CassazionedecretoSezione 3Decisione del 13 luglio 2021
Cassazione n. 34373/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 31248-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Ravenna, via Meucci 7/d, presso l'avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA 2021 GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende; 2003 - resistente - avverso il decreto del TRIBUNALE di BRESCIA, depositata il 21/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Considerato che Questa Corte, con ordinanza del 7.6.2021, ha sollevato questione di legittimità dell'art. 35 bis comma 13 D.lgs. 25/2008, come interpretato dalle Sezioni Unite con sentenza n. 15771/ 2021, in relazione alle formalità di autentica della data di rilascio della procura da parte del difensore, con la conseguenza che la soluzione di tale questione è rilevante in relazione al presente ricorso P.Q.M. Dispone il rinvio a nuovo ruolo in attesa della definizione della suddetta questione di legittimità costituzionale. Roma 13.7.2021 i , [OSCURATO:PERSONA] i11 'dé te [OSCURATO:PERSONA] ce /CA D