CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 27840/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/03/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che, l'unico motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta violazione dell'art. 99 cod. pen. nonché vizio di motivazione in ordine alla mancata esclusione della recidiva, non è consentito in quanto introduce una questione non tempestivamente devoluta con l'atto di appello e non rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio. Va richiamato, in proposito, il principio di diritto secondo cui non sono proponibili in cassazione motivi con i quali vengono sollevate per la prima volta questioni che, per non essere state dedotte nei motivi di appello, non potevano essere rilevate dai giudici di secondo grado, per non essere riconducibili nei limiti degli effetti devolutivi prodotti dall'impugnazione (Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306-01; Sez. 3, n. 27256 del 23/07/2020, Martorana, Rv. 279903-01; da ultimo Sez. 2, n. 41735 del 18/09/2025, Beltrante, non massimata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammis P.Q.MN cìc. . us. 23 LUG 2026 L'ASSISTENT t 4 UDIZIARIO Dott.ssa li, • 1. etnente