CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 luglio 1990
Cassazione n. 01129/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 25/07/1990 avverso la sentenza del 08/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]:ETTO 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di evasione dal luogo di detenzione domiciliare. Egli deduce violazione di legge in ordine alla sussistenza del delitto e al diniego della particolare tenuità del fatto, ex art. 131-bis, cod. pen. 2. Il ricorso è inammissibile. 2. I motivi sono generici e meramente reiterativi di quelli d'appello, motivatamente disattesi dai giudici del gravame che con motivazione coerente, con cui il ricorrente non si misura in alcun modo, deduce per il delitto di evasione una questione di solo merito volto a rivisitare gli argomenti della sentenza e per l'art.131-bis, cod. pen.si è limitato a rappresentare apoditticamente un difetto di motivazione che invece non sussiste alla luce dei suoi precedenti. 3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso il 22 dicembre 2023.