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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 7 giugno 2023

Cassazione n. 23100/2023

Testo disponibile della fonte

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PU ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n.1834/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], domiciliataex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentatae difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] 55, presso lo studio dell’avvocato D'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentatae difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente e ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO GENOVA n. 1644/2018 depositata il 30/10/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/06/2023 dal Consiglieredr. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. conveniva [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione avanti il Tribunale di Genova, esponendo di aver concluso con controparte un contratto preliminare per l’acquisto di un complesso immobiliare denominato “[OSCURATO:PERSONA]” in Imperia, sottoposto alla condizione sospensiva dell’approvazione dello strumento urbanistico attuativo.

Non avendo la promittente venditrice avviato l’iter per l’approvazione nei tempi previsti, l’attrice chiedeva il trasferimento del bene, ai sensi dell’art. 2932 c.c.

Costituitasi ritualmente, la P.M.G. contestava la validità del contratto inter partes, proponendo querela di falso.

In esito alla definizione del parallelo procedimento penale, con sentenza del 10 novembre 2016, il giudice adito dichiarava la falsità della sottoscrizione del negozio da parte del legale rappresentante della P.M.G., pronunziando la risoluzione del contratto ma condannando la società convenuta al risarcimento del danno, quantificato in euro 1.095.627, in conseguenza di una domanda formulata dall’attrice, ai sensi dell’art. 183 comma 6° c.p.c., a fronte dell’eccezione di invalidità del negozio, sollevata ex adverso.

Respingeva per converso la domanda riconvenzionale di quest’ultima, volta ad ottenere il risarcimento del danno, per la trascrizione della domanda ex art. 2932 c.c.

La predetta decisione era gravata dalla [OSCURATO:SOCIETA]., con quattro motivi di impugnazione.

L’appellata resisteva, svolgendo a sua volta due motivi di appello incidentale.

Con sentenza n. 1644 del 30 ottobre 2018, la Corte d’appello di Genova riformava parzialmente la pronunzia di primo grado, dichiarando inammissibile la domanda subordinata di risarcimento del danno, che era stata invece accolta dal Tribunale.

Rigettava altresì l’appello incidentale.

Sostenevano all’uopo i giudici di secondo grado che la domanda di risarcimento del danno formulata da [OSCURATO:PERSONA] non aveva sostituito la domanda iniziale, ma si era aggiunta ad essa, sicché, essendo il fatto costitutivo del diritto sotteso alla domanda principale di esecuzione specifica radicalmente differente da quello della domanda subordinata, la nuova domanda sarebbe stata impedita dal sistema delle preclusioni processuali.

Con riguardo alle conseguenze pregiudizievoli della trascrizione, la Corte distingueva tra “trascrizione illegittima” e “trascrizione ingiusta”, reputando che il caso di specie rientrasse in quest’ultima categoria, per la quale non sarebbe stata ipotizzabile una responsabilità extracontrattuale.

La richiesta ex art. 2932 c.c. era infine respinta, giacché - in mancanza di impugnazione sull’accertata falsità della sottoscrizione di parte P.M.G. – doveva ritenersi inutilizzabile la scrittura privata posta a fondamento della domanda. [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. ha proposto ricorso per cassazione, sulla scorta di cinque motivi.

Ha depositato controricorso [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, svolgendo un motivo di ricorso incidentale.

Il P.G. ha concluso per il rigetto del ricorso principale e la declaratoria di inammissibilità del ricorso incidentale.

In prossimità dell’udienza pubblica, entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1) Con la prima doglianza, proposta ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c., la ricorrente assume la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.

La sentenza impugnata avrebbe erroneamente trascurato l’eccezione di inammissibilità, per violazione dell’art. 342 c.p.c., del motivo di gravame avente ad oggetto la presunta tardività della domanda di risarcimento danni.

Il motivo è destituito di fondamento. 1.a) Il giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, risultando necessario e sufficiente, in base all'art. 132, n. 4, c.p.c., che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, e dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, sianoincompatibili con la soluzione adottata e con l'"iter" argomentativo seguito.

Ne consegue che il vizio di omessa pronuncia - configura bile allorché risulti completamente omesso il provvedimento del giudice indispensabile per la soluzione del caso concreto -non ricorre nel caso in cui, seppure manchi una specifica argomentazione, la decisione adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte ne comporti il rigetto (Sez. 3, n. 24953 del 6 novembre 2020; Sez. 2, n. 12652 del 25 giugno 2020; Sez. 1, n. 24155 del 13 ottobre 2017).

La Corte d’appello, esaminando nel merito la doglianza, ha mostrato di aver implicitamente respinto l’eccezione di tardività del motivo. 2) Attraverso la seconda censura, proposta ai sensi dell’art. 360 n.3 c.p.c., [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c.

Invero, nell’atto di appello di controparte sarebbe mancato qualunque percorso argomentativo che, contrapponendosi a quello adottato dal Tribunale, si mostrasse idoneo a vanificarne la consistenza: l’unica assiomatica affermazione sarebbe consistita nel negare la pertinenza della fattispecie con la pronunzia delle Sezioni Unite n. 12310/2015.

Il motivo è infondato. 2.a) La lettura della parte di gravame riportata nel ricorso dà contezza della puntuale critica rivolta al giudice di prime cure per aver applicato il principio delle Sezioni Unite ad un’ipotesi differente da quella esaminata dalla Cassazione.

E, nella relativa valutazione di ammissibilità, i giudici genovesi si sono uniformati alla consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo cui gli artt.342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Sez.

U., n. 36481 del 13 dicembre 2022; Sez. 2, n. 2320 del 25 gennaio 2023). 3) Con il terzo mezzo di impugnazione, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 183 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.

Afferma che la Corte d’appello di Genova avrebbe travisato il senso del principio espresso dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 12310/2015, reputando che la domanda di risarcimento danni a seguito di risoluzione del contratto, fosse stata proposta in via aggiuntiva e non alternativa o sostitutiva a quella di adempimento, e pertanto fosse da considerare preclusa, perché contenuta nella memoria ex art. 183 comma 5° c.p.c.

Il motivo è fondato. 3.a) Occorre prendere le mosse dal principio, più volte richiamato nella sentenza impugnata e negli atti di parte, secondo cui la modificazione della domanda ammessa ex art. 183 cod. proc. civ. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa ("petitum" e "causa petendi"), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi processuali (Sez.

U., n. 12310 del 15 giugno 2015).

Nella specie, l’atto di citazione in primo grado conteneva la richiesta di esecuzione specifica ex art. 2932 c.c., sul presupposto della validità formale del contratto preliminare.

A fronte della proposizione avversaria di querela di falso, volta a far valere la nullità dell’accordo, [OSCURATO:PERSONA] aveva richiesto, con la memoria ex art. 183 comma 5° c.p.c., in via subordinata ed in conseguenza dell’eventuale declaratoria di nullità o invalidità del contratto, il risarcimento dei danni.

In sede di precisazione delle conclusioni, l’inciso in questione era stato così riportato: “f) in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda della controparte volta a dichiarare il carattere apocrifo della sottoscrizione del sig. [OSCURATO:PERSONA] in calce al contratto del 01.02.2002, consegnato a Genova dallo stesso signore agli architetti, e, conseguentemente, l’invalidità del contratto per cui è causa, condannare la [OSCURATO:SOCIETA]. al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dalle [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. (il tutto come già documentato in causa) quantificati in € 5.107.615,91 (al netto di spese professionali ed oneri) ovvero nella diversa misura che risulterà in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione dal 01.08.2004 al pagamento”. 3.b) La progressione delle domande si è articolata in una sequenza logica e coordinata, sicuramente intrinsecamente collegata alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio, rimasta immutata.

In tal senso, l’accoglimento da parte del primo giudice non ha determinato, in fatto, né la compromissione dell’esercizio del diritto di difesa avversario, né l’allungamento dei tempi processuali.

Queste ultime condizioni – reputate dalla Suprema Corte imprescindibili, al fine di ritenere ammissibile la “nuova” domanda (Sez. 3, n. 31078 del 28 novembre 2019; Sez. 3, n. 4322 del 14 febbraio 2019; Sez. 6-1, n. 13091 del 25 maggio 2018) –non sono state d’altronde ritenute ostative neppure dalla sentenza impugnata, la quale ha invece valorizzato la circostanza che la domanda si fosse aggiunta a quella originaria, senza sostituirla e senza porsi, rispetto ad essa, in un rapporto di alternatività, secondo il dictum fissato da Sez. 3, n. 16807 del 26 giugno 2018. 3.c) Sennonché, in tal modo, la Corte d’appello non si è avveduta del fatto che l’originaria attrice aveva posto la domanda di risarcimento dei danni in via subordinata, e dunque alternativa, rispetto alla domanda principale. 3.d) In ogni caso, resta da considerare che la giurisprudenza formatasi successivamente alla sentenza n. 12310/15 ha valorizzato finanche il riferimento alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, considerando la domanda aggiuntiva ammissibile, allorquando comunque connessa(Sez. 3, n. 3127 del 9 febbraio 2021; Sez. 3, n. 4031 del 16 febbraio 2021; Sez. 6-2, n. 20898 del 30 settembre 2020). 4) La quarta lagnanza è volta a denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 342 e 112 c.p.c. c.p.c., ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c.

La Corte di merito avrebbe erroneamente affermato che [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe impugnato la parte di sentenza relativa alla declaratoria di nullità del contratto per falsità della sottoscrizione, essendosi limitata ad appellare la parte che aveva negato l’esecuzione del contratto preliminare ex art. 2932 c.c.

In realtà, la falsità della firma, costituendo il presupposto per il rigetto della domanda di esecuzione specifica, avrebbe dovuto ritenersi anch’essa impugnata, in conseguenza dell’effetto devolutivo dell’appello.

Il motivo è fondato. 4.a) [OSCURATO:PERSONA] ritiene di dare continuità a quella risalente giurisprudenza, peraltro mai contrastata, secondo cui il principio "tantum devolutum quantum appellatum " preclude al giudice diappello l'indagine sui punti della sentenza di primo grado non direttamente investiti dal gravame, ma solo in quanto essi non siano compresi nel "thema decidendum" neanche per implicito, perché non necessariamente connessi con i temi censurati.

Ne consegue che, quando dal complesso delle deduzioni e delle richieste formulate nell'atto diappello risulti in maniera chiara la volontà dell'appellantedi sottoporre al giudice dell'impugnazione tutte lequestioni dibattute dall e parti in primo grado circa la natura di un rapporto e i diritti e gli obblighi che ne derivano, il giudice di secondo grado deve riesaminare l'intera problematica, compresi i profili impliciti nelle deduzioni formulate espressamente (Sez. 1, n. 6967 del 6 luglio 1999). 4.b) L’impugnazione della parte concernente il rigetto della domanda ex art. 2932 c.c. implicava necessariamente la censura della declaratoria di falsità, in forza della quale il Tribunale aveva negato l’esecuzione specifica, tanto più che il dispositivo della sentenza di primo grado non riportava un capo autonomo sulla reiezione della domanda originaria. 5) La quinta censura attiene all’asserita apparente motivazione, in ordine all’accertamento della falsità della firma, ai sensi dell’art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.

La sentenza di secondo grado avrebbe mancato di misurarsi con le critiche rivolte alla metodologia seguita dalla CTU nell’identificazione degli elementi caratteristici della firma [OSCURATO:PERSONA].

Il motivo resta assorbito dall’accoglimentodel precedente. 6) Con l’unico motivo di ricorso incidentale, [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt.2043 c.c. e 96 c.p.c., anche con riferimento agli artt. 115 e 116 c.p.c. nonché 2697 e 2729 c.c., ai sensi dell’art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.

La trascrizione dell’atto di citazione avversario avrebbe impedito alla stessa PMG di adempiere agli obblighi assunti con la [OSCURATO:SOCIETA]., con la quale era stato concluso un complesso accordo per il valore di € 20.750.000, di cui faceva parte anche la vendita di una porzione del compendio immobiliare.

La Corte d’appello aveva respinto la relativa domanda di risarcimento sul presupposto che la domanda giudiziale fosse astrattamente assoggettabile a trascrizione, trascurando il fatto che i danni erano stati causati non già dalla trascrizione, ma dalla condotta fraudolenta di controparte, che sarebbe stata dimostrata da una serie di riscontri probatori, i quali avrebbero confermato la ricostruzione del comportamento scorretto dei soci di controparte.

La doglianza è inammissibile. 6.a) In proposito, la sentenza impugnata ha affermato che “Nel caso in esame non sussiste alcuna prova circa la consapevolezza in capo alla società attrice (o meglio ai suoi soci) della falsità della sottoscrizione del contratto preliminare oggetto di causa.

Neppure i diversi procedimenti penali hanno consentito l’accertamento della predetta circostanza, essendo stati i soci di [OSCURATO:PERSONA] assolti dall’accusa di aver falsificato la predetta scrittura privata, né avendo l’attuale parte appellante contraddetto tali risultanze o allegato validi e diversi mezzi di prova”. 6.b) La Corte d’appello è dunque pervenuta –in esito all’esame del materiale probatorio – alla conclusione di escludere l’ele mento soggettivo di cui all’art. 2043 c.c.

Pertanto, la doglianza si risolve in una critica alla ricostruzione dei fatti da parte dei giudici di merito. 6.c) E’ dunque opportuno ricordare in proposito che la valutazione delle prove raccolte, anche se si tratta di presunzioni, costituisce un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine allaricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili incassazione, sicché rimane estranea al presente giudizio qualsiasi censura volta a criticare il "convincimento" che il giudice si è formato, a norma dell'art. 116, commi 1 e 2, c.p.c., in esito all'esame del materiale istruttorio mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova, contrapponendo alla stessa una diversa interpretazione al fine di ottenere la revisione da parte del giudice di legittimità degli accertamenti difatto compiuti dal giudice di merito.

Per il resto, va ribadito che l'esame dei documenti esibiti e lavalutazione degli stessi, come anche il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice delmerito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte diprova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 1, n. 19011 del 31 luglio 2017; Sez. 1, n. 16056 del 2 agosto 2016). 6.d) E, d’altronde, in tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa oimplicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c. (Sez.

U. n. 20867 del 30 settembre 2020). 6.e) È, in conclusione, inammissibile ilricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa unfatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione deifatti storici operata dal giudice di merito (Sez.

U., n. 34476 del 27 dicembre 2019).

In definitiva, quanto al ricorso principale, vanno respinti il primo ed il secondo motivo, vanno accolti il terzo ed il quarto e dichiarato assorbito il quinto, mentre va dichiarato inammissibile il ricorso incidentale.

La sentenza è cassata in relazione alle censure accolte e rinviata alla Corte d’appello di Genova, in diversa composizione, che provvederà altresì in ordine alle spese relative al presente giudizio di legittimità.

Si dà atto che sussistono i presupposti processuali per dichiarare che la ricorrente incidentale è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002, se dovuto.

P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione civile, accoglie il terzo ed il quarto motivo del ricorso principale, rigetta il primo ed il secondo e dichiara assorbito il quinto, dichiara inammissibile il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Genova in diversa composizione.

Dà atto che sussistono i presupposti processuali per di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PU ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n.1834/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], domiciliataex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentatae difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] 55, presso lo studio dell’avvocato D'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentatae difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente e ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO GENOVA n. 1644/2018 depositata il 30/10/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/06/2023 dal Consiglieredr. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. conveniva [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione avanti il Tribunale di Genova, esponendo di aver concluso con controparte un contratto preliminare per l’acquisto di un complesso immobiliare denominato “[OSCURATO:PERSONA]” in Imperia, sottoposto alla condizione sospensiva dell’approvazione dello strumento urbanistico attuativo. Non avendo la promittente venditrice avviato l’iter per l’approvazione nei tempi previsti, l’attrice chiedeva il trasferimento del bene, ai sensi dell’art. 2932 c.c. Costituitasi ritualmente, la P.M.G. contestava la validità del contratto inter partes, proponendo querela di falso. In esito alla definizione del parallelo procedimento penale, con sentenza del 10 novembre 2016, il giudice adito dichiarava la falsità della sottoscrizione del negozio da parte del legale rappresentante della P.M.G., pronunziando la risoluzione del contratto ma condannando la società convenuta al risarcimento del danno, quantificato in euro 1.095.627, in conseguenza di una domanda formulata dall’attrice, ai sensi dell’art. 183 comma 6° c.p.c., a fronte dell’eccezione di invalidità del negozio, sollevata ex adverso. Respingeva per converso la domanda riconvenzionale di quest’ultima, volta ad ottenere il risarcimento del danno, per la trascrizione della domanda ex art. 2932 c.c. La predetta decisione era gravata dalla [OSCURATO:SOCIETA]., con quattro motivi di impugnazione. L’appellata resisteva, svolgendo a sua volta due motivi di appello incidentale. Con sentenza n. 1644 del 30 ottobre 2018, la Corte d’appello di Genova riformava parzialmente la pronunzia di primo grado, dichiarando inammissibile la domanda subordinata di risarcimento del danno, che era stata invece accolta dal Tribunale. Rigettava altresì l’appello incidentale. Sostenevano all’uopo i giudici di secondo grado che la domanda di risarcimento del danno formulata da [OSCURATO:PERSONA] non aveva sostituito la domanda iniziale, ma si era aggiunta ad essa, sicché, essendo il fatto costitutivo del diritto sotteso alla domanda principale di esecuzione specifica radicalmente differente da quello della domanda subordinata, la nuova domanda sarebbe stata impedita dal sistema delle preclusioni processuali. Con riguardo alle conseguenze pregiudizievoli della trascrizione, la Corte distingueva tra “trascrizione illegittima” e “trascrizione ingiusta”, reputando che il caso di specie rientrasse in quest’ultima categoria, per la quale non sarebbe stata ipotizzabile una responsabilità extracontrattuale. La richiesta ex art. 2932 c.c. era infine respinta, giacché - in mancanza di impugnazione sull’accertata falsità della sottoscrizione di parte P.M.G. – doveva ritenersi inutilizzabile la scrittura privata posta a fondamento della domanda. [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. ha proposto ricorso per cassazione, sulla scorta di cinque motivi. Ha depositato controricorso [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, svolgendo un motivo di ricorso incidentale. Il P.G. ha concluso per il rigetto del ricorso principale e la declaratoria di inammissibilità del ricorso incidentale. In prossimità dell’udienza pubblica, entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1) Con la prima doglianza, proposta ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c., la ricorrente assume la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. La sentenza impugnata avrebbe erroneamente trascurato l’eccezione di inammissibilità, per violazione dell’art. 342 c.p.c., del motivo di gravame avente ad oggetto la presunta tardività della domanda di risarcimento danni. Il motivo è destituito di fondamento. 1.a) Il giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, risultando necessario e sufficiente, in base all'art. 132, n. 4, c.p.c., che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, e dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, sianoincompatibili con la soluzione adottata e con l'"iter" argomentativo seguito. Ne consegue che il vizio di omessa pronuncia - configura bile allorché risulti completamente omesso il provvedimento del giudice indispensabile per la soluzione del caso concreto -non ricorre nel caso in cui, seppure manchi una specifica argomentazione, la decisione adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte ne comporti il rigetto (Sez. 3, n. 24953 del 6 novembre 2020; Sez. 2, n. 12652 del 25 giugno 2020; Sez. 1, n. 24155 del 13 ottobre 2017). La Corte d’appello, esaminando nel merito la doglianza, ha mostrato di aver implicitamente respinto l’eccezione di tardività del motivo. 2) Attraverso la seconda censura, proposta ai sensi dell’art. 360 n.3 c.p.c., [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c. Invero, nell’atto di appello di controparte sarebbe mancato qualunque percorso argomentativo che, contrapponendosi a quello adottato dal Tribunale, si mostrasse idoneo a vanificarne la consistenza: l’unica assiomatica affermazione sarebbe consistita nel negare la pertinenza della fattispecie con la pronunzia delle Sezioni Unite n. 12310/2015. Il motivo è infondato. 2.a) La lettura della parte di gravame riportata nel ricorso dà contezza della puntuale critica rivolta al giudice di prime cure per aver applicato il principio delle Sezioni Unite ad un’ipotesi differente da quella esaminata dalla Cassazione. E, nella relativa valutazione di ammissibilità, i giudici genovesi si sono uniformati alla consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo cui gli artt.342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Sez. U., n. 36481 del 13 dicembre 2022; Sez. 2, n. 2320 del 25 gennaio 2023). 3) Con il terzo mezzo di impugnazione, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 183 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. Afferma che la Corte d’appello di Genova avrebbe travisato il senso del principio espresso dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 12310/2015, reputando che la domanda di risarcimento danni a seguito di risoluzione del contratto, fosse stata proposta in via aggiuntiva e non alternativa o sostitutiva a quella di adempimento, e pertanto fosse da considerare preclusa, perché contenuta nella memoria ex art. 183 comma 5° c.p.c. Il motivo è fondato. 3.a) Occorre prendere le mosse dal principio, più volte richiamato nella sentenza impugnata e negli atti di parte, secondo cui la modificazione della domanda ammessa ex art. 183 cod. proc. civ. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa ("petitum" e "causa petendi"), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi processuali (Sez. U., n. 12310 del 15 giugno 2015). Nella specie, l’atto di citazione in primo grado conteneva la richiesta di esecuzione specifica ex art. 2932 c.c., sul presupposto della validità formale del contratto preliminare. A fronte della proposizione avversaria di querela di falso, volta a far valere la nullità dell’accordo, [OSCURATO:PERSONA] aveva richiesto, con la memoria ex art. 183 comma 5° c.p.c., in via subordinata ed in conseguenza dell’eventuale declaratoria di nullità o invalidità del contratto, il risarcimento dei danni. In sede di precisazione delle conclusioni, l’inciso in questione era stato così riportato: “f) in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda della controparte volta a dichiarare il carattere apocrifo della sottoscrizione del sig. [OSCURATO:PERSONA] in calce al contratto del 01.02.2002, consegnato a Genova dallo stesso signore agli architetti, e, conseguentemente, l’invalidità del contratto per cui è causa, condannare la [OSCURATO:SOCIETA]. al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dalle [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. (il tutto come già documentato in causa) quantificati in € 5.107.615,91 (al netto di spese professionali ed oneri) ovvero nella diversa misura che risulterà in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione dal 01.08.2004 al pagamento”. 3.b) La progressione delle domande si è articolata in una sequenza logica e coordinata, sicuramente intrinsecamente collegata alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio, rimasta immutata. In tal senso, l’accoglimento da parte del primo giudice non ha determinato, in fatto, né la compromissione dell’esercizio del diritto di difesa avversario, né l’allungamento dei tempi processuali. Queste ultime condizioni – reputate dalla Suprema Corte imprescindibili, al fine di ritenere ammissibile la “nuova” domanda (Sez. 3, n. 31078 del 28 novembre 2019; Sez. 3, n. 4322 del 14 febbraio 2019; Sez. 6-1, n. 13091 del 25 maggio 2018) –non sono state d’altronde ritenute ostative neppure dalla sentenza impugnata, la quale ha invece valorizzato la circostanza che la domanda si fosse aggiunta a quella originaria, senza sostituirla e senza porsi, rispetto ad essa, in un rapporto di alternatività, secondo il dictum fissato da Sez. 3, n. 16807 del 26 giugno 2018. 3.c) Sennonché, in tal modo, la Corte d’appello non si è avveduta del fatto che l’originaria attrice aveva posto la domanda di risarcimento dei danni in via subordinata, e dunque alternativa, rispetto alla domanda principale. 3.d) In ogni caso, resta da considerare che la giurisprudenza formatasi successivamente alla sentenza n. 12310/15 ha valorizzato finanche il riferimento alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, considerando la domanda aggiuntiva ammissibile, allorquando comunque connessa(Sez. 3, n. 3127 del 9 febbraio 2021; Sez. 3, n. 4031 del 16 febbraio 2021; Sez. 6-2, n. 20898 del 30 settembre 2020). 4) La quarta lagnanza è volta a denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 342 e 112 c.p.c. c.p.c., ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c. La Corte di merito avrebbe erroneamente affermato che [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe impugnato la parte di sentenza relativa alla declaratoria di nullità del contratto per falsità della sottoscrizione, essendosi limitata ad appellare la parte che aveva negato l’esecuzione del contratto preliminare ex art. 2932 c.c. In realtà, la falsità della firma, costituendo il presupposto per il rigetto della domanda di esecuzione specifica, avrebbe dovuto ritenersi anch’essa impugnata, in conseguenza dell’effetto devolutivo dell’appello. Il motivo è fondato. 4.a) [OSCURATO:PERSONA] ritiene di dare continuità a quella risalente giurisprudenza, peraltro mai contrastata, secondo cui il principio "tantum devolutum quantum appellatum " preclude al giudice diappello l'indagine sui punti della sentenza di primo grado non direttamente investiti dal gravame, ma solo in quanto essi non siano compresi nel "thema decidendum" neanche per implicito, perché non necessariamente connessi con i temi censurati. Ne consegue che, quando dal complesso delle deduzioni e delle richieste formulate nell'atto diappello risulti in maniera chiara la volontà dell'appellantedi sottoporre al giudice dell'impugnazione tutte lequestioni dibattute dall e parti in primo grado circa la natura di un rapporto e i diritti e gli obblighi che ne derivano, il giudice di secondo grado deve riesaminare l'intera problematica, compresi i profili impliciti nelle deduzioni formulate espressamente (Sez. 1, n. 6967 del 6 luglio 1999). 4.b) L’impugnazione della parte concernente il rigetto della domanda ex art. 2932 c.c. implicava necessariamente la censura della declaratoria di falsità, in forza della quale il Tribunale aveva negato l’esecuzione specifica, tanto più che il dispositivo della sentenza di primo grado non riportava un capo autonomo sulla reiezione della domanda originaria. 5) La quinta censura attiene all’asserita apparente motivazione, in ordine all’accertamento della falsità della firma, ai sensi dell’art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c. La sentenza di secondo grado avrebbe mancato di misurarsi con le critiche rivolte alla metodologia seguita dalla CTU nell’identificazione degli elementi caratteristici della firma [OSCURATO:PERSONA]. Il motivo resta assorbito dall’accoglimentodel precedente. 6) Con l’unico motivo di ricorso incidentale, [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt.2043 c.c. e 96 c.p.c., anche con riferimento agli artt. 115 e 116 c.p.c. nonché 2697 e 2729 c.c., ai sensi dell’art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c. La trascrizione dell’atto di citazione avversario avrebbe impedito alla stessa PMG di adempiere agli obblighi assunti con la [OSCURATO:SOCIETA]., con la quale era stato concluso un complesso accordo per il valore di € 20.750.000, di cui faceva parte anche la vendita di una porzione del compendio immobiliare. La Corte d’appello aveva respinto la relativa domanda di risarcimento sul presupposto che la domanda giudiziale fosse astrattamente assoggettabile a trascrizione, trascurando il fatto che i danni erano stati causati non già dalla trascrizione, ma dalla condotta fraudolenta di controparte, che sarebbe stata dimostrata da una serie di riscontri probatori, i quali avrebbero confermato la ricostruzione del comportamento scorretto dei soci di controparte. La doglianza è inammissibile. 6.a) In proposito, la sentenza impugnata ha affermato che “Nel caso in esame non sussiste alcuna prova circa la consapevolezza in capo alla società attrice (o meglio ai suoi soci) della falsità della sottoscrizione del contratto preliminare oggetto di causa. Neppure i diversi procedimenti penali hanno consentito l’accertamento della predetta circostanza, essendo stati i soci di [OSCURATO:PERSONA] assolti dall’accusa di aver falsificato la predetta scrittura privata, né avendo l’attuale parte appellante contraddetto tali risultanze o allegato validi e diversi mezzi di prova”. 6.b) La Corte d’appello è dunque pervenuta –in esito all’esame del materiale probatorio – alla conclusione di escludere l’ele mento soggettivo di cui all’art. 2043 c.c. Pertanto, la doglianza si risolve in una critica alla ricostruzione dei fatti da parte dei giudici di merito. 6.c) E’ dunque opportuno ricordare in proposito che la valutazione delle prove raccolte, anche se si tratta di presunzioni, costituisce un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine allaricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili incassazione, sicché rimane estranea al presente giudizio qualsiasi censura volta a criticare il "convincimento" che il giudice si è formato, a norma dell'art. 116, commi 1 e 2, c.p.c., in esito all'esame del materiale istruttorio mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova, contrapponendo alla stessa una diversa interpretazione al fine di ottenere la revisione da parte del giudice di legittimità degli accertamenti difatto compiuti dal giudice di merito. Per il resto, va ribadito che l'esame dei documenti esibiti e lavalutazione degli stessi, come anche il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice delmerito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte diprova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 1, n. 19011 del 31 luglio 2017; Sez. 1, n. 16056 del 2 agosto 2016). 6.d) E, d’altronde, in tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa oimplicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c. (Sez. U. n. 20867 del 30 settembre 2020). 6.e) È, in conclusione, inammissibile ilricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa unfatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione deifatti storici operata dal giudice di merito (Sez. U., n. 34476 del 27 dicembre 2019). In definitiva, quanto al ricorso principale, vanno respinti il primo ed il secondo motivo, vanno accolti il terzo ed il quarto e dichiarato assorbito il quinto, mentre va dichiarato inammissibile il ricorso incidentale. La sentenza è cassata in relazione alle censure accolte e rinviata alla Corte d’appello di Genova, in diversa composizione, che provvederà altresì in ordine alle spese relative al presente giudizio di legittimità. Si dà atto che sussistono i presupposti processuali per dichiarare che la ricorrente incidentale è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002, se dovuto. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione civile, accoglie il terzo ed il quarto motivo del ricorso principale, rigetta il primo ed il secondo e dichiara assorbito il quinto, dichiara inammissibile il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Genova in diversa composizione. Dà atto che sussistono i presupposti processuali per di
Sentenza Cassazione n. 23100/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris