

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10/09/1988 avverso l'ordinanza del 06/08/2020 del TRIBUNALE di MARSALAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza depositata in data 7 agosto 2020 il Tribunale di Marsala, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto la richiesta presentata da [OSCURATO:PERSONA] avente ad oggetto il riconoscimento della continuazione fra i reati di cui alle sentenze di condanna pronunciate dal Tribunale di Marsala in data: - 23 giugno 2017: per i reati di cui agli artt. 73 e 75 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 commessi in data 6 luglio e 22 ottobre 2014; - 5 maggio 2015: per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. commesso il 1° maggio 2013; - 25 febbraio 2016: per il reato di cui all'art. 76, comma 4, d.lgs. n. 159 del 2011 commesso il 18 giugno 2013: - 14 agosto 2013: per il reato di cui all'art. 385 c.p. commesso il 13 agosto 2013; - 14 marzo 2016: per i reati di cui -all'art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011 commessi il 19 e il 21 dicembre 2013, 1'11 e il 24 gennaio 2014, il 19 aprile e il 15 maggio 2014; - 6 giugno 2016: per il reato di cui all'art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011 commesso il 4 ottobre 2014; - 17 gennaio 2017 (G.I.P. del Tribunale di Marsala): per i reati di cui all'art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011 commessi il 30 novembre 2014, il 24 e 30 gennaio 2015 e il 6 febbraio 2015; - 20 giugno 2016: per i reati di cui all'art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011 commessi il 25 maggio e 16 luglio 2014; - 8 febbraio 2018: per il reato di cui all'art. 73 d.lgs. n. 159 del 2011 commesso il 23 dicembre 2014. L'ordinanza ha osservato che le sentenze di condanna erano relative a reati omogenei, ma commessi nell'arco di due anni, distanza cronologica incompatibile con un comune momento deliberativo. I reati, in realtà, anche in considerazione di quanto emerge dal certificato penale, erano significativi di una più generale scelta criminosa. 2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Con l'unico motivo viene denunciato difetto di motivazione della decisione, fondata sull'ampio arco cronologico durante il quale erano stati commessi i reati senza peraltro considerare la distanza, assai breve, che intercorreva fra alcuni reati.3. Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. 4. Il ricorso è infondato e va perciò rigettato. L'unico motivo di ricorso articola la censura motivazionale in relazione al giudizio sul riconoscimento della continuazione, non fra tutti i reati indicati nell'istanza, bensì in relazione a gruppi di essi. Ora, se è vero che il giudice dell'esecuzione ha motivato il diniego della continuazione fra tutti i reati e non anche con riferimento a solo alcuni di essi, pur tuttavia non sussiste la denunciata carenza motivazionale atteso che la difesa, con l'istanza, aveva fatto riferimento unicamente ai reati indicati nel loro complesso, e non, nemmeno in via subordinata, ad alcuni di essi. 5. Va dunque respinto il ricorso, con conseguente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 29 ottobre 2021. Il Consigliere estens
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