CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 37399/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9084/2015 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via Germanico, n. 172, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesahel giudizio s ri • rancesco irozz con studio in Napoli, via [OSCURATO:PERSONA] n 0(<3.1('A1/4/u ,Tn z ana ?a trx e t ( te., kL1 vvt e exTe cvvx ( i tr, VV12 ereMUul, a n4A , STu o eo62.yro 0(0( 0-rcontroricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, n. 380/8/15 depositata il 16 gennaio 2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 settembre 2021 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] impugnò l'avviso di accertamento n. TF3010706971, relativo a IRPEF e IRAP per l'anno d'imposta 2007, e il ruolo iscritto sulla base dello stesso davanti alla Commissione tributaria provinciale di Napoli, che rigettò il ricorso del contribuente; avverso tale pronuncia, [OSCURATO:PERSONA] propose appello alla Commissione tributaria regionale della Campania (hinc anche: «CTR»), che lo accolse; avverso tale sentenza - depositata in segreteria il 16 gennaio 2015 - ricorre per cassazione l'Agenzia delle entrate, che affida il proprio ricorso a due motivi; [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. resistono con controricorso; il 2 agosto 2021, l'Agenzia delle entrate ha depositato una memoria con la quale, premesso che «la [OSCURATO:PERSONA] I di Napoli ha comunicato che il contribuente ha presentato domanda di definizione della controversia ai sensi dell'art. 6 del D. L. 119/18 e che la stessa è risultata regolare», ha chiesto che il processo sia dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere; il 2 settembre 2021, [OSCURATO:PERSONA] ha depositato una memoria con la quale, premesso di avere presentato domanda di definizione agevolata della controversia ai sensi dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e di avere provveduto al pagamento della prima rata, ha chiesto «la dichiarazione di cessazione della materia del contendere o altro provvedimento [..] a definizione del giudizio». Considerato che: il contribuente ricorrente ha rappresentato di essersi avvalso della definizione agevolata della controversia, ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, e che la stessa si è perfezionata; a sostegno di tali asserzioni, il ricorrente ha depositato, in allegato alla memoria menzionata, copie della domanda, tempestivamente presentata il 17 aprile 2019, di definizione agevolata della controversia avente a oggetto l'avviso di accertamento n. TF3010706971 (con la relativa ricevuta rilasciata dall'Agenzia delle entrate), nonché del versamento, effettuato lo stesso 17 aprile 2019, della prima rata di C 871,00; tanto premesso, il Collegio ritiene anzitutto di ribadire il principio, affermato da Cass., 15/11/2019, n. 29790, secondo cui, «[i]n tema di sospensione del processo tributario ai sensi dell'art. 6, comma 10, del d.l. n. 119 del 2018, conv., con modif., in I. n. 136 del 2018 (cd. "pace fiscale, lo spirare del termine del 10 giugno 2019, previsto per il deposito della relativa istanza, non determina la decadenza del contribuente dalla facoltà di avanzare la [relativa] domanda, trattandosi di termine avente natura ordinatoria in funzione accelera toria, stante l'assenza di espresse previsioni che ne stabiliscano la perentorietà e considerato il "favor" legislativo per la definizione agevolata» (nello stesso senso, Cass., 28/11/2019, n. 31126); ciò ribadito, va rammentato che, a norma dei commi 12 e 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, «fireventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine [comma 12]. In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto, con decreto del Presidente. L'impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche come istanza di trattazione. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate [comma 13]»; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato istanza di trattazione, né risulta intervenuto diniego della definizione, il processo va dichiarato estinto a norma delle disposizioni appena citate; anche l'Agenzia delle entrate ha comunicato la regolarità della definizione della controversia;ai sensi del terzo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, le spese di tale processo restano a carico della parte che le ha anticipate; la declaratoria di estinzione del processo esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass., [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 19560, 12/10/2018, n. 25485); visto l'art. 391 cod. proc. cív. P.Q.M. dichiara estinto il processo e pone le spese a carico di chi le ha an